Assicurazione
Assicurazione
Grandine e Avversità atmosferiche
Xxxxxx “agevolati”
Assicurazione per copertura assicurativa delle colture dai danni provocati dalla grandine e altre avversità atmosferiche, stipulata ai sensi del D. Lgs n° 102/2004 e s.m.i., in attuazione a quanto previsto nel PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) e successive s.m.i., per i soli effetti previsti dall’art. 37 del Reg. UE 1.305/2013 e
s.m.i. e del DM relativo alla Semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 n° 162 del 12/01/2015 Capo III Gestione del Rischio artt. 11 usque 16, nonché dal D.M. annuale relativo al Piano Gestione del Rischio in Agricoltura(P.G.R.A.) e il D.M. annuale Prezzi.
Glossario
Antibrina: impianto attivo e fisso (es. irrigazione, ventilatori, caldaie, ecc) idoneo a mantenere gli organi vegetali della pianta alla temperatura prossima allo 0 °C.
Antigrandine: impianto attivo e fisso (reti) idoneo a proteggere le piante dall’effetto della grandine. Anterischio: il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio. Appezzamento: superficie composta di particelle contigue destinata dall’agricoltore ad un unico uso, come definito all’art. 2, paragrafo 1, punto n. 23, lett. b) reg (UE) n. 640/2014. Porzione di terreno coltivato col medesimo prodotto o varietà in uno stesso comune amministrativo. Devono essere considerati appezzamenti a se stanti quelli dotati di sistema di difesa attiva antigrandine e/o antibrina.
Assicurato: colui a favore del quale opera l’Assicurazione, ovvero il socio del Contraente le cui produzioni siano oggetto di assicurazione.
Assicuratore: vedi “Compagnia”.
Assicurazione/Contratto: il contratto di Assicurazione.
Attecchimento: corretto sviluppo radicale dopo il trapianto o corretta formazione del callo cicatriziale fra i due bionti nel caso di piante innestate. L’attecchimento dovrà riguardare almeno il 50% del prodotto assicurato.
Avversità atmosferiche assicurabili: vedi relativa sezione in calce al Glossario.
Azienda agricola: l’esercizio di attività agricola, territorialmente individuata e delimitata, atta a produrre reddito agrario ai sensi dei D.P.R. 29/9/73 n.597 e 22/12/86 n. 917 e del D.Lgs 18/05/01 n. 228. Ne fanno parte tutti i fondi coltivati o condotti dalla stessa, purché facenti parte di un’unica entità aziendale. Si tratta di complesso organizzato di beni, anche immateriali, gestito dall’Imprenditore agricolo che intrattenga, a qualsiasi titolo, rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale.
Bollettino di campagna: il documento che riporta i risultati di perizia.
Carenza Assicurativa: il periodo nel quale non c’è copertura contrattuale.
Certificato di Assicurazione: il documento sottoscritto dall’Assicurato, dall’Intermediario Assicurativo e dal Contraente che prova l’Assicurazione, in applicazione alla Convenzione sottoscritta dal Contraente e dalla Società. Coltura irrigua: coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all’irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall’inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.
Compagnia: è la Società Assicuratrice ovvero Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia. Contraente: l’Organismo associativo, riconosciuto a termini di legge, stipulante la Convenzione e le polizze di assicurazione.
Convenzione: il documento che prova l’assicurazione nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali.
Copertura: il contenuto delle garanzie individuato nelle Condizioni di Assicurazione.
Documentazione ufficiale atta a dimostrare il risultato della produzione: estratti conto conferimenti della Cooperativa, documenti di trasporto o fatture di vendita e corrispettivi fiscali. Nel caso l’azienda agricola non abbia la disponibilità di tali documenti (nuova azienda agricola o nuovo prodotto coltivato, utilizzo del prodotto all’interno del ciclo aziendale del prodotto, ad esempio nel caso di somministrazione in agriturismo, alimentazione bestiame, utilizzo per biomassa) può essere assunta la media produttiva comunale, provinciale, regionale o nazionale. Nel caso l’azienda abbia assicurato nelle annualità precedenti la produzione, può essere assunta la resa ad ettaro già assicurata con detrazione delle quantità perse per avversità atmosferiche (esclusivamente la parte di danno di quantità) rilevate dai periti. Tali dati sono generati dal sistema Ismea e riportati sul PAI.
Emergenza: lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno che dovrà riguardare almeno il 50% del prodotto assicurato.
Fascicolo Aziendale elettronico o cartaceo: fascicolo costituito ai sensi dell’Art. 9 del DPR 1/12/1999, n° 503. Esso contiene le informazioni certificate costituenti il patrimonio produttivo dell’Azienda agricola.
Franchigia: le centesime parti del risultato della produzione in garanzia escluse dall’indennizzo. Imprenditore Xxxxxxxx: colui che esercita coltivazione del fondo ai sensi dell’Art. 2135 del Codice Civile. Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia all’Assicurato in caso di Sinistro.
Intermediario: (assicurativo): la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi (RUI) di cui all’articolo 109 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa.
ISMEA: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare.
Limite di indennizzo: la percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l’importo massimo indennizzabile.
Partita: vedi “Appezzamento”.
Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura (P.G.R.A.): è stabilito annualmente per Decreto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ai sensi del Decreto legislativo n° 102 del 29/03/2004 e dai Regolamenti (CE) n° 73/2009 e n° 1234/2007 e successive modifiche. Esso stabilisce le norme per l’assicurazione agevolata da contributi pubblici.
Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione: documento univocamente identificato all’interno del Fascicolo Aziendale elettronico, contenente la pianificazione dell’uso del suolo dell’intera Azienda, dichiarato e sottoscritto dall’Assicurato.
Piano Assicurativo Individuale: documento, univocamente individuato nel SIAN ed elaborato e prodotto da ISMEA e che costituisce un allegato al certificato di assicurazione.
Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e dalla Società, emesso in conformità alla Convenzione e in base ai certificati di assicurazione e contenente il computo del premio.
Ponderabile: l’effetto ponderabile di una determinata avversità è un effetto che produce danno misurabile in termini quantitativi o qualitativi.
Premio: il corrispettivo dovuto dal Contraente alla Compagnia a fronte del rischio assunto in garanzia.
Prodotto: insieme di varietà appartenenti alla stessa specie botanica.
Quaderno di campagna e Registro dei trattamenti: quaderno costituito dal Registro dei trattamenti a norma dell’Art. 16 del D.L. 141/08/2012, n° 150 e dal Registro delle concimazioni.
Produzione media annua: risultato del prodotto tra Produzione media annua unitaria per coltura e superficie destinata alla coltura considerata.
Resa media individuale: la produzione media annua per prodotto dell’Agricoltore nel triennio precedente o la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.
Resa assicurata: la quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata, coltivata in tutti gli appezzamenti all’interno di un territorio comunale e riferita a ciascuna tipologia di prodotto vegetale. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata di impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più bassa e l’anno con la produzione più elevata, o a quella effettivamente ottenibile nell’anno se inferiore. Ai fini del calcolo deve essere utilizzata la documentazione aziendale storica atta a dimostrare il risultato della produzione.
I quantitativi assicurati per ettaro non potranno essere superiori a quanto previsto dai disciplinari di produzione.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possano derivarne.
Scoperto: la percentuale del danno liquidabile secondo i termini di polizza che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro.
S.I.A.N.: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società: vedi “Compagnia”.
Soglia: il livello minimo di danno, espresso in percentuale della somma assicurata per prodotto/comune/Assicurato oltre il quale si ha diritto all’indennizzo (Art. 1 comma 3 del D.M. n° 12939 del 13/10/2008 e successive modificazioni).
Varietà: insieme di piante coltivate, nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l’uva da vino costituisce varietà la cultivar o l’insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., salvo quanto diversamente previsto nelle condizioni speciali.
AVVERSITA’ ATMOSFERICHE ASSICURABILI
Avversità di frequenza
- Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
- Vento Forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti esclusivamente sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo.
- Eccesso di pioggia: gli eventi che rientrano nella fattispecie eccesso di pioggia sono: il nubifragio, le precipitazioni intense, le precipitazioni prolungate. I parametri sotto riportati sono da intendersi minimi per poter attivare la garanzia e non rappresentano assolutamente di per se indice di danno alle colture. Per “nubifragio” si intende la precipitazione violenta, improvvisa e di breve durata caratterizzata da intensità pari ad almeno 50 mm riferite nell’arco di sole 2 ore consecutive. Tale fenomeno lo si ritiene associabile ad una azione eminentemente meccanica di scalzamento limitatamente al periodo immediatamente successivo al trapianto di colture orticole o alla fase di germinazione delle colture seminate.
Per “precipitazioni intense” si intendono quelle caratterizzate da piogge pari ad almeno 80 mm (800
x. xxxx/ha) di pioggia nelle 72 ore.
Per “piogge prolungate” si intendono le piogge con entità non inferiori a 100 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni (antecedenti la data di denuncia) e comunque che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento ovvero 5 anni escluso il presente.
- Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.
Avversità accessorie
- Colpo di sole: incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi persistente per almeno 3 ore consecutive, rilevata ad almeno 2 metri di altezza, che arrechi effetti determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.
- Vento Caldo (Scirocco e/o libeccio): movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°C persistente per almeno 3 ore consecutive, rilevata ad almeno 2 metri di altezza, che arrechi effetti determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.
- Sbalzo termico: variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione.
Tale fenomeno straordinario deve provocare, nei tre giorni che precedono l’evento denunciato, una variazione di temperature di almeno 12°C rispetto all’andamento delle media delle temperature massime e 8 °C rispetto all’andamento delle media delle temperature minime. Sono esclusi gli abbassamenti di temperatura uguali o inferiori ai 0°C gradi centigradi e le variazioni di temperatura che ricadano nelle definizioni relative alle altre avversità.
Avversità catastrofali
- Alluvione: calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente.
- Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
- Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d’aria fredda.
- Siccità: straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto a quelle normali del periodo inteso come media dei 5 anni antecedenti escluso il presente, valutabile in un arco temporale di
almeno trenta giorni, che comporti l’abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibili anche l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve provocare effetti determinanti sulla fisiologia delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata.
Specifiche relative alle avversità assicurabili
a) gli effetti delle avversità in garanzia, ad eccezione della grandine, devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale entro un raggio di 3 Km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
b) gli effetti delle avversità in garanzia devono produrre effetti determinanti e ponderabili sulla fisiologia delle piante e/o la compromissione del prodotto.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
In caso di contrasto tra le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate e quelle indicate nella Convenzione valida per l’anno al quale quest’ultima si riferisce - scambiata e sottoscritta con il Contraente del quale l’Assicurato è socio - prevalgono queste ultime. Le Condizioni definite nella Convenzione annualmente sottoscritta con il Contraente possono ampliare o limitare le presenti Condizioni Generali e Speciali. Inoltre, l’assicurazione e i contenuti della Convenzione recepiscono e sono vincolati all’applicazione della normativa vigente in materia di Assicurazioni agevolate da contribuzione pubblica.
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione
La Società indennizza la diminuita o mancata Resa assicurata causata dalle Avversità atmosferiche indicate nel certificato di assicurazione e il danno di qualità, ove previsto dalle apposite Condizioni Speciali di Assicurazione per le Colture Arboree ed Erbacee. Le garanzie tutte riguardano soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e conforme al Reg CE 543/2011. L'Assicurazione riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.
Art. 2 – Dichiarazioni dell'Assicurato
La Società presta la garanzia e determina il Premio di Assicurazione sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato nel Certificato di Assicurazione. Con la firma di detto Certificato, l’Assicurato si rende responsabile della loro esattezza, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
Art. 3 - Esclusioni
Sono esclusi dall’Indennizzo i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbiano preceduto, accompagnato o seguito le avversità assicurate, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne.
Inoltre, sono esclusi i danni causati da:
- allagamenti per fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi e specchi d’acqua naturali o artificiali, ivi comprese le “esondazioni controllate”;
- alluvione su coltivazioni su terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l’argine artificiale e cioè quella porzione di letto di un fiume che è invasa dall’acqua solo in tempo di piena;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli;
- innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- abbassamento della falda idrica che provochi il cosiddetto “cuneo salino”;
- deficiente sistemazione idraulica del terreno;
- deficiente manutenzione della rete scolante;
- errate pratiche agronomiche o colturali;
- fitopatie ed attacchi parassitari (anche se conseguenti ad un evento garantito);
- slavine, salvo che il contraente o l’assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- danni conseguenti alla mancata o non puntuale raccolta del prodotto da qualsiasi causa originata;
- malfunzionamento o rottura dell’impianto di irrigazione;
- inquinamento della matrice ambientale, imputabile a qualsiasi causa;
- danni da grandine, ai prodotti sotto reti antigrandine qualora non adeguatamente ripristinate entro le quarantotto ore successive ad un evento garantito.
- danni da grandine e/o vento, ai prodotti sotto reti antigrandine qualora in presenza di mancato rispetto delle condizioni di corretta realizzazione e ancoraggio delle strutture di sostegno.
Art. 4 – Efficacia dell’Assicurazione Decorrenza e scadenza della garanzia
Dopo la sottoscrizione della Convenzione e prima della sottoscrizione della Polizza, la Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di Assicurazione. Le Polizze non prevedono il tacito rinnovo. La garanzia per ogni singolo Certificato di Assicurazione decorre, fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree ed Erbacee per singolo prodotto e/o garanzia:
• dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della notifica per le avversità grandine e vento forte;
• dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della notifica per le avversità eccesso di pioggia, eccesso di neve, alluvione, vento caldo;
• dalle ore 12.00 del dodicesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità gelo e brina e sbalzo termico;
• dalle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità colpo di sole e siccità;
La notifica deve essere effettuata a cura dell’Intermediario, alla Società con lettera raccomandata o con gli altri mezzi previsti dalla Convenzione. La data di notifica dovrà essere esposta nel Certificato di Assicurazione. La notifica dovrà essere inviata dall’Intermediario, in pari data, anche al Contraente per un’indispensabile informativa. La garanzia, comunque, non sarà operante prima delle ore 12.00 del giorno indicato nella Convenzione sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree ed Erbacee. Il Certificato di Assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente per l’attestazione della qualifica di Socio dell’Assicurato e per la convalida. In mancanza della convalida da parte del Contraente o qualora il certificato non dovesse essere ammesso a contributo, il contratto sarà trasformato in Polizza con le medesime condizioni e garanzie. In tal caso l’Assicurato provvederà al pagamento del premio alla Compagnia, maggiorato delle imposte di legge, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di mancata convalida o mancato finanziamento inviata dal Contraente o dalla Compagnia. La garanzia cessa alla maturazione del prodotto od anche prima, se il prodotto è stato raccolto e, comunque, non oltre i limiti indicati nelle Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree ed Erbacee per singolo prodotto e per garanzia. In ogni caso, le garanzie assicurate cesseranno non oltre il 10 novembre dell’anno al quale si riferisce la Convenzione.
Art. 5 – Franchigia – Soglia – Limiti di indennizzo - Scoperti
a) Franchigia
L’Assicurazione è prestata con l’applicazione delle aliquote di Franchigia indicate nei certificati di assicurazione e concordate con il Contraente nella Convenzione annuale, espresse in centesime parti del prodotto in garanzia e sarà applicata in detrazione al danno causato dalle avversità assicurate.
In caso di danni combinati grandine e/o vento forte con altre avversità, per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da grandine e/o vento forte fino al raggiungimento dell’aliquota di franchigia minima del 20%.
In caso di scelta di franchigia 30% per grandine e/o vento forte si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.
Qualora si verificassero danni combinati tra grandine e vento forte che prevedano franchigie differenti, la franchigia applicata al danno complessivo causato dall’insieme delle Avversità sarà quella con aliquota più alta.
Per i danni superiori alle aliquote di Franchigia, sempreché sia superata la Soglia, viene risarcita l'eccedenza.
b) Soglia
L’assicurazione prevede la Soglia di accesso all’indennizzo, espressa in percentuale di danno per singolo prodotto e per singolo comune (in conformità a quanto previsto dall’art. 1 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestale n. 12.939 del 13/10/2008 e successive modificazioni). Solo i danni che superano la Soglia sono ammessi all’Indennizzo. Al superamento della suddetta Soglia, il danno viene indennizzato al netto della Franchigia contrattuale, entro i Limiti di indennizzo sotto indicati e con applicazione degli scoperti previsti.
c) Limiti di indennizzo
I Limiti di indennizzo per le avversità Grandine e Vento Forte, in forma singola o combinata tra esse, sono:
• per i prodotti cocomeri, meloni e tabacco 80% - Vivai in genere 75%;
• per tutte le altre Avversità, per danni in forma singola o combinata tra di esse, il limite di indennizzo è, per tutti i prodotti, del 60%.
Qualora si verificassero danni combinati da Grandine e/o Vento forte e una qualsiasi altra avversità assicurata, per tutti i prodotti il Limite di indennizzo sarà del 60%.
d) Scoperto
Per i prodotti biologici è previsto uno scoperto del 30%. Nei certificati di assicurazione deve essere indicato che il prodotto è biologico. E’ possibile l’applicazione di ulteriori scoperti se previsti nella Convenzione valida per l’anno in essa indicato, scambiata e sottoscritta con il Contraente del quale l’Assicurato è socio. L’eventuale scoperto è applicato per partita assicurata.
Art. 6 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio)
Salvo patto contrario, non possono formare oggetto di Assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti dalle Avversità assicurate. Qualora il danno si verifichi tra la data di notifica dell’Assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'Assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società entro tre giorni da quando il danno si è verificato o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita, affinché la Società possa promuovere una perizia che accerti il danno per escluderlo dall’Indennizzo nell'eventualità di un ulteriore Sinistro. In questo caso la Società ridurrà proporzionalmente l'ammontare del Premio.
Art. 7 - Riduzione del prodotto assicurato
Quando si verifichi sopra una Partita assicurata la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca della raccolta o della cessazione della garanzia e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione per detta Partita, con conseguente proporzionale riduzione del Premio imponibile dalla data di invio per raccomandata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.
La riduzione è accordata nel caso in cui il prodotto non sia stato colpito dalle avversità assicurate; tuttavia può essere accordata anche in caso di Sinistro purché non sia stata effettuata la perizia e siano state rispettate le condizioni del precedente comma.
Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di danno
L'Assicurato, in considerazione della possibile deperibilità dei prodotti in garanzia, deve presentare all'Intermediario assicurativo della Società denuncia redatta e sottoscritta su apposito stampato entro 1 giorno escluso il sabato ed i festivi, da quello in cui si è verificato il danno o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. Per il solo Xxxxxxx Grandine il termine per presentare denuncia all’Intermediario è di 3 giorni dalla data dell’evento che ha causato il danno. L’Assicurato dichiara in denuncia se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti Indennizzo.
In caso di danno, l'Assicurato dovrà eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato di vegetazione delle piante e dei prodotti. L'Assicurato non può raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Inoltre, a richiesta della Società o dei Periti incaricati da quest’ultima, l’Assicurato dovrà fornire la documentazione comprovante la congruità della resa assicurata, il fascicolo aziendale, il Piano di coltivazione, il Piano Assicurativo Individuale, le mappe catastali e il quaderno di campagna.
E' ammessa la trasformazione della denuncia di danno per semplice memoria in denuncia di danno con richiesta di xxxxxxx. Per il rischio Grandine il termine per poter richiedere detta trasformazione è stabilito fino a 20 giorni prima dell'epoca di maturazione del prodotto o della cessazione della garanzia. Per tutte le altre garanzie, il termine per la trasformazione è stabilito entro 30 giorni dalla data dell’evento.
