Oggetto della prestazione e modalità di svolgimento. Il Ricercatore svolge le seguenti funzioni secondo le modalità meglio indicate nel relativo contratto: - attività di ricerca scientifica nell’ambito del Settore Scientifico-disciplinare che ne identifica il profilo; - attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d’Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti Organi; - attività assistenziale, ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca, previo accordo tra l’Università e le competenti strutture sanitarie; - partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall’Università, anche seguendo lo svolgimento delle tesi; - svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento; - partecipa alle attività del Dipartimento e alle riunioni delle Commissioni didattiche secondo le modalità disciplinate nei Regolamenti vigenti. La sede di svolgimento dell'attività è l’Università degli Studi di Parma, presso il Dipartimento che ha proposto l’attivazione del contratto. Il periodo di prova, della durata di 3 mesi, e la valutazione dello stesso, compete al Dipartimento di appartenenza. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Xxxxx, nonché con i titolari di assegni di cui all’art. 22 della Legge 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del citato art. 22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi di assenza per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente. L’impegno annuo complessivo del Ricercatore è stimato in 1500 ore, per il regime di impegno a tempo pieno e in 750 ore, per il regime di impegno a tempo definito. L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore, per il regime di tempo pieno e a 200 ore, per il regime di tempo definito. L’autocertificazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni. La competenza disciplinare è regolata dall’art. 10 della Legge n. 240/2010. I Ricercatori a tempo determinato possono variare il regime di impegno assunto all’atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione del Dipartimento di appartenenza che ne deve garantire la relativa sostenibilità finanziaria in caso di passaggio dal tempo definito al tempo pieno. La richiesta di variazione ha effetto trascorso un anno dalla stipula del contratto e deve essere inviata al Rettore almeno sei mesi prima della corrispondente decorrenza. Il Ricercatore è tenuto a mantenere il nuovo regime prescelto per almeno un anno. Qualora il Ricercatore a tempo determinato debba svolgere anche attività assistenziale, la stessa viene espletata, occorrendo, nel rispetto degli accordi tra l’Ente convenzionato e l’Università. La titolarità dei contratti non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari, ma l’espletamento dei medesimi costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni. Il Ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell’Ateneo. Ai Ricercatori si applicano le disposizioni statutarie che disciplinano l’elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei Ricercatori Universitari a seconda del regime di impegno. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni regolamentari o di legge vigenti. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, i contratti sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.
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Oggetto della prestazione e modalità di svolgimento. Il Ricercatore svolge le seguenti funzioni secondo le modalità meglio indicate nel relativo contratto: - attività di ricerca scientifica nell’ambito del Settore Scientifico-disciplinare che ne identifica il profilo; - attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d’Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti Organi; - attività assistenziale, ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca, previo accordo tra l’Università e le competenti strutture sanitarie; - partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall’Università, anche seguendo lo svolgimento delle tesi; - svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento; - partecipa alle attività del Dipartimento e alle riunioni delle Commissioni didattiche secondo le modalità disciplinate nei Regolamenti vigenti. La sede di svolgimento dell'attività è l’Università degli Studi di Parma, presso il Dipartimento che ha proposto l’attivazione del contratto. Il periodo di prova, della durata di 3 mesi, e la valutazione dello stesso, compete al Dipartimento di appartenenza. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente XxxxxRegolamento, nonché con i titolari di assegni di cui all’art. 22 della Legge 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del citato art. 22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi di assenza per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente. L’impegno annuo complessivo del Ricercatore è stimato in 1500 ore, per il regime di impegno a tempo pieno e in 750 ore, per il regime di impegno a tempo definito. L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore, per il regime di tempo pieno e a 200 ore, per il regime di tempo definito. L’autocertificazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni. La competenza disciplinare è regolata dall’art. 10 della Legge n. 240/2010. I Ricercatori a tempo determinato possono variare il regime di impegno assunto all’atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione del Dipartimento di appartenenza che ne deve garantire la relativa sostenibilità finanziaria in caso di passaggio dal tempo definito al tempo pieno. La richiesta di variazione ha effetto trascorso un anno dalla stipula del contratto e deve essere inviata al Rettore almeno sei mesi prima della corrispondente decorrenza. Il Ricercatore è tenuto a mantenere il nuovo regime prescelto per almeno un anno. Qualora il Ricercatore a tempo determinato debba svolgere anche attività assistenziale, la stessa viene espletata, occorrendo, nel rispetto degli accordi tra l’Ente convenzionato e l’Università. La titolarità dei contratti non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari, ma l’espletamento dei medesimi costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni. Il Ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell’Ateneo. Ai Ricercatori si applicano le disposizioni statutarie che disciplinano l’elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei Ricercatori Universitari a seconda del regime di impegno. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni regolamentari o di legge vigenti. Nel A decorrere dall’anno 2018, i contratti, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, i contratti sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.
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