ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE Clausole campione

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 76, commi 5 e 6, del Codice dei contratti pubblici, provvederà a comunicare ai concorrenti l’esito dell’aggiudicazione della concessione e dei conseguenti atti di gara. Ai sensi del comma 9 dell’art. 93 del Codice dei contratti pubblici, l’Amministrazione, nella nota di comunicazione dell’aggiudicazione inviata ai concorrenti non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura. Decorso il periodo di “stand still” indicato dall’art. 32 comma 9 del Dl. Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione invierà alla società aggiudicataria una lettera di convocazione a stipulare il contratto. La lettera di convocazione, salvo che le parti di comune accordo concordino diversamente, recherà la data e il luogo della stipula, la documentazione che la società dovrà obbligatoriamente presentare in sede di sottoscrizione del contratto e l’indicazione di eventuali altre incombenze ritenute all’uopo necessarie.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. L’Amministrazione, ai sensi degli artt. 29 e 76 del Codice dei Contratti pubblici, provvede a comunicare ai Concorrenti l’esito dell’aggiudicazione definitiva. La verifica del possesso dei requisiti richiesti dagli atti di gara avverrà, ai sensi dell’articolo 81 “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” del D.Lgs. 50/2016 e della Deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, se reso disponibile dall’Autorità. Coerentemente con quanto previsto dall’art. 76 del Codice e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCpass sono effettuate tramite PEC. Inoltre, come disposto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 82/2005 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente, attraverso l’utilizzo di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori. Qualora trattasi di concorrenti non stabiliti in Italia, l’Amministrazione si riserva di richiedere agli stessi, se del caso, di fornire i necessari documenti probatori e potrà altresì richiedere la cooperazione delle competenti autorità. L’esito negativo degli accertamenti e delle verifiche inerenti i requisiti richiesti per l’aggiudicazione dell’appalto comporterà la decadenza dall’aggiudicazione ed i conseguenti provvedimenti previsti dalle norme vigenti. L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Ai sensi dell’art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui all’art. 11 “Garanzia provvisoria” del presente capitolato di gara, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. La/e Impresa/e aggiudicataria/e, a garanzia degli adempimenti contrattuali, dovrà/anno provvedere entro e non oltre 10 giorni dalla data della richiesta dell’Ufficio Centrale Unica di Committenza a: 1) presentare la garanzia definitiva di cui al successivo art. 14, con le modalità indicate all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L’importo della garanzia sarà ridotto ricorrendo le previsioni dell’art. 93, comma 7, del D....
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. L'aggiudicatario a seguito dell’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto d’appalto e tenuto a stipulare ai sensi di quanto previsto dall’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 - la cauzione definitiva (tramite fideiussione o polizza fideiussoria), per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale - salva le riduzioni previste nel caso di possesso delle qualificazioni indicate all’art 93 del D.Lgs 50/2016 nella misura percentuale ivi prevista. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La costituzione del deposito cauzionale può avvenire tramite deposito in contanti, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed a ciò debitamente autorizzato secondo la disciplina normativa vigente) o polizza fidejussoria. In caso di cauzioni costituite in contanti, il relativo deposito deve essere effettuato presso il Tesoriere della Regione Abruzzo (Banca BPER Codice IBAN IT 85 O 05387 03601 000000040300) mentre all’Amministrazione deve essere consegnata unicamente la quietanza rilasciata dal Tesoriere dell’avvenuto deposito. Nel caso in cui l'impresa presenti fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario) o polizza fidejussoria, le stesse debbono essere presentate secondo le indicazioni che seguono: la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria debbono essere sottoscritte dal soggetto che legalmente rappresenta l'ente fideiussore e accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la legale qualità del soggetto che sottoscrive la garanzia stessa ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore. In alternativa alle modalità testè indicate, la sottoscrizione può essere munita di autentica notarile, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria. La garanzia fideiusso...
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. Il soggetto aggiudicatario deve documentare il rispetto degli obblighi di legge in merito a: (1) la nomina del responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d’incarico e con l’attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura; (2) la nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d’incarico; (3) lo svolgimento dell’attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, mediante un’attestazione del medico incaricato; (4) lo svolgimento dell’attività di informazione e formazione dei lavoratori, mediante un’attestazione dall’ente paritetico; (5) la nomina dell’addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d’incarico e con l’attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura. Prima della stipula del contratto o dell’inizio dell’esecuzione della prestazione contrattuale, se precedente, il soggetto aggiudicatario è obbligato a costituire, una garanzia fideiussoria secondo le modalità previste nella documentazione di gara e al versamento delle spese contrattuali prima della stipula del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. L’Amministrazione, ai sensi degli artt. 29 e 76 del Codice dei Contratti pubblici, provvede a comunicare ai Concorrenti l’esito dell’aggiudicazione definitiva. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’articolo 81 “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” del D.Lgs. 50/2016 e della Deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, se reso disponibile dall’Autorità. In particolare, secondo la deliberazione n. 157 del 17.02.2016 dell'ANAC, attualmente la documentazione a comprova del possesso dei requisiti messa a disposizione attraverso il sistema AVCPASS è la seguente: - Visura del Registro delle Imprese fornita da Unioncamere-fallimento; - Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia; - Anagrafe delle sanzioni Amministrative fornita dal Ministero della Giustizia; - Comunicazione di regolarità fiscale fornito dall'Agenzia delle Entrate; - Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’interno: - Annotazioni casellario imprese. Coerentemente con quanto previsto dall’art. 76 del Codice e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCpass sono effettuate tramite PEC. Inoltre, come disposto dall’art. 21, comma 2, del D.lgs. 82/2005 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente, attraverso l’utilizzo di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori. Qualora trattasi di concorrenti non stabiliti in Italia, l’Amministrazione si riserva di richiedere agli stessi, se del caso, di fornire i necessari documenti probatori e potrà altresì richiedere la cooperazione delle competenti autorità. L’esito negativo degli accertamenti e delle verifiche inerenti i requisiti richiesti per l’aggiudicazione dell’appalto comporterà la decadenza dall’aggiudicazione ed i conseguenti provvedimenti previsti dalle norme vigenti. L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Ai sensi dell’art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui all’ar...
