OPERATIVITA’ DELLA GARANZIA. Le coperture assicurative suddette operano in funzione dello status lavorativo dell’Assicurato alla data del sinistro, come da tabella seguente: Garanzia Assicurato avente diritto all'indennizzo Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia (ITP) Tutti Inabilità totale temporanea da Infortunio o Malattia (ITT) Lavoratori Autonomi - Lavoratori Dipendenti Pubblici Si precisa che: • La garanzia Invalidità Totale Permanente (ITP) da Malattia è soggetta ad un periodo di carenza iniziale (cioè di inoperatività della garanzia) di giorni 60 dal giorno della stipula del contratto. Nei primi 60 giorni di validità del contratto, sarà pertanto attiva la garanzia ITP da Infortunio, mentre la garanzia ITP da Malattia sarà attiva dal 61° giorno. • Si considera invalidità Permanente Totale (ITP) quella accertata di grado pari o superiore al 70% secondo quanto previsto dalla tabella INAIL del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124, denominata “Tabella delle valutazioni del grado di invalidità permanente – INDUSTRIA. • La garanzia Inabilità Totale Temporanea (ITT) è soggetta: 1. se da Malattia, ad un periodo di carenza iniziale (cioè di inoperatività della garanzia) di giorni 60 dalla data di decorrenza dell’assicurazione. Nei primi 60 giorni di validità dell’assicurazione, sarà pertanto attiva la garanzia ITT da Infortunio, mentre la garanzia ITT da Malattia sarà attiva dal 61° giorno; 2. se da Malattia o Infortunio, ad un periodo di franchigia relativa di 60 giorni, decorrente dalla data del sinistro, cioè dal primo giorno di ITT come risultante dalla certificazione medica. Pertanto, per avere diritto all’Indennizzo, lo stato di inabilità deve protrarsi per almeno 60 giorni continuativi. 1. ad un periodo di carenza iniziale (cioè di inoperatività della garanzia) di giorni 60 dalla data di decorrenza dell’assicurazione. La garanzia DIS sarà pertanto attiva dal 61° giorno; 2. ad un periodo di franchigia relativa di 60 giorni, decorrente dalla data del sinistro, cioè dal primo giorno di disoccupazione. Pertanto, per avere diritto all’Indennizzo, lo stato di Disoccupazione deve protrarsi per almeno 60 giorni continuativi. 1. se da Malattia, ad un periodo di carenza iniziale (cioè di inoperatività della garanzia) di giorni 60 dalla data di decorrenza dell’assicurazione. Nei primi 60 giorni di validità dell’assicurazione, sarà pertanto attiva la garanzia RO da Infortunio, mentre la garanzia RO da Malattia sarà attiva dal 61° giorno; 2. se da Malattia o Infortunio, ad un periodo di franchigia relativa di 7 giorni, decorrente dalla data del sinistro, cioè dal primo giorno di ricovero ospedaliero come risultante dalla certificazione medica. Pertanto, per avere diritto all’Indennizzo, lo stato di Ricovero Ospedaliero deve protrarsi per almeno 7 giorni continuativi.
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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile, Contratto Di Responsabilità Civile Per La Circolazione Delle Autovetture E Corpi Veicoli Terrestri, Contratto Di Responsabilità Civile Per La Circolazione Delle Autovetture E Corpi Veicoli Terrestri
OPERATIVITA’ DELLA GARANZIA. Le coperture assicurative suddette operano in funzione dello status lavorativo dell’Assicurato alla data del sinistro, come da tabella seguente: Garanzia Assicurato avente diritto all'indennizzo Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia (ITP) Tutti Inabilità totale temporanea da Infortunio o Malattia (ITT) Lavoratori Autonomi - − Lavoratori Dipendenti Pubblici Si precisa che: • La garanzia Invalidità Totale Permanente (ITP) da Malattia è soggetta ad un periodo di carenza iniziale (cioè di inoperatività della garanzia) di giorni 60 dal giorno della stipula del contratto. Nei primi 60 giorni di validità del contratto, sarà pertanto attiva la garanzia ITP da Infortunio, mentre la garanzia ITP da Malattia sarà attiva dal 61° 61˚ giorno. • Si considera invalidità Permanente Totale (ITP) quella accertata di grado pari o superiore al 70% secondo quanto previsto dalla tabella INAIL del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124, denominata “Tabella delle valutazioni del grado di invalidità permanente – INDUSTRIA. • La garanzia Inabilità Totale Temporanea (ITT) è soggetta:
1. se da Malattia, ad un periodo di carenza iniziale (cioè di inoperatività della garanzia) di giorni 60 dalla data di decorrenza dell’assicurazione. Nei primi 60 giorni di validità dell’assicurazione, sarà pertanto attiva la garanzia ITT da Infortunio, mentre la garanzia ITT da Malattia sarà attiva dal 61° 61˚ giorno;
2. se da Malattia o Infortunio, ad un periodo di franchigia relativa di 60 giorni, decorrente dalla data del sinistro, cioè dal primo giorno di ITT come risultante dalla certificazione medica. Pertanto, per avere diritto all’Indennizzo, lo stato di inabilità deve protrarsi per almeno 60 giorni continuativi.
