Condizioni di efficacia dell’Offerta. Il perfezionamento dell’Offerta è condizionato al verificarsi di ciascuna delle seguenti condizioni di efficacia (le “Condizioni dell’Offerta”):
(a) le adesioni all’Offerta – tenuto conto degli acquisti eventualmente effettuati sul mercato, direttamente o indirettamente, dall’Offerente o dalle Persone che Agiscono di Concerto con esso ai sensi della normativa vigente – abbiano ad oggetto un numero complessivo di Azioni Oggetto dell’Offerta che consenta all’Offerente di detenere una partecipazione complessiva pari ad almeno il 95% del capitale sociale dell’Emittente sottoscritto e versato alla data di chiusura del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato, tenuto conto degli acquisti eventualmente effettuati sul mercato, direttamente o indirettamente, dall’Offerente o dalle Persone che Agiscono di Concerto con esso ai sensi della normativa vigente. (la “Condizione sulla Soglia”);
(b) il rilascio, da parte delle competenti autorità di Italia, Regno Unito e Canada, delle autorizzazioni, approvazioni o nulla osta richiesti ai fini del perfezionamento dell’Offerta ai sensi della normativa applicabile in materia di controllo sugli investimenti diretti esteri, senza condizioni, imposizioni, obblighi, prescrizioni, o altre misure, a carico dell’Offerente e/o di qualsiasi sua Affiliata, che potrebbero, in misura significativa, (i) incidere negativamente sulla capacità dell’Offerente di integrare l’attività e i prodotti dell’Emittente nel gruppo societario dell’Offerente, e/o (ii) richiedere la dismissione da parte dell’Offerente (o di qualsiasi sua Affiliata) e/o di Civitanavi di qualunque dei rispettivi cespiti o rami d’azienda, e/o (iii) comportare (a) altri vincoli o limitazioni alla capacità dell’Offerente (o di qualsiasi sua Affiliata, ad esclusione di Civitanavi successivamente alla Data di Pagamento) di gestire liberamente le proprie attività e/o (b) altri vincoli o limitazioni significativi alla capacità dell’Offerente di gestire l’Emittente (successivamente alla Data di Pagamento); e/o (iv) in qualunque altro modo influenzare significativamente i termini economici dell’Offerta (congiuntamente, le “Condizioni FDI”); si precisa che, qualora la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini del rilascio dell’autorizzazione ai sensi del Decreto Legge n. 21 del 15 marzo 2012, dovesse imporre all’Offerente, per un periodo non superiore a 3 (tre) anni, il mantenimento in Italia (i) della sede legale dell’Emittente; e/o (ii) dell’attività di ricerca e svil...
Condizioni di efficacia dell’Offerta. L’Offerta, in quanto obbligatoria ai sensi dell’art. 106, comma 1, del TUF, non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia. In particolare, l’Offerta non è condizionata al raggiungimento di una soglia minima di adesioni ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori delle Azioni. Non sussistono, inoltre, condizioni di efficacia dell’Offerta dettate dalla legge. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione F, Paragrafo F.8, del Documento di Offerta.
Condizioni di efficacia dell’Offerta. L’Offerta in quanto obbligatoria ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del TUF non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni. Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione F del Documento di Offerta.
Condizioni di efficacia dell’Offerta. L’OFFERTA è un’offerta irrevocabile rivolta a tutti gli azionisti dell’EMITTENTE, indistintamente e a parità di condizioni (cfr. Paragrafo C.1 del presente DOCUMENTO D’OFFERTA). L’efficacia dell’OFFERTA è subordinata:
(i) alla condizione che le ADESIONI all’OFFERTA siano tali da consentire all’OFFERENTE di conseguire, considerando anche le n. 1.715.000 AZIONI detenute dall’OFFERENTE alla DATA DEL DOCUMENTO D’OFFERTA e le ulteriori AZIONI che l’OFFERENTE dovesse acquistare, direttamente e/o indirettamente, al di fuori dell’OFFERTA nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 41 e 42, comma 2, del REGOLAMENTO CONSOB, almeno il 50% più 1 AZIONE del capitale sociale dell’EMITTENTE (la “CONDIZIONE DEL LIVELLO MINIMO DI ADESIONI”);
(ii) al mancato verificarsi, entro il secondo GIORNO DI BORSA APERTA successivo alla data di chiusura del PERIODO DI ADESIONE, a livello nazionale e/o internazionale: (a) di eventi o situazioni straordinari comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull’OFFERTA; (b) di eventi o situazioni straordinari o comunque pregiudizievoli riguardanti la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria, le prospettive dell’EMITTENTE e delle società da questa controllate, tali da alterare in modo sostanziale la situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria e/o i risultati dell’EMITTENTE medesima e delle società da questa controllate, rispetto alla situazione risultante dalla relazione trimestrale al 30 giugno 2012;
(iii) alla mancata effettuazione da parte dell’EMITTENTE, entro il secondo GIORNO DI BORSA APERTA successivo al termine del PERIODO DI ADESIONE: (a) di atti od operazioni che possano contrastare l’OFFERTA ovvero il conseguimento degli obiettivi della medesima; (b) di atti od operazioni che possano alterare in modo sostanziale la situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria e/o i risultati dell’EMITTENTE medesima e delle società da questa controllate, rispetto alla situazione risultante dalla relazione trimestrale al 30 giugno 2012;
(iv) alla mancata adozione/pubblicazione, entro il secondo GIORNO DI BORSA APERTA successivo al termine del PERIODO DI ADESIONE, da parte di istituzioni, enti o autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi o giudiziari: (a) finalizzati a o, comunque, tali da precludere o limitare, in tutto o in parte, anche ...
