Common use of Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati Clause in Contracts

Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. 11.1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2-ter del TUF il Cliente prende atto che: - il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; - l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili. 11.2. Per poter compiere operazioni sugli strumenti finanziari derivati negoziabili unicamente al di fuori di una sede di negoziazione (di seguito i “Derivati OTC”), le parti devono stipulare un apposito accordo del quale il Contratto costituisce presupposto necessario. 11.3. Per gli strumenti finanziari derivati diversi dai Derivati OTC, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possono determinare passività potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la Banca è tenuta ad inviare una comunicazione al Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è registrato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo. 11.4. Per gli ordini aventi ad oggetto strumenti derivati, il Cliente è tenuto alla costituzione e ricostituzione della provvista o della garanzia ed al versamento dei margini di garanzia. Il Cliente è tenuto altresì all’adeguamento dei margini medesimi che fossero successivamente necessari. I margini verranno versati a titolo di pegno irregolare a favore della Banca, ai sensi dell’art. 1851 x.x., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx Cliente relative al regolamento dell’operazione interessata e comunque connesse alla chiusura, anche anticipata, di tale operazione. 11.5 Al fine del versamento della provvista e dei margini, il Cliente espressamente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto corrente vincolato tenuto dal Cliente presso la Banca. Nel caso in cui le somme addebitabili sul conto del Cliente siano insufficienti, il Cliente pagherà immediatamente la differenza mediante assegno bancario, assegno circolare, bonifico o trasferimento di titoli di Stato o garantiti dallo Stato secondo le disponibilità del Cliente e le indicazioni della Banca. 11.6 Le parti concordano che il mancato o insufficiente versamento tempestivo della provvista o dei margini costituirà un giustificato motivo di rifiuto di esecuzione dell’operazione e, senza limiti per il rimedio della risoluzione di diritto, di richiesta di risarcimento del danno. 11. 7 La Banca potrà altresì procedere, in tutto o in parte, alla chiusura delle operazioni già avviate, nello stato in cui si trovano, e coprire ogni danno o perdita risultante dalla suddetta chiusura, utilizzando le somme di denaro e gli strumenti finanziari precedentemente trasferiti dal Cliente alla Banca a titolo di provvista o a titolo di margini in pegno irregolare. Per far fronte all’eventuale insufficienza di provvista o di margini di garanzia, il Cliente conferisce fin da ora alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l’adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui al presente comma, rispettando quanto previsto dall’art. 39, comma 2, Parte Terza del Contratto (Inadempimento del Cliente). Art. 12

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Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. 11.1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui derivati, come definiti all’art. 1, comma 2-ter 3, del TUF D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo Unico dell’intermediazione Finanziaria”) come successivamente modificato e/o integrato, e che comportano l’emissione di titoli (c.d. “cartolarizzati”), il Cliente prende atto che: - potrà operare esclusivamente sugli strumenti finanziari indicati nell’elenco allegato all’atto integrativo che disciplina il collocamento, la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini aventi ad oggetto determinati strumenti finanziari derivati (Futures e Opzioni) quotati sui mercati regolamentati italiani ed esteri; il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; - l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili. 11.2. Per poter compiere operazioni sugli Il Cliente può conferire ordini di compravendita relativi a strumenti finanziari derivati negoziabili unicamente al e warrant e covered warrant previa sottoscrizione, anche tramite Firma Grafometrica, di fuori di una sede di negoziazione (di seguito apposito atto integrativo e/o compilazione del relativo modulo d’ordine nel quale sono, tra l’altro, specificatamente individuati i “Derivati OTC”), le parti devono stipulare un apposito accordo del quale il Contratto costituisce presupposto necessariomezzi da costituire per l’esecuzione delle operazioni. 