Common use of Operatori economici stranieri Clause in Contracts

Operatori economici stranieri. Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea ovvero nei Paesi firmatari di accordi internazionali per la partecipazione agli appalti pubblici, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. L'esistenza dei requisiti di qualificazione previsti è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. Se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, nel caso in cui non esista siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. Il possesso dei requisiti prescritti per la qualificazione delle imprese italiane ai fini dell’esecuzione lavori è dimostrato in conformità a quanto previsto dagli articoli 62 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le categorie e i livelli di classificazione delle lavorazioni indicate nel bando.

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Samples: Centrale Unica Di Committenza, sua.cittametropolitana.genova.it, sua.cittametropolitana.genova.it

Operatori economici stranieri. Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea ovvero nei Paesi firmatari di accordi internazionali per la partecipazione agli appalti pubblici, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. L'esistenza dei requisiti di qualificazione previsti è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. Se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, nel caso in cui non esista siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. Il possesso dei requisiti prescritti per la qualificazione delle imprese italiane ai fini dell’esecuzione lavori è dimostrato in conformità a quanto previsto dagli articoli 62 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le categorie e i livelli di classificazione delle lavorazioni indicate nel bandobando di gara. L'esistenza dei requisiti di qualificazione previsti è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.

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Samples: sua.cittametropolitana.genova.it