Il mancato rispetto degli obblighi suindicati può comportare la perdita del diritto all’indennizzo.
Art. 9 - Rilevazione e quantificazione del danno – Competenze dei Periti
Ricevuta la denuncia di danno, la Società, potrà eseguire una o più sopralluoghi preventivi e perizie definitive.
I sopralluoghi e la quantificazione del danno sono eseguiti da uno o più periti designati dalla Società.
I periti dovranno risultare in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di geometra o di perito agrario o di altro titolo equipollente ed essere autorizzati all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.
La procedura ha lo scopo di:
a. verificare l’esatta indicazione della data del sinistro dichiarata dall’Assicurato per l’evento denunciato;
b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati, e alla loro precisa ubicazione avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e della documentazione ufficiale atta a dimostrare il risultato della produzione;
c. accertare al momento del/i sinistro/i la produzione in garanzia;
d. accertare la regolarità dei campioni lasciati dall’Assicurato in relazione al disposto dell’Art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
e. accertare lo stadio di maturazione del prodotto;
f. accertare se esistono altre cause di danno non garantite dal tipo di assicurazione prescelta e quantificarne il danno stesso ai fini di escluderlo dall’indennizzo;
g. accertare nel caso di eventi le cui condizioni particolari lo prevedano nella definizione se altri enti o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari e l’effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia.
I risultati di ogni perizia, con le eventuali riserve ed eccezioni, formulate dai periti, sono riportati nel Bollettino di campagna, che deve essere sottoposto alla firma dell'Assicurato. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, il predetto Bollettino viene inviato al domicilio dell'Assicurato, risultante dal Certificato di Assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 10 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta
Qualora il prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, regolarmente denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la direzione della Società — Xxxx Xxxxxxxx — a mezzo telegramma e deve lasciare su ogni Partita denunciata i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da:
- per il prodotto uva e pomodoro: una striscia di prodotto condotta dai confini della Partita e passante per la zona centrale costituta da due file di piante;
- per le coltivazioni arboree (escluso uva): una pianta ogni trenta per ogni filare oppure una pianta per filare se questi sono costituita da meno di trenta piante; sempre escluse le piante di testata.
Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del Sinistro, pena la decadenza la diritto di risarcimento, dovranno essere pari almeno al 3% della Partita assicurata.
La mancanza dei campioni comporta la decadenza del diritto al risarcimento.
Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione telegrafica la Società omette di far procedere a tale rilevazione, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito rilevatore avente i requisiti di cui all'art. 9.
In tal caso deve inviare copia della perizia alla direzione della Società — Xxxx Xxxxxxxx — a mezzo lettera raccomandata entro tre giorni dalla data di effettuazione della perizia.
Le spese di perizia sostenute dall'Assicurato saranno rimborsate dalla Società.
Art. 11 - Perizia d’appello
1) Entro tre giorni, esclusi il sabato ed i festivi, dalla data di consegna o di ricevimento del Bollettino di campagna, la parte che non ne accetti le risultanze può richiedere una nuova perizia, dandone comunicazione all'altra parte mediante telegramma, indicando nome e domicilio del proprio perito scelto tra le categorie professionali di cui all'art. 9. Se la richiesta d'appello è fatta dall'Assicurato, questi deve inviarla direttamente alla Direzione della Società, specificando “Ramo Grandine”.
2) Entro tre giorni dalla data di ricevimento della richiesta di appello, escluso il sabato ed i festivi, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito dandone comunicazione all’Assicurato.
3) Entro 3 giorni dalla nomina del perito da parte della Società i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia o, in caso di mancato accordo, per procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Convenzione.
La revisione della perizia dovrà comunque eseguirsi non oltre il terzo giorno da quello di designazione del terzo perito.
4) Nel caso in cui la Società non provveda nel termine stabilito alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall’Assicurato e da due periti scelti dall’Assicurato stesso tra quelli indicati nella Convenzione nei termini stabiliti nel comma precedente.
Art. 12 – Norme particolari della perizia d’appello
Allorché sia stato chiesto l’appello, l’Assicurato deve lasciare il prodotto della Partita per la quale è stata richiesta la perizia d’appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso che il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni Partita appellata i campioni previsti dall’Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Qualora l’Assicurato non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta. Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest’ultimo può assistere alla perizia d’appello. La perizia d’appello non può avere luogo se prima dell’effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall’Art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Art. 13 – Modalità della perizia d’appello
La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente Contratto e riguardare tutte le Partite appellate.
I periti redigeranno collegialmente la relazione senza essere vincolati da alcuna formalità legale; la perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.
Qualunque sia l'esito della perizia d'appello, ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo.
Art. 14 - Anticipata risoluzione del contratto
Nel caso in cui la coltura danneggiata da una o più garanzie assicurate possa essere sostituita da altra coltura, l’Assicurato può chiedere alla Direzione della Società, tramite telegramma specificando “Ramo Grandine”, la risoluzione del Contratto. La Società, fermo quanto diversamente previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree ed Erbacee per le colture arboree ed erbacee, potrà proporre all’Assicurato la somma offerta a titolo di indennizzo entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esclusi il sabato e i festivi. Detta offerta potrà essere anche proposta a mezzo di Bollettino di campagna emesso dai periti. Se l’offerta è accettata dall’Assicurato, il contratto di intende risolto, altrimenti si intenderà decaduta.
Art. 15 - Pagamento del premio
Il pagamento del Premio deve essere effettuato dal Contraente, alle date previste dalla Convenzione annuale valida per l’anno al quale quest’ultima si riferisce.
Art. 16 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo deve essere effettuato all’Assicurato nei termini ed alle condizioni convenuti con il Contraente e contenuti nella Convenzione annuale e, comunque, dopo l’avvenuto pagamento di tutti i Premi dovuti dal Contraente alla Società.
Art. 17 - Disposizioni diverse
La Società, senza pregiudizio di eventuali riserve od eccezioni, può disporre accertamenti, con facoltà di inviare anche ripetutamente suoi incaricati, per ispezionare i prodotti assicurati.
Art. 18 – Decadenza dai diritti contrattuali
Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno e che abbia per fine od effetto il conseguimento di un indebito lucro dall’Assicurazione, produce la decadenza dell’Assicurato dal diritto all’Indennizzo.
Art. 19 – Rettifiche
Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili purché notificati entro un anno dalla sottoscrizione della Polizza, dalla data del Bollettino di campagna o dalla redazione collegiale della perizia d’appello.
Art. 20 – Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello ove ha sede l'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza.
Art. 21– Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 22 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto e comunicate alla Società che si riserva di accettarle.
Art. 23 - Comunicazioni tra le Parti
Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.
Art. 24 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sui medesimi prodotti coesistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto, secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale, in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 25 - Dati meteorologici di area
In caso di sinistro, per la verifica dell’effettivo superamento, nell’area geografica su cui insiste l’appezzamento danneggiato, dei valori oggettivi dei dati metereologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici predisposti istituzionalmente alla rilevazione ed elaborazione di detti dati, considerando i valori disponibili relativi all’area geografica di estensione minima tra quelle monitorate, anche se ottenuti per interpolazione.
Art. 26 – Estensione territoriale
L’assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana.
CONDIZIONI SPECIALI PER LE COLTIVAZIONI ARBOREE
Art. 1 – Decorrenza delle garanzie
Tutte le garanzie (nessuna esclusa) operano dall’allegagione. Negli articoli a seguire, per alcuni prodotti e/o garanzie, sono previste delle deroghe e/o restrizioni.
Art. 2 – Scadenza garanzia Vento forte
In riferimento all’Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia cessa 20 giorni prima della fase di maturazione di raccolta e, comunque, non oltre il 10 ottobre.
Art. 3 – Danni da Vento forte caduta di strutture
I danni causati da vento forte alle produzioni di coltivazioni arboree conseguenti a caduta delle strutture di sostegno sono riconosciuti a condizione che queste ultime siano in perfette condizioni e disposte a regola d’arte.
Art. 4 – Danni da Vento forte da cose trasportate
Nella garanzia vento forte sono sempre compresi i danni al prodotto provocati da quanto eventualmente trasportato dal vento stesso.
Art. 5 - Scadenza garanzia Eccesso di pioggia
La garanzia cessa secondo quanto indicato nell’Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e secondo le Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 10 ottobre.
Art. 6 - Scadenza garanzia Eccesso di neve
La garanzia cessa secondo quanto indicato nell’Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e secondo le Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 10 novembre.
Art. 7 - Decorrenza garanzia Colpo di sole
A parziale modifica dell’Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non sarà in alcun caso operante prima del 15 giugno.
Art. 8 - Scadenza garanzia Colpo di sole
La garanzia cessa secondo quanto indicato nell’Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e secondo le Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 5 settembre.
Art. 9 - Scadenza garanzia Vento caldo
In riferimento all’Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia cessa 20 giorni prima della fase di maturazione di raccolta e, comunque, non oltre il 20 settembre.
Art. 10 - Decorrenza garanzia Sbalzo termico
A parziale modifica dell’Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non sarà in alcun caso operante prima del 1° aprile.
Art. 11 - Scadenza garanzia Sbalzo termico
La garanzia cessa secondo quanto indicato nell’Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e secondo le Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 1° ottobre.
Art. 12 – Decorrenza garanzia Gelo e Brina
Fermo il disposto dell’Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non sarà operante prima delle ore 12,00 del 15 marzo.
Fermo quanto sopra e a parziale deroga dell’Art. 1 delle Condizioni Speciali per le Colture Arboree, per pomacee e drupacee l’inizio della garanzia è anticipato alla fioritura.
Art. 13 – Scadenza garanzia Gelo e Brina
In riferimento all’Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia cessa per tutti i prodotti il 15 maggio.