11.3. Per gli strumenti finanziari derivati diversi dai Derivati OTC, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possono determinare passività potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la Banca è tenuta ad inviare una comunicazione al Il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è registrato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo. 11.4. Per gli potrà trasmettere ordini aventi ad oggetto strumenti derivatiwarrant e covered warrant trattati nei mercati di riferimento e, se non quotati, emessi e collocati da soggetti autorizzati. Gli ordini impartiti dal Cliente medesimo, relativi a warrant e covered warrant, potranno essere eseguiti in mercati soggetti a specifiche regolamentazioni, che il Cliente è tenuto e la Banca operante per suo conto sono tenuti a rispettare. Se le somme inizialmente versate dal Cliente non risultano sufficienti alla costituzione copertura delle operazioni descritte nel presente articolo, la Banca ne informa immediatamente il Cliente e ricostituzione della provvista richiede il versamento di somme aggiuntive con le modalità previste nel relativo modulo d’ordine e/o della garanzia ed nell’apposito atto integrativo. Qualora il Cliente non adempia nei termini stabiliti dalla Banca al versamento dei margini di garanzia. Il Cliente richiesto, quest’ultima è tenuto altresì all’adeguamento dei margini medesimi che fossero successivamente necessari. I margini verranno versati autorizzata a titolo di pegno irregolare a favore della Banca, ai sensi dell’art. 1851 x.x., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx Cliente relative al regolamento dell’operazione interessata e procedere comunque connesse alla chiusura, anche anticipata, di tale operazione. 11.5 Al fine del versamento della provvista e dei margini, il Cliente espressamente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto corrente vincolato tenuto dal Cliente presso la Banca. Nel caso in cui le somme addebitabili sul conto del Cliente siano insufficienti, il Cliente pagherà immediatamente la differenza mediante assegno bancario, assegno circolare, bonifico o trasferimento di titoli di Stato o garantiti dallo Stato secondo le disponibilità del Cliente e le indicazioni della Banca. 11.6 Le parti concordano che il mancato o insufficiente versamento tempestivo della provvista o dei margini costituirà un giustificato motivo di rifiuto di esecuzione dell’operazione e, senza limiti per il rimedio della risoluzione di diritto, di richiesta di risarcimento del danno. 11. 7 La Banca potrà altresì procedere, in tutto o in parte, alla chiusura delle operazioni già avviateoperazioni, nello stato in cui si trovano, restando sin d’ora sollevata da ogni e coprire ogni danno o perdita risultante dalla suddetta chiusuraqualunque responsabilità, utilizzando le somme di denaro ferme restando facoltà e gli poteri attribuiti alla Banca nell’apposito atto integrativo. Le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari precedentemente trasferiti dal Cliente alla derivati over the counter (OTC) possono essere concluse tra la Banca e la clientela solo previa sottoscrizione di apposito contratto per tale specifica operatività che la Banca svolge a titolo di provvista o a titolo di margini mezzo negoziazione in pegno irregolare. Per far fronte all’eventuale insufficienza di provvista o di margini di garanziaproprio, il Cliente conferisce fin da ora alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere in contropartita diretta con la somma necessaria per l’adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui al presente comma, rispettando quanto previsto dall’art. 39, comma 2, Parte Terza del Contratto (Inadempimento del Cliente). Art. 12clientela.

