RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI Clausole campione
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - TITOLO I
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI. 1 COPERTURA
1. Con la presente, l’Assicuratore si impegna a risarcire l’Assicurato per tutte le somme che quest’ultimo sarà civilmente o legalmente obbligato a pagare a seguito di Lesioni Fisiche o danni a proprietà, verificatesi mentre fornisce Servizi Relativi all’Attività Subacquea nella Sede Operativa o in qualunque parte del mondo, fino al Limite di indennità stabilito nel Certificato Assicurativo.
2. L’Assicuratore indennizzerà l’Assicurato anche per la responsabilità civile, secondo i termini stabiliti nella presente polizza, dovuta a lesioni e/o danni derivanti dall’uso di qualsiasi compressore di gas respiratori o di altre attrezzature subacquee che l’Assicurato sia abilitato o competente ad utilizzare e che siano noleggiate o utilizzate nel corso della fornitura dei Servizi Relativi all’Attività Subacquea.
3. L’indennità fornita dalla presente Sezione della Polizza è estesa per includere la responsabilità civile di:
a. Di qualsiasi persona o impresa derivanti dall’esercizio delle prestazioni di un contratto con l’Assicurato il cui scopo principale è la fornitura della sola manodopera, sia di un lavoratore dipendente, sia di apprendista o di persona che fa esperienze di studio o di lavoro.
b. Di qualsiasi attività di lavoro subordinato, svolta per conto e sotto il controllo dell’Assicurato, incluse quelle dei lavoratori volontari, o dei volontari che operano a nome dell’Assicurato in riferimento ai Servizi Relativi all’Attività Subacquea.
c. Dei direttori e/o dei funzionari dell’Assicurato nelle loro funzioni private derivanti da lavoro intrapreso per essi da parte di dipendenti dell’Assicurato.
d. Di qualsiasi concessionario, come se tale concessionario sia nominato come ulteriore Assicurato.
e. Causati o derivanti da qualsiasi istruzione o consiglio o mancanza di consigli forniti da o per conto dell’Assicurato nel corso della fornitura dei Servizi Relativi all’Attività Subacquea.
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI. Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Massimale e se è stato pagato il relativo Premio COSA E’ ASSICURATO
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI. L’assicurazione tutela l’Assicurato per i danni cagionati a terze persone, conseguenti ad un fatto derivante da una Responsabilità Civile inerente all’attività esercitata. Si rimanda per maggior dettaglio all’articolo 16 – Oggetto dell’assicurazione, delle Condizioni di Polizza. L’assicurazione copre altresì le richieste di risarcimento derivanti all’Assicurato per gli infortuni subiti sul lavoro da parte degli addetti mentre lavorano per conto dello stesso. Si rimanda per maggior dettaglio all’articolo 26 – R.C.O. Dipendenti, delle Condizioni di Polizza. L’assicurazione integra altresì una serie di coperture, previste a titolo esemplificativo e non limitativo, dall’articolo 16 – Oggetto dell’assicurazione, al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio. E’ inoltre possibile scegliere, in base ad esigenze specifiche, alcune estensioni di garanzia, tra quelle previste nelle “Condizioni particolari/aggiuntive”, operanti solo se espressamente richiamate in prima facciata di polizza e, ove previsto, corrisposto il relativo premio. Si rimanda per maggior dettaglio alla sezione “Condizioni particolari/aggiuntive” delle Condizioni di Polizza. • Art. 3 – pagamento del premio • Art. 13 – delimitazione dell’assicurazione • Art. 15 – cessazione del rapporto assicurativo • Art. 16 – Oggetto dell’assicurazione • Art. 17 – Limitazione in caso di responsabilità solidale • Art. 18 – inizio e limite all’oggetto della garanzia. Retroattività temporale • Art. 21 – Rischi esclusi • Art. 22 – Estensione territoriale • Art. 23 – Limiti di indennizzo • Art. 26 – R.C.O. Dipendenti • Art. 27 – Committenza • Art 28 – Conciliazione amichevole
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI. Rischi esclusi . Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI. In caso di sinistro risarcibile a termini della presente garanzia la Società non sarà obbligata a risarcire importo superiore ad Euro 2.583.000,00 per sinistro.
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI. CONTEGGIO DEL PREMIO INTEGRATIVA SOCI - € 10,22 € 12,50 Parametro: • numero effettivo degli assicurati
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI. Chi è assicurato 1.1 - Assicurato
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI. La Società si obbliga, nei limiti del massimale previsto sul Modulo di polizza, a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, diverso dallo spargimento d’acqua , verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato o alla conduzione delle parti comuni.