RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI. 1 COPERTURA
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - TITOLO I
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI. Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Massimale e se è stato pagato il relativo Premio COSA E’ ASSICURATO
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI. L’assicurazione tutela l’Assicurato per i danni cagionati a terze persone, conseguenti ad un fatto derivante da una Responsabilità Civile inerente all’attività esercitata. Si rimanda per maggior dettaglio all’articolo 16 – Oggetto dell’assicurazione, delle Condizioni di Polizza. L’assicurazione copre altresì le richieste di risarcimento derivanti all’Assicurato per gli infortuni subiti sul lavoro da parte degli addetti mentre lavorano per conto dello stesso. Si rimanda per maggior dettaglio all’articolo 26 – R.C.O. Dipendenti, delle Condizioni di Polizza. L’assicurazione integra altresì una serie di coperture, previste a titolo esemplificativo e non limitativo, dall’articolo 16 – Oggetto dell’assicurazione, al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio. E’ inoltre possibile scegliere, in base ad esigenze specifiche, alcune estensioni di garanzia, tra quelle previste nelle “Condizioni particolari/aggiuntive”, operanti solo se espressamente richiamate in prima facciata di polizza e, ove previsto, corrisposto il relativo premio. Si rimanda per maggior dettaglio alla sezione “Condizioni particolari/aggiuntive” delle Condizioni di Polizza. • Art. 3 – pagamento del premio • Art. 13 – delimitazione dell’assicurazione • Art. 15 – cessazione del rapporto assicurativo • Art. 16 – Oggetto dell’assicurazione • Art. 17 – Limitazione in caso di responsabilità solidale • Art. 18 – inizio e limite all’oggetto della garanzia. Retroattività temporale • Art. 21 – Rischi esclusi • Art. 22 – Estensione territoriale – limiti territoriali • Art. 23 – Limiti di indennizzo • Art. 26 – R.C.O. Dipendenti • Art. 27 – Committenza • Art 28 – Conciliazione amichevole
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI. CONTEGGIO DEL PREMIO INTEGRATIVA SOCI - € 10,22 € 12,50 Parametro: • numero effettivo degli assicurati
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI. In caso di sinistro risarcibile a termini della presente garanzia la Società non sarà obbligata a risarcire importo superiore ad Euro 2.583.000,00 per sinistro.
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI. Rischi esclusi . Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI. Chi è assicurato 1.1 - Assicurato
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI. La Società si obbliga, nei limiti del massimale previsto sul Modulo di polizza, a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, diverso dallo spargimento d’acqua , verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato o alla conduzione delle parti comuni.