Diritto di Acquisto Clausole campione

Diritto di Acquisto. Il diritto dell’Offerente di acquistare le residue Azioni, ai sensi dell’articolo 111, comma 1, del TUF, nel caso in cui l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto (congiuntamente considerate ai sensi dell’articolo 109 del TUF) vengano a detenere — per effetto delle adesioni all’Offerta (ivi inclusa l’eventuale Riapertura dei Termini) e/o di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell’Offerta medesima ai sensi della normativa vigente entro il Periodo di Adesione e/o durante l’eventuale Riapertura dei Termini e/o dell’esecuzione dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF — una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente. Si precisa che, ai fini del calcolo delle soglie previste dagli artt. 108 e 111 del TUF, le azioni proprie detenute dall’Emittente saranno computate nella partecipazione dell’Offerente (numeratore) senza essere sottratte dal capitale sociale dell’Emittente (denominatore).
Diritto di Acquisto. Il diritto dell’Offerente di acquistare le residue Azioni ai sensi dell’art. 111, comma 1, del TUF, nel caso in cui l’Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, venga a detenere a seguito dell’Offerta anche per effetto di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell’Offerta medesima entro il Periodo di Adesione e/o durante la, o a seguito della, procedura di adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF, una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente.
Diritto di Acquisto. Nel caso in cui l’Offerente venga a detenere una percentuale del capitale sociale ordinario dell’Emittente superiore al 98%, ad esito dell’Offerta (o dell’eventuale successiva offerta pubblica di acquisto residuale), l’Offerente si riserva la facoltà di avvalersi del diritto di acquistare le residue azioni dell’Emittente, quale previsto dall’articolo 111 del Testo Unico. La decisione in ordine all’eventuale esercizio del diritto di acquisto sarà riportata nell’avviso sui risultati dell’Offerta di cui al precedente punto c.5 (ovvero nell’avviso sui risultati dell’eventuale successiva offerta pubblica di acquisto residuale). Si precisa che il prezzo di acquisto xxxxxxx verrà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Milano in conformità al disposto dell’articolo 111 del Testo Unico (tenendo conto quindi, tra l’altro, del Corrispettivo e del prezzo di mercato dell’ultimo semestre). Preventivamente all’eventuale esercizio del diritto di acquisto, le azioni ordinarie dell’Emittente saranno cancellate dal listino, ai sensi dell’art. 2.5.1, c. 5, del vigente Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo all’ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell’offerta. Il trasferimento delle azioni acquistate ai sensi di detta norma avrà efficacia dal momento della comunicazione all’Emittente dell’avvenuto deposito del prezzo di acquisto da parte dell’Offerente presso una banca all’uopo incaricata. L’Emittente contestualmente procederà alle conseguenti annotazioni a libro soci. Si precisa, infine, che, ai sensi dell’articolo 2949 del Codice Civile, decorso il termine di prescrizione di cinque anni dalla data del deposito del prezzo di acquisto, l’Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di prezzo di acquisto e non riscosse dagli aventi diritto, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 2941 e ss. e 2943 e ss. del Codice Civile.
Diritto di Acquisto. (a) Nell’ipotesi di cui al precedente paragrafo 10.03, l’altra Parte avrà diritto di acquistare e la Parte che abbia esercitato il diritto di conversione avrà l’obbligo di vendere, azioni della stessa natura e tipologia di quelle derivanti dall’esercizio della conversione delle Obbligazioni, in misura tale per cui dette azioni siano ripartite fra le Parti nel rispetto della proporzionalità originaria della partecipazione delle Parti al capitale sociale della Società (80 (ottanta) % Pirelli - 20 (venti) % Edizione)
Diritto di Acquisto. Il diritto dell’Offerente di acquistare le residue Azioni Ordinarie ai sensi dell’art. 111 del TUF, nel caso in cui l’Offerente, unitamente alle persone che agiscono di concerto con esso ai sensi dell’art. 101 bis del TUF, venga a detenere a seguito dell’Offerta Obbligatoria Azioni, ivi inclusa l’eventuale Riapertura dei Termini, anche per effetto di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell’Offerta Obbligatoria Azioni medesima entro il Periodo di Adesione e/o durante la Riapertura dei Termini e/o dell’esecuzione dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF, una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente rappresentato da Azioni A e Azioni B.
Diritto di Acquisto. Il diritto dell'Offerente di acquistare le residue Azioni Oggetto dell'Offerta ai sensi dell'art. 111 del TUF, nel caso in cui l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto vengano a detenere entro la chiusura del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato in conformità con la normativa applicabile) e/o entro la chiusura della Riapertura dei Termini e/o a seguito dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti di Azioni eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima, direttamente o indirettamente, dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto, nonché della conversione dell'Ammontare Residuo del Prestito Obbligazionario, una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente. Si precisa che, ai fini del calcolo della soglia prevista dall'art. 111 del TUF, le Azioni Proprie saranno computate nella partecipazione complessiva detenuta, direttamente o indirettamente, dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto (numeratore) senza essere sottratte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore).
Diritto di Acquisto. Il diritto dell’Offerente di acquistare ciascuna delle Azioni residue ai sensi dell’articolo 111 del TUF, nel caso in cui ad esito dell’Offerta, l’Offerente venga a detenere – per effetto delle adesioni all’Offerta durante il Periodo di Adesione e/o di Acquisti Fuori Offerta e/o in adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF – una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente.
Diritto di Acquisto. Il diritto dell’Offerente di acquistare le Azioni da esercitarsi nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui all’articolo 111 del TUF.
Diritto di Acquisto. Il diritto dell’Offerente di acquistare le residue Azioni Oggetto dell’Offerta, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto dell’Emittente, che richiama l’articolo 111, comma 1, del TUF. Come previsto dall’articolo 12 dello Statuto dell’Emittente, il Diritto di Acquisto troverà applicazione nel caso in cui l’Offerente venga a detenere, per effetto delle adesioni all’Offerta e/o di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell’Offerta medesima ai sensi della normativa vigente durante il Periodo di Adesione, una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale dell’Emittente.
Diritto di Acquisto. Il diritto dell’Offerente di acquistare le residue Azioni ai sensi dell’art.