Art. 14 – Oggetto della garanzia Siccità
In riferimento all’Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per tutti i prodotti la garanzia riguarda esclusivamente i danni Quantitativi alle colture irrigue causati da:
- esaurimento di invasi, bacini artificiali x xxxxx dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica che riducano o impediscano l’irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.
Nel certificato dovrà essere indicato se la coltivazione è soggetta a irrigazione.
Art. 15 - Decorrenza garanzia Siccità
A integrazione dell’Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia non sarà in alcun caso operante prima del 10 giugno.
Art. 16 - Scadenza garanzia Siccità
La garanzia cessa secondo quanto indicato nell’Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e secondo le Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 5 settembre.
Art. 17- Oggetto della garanzia Alluvione
In riferimento all’Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per tutti i prodotti la garanzia riguarda la sola perdita di quantità.
FRUTTA
Art. 18 – A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 1 delle Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree, per il solo prodotto actinidia tutte le garanzie (nessuna esclusa) operano dalla schiusa delle gemme.
Art. 19 - Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni convenzionali e relativi coefficienti:
Actinidia
TABELLA QUALITÀ | A | B | |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | ||
a) | Illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale; | 0 | 0 |
b) | Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 2,0 cmq di superficie totale; | 30 | 35 |
c) | Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 4,0n cmq di superficie totale; | 60 | 65 |
d) | Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale; | 80 | 85 |
e) | Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave. | 90 | 90 |
Fiori* e/o frutti persi, abbattuti o distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
Le lesioni – ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo. La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell’epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza “qualche”.
Il danno da defogliazione viene valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:
EPOCA DEL SINISTRO (DECADI) | % DI DEFOGLIAZIONE | ||||||||
<30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
COEFFICIENTE DI DANNO | |||||||||
1a GIUGNO | - | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 28 | 30 |
2 a GIUGNO | - | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 29 | 32 | 35 |
3 a GIUGNO | - | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
1 a LUGLIO | - | 10 | 14 | 18 | 22 | 25 | 27 | 32 | 35 |
2 a LUGLIO | - | 8 | 11 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30 |
3 a LUGLIO | - | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 |
1 a AGOSTO | - | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 |
2 a AGOSTO | - | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 |
3 a AGOSTO | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dell’epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.
Albicocche, Albicocche Precoci
TABELLA QUALITÀ | A | B | |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | ||
a) | Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale; | 0 | 0 |
b) | Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq); | 25 | 35 |
c) | Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq); cinghiatura di lieve estensione; | 40 | 55 |
d) | Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq); cinghiatura di media estensione; | 70 | 75 |
e) | Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione. | 90 | 90 |
Le lesioni – ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo.
Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
Riguardo l’avversità eccesso di pioggia i danni indennizzabili saranno esclusivamente quelli riferibili a cracking in prossimità della raccolta.
Cachi
TABELLA QUALITÀ | A | |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale; | 0 |
b) | Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all’epicarpo; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale; | 20 |
c) | Più ammaccature lievi e/o più incisioni all’epicarpo; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 3,0 cmq di superficie totale. | 40 |
d) | Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 3,0 cmq di superficie totale; | 75 |
e) | Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo. | 90 |
Le lesioni – ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo.
Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
Ciliegie
TABELLA QUALITÀ | A | B | |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | ||
a) | Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 0,15 cmq di superficie totale; | 0 | 0 |
b) | Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 0,25 cmq di superficie totale; | 25 | 35 |
c) | Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale cmq, cinghiatura di lieve estensione; | 40 | 55 |
d) | Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 0,5 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione; | 70 | 75 |
e) | Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione. | 90 | 90 |
Le lesioni – ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo.
Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
Riguardo l’avversità eccesso di pioggia i danni indennizzabili saranno esclusivamente quelli riferibili a cracking in prossimità della raccolta.
Fichi
TABELLA QUALITÀ | A | |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale; | 0 |
b) | Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all’epicarpo; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale; | 20 |
c) | Più ammaccature lievi e/o più incisioni all’epicarpo; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 3,0 cmq di superficie totale; | 40 |
d) | Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 3,0 cmq di superficie totale; | 75 |
e) | Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo. | 90 |
Le lesioni – ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo.
Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
Piccoli Frutti (Lamponi, Ribes, More, Mirtilli, Ecc)
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Illesi; | 0 |
b) | Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazioni lievi; | 25 |
c) | Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazioni medie; | 60 |
d) | Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazioni gravi. | 90 |
Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
Dopo aver accertato il danno di quantità limitatamente al rischio grandine, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni convenzionali e relativi coefficienti. Per i rimanenti rischi la garanzia è limitata al solo danno di quantità.
Frutta In Guscio (Mandorle, Noci, Xxxxxxxx, Ecc)
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Frutto illeso; lesioni e/o ammaccature del mallo; | 0 |
b) | Lacerazioni profonde ed estese del mallo con interessamento del nocciolo interno. | 50 |
Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e comunque tali da non poter essere destinati alla commercializzazione trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
La garanzia è limitata al solo danno di quantità ad eccezione del prodotto noci per le quali verrà calcolato, per il solo rischio grandine, un danno di qualità sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni convenzionali e relativi coefficienti.
Le garanzie cessano tutte, nessuna esclusa, 20 giorni prima della maturazione di raccolta.
Mele
TABELLA QUALITÀ | A | B | |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | ||
a) | Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale; | 0 | 0 |
b) | Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale; | 25 | 35 |
c) | Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione; | 40 | 55 |
d) | Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione; | 70 | 75 |
e) | Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione. | 90 | 90 |
Le lesioni – ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo.
Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
Nettarine, Nettarine Precoci
TABELLA QUALITÀ | A | B | |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | ||
a) | Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale; | 0 | 0 |
b) | Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq); | 25 | 35 |
c) | Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq); cinghiatura di lieve estensione; | 40 | 55 |
d) | Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq); cinghiatura di media estensione; | 70 | 75 |
e) | Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione. | 90 | 90 |
Le lesioni – ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo.
Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
Riguardo l’avversità eccesso di pioggia i danni indennizzabili saranno esclusivamente quelli riferibili a cracking in prossimità della raccolta.
Xxxx, Xxxx Xxxxxxx
TABELLA QUALITÀ | A | B | |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | ||
a) | Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale; | 0 | 0 |
b) | Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale; | 25 | 35 |
c) | Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione; | 50 | 65 |
d) | Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione; | 80 | 80 |
e) | Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione. | 90 | 90 |
Le lesioni – ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo.
Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
Pesche, Pesche Precoci
TABELLA QUALITÀ | A | B | |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | ||
a) | Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale; | 0 | 0 |
b) | Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq); | 25 | 35 |
c) | Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq); cinghiatura di lieve estensione; | 40 | 55 |
d) | Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq); cinghiatura di media estensione; | 70 | 75 |
e) | Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione. | 90 | 90 |
Le lesioni – ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo.
Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
Riguardo l’avversità eccesso di pioggia i danni indennizzabili saranno esclusivamente quelli riferibili a cracking in prossimità della raccolta.
Susine, Susine Precoci
TABELLA QUALITÀ | A | B | |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | ||
a) | Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale; | 0 | 0 |
b) | Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (susine 0,75 cmq); | 25 | 35 |
c) | Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale (per 1,5 cmq); cinghiatura di lieve estensione; | 40 | 55 |
d) | Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale (susine 1,5 cmq); cinghiatura di media estensione; | 70 | 75 |
e) | Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione. | 90 | 90 |
Le lesioni – ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo.
Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
Riguardo l’avversità eccesso di pioggia i danni indennizzabili saranno esclusivamente quelli riferibili a cracking in prossimità della raccolta.
UVA
Art. 20 – In deroga a quanto previsto dall’Art. 1 delle Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree, tutte le garanzie (nessuna esclusa) operano dalla schiusa delle gemme.
Uva da tavola
Art. 21 – Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni convenzionali e relativi coefficienti.
Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta | Coefficiente % massimo |
metà ed oltre di acini danneggiati | 50 |
meno della metà di acini danneggiati | percentuale di deprezzamento non superiore all’aliquota di acini danneggiati |
Uva da vino
Art. 22 – Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni convenzionali e relativi coefficienti.
L’assicurato può scegliere tra le tabelle per la classificazione convenzionale della qualità sotto indicate. La scelta dovrà risultare dal certificato di assicurazione:
TABELLA A
Percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti al momento della raccolta | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70/100 |
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 4,50 | 10,50 | 15 | 22,50 | 30 | 45 | 60 |
TABELLA B
Percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti al momento della raccolta | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70/100 |
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 7 | 14 | 21 | 33 | 50 | 58 | 60 |
TABELLA C
Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta | Coefficiente % massimo |
metà ed oltre di acini danneggiati | 50 |
meno della metà di acini danneggiati | percentuale di deprezzamento non superiore all’aliquota di acini danneggiati |
La decorrenza della estensione della garanzia al danno di qualità per le garanzie tipologia “A” e tipologia “B” avverrà sempre successivamente alla formazione dell’acino e comunque dopo le seguenti date:
- Italia Settentrionale ore 12 del 01 agosto
- Italia Centrale ore 12 del 25 luglio
- Italia Meridionale e isole ore 12 del 20 luglio
La decorrenza della estensione della garanzia al danno di qualità per la sola tabella convenzionale di maggiorazione di danno identificata con lettera “C” avverrà sempre successivamente alla formazione dell’acino (grano di pepe, fase bh 7).
Art. 23 – Garanzia Eccesso di pioggia Uva da vino
Per il prodotto Uva da vino oltre alla perdita quantitativa conseguente a danni causati agli acini e da fenomeni di marcescenza che azzerano il valore intrinseco degli stessi, è compreso in garanzia anche il danno di qualità dovuto esclusivamente all’insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi e comporti un danno nei venti giorni precedenti la data di inizio della vendemmia delle diverse varietà di uva da vino.
