Omologazione. Art. 1 Ai sensi del presente capitolo, il termine «apparecchio di controllo» indica «l’apparecchio di controllo o i suoi componenti». Le domande di omologazione per un modello di apparecchio di controllo, di foglio di registrazione o di carta intelligente, sono presentate a una parte contraente, corre- date degli opportuni documenti descrittivi, dal fabbricante o dal suo mandatario. Per un medesimo modello di apparecchio di controllo, di foglio di registrazione o di carta intelligente, la domanda può essere presentata a una sola parte contraente.
Omologazione. Gli apparati non a marchio TIM che sono utilizzati dal Cliente per la fruizione del Servizio devono essere muniti delle previste omologazioni o autorizzazioni stabilite dalle normative europee in vigore. In caso di mancato rispetto della suddetta disposizione il Cliente, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa in vigore, è comunque tenuto al pagamento del traffico imputabile a tali apparati, nonché al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.
Omologazione. 1. Gli apparati del Cliente collegati al Punto Terminale della rete devono essere muniti delle previste omologazioni o autorizzazioni stabilite dalle normative europee in vigore.
2. In caso di mancato rispetto della suddetta disposizione il Cliente, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa in vigore, sarà comunque tenuto al pagamento del traffico imputabile a tali apparati, nonché al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.
Omologazione. Gli apparati non a marchio Telecom che sono utilizzati dal Cliente per la fruizione del Servizio devono essere muniti delle previste omologazioni o autorizzazioni stabilite dalle normative europee in vigore. In caso di mancato rispetto della suddetta disposizione, il Cliente, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa in vigore, è comunque tenuto al pagamento del traffico imputabile a tali apparati, nonché al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.
Omologazione. 5.1 Se il materiale retroriflettente sottoposto all’omologazione conformemente al paragrafo 4 soddisfa tutti i requisiti del presente Regolamento, sarà concessa l’omologazione.
5.2 A ciascun tipo approvato verrà assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre (attualmente, 00 per il Regolamento nella sua forma originale) indicano la serie di emendamenti corrispondenti alle più recenti e importanti modifiche tecniche apportate al Regolamento alla data del rilascio dell'omologazione. Una stessa Parte Contraente non potrà attribuire lo stesso numero ad un altro tipo di materiale retroriflettente.
5.3 L’omologazione, il rifiuto o l’estensione di omologazione di un tipo di materiale di materiale retroriflettente in applicazione del presente Regolamento dovrà essere comunicato alle Parti Contraenti che applicano il presente Regolamento mediante un modello conforme a quello riprodotto nell'allegato 2 al presente Regolamento.
5.4 Ogni materiale retroriflettente conforme al tipo omologato secondo il presente Regolamento dovrà riportare, in aggiunta ai marchi prescritti nel paragrafo 4.1, un marchio internazionale di omologazione leggibile e indelebile costituito da:
5.4.1 Un cerchio all’interno del quale è posta la lettera "E" seguita dal numero distintivo del paese che ha concesso l'omologazione. 1/
5.4.2 Il numero di questo Regolamento seguito dalla lettera "R", da un trattino e dal numero di omologazione secondo quanto descritto al paragrafo 5.2
5.4.3 I seguenti simboli aggiuntivi indicanti la classe del materiale:
5.4.3.1 C" per indicare materiale evidenziatore/evidenziatore di sagoma; 5.4.3.2 "D" per indicare materiale per grafiche distinte destinate ad un'area limitata;
Omologazione. Ai fini della omologazione di cui all’art. 12 legge di conversione 98/2013, l’Organismo, provvederà a consegnare le copie autentiche alle parti richiedenti, che provvederanno autonomamente alle successive incombenze quali il deposito ed il ritiro del ricorso presso la Cancelleria del Presidente del Tribunale di Roma, a propria cura e spese. In caso di utilizzo dei verbali di cui alle mediazioni che necessitano, per materia, della registrazione presso i registri pubblici immobiliari e/o presso l’Agenzia delle Entrate le parti vi provvederanno autonomamente.
Omologazione. Alla data di consegna i veicoli oggetto della fornitura devono essere in possesso dell’omologazione europea, oppure devono essere omologati in Italia.
Omologazione. Come da Allegato 5, prodotto in sede di gara, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Omologazione. Enel DY770 – DY 780 Certificazione Le apparecchiature contenute sono certificate in accordo alle richieste del cliente.
Omologazione. Gli apparati non forniti da NST che sono utilizzati dal Cliente per la fruizione del Servizio devono essere muniti delle previste omologazioni o autorizzazio ni stabilite dalle normative europee in vigore. In caso di mancato rispetto della suddetta disposizione, il Cliente, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa in vigore, è comunque tenuto al pagamento del traffico imputabile a tali apparati, nonché al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.