ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE Clausole campione
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. L’aggiudicatario, entro trenta giorni dall’avvenuta aggiudicazione, dovrà esibire:
a) l’atto comprovante la piena disponibilità del locale proposto con idonea documentazione che attesti la regolarità urbanistico-edilizia dello stesso, nonché la relativa destinazione d’uso commerciale e propriamente:
1) se trattasi di locazione: contratto di locazione, debitamente registrato, del locale designato. Il contratto deve decorrere almeno dalla data di scadenza del termine sopraindicato; 2) se trattasi di sublocazione: contratto di sublocazione, debitamente registrato, unitamente al contratto di locazione originario; 3) se trattasi di proprietà: il certificato catastale rilasciato dall’Amministrazione finanziaria ovvero copia autenticata dell’atto costitutivo del diritto di proprietà, nonché, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la piena disponibilità del locale designato;
b) il documento comprovante l’effettuato deposito cauzionale definitivo di €. 306,00. (euro trecentosei/00);
c) la ricevuta comprovante il versamento della somma offerta. Tale versamento dovrà essere effettuato, a mezzo modello F24 Accise SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE.
d) entro i sei mesi successivi all’aggiudicazione, l’assegnatario dovrà conseguire, a pena di decadenza, il
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 76, commi 5 e 6, del Codice dei contratti pubblici, provvederà a comunicare ai concorrenti l’esito dell’aggiudicazione della concessione e dei conseguenti atti di gara. Ai sensi del comma 9 dell’art. 93 del Codice dei contratti pubblici, l’Amministrazione, nella nota di comunicazione dell’aggiudicazione inviata ai concorrenti non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura. Decorso il periodo di “stand still” indicato dall’art. 32 comma 9 del Dl. Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione invierà alla società aggiudicataria una lettera di convocazione a stipulare il contratto. La lettera di convocazione, salvo che le parti di comune accordo concordino diversamente, recherà la data e il luogo della stipula, la documentazione che la società dovrà obbligatoriamente presentare in sede di sottoscrizione del contratto e l’indicazione di eventuali altre incombenze ritenute all’uopo necessarie.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. L’Amministrazione, ai sensi degli artt. 29 e 76 del Codice dei Contratti pubblici, provvede a comunicare ai Concorrenti l’esito dell’aggiudicazione definitiva. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’articolo 81 “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” del D.Lgs. 50/2016 e della Deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, se reso disponibile dall’Autorità. In particolare, secondo la deliberazione n. 157 del 17.02.2016 dell'ANAC, attualmente la documentazione a comprova del possesso dei requisiti messa a disposizione attraverso il sistema AVCPASS è la seguente: - Visura del Registro delle Imprese fornita da Unioncamere-fallimento; - Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia; - Anagrafe delle sanzioni Amministrative fornita dal Ministero della Giustizia; - Comunicazione di regolarità fiscale fornito dall'Agenzia delle Entrate; - Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’interno: - Annotazioni casellario imprese. Coerentemente con quanto previsto dall’art. 76 del Codice e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCpass sono effettuate tramite PEC. Inoltre, come disposto dall’art. 21, comma 2, del D.lgs. 82/2005 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente, attraverso l’utilizzo di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori. Qualora trattasi di concorrenti non stabiliti in Italia, l’Amministrazione si riserva di richiedere agli stessi, se del caso, di fornire i necessari documenti probatori e potrà altresì richiedere la cooperazione delle competenti autorità. L’esito negativo degli accertamenti e delle verifiche inerenti i requisiti richiesti per l’aggiudicazione dell’appalto comporterà la decadenza dall’aggiudicazione ed i conseguenti provvedimenti previsti dalle norme vigenti. L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Ai sensi dell’art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui all’ar...
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. Il soggetto aggiudicatario deve documentare il rispetto degli obblighi di legge in merito a:
(1) la nomina del responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d’incarico e con l’attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura;
(2) la nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d’incarico;
(3) lo svolgimento dell’attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, mediante un’attestazione del medico incaricato;
(4) lo svolgimento dell’attività di informazione e formazione dei lavoratori, mediante un’attestazione dall’ente paritetico;
(5) la nomina dell’addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d’incarico e con l’attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura. Prima della stipula del contratto o dell’inizio dell’esecuzione della prestazione contrattuale, se precedente, il soggetto aggiudicatario è obbligato a costituire, una garanzia fideiussoria secondo le modalità previste nella documentazione di gara e al versamento delle spese contrattuali prima della stipula del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. REVOCA/ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE: ove nel termine indicato l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto dall’Ente aggiudicatore o non abbia inviato il contratto firmato digitalmente o in sede di verifica dei requisiti risulti la mancanza o la difformità, in tutto o in parte, di anche un solo requisito per la partecipazione alla gara, per la stipula del contratto o per l’esecuzione dei servizi, l’Ente aggiudicatore stesso, senza bisogno di ulteriori formalità o preavvisi di sorta, avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e di procedere all’applicazione delle sanzioni previste. In tal caso l’Ente aggiudicatore potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. L’aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell’art. 76, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è resa nota con le pubblicazioni previste per le procedure negoziate di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del Codice. Ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., la Stazione Appaltante può revocare l’aggiudicazione se accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 76 del Codice, provvederà a comunicare ai concorrenti l’esito dell’aggiudicazione dell’appalto attraverso il Sistema delle Comunicazioni su MePA. Ai sensi del comma 9 dell’art. 93 del Codice, l’Amministrazione procedente, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al paragrafo 3.3 del presente Disciplinare di gara.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. L’affidatario, entro 15 giorni dalla formale comunicazione dell’affidamento, dovrà produrre, - cauzione definitiva di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016, secondo le modalità espresse al successivo art. 9 “Cauzione definitiva”;
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. Ad avvenuta assegnazione dell’appalto, prima dell’avvio dell’esecuzione dello stesso, su convocazione del RUP, sarà tenuta una riunione di coordinamento con il Fornitore, al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui si svolgeranno le prestazioni e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate a riguardo alle attività ivi svolte. Successivamente il Fornitore dovrà completare in accordo con il Committente il DUVRI allegato al presente capitolato a fini di distribuzione, ma non facente parte integrante e sostanziale dello stesso. E’ obbligo del Fornitore di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi, allegato al presente capitolato, integrato dal Fornitore con l’indicazione dei rischi specifici derivanti dalla sua attività, che verranno introdotti nell’ambiente stesso.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. L’aggiudicatario dovrà presentare entro il termine stabilito dalla stazione appaltante la documentazione relativa alla cauzione definitiva da prestarsi in base a quanto previsto dall’art. 103 del Codice dei contratti pubblici.