Tale data di inizio della vendemmia verrà stabilita dalla cantina sociale di riferimento in cui sono ubicati i vigneti; a decorrere da tale data termina la garanzia dell’evento eccesso di pioggia; le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalle cantine sociali. Non sono considerabili eventuali aggravamenti accaduti successivamente. Rimane comunque convenuto che nel caso la data di inizio vendemmia sia fissata in un momento in cui il livello di maturazione dell’uva sia oltremodo maggiore, la garanzia cessa alla data media di vendemmia delle varietà interessate a livello provinciale.
Art. 24 - Denuncia di danno garanzia Eccesso di pioggia Uva da vino
Pena la decadenza al diritto all’indennizzo, l’Assicurato deve denunciare il sinistro da Eccesso di pioggia entro il termine della data di inizio vendemmia.
OLIVE
Art. 25 – Ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 1 delle Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree, tutte le garanzie (nessuna esclusa) operano dalla allegagione e comunque non prima delle ore 12.00 del 15 giugno.
Olive Da Olio
Art. 26 – La garanzia è limitata al solo danno di quantità.
Art. 27 - Le garanzie cessano tutte, nessuna esclusa, 20 giorni prima della maturazione di raccolta e comunque entro le ore 12.00 del 01 ottobre.
Olive Da Mensa
Art. 28 - Le garanzie cessano tutte, nessuna esclusa, 20 giorni prima della maturazione di raccolta e comunque entro le ore 12.00 del il 01 ottobre.
Art. 29 – Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni convenzionali e relativi coefficienti:
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Illese; segni di percossa; ondulato; | 0 |
b) | Incisioni superficiali; ammaccature; | 30 |
c) | Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti; | 60 |
d) | Xxxxxxx che raggiungono l’endocarpo. | 90 |
Drupe perse, distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
VIVAI
Art. 30 - In deroga a quanto previsto dall’Art. 1 delle Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree, tutte le garanzie (nessuna esclusa) operano dalla schiusa delle gemme e cessano alla caduta delle foglie e comunque non oltre il 1° novembre.
Per i soggetti innestati e/o per gli astoni la garanzia opera dall’attecchimento dell’innesto/xxxxxx, comprovato dalla presenza di radici vitali di neoformazione, e comunque non prima di 10 giorni dalla data di trapianto
Piante madri di portainnesti di vite
Art. 31 - La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madri di porta innesti di vite immuni da ogni malattia, tara o difetto.
Art. 32 - Per ogni partita la descrizione del prodotto assicurato deve essere tassativamente completata con l’indicazione:
a) della varietà ovvero dell’incrocio;
b) dell’età dell’impianto;
c) della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
d) del numero di ceppi;
e) le coordinate geografiche di ubicazione dell’appezzamento assicurato.
Art. 33 - Le talee per le quali viene prestata la garanzia devono presentare i seguenti requisiti:
a) diametro maggiore dell’estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
b) diametro maggiore dell’estremità più grossa non superiore a 14 mm;
c) lunghezza di 40 cm circa.
Art. 34 - In relazione a quanto disposto dall’Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione e ferme restando le esclusioni di cui all’Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.
Per quanto concerne la garanzia Eccesso di Pioggia sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni intense.
Art. 35 - La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 20% per il rischio Grandine e/o Vento Forte. Per tutti gli altri rischi in garanzia l’aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.
Art. 36 - I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:
- Grandine e Vento Forte, in forma singola o associata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari all’80% della Somma Assicurata.
- per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.
Art. 37 - Il danno di quantità si determina ai sensi dell’Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della seguente tabella da calcolare sul prodotto residuo.
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Talee illese e/o con segni di percossa; | 0 |
b) | Lesioni alla corteccia e/o al cambio; singola lesione rimarginata al cilindro centrale; | 5 |
c) | Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo; | 25 |
d) | Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo, singola lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo; | 40 |
e) | Numerose lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo, qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo; | 75 |
f) | Più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo. | 90 |
Talee non utilizzabili a causa di numerose lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo e talee non ottenute per stroncamento vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.
Nesti x xxxxx di vite
Art. 38 - La garanzia concerne i nesti (marze) ottenibili da sarmenti di viti certificate, immuni da ogni malattia tara o difetto ed utilizzabili per produrre talee innestate.
I nesti per i quali viene prestata la garanzia si identificano con la xxxxx xxxxxx e con i corrispondenti cm. 3,5 di sarmento, di cui 2,5 cm sotto la gemma e 1,0 cm sopra la gemma.
- per ogni partita la descrizione del prodotto assicurato deve essere tassativamente completata con l’indicazione del vitigno e del numero di ceppi per vitigno;
- le coordinate geografiche di ubicazione dell’appezzamento assicurato.
Art. 39 - In relazione a quanto disposto dall’Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione e ferme restando le esclusioni di cui all’Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.
Art. 40 - La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 20% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi Grandine e/o Vento Forte. Per i danni
dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola o congiunta, l’aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.
Art. 41 - I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:
- Grandine e Vento Forte, in forma singola o associata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari all’80% della Somma Assicurata.
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.
Art. 42 - Il danno di quantità si determina ai sensi dell’Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della seguente tabella da calcolare sul prodotto residuo.
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Nesti illesi, nesti con lesioni alla corteccia; | 0 |
b) | Nesti con lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; | 40 |
c) | Nesti con lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo. | 90 |
Lesioni che abbiano prodotto accecamento della gemma e gemme non ottenute per stroncamento del tralcio vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.
Barbatelle innestate e/o franche di vite
Art. 43 - La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) rispondenti alle caratteristiche merceologiche previste dalla vigente normativa.
Oltre alla descrizione del prodotto assicurato, per ogni partita deve essere tassativamente riportato sul documento contrattuale:
- la data di trapianto;
- per gli innesti talea, la combinazione di innesto (vitigno e porta-innesto);
- per le talee franche, il porta-innesto;
- le coordinate geografiche di ubicazione dell’appezzamento assicurato.
Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione ben formato nei punti di saldatura dell’innesto ed almeno un germoglio vitale.
Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare almeno un germoglio vitale.
Art. 44 - Il quantitativo assicurabile per partita, non può essere superiore al numero di barbatelle ottenibili rispondenti alle caratteristiche merceologiche previste dalla vigente normativa, e comunque non può essere superiore alla percentuale massima dell’85% del numero di innesti talea o talee franche trapiantate.
Art. 45 – In relazione a quanto disposto dall’Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione e ferme restando le esclusioni di cui all’Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.
Per quanto concerne la garanzia Eccesso di Pioggia sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni intense.
Art. 46 - La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 20% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi Grandine e/o Vento Forte. Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola o congiunta, l’aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.
Art. 47 - I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:
- Grandine e Vento Forte, in forma singola o associata, nessun limite;
- per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.
Art. 48 - Il danno di quantità si determina ai sensi dell’Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della seguente tabella da calcolare sul prodotto residuo. La porzione di tralcio che viene valutata ai fini del eventuale danno di qualità è quella in cui sono presenti le prime tre gemme fertili. In presenza di più tralci vitali e ben lignificati, per la valutazione del danno si prende in considerazione il tralcio che presenta il coefficiente di danno di minore entità.
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Barbatelle illese e/o con segni di percossa; | 0 |
b) | Lesioni rimarginate interessanti la corteccia e/o il cambio; | 10 |
c) | Lesioni rimarginate interessanti il cilindro centrale e/o la zona midollare del cilindro centrale; | 50 |
d) | Lesioni non rimarginate interessanti il cilindro centrale e/o la zona midollare del cilindro centrale. | 75 |
Barbatelle distrutte ovvero barbatelle con lesioni/percosse sul punto di innesto tali da compromettere la saldatura tra bionti, asportazione totale dei germogli e contestuale assenza di ricacci lignificati e pertanto non utilizzabili vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.
Vivai di piante da frutto e di olivo
Art. 49 - La garanzia è prestata per astoni rispondenti alle caratteristiche merceologiche previste dalla vigente normativa.
Oltre alla descrizione del prodotto assicurato, per ogni partita deve essere tassativamente riportato sul documento contrattuale:
- la data di trapianto;
- per gli innesti talea, la combinazione di innesto;
- le coordinate geografiche di ubicazione dell’appezzamento assicurato.
Gli innesti per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione ben formato nei punti di saldatura dell’innesto.
La garanzia riguarda le piante da frutto e di olivo COLTIVATE in vivaio con esclusione di quelle di 3 anni ed oltre.
Art. 50 - Il danno di quantità si determina ai sensi dell’Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della seguente tabella da calcolare sul prodotto residuo.
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Astoni illesi o con e/o con segni di percossa; | 0 |
b) | Lesioni rimarginate interessanti la corteccia; | 25 |
c) | Numerose lesioni rimarginate interessanti il cilindro centrale e/o la zona midollare del cilindro centrale qualche lesione non rimarginata; | 40 |
d) | Lesioni non rimarginate interessanti il cilindro centrale e/o la zona midollare del cilindro centrale, svettamenti. | 75 |
Sono considerate perse, quindi perdita di resa (danno di quantità), gli astoni con più lacerazioni profonde dei tessuti legnosi; astoni stroncati.
Vivai di Pioppi (Pioppi in vivaio)
Art. 51 - La garanzia è prestata per astoni rispondenti alle caratteristiche merceologiche previste dalla vigente normativa.
Oltre alla descrizione del prodotto assicurato, per ogni partita deve essere tassativamente riportato sul documento contrattuale:
- la data di trapianto;
- le coordinate geografiche di ubicazione dell’appezzamento assicurato.
La garanzia riguarda gli astoni di pioppo di uno o due anni di età.
Art. 52 - Il danno di quantità si determina ai sensi dell’Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della seguente tabella da calcolare sul prodotto residuo.
Astoni di un anno
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Astoni illesi o con e/o segni di percossa; | 0 |
b) | Lesioni rimarginate interessanti il legno, svettamento nei primi 70 cm dalla base; | 25 |
c) | Numerose lesioni rimarginate interessanti il legno, qualche lesione non rimarginata; | 50 |
d) | Numerose lesioni non rimarginate interessanti il cilindro centrale e/o la zona midollare del cilindro centrale. | 75 |
Sono considerate persi, quindi perdita di resa (danno di quantità), gli astoni con svettamenti intervenuti oltre i 70 cm dalla base.
