Oneri relativi alla sicurezza. Ai fini della valutazione dei costi della Sicurezza di cui al 1° comma lett. i) dell’art. 5 del D.M. 145/2000, si specifica che la parte di ogni singola prestazione prevista contrattualmente che riguarda la sicurezza (non soggetta a ribasso d’asta) consiste nella percentuale del 3% (tre per cento) del prezzo unitario lordo della singola lavorazione. Pertanto per tutte le voci del capitolo L (LAVORI) dell’Elenco Prezzi di progetto, l’importo (SCS) da non assoggettare a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131, c. 3 del D. Lgs 163 del 12/04/2006 è determinato con la seguente formula: SCS = Prezzo Unitario x 3 / 103. Tale specificazione è valida e deve essere applicata a tutte le lavorazioni contrattuali soggette a ribasso. Per la stima, riservata al Responsabile Unico del Procedimento, delle specifiche disposizioni rinvenienti dall’applicazione dei Piani Sostitutivi di Sicurezza, saranno utilizzati i prezzi di Contratto di cui al capitolo S (COSTI DELLA SICUREZZA) dell’Elenco Prezzi di progetto, sui quali non verrà applicato, in toto, alcun ribasso.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Della Segnaletica Stradale Nel Territorio Del Comune Di Modugno Per La Durata Complessiva Di Anni 1 (Uno), Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Edile Delle Strade Comunali Per La Durata Complessiva Di Anni 1 (Uno), Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Del Verde Pubblico Del Territorio Comunale Di Modugno Per La Durata Complessiva Di Anni 1 (Uno)