Oggetto dell’assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza. L'assicurazione R.C.T. vale anche per la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L'assicurazione vale anche per le azioni dl rivalsa esperite dall'INAIL e dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 nr. 222.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni E Responsabilità Civile, Contratto Di Assicurazione Infortuni E Responsabilità Civile, Contratto Di Assicurazione Infortuni E Responsabilità Civile
Oggetto dell’assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza. L'assicurazione R.C.T. vale anche per la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L'assicurazione vale anche per le azioni dl rivalsa esperite dall'INAIL e dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno Giugno 1984 nr. 222.
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Oggetto dell’assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni Xxxxx involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività all’attività descritta in polizza. L'assicurazione L’assicurazione R.C.T. vale anche per la perla responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato dell’Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L'assicurazione vale anche per le azioni dl di rivalsa esperite dall'INAIL dall’INAIL e dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno Giugno 1984 nr. 222.
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