Condizioni di efficacia dell’Offerta Clausole campione

Condizioni di efficacia dell’Offerta. L’Offerta, in quanto obbligatoria ai sensi dell’art. 106, comma 1, del TUF, non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia. In particolare, l’Offerta non è condizionata al raggiungimento di una soglia minima di adesioni ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori delle Azioni. Non sussistono, inoltre, condizioni di efficacia dell’Offerta dettate dalla legge. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione F, Paragrafo F.8, del Documento di Offerta.
Condizioni di efficacia dell’Offerta. L’Offerta in quanto obbligatoria ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del TUF non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni. Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione F del Documento di Offerta.
Condizioni di efficacia dell’Offerta. L’efficacia dell’Offerta è subordinata alle seguenti condizioni cumulative (le “Condizioni dell’Offerta”):
Condizioni di efficacia dell’Offerta. A.1.1 Condizioni dell’Offerta
Condizioni di efficacia dell’Offerta. Come anticipato, l’efficacia dell’Offerta è soggetta a ciascuna delle seguenti condizioni sospensive (le “Condizioni dell’Offerta”):
Condizioni di efficacia dell’Offerta. L’efficacia dell’Offerta in quanto offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del TUF non è sottoposta ad alcuna condizione.
Condizioni di efficacia dell’Offerta. L’efficacia dell’Offerta, o più precisamente il trasferimento della titolarità delle azioni conferite in adesio- ne all'Offerta ed acquistate dall'Offerente, a seguito dell'eventuale riparto, è risolutivamente condiziona- ta al mancato cadere della Data di Efficacia entro il 31 dicembre 2003. È fatta in ogni caso salva la facoltà dell'Offerente di rinunciare alla Condizione Risolutiva previo consenso della Banca Agente in conformità alle istruzioni delle Banche Finanziatrici. Qualora la Data di Efficacia non sia caduta entro il 31 dicembre 2003, l’Offerente pubblicherà entro il 3 gennaio 2004 un apposito avviso sul quotidiano indicato al successivo paragrafo M, dando notizia del- l’avveramento della Condizione Risolutiva ovvero della propria rinunzia alla stessa (soggetta al consenso della Banca Agente, come sopra indicato). Le medesime informazioni saranno altresì anticipate al merca- to, non appena possibile, mediante diffusione di un comunicato stampa che sarà inviato alla CONSOB, alla Borsa Italiana e a due agenzie di stampa. Pertanto, ferma restando l’intenzione dell’Offerente e dell’Emittente di arrivare al perfezionamento della Fusione il prima possibile e segnatamente nella prima metà del mese di agosto 2003, nel caso di avvera- mento della Condizione Risolutiva (e di mancata rinunzia alla stessa da parte dell'Offerente con il con- senso della Banca Agente, come sopra indicato), le azioni conferite in adesione all’Offerta e acquistate da Olivetti saranno restituite ai rispettivi aderenti per il tramite degli Intermediari Depositari entro il 2 gen- naio 2004. L’efficacia della Fusione è subordinata all’adozione da parte della Borsa Italiana del provvedimento di ammissione alle negoziazioni nel MTA delle azioni di risparmio che la Società Incorporante emetterà a servizio del concambio delle azioni di risparmio Telecom Italia. L’efficacia dell’Offerta non è invece condizionata al raggiungimento di alcuna soglia minima di adesioni. Pertanto, come indicato al precedente paragrafo c.1, le adesioni validamente effettuate secondo i termini dell'Offerta saranno comunque accettate sino al quantitativo massimo ivi indicato.
Condizioni di efficacia dell’Offerta. L’OFFERTA, in quanto obbligatoria, non è soggetta a condizioni di efficacia, in particolare non è condizionata al raggiungimento di una soglia minima di adesioni ed è rivolta, nei limiti di quanto precisato al successivo Paragrafo C.6, a tutti gli azionisti di BENI STABILI, indistintamente ed a parità di condizioni.
Condizioni di efficacia dell’Offerta. L’Offerta, avendo natura obbligatoria ai sensi degli articoli 102, 106, comma 1, e 109, comma 1, lett. b) del TUF, non è soggetta a condizioni di efficacia, non è condizionata al rag- giungimento di una soglia minima di adesioni ed è rivolta, nei limiti di quanto precisato al Paragrafo C.6 del Documento di Offerta, a tutti gli azionisti dell’Emittente, indistintamente ed a parità di condizioni. Come indicato nel Documento di Offerta, l’operazione che ha dato luogo all’Offerta è stata comunicata all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 24 agosto 2007, ai sensi dell’art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (“Legge n. 287/90”). Nell’adunanza del 13 settembre 2007 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di non av- viare l’istruttoria di cui all’art. 16, comma 4, della Legge n. 287/90 in relazione all’operazione di acquisizione del controllo di TAS. Nel Documento di Offerta l’Offerente ha indicato come obiettivo primario la revoca delle azioni TAS dalla quotazione. Nel Documento di Offerta l’Offerente ha dichiarato che, nel caso in cui, ad esito dell’Offerta, l’Offerente, venisse a detenere, per effetto delle adesioni all’Offerta e di eventuali ac- quisti effettuati al di fuori dell’Offerta stessa, una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente, non ricostituirà il flottante e, ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF come modificato dal Decreto OPA, adempirà all’obbligo di acquistare le restanti Azioni da chi ne faccia richiesta al medesimo corrispettivo previsto per l’Offerta (“Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF”), al fine di ottenere la revoca delle azioni TAS dalla quotazione. In relazione all’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, l’Offerente indicherà in apposito paragrafo dell’avviso contenente i risultati dell’Offerta – che verrà pubblicato ai sensi dell’articolo 41, comma 5 del Regolamento Emittenti, – se all’esito dell’Offerta, si siano verificati o meno i presupposti di legge, previsti dall’articolo 108, comma 2, del TUF come modificato dal Decreto OPA. In caso positivo, in tale sede verranno fornite indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Azioni residue (in termini assoluti e percentuali); (ii) la data e le modalità di pub- blicazione dell’ulteriore avviso a pagamento, in cui verranno fornite indicazioni sulle modalità e sui termini con cui l’Offerente adempirà all’Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF. Nel caso ...
Condizioni di efficacia dell’Offerta. L’Offerta è irrevocabile ed è rivolta a tutti gli azionisti dell’Emittente, indistintamente e a parità di condizioni (si veda la Sezione C, Paragrafo C.1, del Documento di Offerta). L’efficacia dell’Offerta è subordinata al verificarsi di ciascuna delle seguenti Condizioni di Efficacia dell’Offerta (che dovranno verificarsi cumulativamente):