Condizioni di efficacia dell’Offerta. L’efficacia dell’OFFERTA, in quanto offerta pubblica di acquisto obbligatoria e totalitaria ai sensi degli articoli 102 e 106, primo comma, del TUF, non è sottoposta ad alcuna condizione.
Condizioni di efficacia dell’Offerta. A.1.1 Condizioni dell’Offerta
Condizioni di efficacia dell’Offerta. La presente Offerta, in quanto obbligatoria, non è soggetta a condizioni di efficacia, non è condizionata al raggiungimento di una soglia minima di adesioni ed è rivolta, nei limiti di quanto precisato nel successivo paragrafo c.6, a tutti gli azionisti Bastogi, indistintamente ed a parità di condizioni.
Condizioni di efficacia dell’Offerta. L’efficacia dell’Offerta, o più precisamente il trasferimento della titolarità delle azioni conferite in adesio- ne all'Offerta ed acquistate dall'Offerente, a seguito dell'eventuale riparto, è risolutivamente condiziona- ta al mancato cadere della Data di Efficacia entro il 31 dicembre 2003. È fatta in ogni caso salva la facoltà dell'Offerente di rinunciare alla Condizione Risolutiva previo consenso della Banca Agente in conformità alle istruzioni delle Banche Finanziatrici. Qualora la Data di Efficacia non sia caduta entro il 31 dicembre 2003, l’Offerente pubblicherà entro il 3 gennaio 2004 un apposito avviso sul quotidiano indicato al successivo paragrafo M, dando notizia del- l’avveramento della Condizione Risolutiva ovvero della propria rinunzia alla stessa (soggetta al consenso della Banca Agente, come sopra indicato). Le medesime informazioni saranno altresì anticipate al merca- to, non appena possibile, mediante diffusione di un comunicato stampa che sarà inviato alla CONSOB, alla Borsa Italiana e a due agenzie di stampa. Pertanto, ferma restando l’intenzione dell’Offerente e dell’Emittente di arrivare al perfezionamento della Fusione il prima possibile e segnatamente nella prima metà del mese di agosto 2003, nel caso di avvera- mento della Condizione Risolutiva (e di mancata rinunzia alla stessa da parte dell'Offerente con il con- senso della Banca Agente, come sopra indicato), le azioni conferite in adesione all’Offerta e acquistate da Olivetti saranno restituite ai rispettivi aderenti per il tramite degli Intermediari Depositari entro il 2 gen- naio 2004. L’efficacia della Fusione è subordinata all’adozione da parte della Borsa Italiana del provvedimento di ammissione alle negoziazioni nel MTA delle azioni di risparmio che la Società Incorporante emetterà a servizio del concambio delle azioni di risparmio Telecom Italia. L’efficacia dell’Offerta non è invece condizionata al raggiungimento di alcuna soglia minima di adesioni. Pertanto, come indicato al precedente paragrafo c.1, le adesioni validamente effettuate secondo i termini dell'Offerta saranno comunque accettate sino al quantitativo massimo ivi indicato.
Condizioni di efficacia dell’Offerta. 13 A.2 COMUNICATO DELL’EMITTENTE 13
Condizioni di efficacia dell’Offerta. 23 A.2 PARTI XXXXXXXXX 00 X.0 XXXXXXX DEI PROGRAMMI FUTURI DELL’OFFERENTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AD OPERAZIONI STRAORDINARIE 24