1. ad un periodo di carenza iniziale (cioè di inoperatività della garanzia) di giorni 60 dalla data di decorrenza dell’assicurazione. La garanzia DIS sarà pertanto attiva dal 61° 61˚ giorno;
2. ad un periodo di franchigia relativa di 60 giorni, decorrente dalla data del sinistro, cioè dal primo giorno di disoccupazione. Pertanto, per avere diritto all’Indennizzo, lo stato di Disoccupazione deve protrarsi per almeno 60 giorni continuativi.
1. se da Malattia, ad un periodo di carenza iniziale (cioè di inoperatività della garanzia) di giorni 60 dalla data di decorrenza dell’assicurazione. Nei primi 60 giorni di validità dell’assicurazione, sarà pertanto attiva la garanzia RO da Infortunio, mentre la garanzia RO da Malattia sarà attiva dal 61° 61˚ giorno;
2. se da Malattia o Infortunio, ad un periodo di franchigia relativa di 7 giorni, decorrente dalla data del sinistro, cioè dal primo giorno di ricovero ospedaliero come risultante dalla certificazione medica. Pertanto, per avere diritto all’Indennizzo, lo stato di Ricovero Ospedaliero deve protrarsi per almeno 7 giorni continuativi.
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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile
OPERATIVITA’ DELLA GARANZIA. Le coperture assicurative suddette operano in funzione dello status lavorativo dell’Assicurato alla data del sinistro, come da tabella seguente: Garanzia Assicurato avente diritto all'indennizzo Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia (ITP) Tutti Inabilità totale temporanea da Infortunio o Malattia (ITT) Lavoratori Autonomi - Lavoratori Dipendenti Pubblici Si precisa che: • La garanzia Invalidità Totale Permanente (ITP) da Malattia è soggetta ad un periodo di carenza iniziale (cioè di inoperatività della garanzia) di giorni 60 dal giorno della stipula del contratto. Nei primi 60 giorni di validità del contratto, sarà pertanto attiva la garanzia ITP da Infortunio, mentre la garanzia ITP da Malattia sarà attiva dal 61° giorno. • Si considera invalidità Permanente Totale (ITP) quella accertata di grado pari o superiore al 70% secondo quanto previsto dalla tabella INAIL del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124, denominata “Tabella delle valutazioni del grado di invalidità permanente – INDUSTRIA. • La garanzia Inabilità Totale Temporanea (ITT) è soggetta:
1. se da Malattia, ad un periodo di carenza iniziale (cioè di inoperatività della garanzia) di giorni 60 dalla data di decorrenza dell’assicurazione. Nei primi 60 giorni di validità dell’assicurazione, sarà pertanto attiva la garanzia ITT da Infortunio, mentre la garanzia ITT da Malattia sarà attiva dal 61° giorno;
2. se da Malattia o Infortunio, ad un periodo di franchigia relativa di 60 giorni, decorrente dalla data del sinistro, cioè dal primo giorno di ITT come risultante dalla certificazione medica. Pertanto, per avere diritto all’Indennizzo, lo stato di inabilità deve protrarsi per almeno 60 giorni continuativi.. • La garanzia Disoccupazione a seguito di Perdita d’Impiego involontaria (DIS) è soggetta:
1. ad un periodo di carenza iniziale (cioè di inoperatività della garanzia) di giorni 60 dalla data di decorrenza dell’assicurazione. La garanzia DIS sarà pertanto attiva dal 61° giorno;
2. ad un periodo di franchigia relativa di 60 giorni, decorrente dalla data del sinistro, cioè dal primo giorno di disoccupazione. Pertanto, per avere diritto all’Indennizzo, lo stato di Disoccupazione deve protrarsi per almeno 60 giorni continuativi.. • La garanzia Ricovero Ospedaliero (RO) è soggetta:
1. se da Malattia, ad un periodo di carenza iniziale (cioè di inoperatività della garanzia) di giorni 60 dalla data di decorrenza dell’assicurazione. Nei primi 60 giorni di validità dell’assicurazione, sarà pertanto attiva la garanzia RO da Infortunio, mentre la garanzia RO da Malattia sarà attiva dal 61° giorno;
2. se da Malattia o Infortunio, ad un periodo di franchigia relativa di 7 giorni, decorrente dalla data del sinistro, cioè dal primo giorno di ricovero ospedaliero come risultante dalla certificazione medica. Pertanto, per avere diritto all’Indennizzo, lo stato di Ricovero Ospedaliero deve protrarsi per almeno 7 giorni continuativi. Per gli eventuali periodi assicurativi successivi, sempre di durata annuale, qualora il Contraente si sia avvalso della proroga del contratto oppure abbia stipulato un nuovo contratto per la medesima vettura con la stessa decorrenza della polizza scaduta, la copertura assicurativa per i suddetti eventi sarà operante dalle ore 24 del giorno di decorrenza della polizza, senza applicazione della carenza.
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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile Per La Circolazione Delle Autovetture