Brevetti industriali e diritti d’autore Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati
Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.
Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Ammontare dell’appalto L’importo a base d’asta è di € 131.147,54 (centotrentunomilacentoquarantasette/cinquantaquattro) IVA 22% esclusa. L’appalto comprende, per ciascuna stagione termica 2014/2015 e 2015/2016, un numero presunto di ispezioni pari a 700 impianti, suddivisi in circa: • 500 impianti con potenza inferiore a 35 kW • 200 impianti con potenza superiore o uguale a 35 kW Il compenso previsto è rapportato alla tipologia dell’impianto, ed è indicativamente stabilito in: ⮚ € 49,00 (omnicomprensivo di IVA e altri oneri) per ogni impianto di potenza inferiore a 35 kW; ⮚ € 60,00 (omnicomprensivo di IVA e altri oneri) per ogni impianto di potenza superiore o uguale a 35 kW; ⮚ € 24,00 (omnicomprensivo IVA e altri oneri) per ogni generatore aggiuntivo oltre il primo per impianti di potenza complessiva superiore o uguale a 35 kW ⮚ € 24,00 rilevamento temperature ⮚ € 24,00 Ispezione sistema termoregolazione e contabilizzazione del calore I suddetti corrispettivi includono qualsiasi onere fiscale e previdenziale, se dovuto. Il numero delle visite ispettive da eseguirsi effettivamente può discostarsi dal dato inizialmente preventivato, in conformità a quanto disposto all’art 19 della d.G.R. X/1118 del 2013. Si precisa altresì che il numero di verifiche effettivamente eseguite potrebbe non corrispondere al totale dei nominativi assegnati. Per i controlli non eseguiti e/o annullati non verrà corrisposto alcun compenso. La S.A. si riserva la possibilità di compensare le ispezioni annullate con altre di pari numero. Il servizio di rilevamento delle temperature in ambiente verrà invece attivato su richiesta del Comune di Cinisello Balsamo per specifiche verifiche che si rendessero necessarie. In ogni caso, il Servizio Energia del Comune di Cinisello Balsamo controlla che l’attività sia eseguita nella piena osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia e nei modi e nei tempi indicati nel presente Capitolato. In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla S.A. e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.