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. REVOCA/ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE: ove nel termine indicato l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto dall’Ente appaltante o non abbia inviato il contratto firmato digitalmente o in sede di verifica dei requisiti risulti la mancanza o la difformità, in tutto o in parte, di anche un solo requisito per la partecipazione alla gara, per la stipula del contratto o per l’esecuzione dei lavori, l’Ente appaltante stesso, senza bisogno di ulteriori formalità o preavvisi di sorta, avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e di procedere all’applicazione delle sanzioni previste.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. L’Amministrazione effettuerà le comunicazioni ai concorrenti, ai sensi dell’art. 76, commi 5 e 6, del Codice dei contratti pubblici, provvedendo contestualmente a svincolare la garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari. Decorso il periodo di “stand still” indicato dall’art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione invierà alla società aggiudicataria una lettera di convocazione per procedere alla stipula del contratto. La lettera di convocazione, salvo che le parti di comune accordo concordino diversamente, recherà la data e il luogo della stipula, la documentazione che la società dovrà obbligatoriamente presentare in sede di sottoscrizione del contratto e l’indicazione di eventuali altre incombenze ritenute all’uopo necessarie.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. L’aggiudicatario, entro trenta giorni dall’avvenuta aggiudicazione, dovrà esibire: a) l’atto comprovante la piena disponibilità del locale proposto con idonea documentazione che attesti la regolarità urbanistico-edilizia dello stesso, nonché la relativa destinazione d’uso commerciale e propriamente: 1) se trattasi di locazione: contratto di locazione, debitamente registrato, del locale designato. Il contratto deve decorrere almeno dalla data di scadenza del termine sopraindicato; 2) se trattasi di sublocazione: contratto di sublocazione, debitamente registrato, unitamente al contratto di locazione originario; 3) se trattasi di proprietà: il certificato catastale rilasciato dall’Amministrazione finanziaria ovvero copia autenticata dell’atto costitutivo del diritto di proprietà, nonché, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la piena disponibilità del locale designato; b) il documento comprovante l’effettuato deposito cauzionale definitivo di €. 2.015,09 (euro duemilaquindici/09.) a garanzia degli obblighi contrattuali derivanti dall’appalto in concessione della rivendita tabacchi; c) la ricevuta comprovante il versamento della somma offerta. Tale versamento dovrà essere effettuato, a mezzo modello F24 Accise SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. L’aggiudicatario entro il termine di trenta giorni dall’avvenuta aggiudicazione, dovrà esibire: a) atto comprovante la piena disponibilità del locale e propriamente: 1) se trattasi di locazione: contratto di locazione, debitamente registrato, del locale designato. Il contratto deve decorrere almeno dalla data di scadenza del termine sopraindicato; 2) se trattasi di sublocazione: contratto di sublocazione, debitamente registrato, unitamente al contratto di locazione originario; 3) se trattasi di proprietà: il certificato catastale rilasciato dall’Amministrazione finanziaria ovvero copia autenticata dell’atto costitutivo del diritto di proprietà, nonché, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la piena disponibilità del locale designato; b) documento comprovante l’effettuato deposito cauzionale a garanzia del contratto d’appalto della rivendita dell’importo richiesto, e per la ricevitoria lotto, le polizze fideiussorie costituite a garanzia degli obblighi contrattuali e a copertura dei rischi derivanti da furti, incendi degli incassi del gioco del lotto; c) ricevuta comprovante il versamento della somma offerta. Tale versamento dovrà essere effettuato utilizzando il mod. F24 Accise SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE. d) entro sei mesi successivi all’aggiudicazione farà pervenire all’Ufficio dei Monopoli competente il certificato di idoneità professionale di cui all’art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31.05.2010, n. 78. All’atto dell’aggiudicazione o entro il termine assegnatogli da questo Ufficio dei Monopoli l’aggiudicatario dovrà sottoscrivere apposito contratto per la gestione della rivendita e della ricevitoria lotto, obbligandosi alla stretta osservanza delle norme contenute nella Legge 22/12/1957, n. 1293, nel Regolamento approvato con D.P.R. 14/10/1958, n. 1074, nella Legge 23/07/1980, n. 384, nonché nel Capitolato d’oneri per l’appalto delle rivendite e del disciplinare annesso all’atto di concessione del lotto e in tutte le altre disposizioni emanate per la gestione della Rivendita, nonché nella Legge 02.08.1982, n. 528, così come modificata ed integrata dalla Legge 19.04.1990, n. 85, nel D.P.R. 07.08.1990, n. 303 e nel D.P.R. 16.09.1996, n. 560 e in tutte le altre disposizioni emanate per la gestione del gioco del lotto.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 76 del Codice, provvederà a comunicare ai concorrenti l’esito dell’aggiudicazione dell’appalto attraverso il Sistema delle Comunicazioni su MePA. Ai sensi del comma 9 dell’art. 93 del Codice, l’Amministrazione procedente, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al paragrafo 3.3 del presente Disciplinare di gara.