Astoni di due anni
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Astoni illesi o con e/o segni di percossa; | 0 |
b) | Lesioni rimarginate interessanti il legno, svettamento nei primi 70 cm dalla base; | 10 |
c) | Numerose lesioni rimarginate interessanti il legno, qualche lesione non rimarginata; | 40 |
d) | Numerose lesioni non rimarginate interessanti il cilindro centrale e/o la zona midollare del cilindro centrale. | 70 |
Sono considerate persi, quindi perdita di resa (danno di quantità), gli astoni con svettamenti intervenuti nei primi 150 cm della porzione sviluppata nel secondo anno.
COLTIVAZIONI IN APPEZZAMENTI DOTATI DI SISTEMI ANTRIGRANDINE E/O ANTIBRINA
Le garanzie grandine e gelo/brina riguardano le produzioni pendenti coltivate in appezzamenti dotati di sistema di difesa attiva, reti antigrandine e/o impianti antibrina, in piena efficienza e operanti secondo la prassi di buona agricoltura.
La garanzia gelo/brina è attiva negli appezzamenti dotati di impianto antibrina solo in caso di malfunzionamento (inefficacia) dell’impianto non imputabile a negligenza dell’assicurato.
La garanzia grandine è attiva negli appezzamenti dotati di impianto antigrandine (rete) e opera esclusivamente nei periodi in cui la rete non è aperta. Detti periodi sono stabiliti convenzionalmente tra l’allegagione e la data fissa del 15 maggio e dai 10 giorni antecedenti l’inizio della raccolta fino al termine della stessa
I danni causati dalla grandine al prodotto assicurato in conseguenza del danneggiamento dell’impianto antigrandine sono compresi i danni conseguenti al crollo della rete antigrandine o di parte della stessa, imputabili alle avversità oggetto di garanzia, fino alle 48 ore immediatamente successive all’evento.
L’esistenza di impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione che ne costituisce unico mezzo di prova. Nel certificato deve essere dichiarato anche l’anno di realizzazione dell’impianto stesso
Qualora l’impianto antigrandine presente sia di età superiore ai 10 anni verrà applicato un’ulteriore scoperto al danno delle colture assicurate protette dall’impianto stesso del 30%.
ASSICURAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI PRODOTTI FRUTTA E UVA PRODOTTO FRUTTA E UVA
L’assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.
Per i nuovi impianti non ancora in piena produzione, il risultato della produzione viene CONVENZIONALMENTE stabilito come segue:
POMACEE, FICHI, CACHI | |
1° anno | 0% della produzione ottenibile |
2° anno | 20% della produzione ottenibile |
3° anno | 50% della produzione ottenibile |
4° anno | 80% della produzione ottenibile |
5° anno | 100% della produzione ottenibile |
DRUPACEE-ACTINIDIA | |
1° anno | 0% della produzione ottenibile |
2° anno | 30% della produzione ottenibile |
3° anno | 70% della produzione ottenibile |
4° anno | 100% della produzione ottenibile |
MANDORLE | |
1° anno | 0% della produzione ottenibile |
2° anno | 0% della produzione ottenibile |
3° anno | 30% della produzione ottenibile |
4° anno | 100% della produzione ottenibile |
NOCCIOLE | |
1° - 2° - 3°- 4° | 0% della produzione ottenibile |
5° anno | 20% della produzione ottenibile |
6° anno | 40% della produzione ottenibile |
7° anno | 60% della produzione ottenibile |
8° anno | 80% della produzione ottenibile |
9° anno | 100% della produzione ottenibile |
NOCI | |
1° - 2° - 3° | 0% della produzione ottenibile |
4° anno | 20% della produzione ottenibile |
5° anno | 40% della produzione ottenibile |
6° anno | 60% della produzione ottenibile |
7° anno | 100% della produzione ottenibile |
UVA DA TAVOLA | |
1° anno | 0% della produzione ottenibile |
2° anno | 30% della produzione ottenibile |
3° anno | 70% della produzione ottenibile |
4° anno | 100% della produzione ottenibile |
UVA DA VINO | |
1° anno | 0% della produzione ottenibile |
2° anno | 30% della produzione ottenibile |
3° anno | 80% della produzione ottenibile |
4° anno | 100% della produzione ottenibile |
DEFINIZIONI E CRITERI DI LIQUIDAZIONE DANNI ALLA FRUTTA
Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:
A) LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dagli eventi oggetto della garanzia;
• MINIMA: è la lesione senza rottura dell’epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.
• LIEVE: è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm2 (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
• MEDIA: è la lesione con superficie superiore a 20 mm2 e fino a 40 mm2 (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
• NOTEVOLE: è la lesione con superficie superiore a 40 mm2 e sino a 100 mm2 (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.
N.B.: 1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.
2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell’ondulazione.
B) FREQUENZA DELLE LESIONI:
Drupacee e actinidia | Pomacee | |||
Lesioni minime e lievi | Lesioni medie e notevoli | Lesioni minime | Lesioni lievi, medie e notevoli | |
QUALCHE | Fino a 4 | Fino a 3 | Fino a 5 | Fino a 4 |
PIU’ | Da 5 a 9 | Da 4 a 7 | Da 6 a 10 | Da 5 a 7 |
NUMEROSE | Oltre 9 | Oltre 7 | Oltre 10 | Oltre 7 |
C) ONDULAZIONE: fenomeno (tipico delle mele) di variazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica; TRACCIA: è determinata da non più di una lesione lieve;
LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì a non più di una lesione media;
MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;
NOTEVOLE: la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.
D) DEFORMAZIONE: fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci;
LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto; MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto; GRAVE: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.
Fermo il disposto dell’Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni da grandine.
E) LESIONE RIPARATA: è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell’epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall’ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.
F) FRUTTO DISTRUTTO
E’ quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.
Si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni da grandine.
G) ALTERAZIONE DELL’EPICARPO (rugginosità, imbrunimento, arrotatura, abrasione, scottatura);
TRACCIA: la superficie interessata dal fenomeno è inferiore a 1/20 di quella del frutto: LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto; MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto; NOTEVOLE: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.
H) RUGGINOSITA’: lesioni istologiche, interessanti l’epidermide, riparate poi da successivi processi di suberificazione.
I) AMMACCATURA: compressione della superficie del frutto senza rottura dell’epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti.
L) SCOTTATURA: lesioni istologiche superficiali causate dall’incidenza diretta dei raggi solari, interessanti l’epidermide, tali da provocare cromatiche e/o necrosi dell’epicarpo.
M) CINGHIATURA: anello rugginoso interessante l’intera o la parziale circonferenza del frutto, dovuta a lesioni istologiche superficiali causate dal gelo.
A seconda della superficie del frutto interessata dal fenomeno, la cinghiatura si classifica in:
LIEVE: interessamento della circonferenza fino a 45° MEDIA: interessamento della circonferenza da 45° a 135° NOTEVOLE: interessamento della circonferenza oltre i 135°
DEFINIZIONI: CACHI - FICHI
Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale, sono attribuiti i seguenti valori:
A) INCISIONI
LIEVI AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo; MEDIE AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo; PROFONDE AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto od in parte, la 2a metà del mesocarpo.
B) FREQUENZA DELLE INCISIONI
Lesioni | |
QUALCHE | Da 1 a 3 |
PIÙ’ | Da 4 a 7 |
NUMEROSE | Oltre 7 |
Si precisa che la «deformazione» si ha allorché i frutti siano stati interessati dagli eventi in garanzia nei primi stadi di crescita, provocandone una forte trasformazione dei tessuti epicarpiali e/o mesocarpiali tale da causare uno sviluppo alterato relativamente all’aspetto tipico della varietà.
Per quanto riguarda la marcescenza dei frutti, si rileva che la garanzia convenzionale non prevede questo tipo di danno, in quanto rientra tra quelli esclusi dall’Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
DEFINIZIONI: VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE, DRUPACEE ED ACTINIDIA
A) DEFINIZIONI
LESIONE: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.
LACERAZIONE: ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.
SVETTAMENTO: rottura della cima dell’astone al di sopra dell’ultimo ramo anticipato.
STRONCATURA: rottura dell’astone al di sotto dell’ultimo ramo anticipato.
B) FREQUENZA
Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all’intera pianta.
Lesioni / Lacerazioni | |
RADA | Fino a 8 |
QUALCHE | Da 9 fino a 14 |
NUMEROSE | Oltre 14 |
Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull’astone nella fascia che va da:
• cm.50 a cm.100 per il pero;
• cm.60 a cm.110 per il melo;
• cm.40 per tutta la lunghezza dell’astone per il pesco.
DEFINIZIONI: VIVAI DI PIOPPI
Agli effetti della quantificazione dei danni da Grandine e/o vento forte, ai termini di cui alla tabella, sono attribuiti i seguenti valori:
A) DEFINIZIONI
LESIONE RIMARGINATA: ferita che presenta evidente il fenomeno della cicatrizzazione;
LESIONE NON RIMARGINATA: ferita estesa e profonda che mostra ancora porzioni di legno scoperte; SVETTAMENTO: rottura e/o curvatura della cima dell’astone causata da grandine e/o vento forte; CURVATURA LIEVE: freccia o disassamento dall’asse da 3 a 10 cm (intendendo per freccia la distanza tra il punto medio dell’arco e il punto medio della corda sottesa);
CURVATURA GRAVE: freccia o disassamento dall’asse oltre 10 cm. Le lesioni deve interessare esclusivamente l’astone centrale;
B) FREQUENZA
Il numero delle lesioni è riferito all’intera pianta con esclusione dei primo 100 cm dalla base del fusto per le lesioni rimarginate.
