ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE Clausole campione

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. L'aggiudicatario a seguito dell’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto d’appalto e tenuto a stipulare ai sensi di quanto previsto dall’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 - la cauzione definitiva (tramite fideiussione o polizza fideiussoria), per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale - salva le riduzioni previste nel caso di possesso delle qualificazioni indicate all’art 93 del D.Lgs 50/2016 nella misura percentuale ivi prevista. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La costituzione del deposito cauzionale può avvenire tramite deposito in contanti, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed a ciò debitamente autorizzato secondo la disciplina normativa vigente) o polizza fidejussoria. In caso di cauzioni costituite in contanti, il relativo deposito deve essere effettuato presso il Tesoriere della Regione Abruzzo (BANCA BPER Codice IBAN IT 85 O 05387 03601 000000040300) mentre all’Amministrazione deve essere consegnata unicamente la quietanza rilasciata dal Tesoriere dell’avvenuto deposito. Nel caso in cui l'impresa presenti fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario) o polizza fidejussoria, le stesse debbono essere presentate secondo le indicazioni che seguono: la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria debbono essere sottoscritte dal soggetto che legalmente rappresenta l'ente fideiussore e accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la legale qualità del soggetto che sottoscrive la garanzia stessa ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore. In alternativa alle modalità testè indicate, la sottoscrizione può essere munita di autentica notarile, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria. La garanzia fideiusso...
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. L’Amministrazione, ai sensi degli artt. 29 e 76 del Codice dei Contratti pubblici, provvede a comunicare ai Concorrenti l’esito dell’aggiudicazione definitiva. Coerentemente con quanto previsto dall’art. 76 del Codice e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCpass sono effettuate tramite PEC. Inoltre, come disposto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 82/2005 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente, attraverso l’utilizzo di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori. Qualora trattasi di concorrenti non stabiliti in Italia, l’Amministrazione si riserva di richiedere agli stessi, se del caso, di fornire i necessari documenti probatori e potrà altresì richiedere la cooperazione delle competenti autorità. L’esito negativo degli accertamenti e delle verifiche inerenti i requisiti richiesti per l’aggiudicazione dell’appalto comporterà la decadenza dall’aggiudicazione ed i conseguenti provvedimenti previsti dalle norme vigenti. L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Ai sensi dell’art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui all’art. 15 “Garanzia provvisoria” del presente disciplinare di gara, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. L’Impresa aggiudicataria, a garanzia degli adempimenti contrattuali, dovrà provvedere entro e non oltre 10 giorni dalla data della richiesta dell’Ufficio Protocollo a:
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. L’Amministrazione, ai sensi degli artt. 29 e 76 del Codice dei Contratti pubblici, provvede a comunicare ai Concorrenti l’esito dell’aggiudicazione definitiva. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avverrà, ai sensi dell’articolo 81 “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” del D.Lgs. 50/2016 e della Deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, se reso disponibile dall’Autorità. Coerentemente con quanto previsto dall’art. 76 del Codice e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCpass sono effettuate tramite PEC. Inoltre, come disposto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 82/2005 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente, attraverso l’utilizzo di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori. Qualora trattasi di concorrenti non stabiliti in Italia, l’Amministrazione si riserva di richiedere agli stessi, se del caso, di fornire i necessari documenti probatori e potrà altresì richiedere la cooperazione delle competenti autorità. L’esito negativo degli accertamenti e delle verifiche inerenti i requisiti richiesti per l’aggiudicazione dell’appalto comporterà la decadenza dall’aggiudicazione ed i conseguenti provvedimenti previsti dalle norme vigenti. L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Ai sensi dell’art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui all’art. 15 “Garanzia provvisoria” del presente disciplinare di gara, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. L’Impresa aggiudicataria, a garanzia degli adempimenti contrattuali, dovrà provvedere entro e non oltre 10 giorni dalla data della richiesta dell’Ufficio Centrale Unica di Committenza a:
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. Il soggetto aggiudicatario deve documentare il rispetto degli obblighi di legge in merito a:
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 76, commi 5 e 6, del Codice dei contratti pubblici, provvederà a comunicare ai concorrenti l’esito dell’aggiudicazione dell’appalto e dei conseguenti atti di gara. Ai sensi del comma 9 dell’art. 93 del Codice dei contratti pubblici, l’Amministrazione, nella nota di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva inviata ai concorrenti non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura. Decorso il periodo di “stand still” indicato dall’art. 32 comma 9 del Dl. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Amministrazione invierà alla società aggiudicataria una lettera di convocazione a stipulare il contratto. La lettera di convocazione, salvo che le parti di comune accordo concordino diversamente, recherà la data e il luogo della stipula, la documentazione che la società dovrà obbligatoriamente presentare in sede di sottoscrizione del contratto e l’indicazione di eventuali altre incombenze ritenute all’uopo necessarie.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. L’aggiudicatario, entro trenta giorni dall’avvenuta aggiudicazione, dovrà esibire:
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. REVOCA/ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE: ove nel termine indicato l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto dall’Ente appaltante o non abbia inviato il contratto firmato digitalmente o in sede di verifica dei requisiti risulti la mancanza o la difformità, in tutto o in parte, di anche un solo requisito per la partecipazione alla gara, per la stipula del contratto o per l’esecuzione dei lavori, l’Ente appaltante stesso, senza bisogno di ulteriori formalità o preavvisi di sorta, avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e di procedere all’applicazione delle sanzioni previste.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. L’Amministrazione effettuerà le comunicazioni ai concorrenti, ai sensi dell’art. 76, commi 5 e 6, del Codice dei contratti pubblici, provvedendo contestualmente a svincolare la garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari. Decorso il periodo di “stand still” indicato dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione invierà alla società aggiudicataria una lettera di convocazione per procedere alla stipula del contratto. La lettera di convocazione, salvo che le parti di comune accordo concordino diversamente, recherà la data e il luogo della stipula, la documentazione che la società dovrà obbligatoriamente presentare in sede di sottoscrizione del contratto e l’indicazione di eventuali altre incombenze ritenute all’uopo necessarie.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. Sezione 7
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. L’aggiudicatario dovrà presentare entro il termine stabilito dalla stazione appaltante la documentazione relativa alla cauzione definitiva da prestarsi in base a quanto previsto dall’art. 103 del Codice dei contratti pubblici, nonché qualsiasi ed ulteriore documentazione che la stazione appaltante ed il RUP riterrà opportuno chiedere.