Lesioni | |
QUALCHE | Fino a 12 |
PIU’ | Da 12 fino a 20 |
NUMEROSE | Oltre 20 |
CONDIZIONI SPECIALI PER LE COLTIVAZIONI ERBACEE
Art. 1 – Decorrenza delle garanzie
Tutte le garanzie (nessuna esclusa) riguardano un solo ciclo produttivo ed hanno inizio:
— dall’emergenza in caso di semina;
— ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla. Per alcuni prodotti e/o garanzie, sono previste delle deroghe e/o restrizioni.
Art. 2 - Danni da Vento forte da cose trasportate
Nella garanzia vento forte sono sempre compresi i danni al prodotto provocati da quanto eventualmente trasportato dal vento stesso.
Art. 3 - Scadenza garanzia Eccesso di pioggia
La garanzia cessa secondo quanto indicato nell’Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e secondo le Condizioni Speciali per Colture Erbacee a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 10 ottobre.
Nella garanzia eccesso di pioggia sono compresi i danni causati da nubifragi alle colture seminate e/o trapiantate per effetto meccanico e i danni da asfissia radicale.
Art. 4 - Scadenza garanzia Eccesso di neve
La garanzia cessa secondo quanto indicato nell’Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e secondo le Condizioni Speciali per Colture Erbacee a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 10 novembre.
Art. 5 - Oggetto della garanzia Colpo di sole
Nella garanzia colpo di sole sono compresi i danni da avvizzimento, da scottatura/allessatura del prodotto assicurato.
Art. 6 - Decorrenza garanzia Colpo di sole
A parziale modifica dell’Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non sarà in alcun caso operante prima del 15 giugno.
Art. 7 - Scadenza garanzia Colpo di sole
La garanzia cessa secondo quanto indicato nell’Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e secondo le Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Erbacee a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 5 settembre.
Art. 8 - Oggetto della garanzia Vento caldo
La garanzia vento caldo comprende i danni da avvizzimento, da scottatura/allessatura del prodotto assicurato.
Art. 9 – Decorrenza garanzia Vento caldo
In riferimento all’Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non è operante prima del 15 giugno.
Art. 10 - Scadenza garanzia Vento caldo
In riferimento all’Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia cessa 20 giorni prima della fase di maturazione di raccolta e, comunque, non oltre il 20 settembre.
Art. 11 - Decorrenza garanzia Sbalzo termico
A parziale modifica dell’Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non sarà in alcun caso operante prima del 1° aprile.
Art. 12 - Scadenza Garanzia Sbalzo termico
La garanzia cessa secondo quanto indicato nell’Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e secondo le Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Erbacee a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 1° ottobre.
Art. 13 – Decorrenza garanzia Gelo e Brina
Fermo il disposto dell’Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non sarà operante prima delle ore 12,00 del 15 marzo.
Art. 14 – Scadenza garanzia Gelo e Brina
In riferimento all’Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia cessa per tutti i prodotti il 15 maggio.
Art. 15 - Oggetto della garanzia Siccità
In riferimento all’Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per tutti i prodotti la garanzia riguarda la perdita di quantità e sono da considerarsi in garanzia esclusivamente i danni alle colture irrigue.
Nel certificato dovrà essere indicato se la coltivazione è soggetta a irrigazione. Se la produzione è irrigua la garanzia è operante esclusivamente a seguito di:
- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni e pozzi;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica che riducano o impediscano l’irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.
Art. 16 - Decorrenza garanzia Siccità
A integrazione dell’Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia non sarà in alcun caso operante prima del 10 giugno.
Art. 17 - Scadenza garanzia Siccità
La garanzia cessa secondo quanto indicato nell’Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e secondo le Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Erbacee a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 5 settembre.
Art. 18 - Oggetto della garanzia Alluvione
In riferimento all’Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per tutti i prodotti la garanzia riguarda la sola perdita di quantità.
CEREALI
Art. 19 – Scadenza garanzia Vento forte
Per i cereali a paglia la garanzia cessa alla fine della fase di maturazione di raccolta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell’appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto, comunque non oltre il 25 giugno.
Per il prodotto Mais la garanzia cessa dalla fase fenologica detta “del punto nero” della cariosside e, comunque, non oltre il 30 ottobre.
Mais da insilaggio
Art. 20 - La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa ed è estesa al danno di qualità.
Art. 21 - Il danno di qualità è convenzionalmente riconosciuto sul prodotto residuo dopo computato il danno di quantità con l'applicazione della tabella che segue operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi:
Percentuale di perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 20 |
Mais dolce
Art. 22 - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di “mais dolce” ed è estesa al danno di qualità.
Art. 23 - Il danno di qualità è riconosciuto solo per le avversità assicurate che si verificano nei trenta giorni che seguono la formazione delle cariossidi ed è CONVENZIONALMENTE liquidato sul prodotto residuo, dopo computato il danno di quantità, con l'applicazione della tabella che segue, operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi:
Percentuale di perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 3 | 5 | 15 | 20 | 30 | 40 | 5 | 60 |
RISO
Art. 24 – Scadenza garanzia Vento forte
La garanzia cessa dalla fase fenologica di maturazione cerosa e, comunque, non oltre il 30 settembre.
Art. 25 - In riferimento alla definizione di Sbalzo Termico, si stabilisce che per il prodotto riso sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al disotto dei 12 gradi centigradi, verificatasi nel periodo della fioritura e che abbiano causato sterilità. Sono quindi esclusi i danni da sterilità conseguenti ad altre cause.
CUCURBITACEE
Cocomeri e meloni
Art. 26 - Per ogni Partita deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di semina o di trapianto. Le coordinate geografiche di ubicazione dell’appezzamento assicurato.
Ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati Partite a se stanti.
Art. 27 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa:
— per le coltivazioni forzate e semi-forzate al 15 agosto per l'Italia Settentrionale e al 10 agosto per l'Italia Centro Meridionale e Insulare;
— per le coltivazioni a cielo aperto, al 31 agosto per l'Italia Settentrionale e al 20 agosto per l'Italia Centro Meridionale e Insulare;
— per le coltivazioni tardive: al 15 settembre per l'intero territorio nazionale.
Cocomeri (tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili) e Meloni
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Xxxxxx; qualche incisione all’epicarpo; decolorazioni lievi dell’epicarpo; | 0 |
b) | Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni medie dell’epicarpo; bruciature lievi dell’epicarpo; | 30 |
c) | Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; decolorazioni notevoli dell’epicarpo; bruciature medie dell’epicarpo; | 55 |
d) | Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; bruciature notevoli dell’epicarpo; | 80 |
e) | Deformazioni molto gravi. | 90 |
Cocomeri varietà Sugar Baby e simili
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Xxxxxx; qualche incisione all’epicarpo; decolorazioni lievi dell’epicarpo; | 0 |
b) | Incisioni all’epicarpo; decolorazioni medie dell’epicarpo; bruciature lievi dell’epicarpo; | 10 |
c) | Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni notevoli dell’epicarpo; bruciature medie dell’epicarpo; | 40 |
d) | Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; bruciature notevoli dell’epicarpo; | 80 |
Cetrioli, zucchine e zucche
Art. 28 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e cessa al:
-15 settembre per l'Italia Settentrionale;
-15 ottobre per l'Italia Centrale;
-10 novembre per l'Italia Meridionale e le Isole.
Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alla grandine, verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo in relazione alla seguente tabella:
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Illesi; segni di percossa; qualche incisione all’epicarpo; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni e bruciature lievi dell’epicarpo; | 0 |
b) | Plurime incisioni all’epicarpo; | 10 |
c) | Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni medie dell’epicarpo; | 25 |
d) | Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; placche di rugginosità, strofinamenti e decolorazioni notevoli dell’epicarpo; bruciature medie dell’epicarpo; | 45 |
e) | Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi o molto gravi; bruciature notevoli dell’epicarpo; | 75 |
FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO
Art. 29 - La garanzia ha inizio dall'emissione degli steli fiorali.
Art. 30 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque al 15 settembre.
Art. 31 - Per ogni Partita devono essere indicati oltre alla descrizione del prodotto assicurato:
— la data di trapianto o, per le colture poliennali, di presumibile ripresa vegetativa;
— lo stato dell'apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla);
— la fioritura della specie (unifera o rifiorente).
Per le fragole, i fragoloni e le altre specie rifiorenti gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati Partite a se stanti.
Dopo aver accertato il danno di quantità limitatamente al rischio grandine, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni convenzionali e relativi coefficienti. Per i rimanenti rischi la garanzia è limitata al solo danno di quantità:
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Illesi; | 0 |
b) | Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazioni lievi; | 25 |
c) | Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazioni medie; | 60 |
d) | Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazioni gravi. | 90 |
Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
INDUSTRIALI
Barbabietola da zucchero (radice)
Art. 32 - La garanzia prevede anche il danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di perdita di quantità, è effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione nei termini sotto riportati:
EPOCA DEL SINISTRO DECADI | % DI DEFOGLIAZIONE | ||||||||
<30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
COEFFICIENTE DI DANNO | |||||||||
1a GIUGNO | = | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 12 | 14 | 16 |
2a GIUGNO | = | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 |
3a GIUGNO | = | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 |
1a LUGLIO | = | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 |
2 a LUGLIO | = | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 |
3a LUGLIO | = | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 |
1a AGOSTO | = | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 15 | 14 | 16 |
2 a AGOSTO | = | = | = | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
3a AGOSTO | = | = | = | = | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
1a SETTEM. | = | = | = | = | = | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 a SETTEM. | = | = | = | = | = | = | 5 | 6 | 6 |
Tabacco
Art. 33 - Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme della Comunità Economica Europea.
Art. 34 - Per ogni Partita deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di trapianto.
Art. 35 - Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:
a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;
b) se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima del momento in cui si è verificato il danno oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.
Art. 36 - Nel caso di danno grave, per cui sia da presumere l'opportunità o la necessità di recisione per allevamento di seconda vegetazione, l'Assicurato ha l'obbligo di avvertire telegraficamente la Direzione della Società — Ramo Grandine — perché disponga d'urgenza il sopralluogo peritale.
Qualora siano trascorsi tre giorni oltre quello dell'avviso senza che la Società abbia provveduto, resta facoltà all'Assicurato (in deroga all'Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione) di eseguire la cimatura purché lasci integre tre file passanti per la parte centrale della Partita. In ogni caso resta convenuto che:
a) deve essere liquidato il solo danno causato dalle avversità assicurate sul prodotto allo stato verde, ancorché l'Assicurato non ritenga conveniente la raccolta del prodotto residuo;
b) nella determinazione del danno, deve essere tenuto conto del prodotto ottenibile con cimatura razionalmente rialzata o con seconda vegetazione in seguito a recisione, anche quando l'Assicurato non effettui queste operazioni oppure non le effettui tempestivamente e secondo le norme di buona agricoltura.
LEGUMI
Piselli
Art. 37 - Per ogni partita devono essere indicate nel Certificato di assicurazione, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:
- la data di semina;
- la destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco, seme secco.
Art. 38 - Nel caso in cui, a seguito di danni da Avversità assicurate, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata, industria conserviera o al consumo fresco, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.
Art. 39 - In deroga a quanto previsto dall'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazioni, e limitatamente al pisello secco, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento dei baccelli e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata per 7 giorni dall'estirpo o dal taglio. Pena la decadenza dell'indennizzo, l'assicurato è in obbligo di comunicare la data del taglio o dell'estirpazione alla Società mediante telegramma, fax, e-mail.
Fagiolini
Art. 40 - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni Partita con l'indicazione della data di semina e della destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco.
Fagioli
Art. 41 - Per ogni Partita devono essere indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:
- la data di semina;
- la destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco o seme secco.
Art. 42 - Nel caso in cui, a seguito di danni da Avversità assicurate, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata, industria conserviera o consumo fresco, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.
Art. 43 - In deroga a quanto previsto dall'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e limitatamente al fagiolo secco, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento dei baccelli e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata per 7 giorni dall'estirpo o dal taglio. Pena la decadenza dell'indennizzo, l'assicurato è in obbligo di comunicare la data del taglio o dell'estirpazione alla Società mediante telegramma, fax, e-mail.
ORTICOLE
Cavolfiori (pianta), Cavolo verza (pianta), Cavolo cappuccio (pianta)
Art. 44 - Per ogni Partita deve essere indicata la data di semina o di trapianto e quella presumibile di raccolta.
Art. 45 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.
Insalata (pianta), Radicchio (pianta)
Art. 46 - L'Assicurato dichiara che gli appezzamenti descritti nel Certificato di assicurazione sono stati seminati o trapiantati rispettivamente il . . . . . . . . . . . . . . . e che conseguentemente la raccolta è prevista per il . . . . . . . . . . . .
. . . intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo.
Art. 47 – La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.
Porro (pianta), Cipolla (bulbo), Aglio (bulbo)
Art. 48 – La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto. Per i prodotti aglio e cipolla, la garanzia è prorogata al prodotto lasciato essiccare in campo per i tre giorni successivi a quello di raccolta. La data di raccolta dovrà essere comunicata - alla Direzione della Società “Ramo Grandine” - a mezzo telegramma da effettuarsi nel giorno stesso di inizio della raccolta.
Limitatamente al prodotto Cipolla dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alla grandine, verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo in relazione alla seguente tabella:
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Bulbi illesi; | 0 |
b) | Una o più lesioni alla sola tunica esterna, tracce di ondulato | 20 |
c) | Una o più lesioni lievi alla prima tunica carnosa | 40 |
d) | Una o più lesioni oltre la prima tunica carnosa | 60 |
Bietola da coste e da foglie
Art. 49 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.
Pomodoro
Art. 50 - Per ogni partita, limitatamente al Pomodoro da Industria, deve essere indicato se la raccolta viene effettuata in un’unica soluzione o scalare per palchi di maturazione.
La garanzia ha inizio all’emergenza in caso di semina o attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla, e comunque non prima del 1° aprile, e termina alle ore 12 del:
- 110° giorno dalla data di trapianto o 140° giorno successivo alla data di semina e comunque alle ore
12.00 del 30 Settembre per l’Italia Settentrionale;
- 110° giorno dalla data di trapianto o 140° giorno successivo alla data di semina e comunque alle ore
12.00 del 20 settembre per l’Italia Centro-Meridionale ed Insulare.
Art. 51 - Per ogni Partita devono essere indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:
- la destinazione;
- la data di semina o di trapianto;
- la modalità di raccolta (in unica soluzione o scalare per palchi di maturazione), limitatamente al pomodoro da industria.
Limitatamente al Pomodoro Pelato la garanzia riguarda il prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati e concentrati ed altre trasformazioni conserviere.
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10; | 0 |
b) | Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all’epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4; | 20 |
c) | Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all’epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 ed 2/3; | 40 |
d) | Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; | 65 |
e) | Lesioni profonde e gravi al mesocarpo. | 80 |
Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
Pomodoro da Tavola
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Illesi; segni di percossa con depigmentazione dell’epidermide; | 0 |
b) | Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all’epicarpo; | 20 |
c) | Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all’epicarpo; | 40 |
d) | Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; | 65 |
e) | Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; | 80 |
f) | Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi. | 90 |
Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
Limitatamente al Pomodoro da Industria la garanzia riguarda soltanto il prodotto destinato alla produzione di:
— pelati;
— concentrati ed altre trasformazioni conserviere.
In caso di raccolta scalare ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto sono considerati partite a se stanti.
Peperoni
Art. 52 – La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato, fermo restando quanto disposto all'ultimo comma dell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Per i prodotti coltivati nelle regioni Xxxxxx Xxxxxxx, Umbria, Toscana, Marche e Lazio la garanzia si estingue secondo gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio stabiliti, CONVENZIONALMENTE, come segue:
Giorni dal trapianto | Scaglioni di raccolto progressivo minimo e relative percentuali di prodotto asportato | % minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*) | ||
Normale (') | Tardivo (') | Normale (') | Tardivo (') | |
110 | 20 | 10 | 20 | 10 |
130 | 30 | 20 | 50 | 30 |
140 | 30 | 20 | 80 | 50 |
150 | 20 | 25 | 100 | 75 |
160 | = | 25 | = | 100 |
(*) Per giorni dal trapianto intermedi si considerano i valori interpolati.
(') Si considera normale il prodotto trapiantato entro il 5.6 e tardivo quello trapiantato successivamente a tale data.
Per ogni Partita deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di semina o di trapianto.
In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a se stanti.
Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alla grandine, verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo in relazione alla seguente tabella:
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti; | 0 |
b) | Percosse all’esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati; lievi bruciature da sole e decolorazioni del esocarpo; | 15 |
c) | Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati; medie bruciature da sole e decolorazioni del esocarpo; | 35 |
d) | Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni passanti e non il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; bruciature interessanti il mesocarpo; | 60 |
e) | Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi. | 90 |
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
Melanzane
Art. 53 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato secondo gli scaglioni presente nella seguente tabella:
Giorni dal trapianto | Raccolto progressivo e relative percentuali di prodotto asportato | % minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*) |
100 | I 20 | 20 |
120 | II 30 | 50 |
135 | III 30 | 80 |
150 | IV 20 | 100 |
(**) Per giorni di trapianto intermedi si calcoleranno valori interpolati.
Art. 54 - La descrizione del prodotto assicurato nel Certificato di assicurazione deve essere completata per ogni Partita con l'indicazione della data di trapianto.
Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alla grandine, verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo in relazione alla seguente tabella:
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Fiori e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare senza compressione dei tessuti; | 0 |
b) | Incisioni all’epicarpo; | 10 |
c) | Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere; | 25 |
d) | Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; | 45 |
e) | Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; | 75 |
f) | Deformazioni molto gravi. | 90 |
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità
PORTASEME
Prodotto bietola da seme (seme bietola da zucchero)
Art. 55 - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni Partita con l'indicazione del tipo di seme prodotto: monogerme genetico; monogerme meccanico; plurigerme.
Art. 56 - Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario ed il valore corrispettivo riguardano esclusivamente il prodotto delle piante portaseme.
Art. 57 - In deroga a quanto previsto dall'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: mietitura, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi recisi e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata per 7 giorni dall'estirpo o dal taglio. Pena la decadenza dell'indennizzo, l'assicurato è in obbligo di comunicare la data del taglio o dell'estirpazione alla Società mediante telegramma, fax, e-mail.
Semi piante ortensi (bietola rossa, carote, cavolfiore, cavolo verza, cavolo cappuccio, cipolla, porro, ravanello)
Art. 58 - In deroga a quanto previsto dall'Art. 4 delle Condizioni Generali, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi recisi e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata per 7 giorni dall'estirpo o dal taglio. Pena la decadenza dell'indennizzo, l'assicurato è in obbligo di comunicare la data del taglio o dell'estirpazione alla Società mediante telegramma, fax, e-mail.
Semi di piante foraggere (erba medica, trifogli vari, ecc)
Art. 59 - In deroga a quanto previsto dall'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi recisi e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata per 7 giorni dall'estirpo o dal taglio. Pena la decadenza dell'indennizzo, l'assicurato è in obbligo di comunicare la data del taglio o dell'estirpazione alla Società mediante telegramma, fax, e-mail.
Mais da seme
Art. 60 - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione.
Art. 61 - La garanzia si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme oggetto dell'incrocio ed il danno di qualità sul prodotto residuo, una volta computato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE riconosciuto solo per le avversità assicurate che si verificano nei 30 giorni che precedono e seguono la fioritura e liquidato con l'applicazione della tabella che segue, operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi:
Percentuale di perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Art. 62 - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme del cui prodotto si garantisce la copertura e della data di semina di ciascun appezzamento.