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Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. 11.1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui derivati, come definiti all’art. 1, comma 2-ter 3, del TUF D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo Unico dell’intermediazione Finanziaria”) come successivamente modificato e/o integrato, e che comportano l’emissione di titoli (c.d. “cartolarizzati”), il Cliente prende atto che: - potrà operare esclusivamente sugli strumenti finanziari indicati nell’elenco allegato all’atto integrativo che disciplina il collocamento, la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini aventi ad oggetto determinati strumenti finanziari derivati (Futures e Opzioni) quotati sui mercati regolamentati italiani ed esteri; il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; - l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili. 11.2. Per poter compiere operazioni sugli Il Cliente può conferire ordini di compravendita relativi a strumenti finanziari derivati negoziabili unicamente al e warrant e covered warrant previa sottoscrizione , anche tramite Firma Grafometrica, di fuori di una sede di negoziazione (di seguito apposito atto integrativo e/o compilazione del relativo modulo d’ordine nel quale sono, tra l’altro, specificatamente individuati i “Derivati OTC”), le parti devono stipulare un apposito accordo del quale il Contratto costituisce presupposto necessariomezzi da costituire per l’esecuzione delle operazioni. 11.3. Per gli strumenti finanziari derivati diversi dai Derivati OTC, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possono determinare passività potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la Banca è tenuta ad inviare una comunicazione al Il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è registrato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo. 11.4. Per gli potrà trasmettere ordini aventi ad oggetto strumenti derivatiwarrant e covered warrant trattati nei mercati di riferimento e, se non quotati, emessi e collocati da soggetti autorizzati. Gli ordini impartiti dal Cliente medesimo, relativi a warrant e covered warrant, potranno essere eseguiti in mercati soggetti a specifiche regolamentazioni, che il Cliente è tenuto e la Banca operante per suo conto sono tenuti a rispettare. Se le somme inizialmente versate dal Cliente non risultano sufficienti alla costituzione copertura delle operazioni descritte nel presente articolo, la Banca ne informa immediatamente il Cliente e ricostituzione della provvista richiede il versamento di somme aggiuntive con le modalità previste nel relativo modulo d’ordine e/o della garanzia ed nell’apposito atto integrativo. Qualora il Cliente non adempia nei termini stabiliti dalla Banca al versamento dei margini di garanzia. Il Cliente richiesto, quest’ultima è tenuto altresì all’adeguamento dei margini medesimi che fossero successivamente necessari. I margini verranno versati autorizzata a titolo di pegno irregolare a favore della Banca, ai sensi dell’art. 1851 x.x., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx Cliente relative al regolamento dell’operazione interessata e procedere comunque connesse alla chiusura, anche anticipata, di tale operazione. 11.5 Al fine del versamento della provvista e dei margini, il Cliente espressamente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto corrente vincolato tenuto dal Cliente presso la Banca. Nel caso in cui le somme addebitabili sul conto del Cliente siano insufficienti, il Cliente pagherà immediatamente la differenza mediante assegno bancario, assegno circolare, bonifico o trasferimento di titoli di Stato o garantiti dallo Stato secondo le disponibilità del Cliente e le indicazioni della Banca. 11.6 Le parti concordano che il mancato o insufficiente versamento tempestivo della provvista o dei margini costituirà un giustificato motivo di rifiuto di esecuzione dell’operazione e, senza limiti per il rimedio della risoluzione di diritto, di richiesta di risarcimento del danno. 11. 7 La Banca potrà altresì procedere, in tutto o in parte, alla chiusura delle operazioni già avviateoperazioni, nello stato in cui si trovano, restando sin d’ora sollevata da ogni e coprire ogni danno o perdita risultante dalla suddetta chiusuraqualunque responsabilità, utilizzando le somme di denaro ferme restando facoltà e gli poteri attribuiti alla Banca nell’apposito atto integrativo. Le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari precedentemente trasferiti dal Cliente alla derivati over the counter (OTC) possono essere concluse tra la Banca e la clientela solo previa sottoscrizione di apposito contratto per tale specifica operatività che la Banca svolge a titolo di provvista o a titolo di margini mezzo negoziazione in pegno irregolare. Per far fronte all’eventuale insufficienza di provvista o di margini di garanziaproprio, il Cliente conferisce fin da ora alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere in contropartita diretta con la somma necessaria per l’adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui al presente comma, rispettando quanto previsto dall’art. 39, comma 2, Parte Terza del Contratto (Inadempimento del Cliente). Art. 12clientela.

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Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. 11.1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1derivati, come definiti all’art.1, comma 2-ter 3, del TUF D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo Unico dell’intermediazione Finanziaria”) come successivamente modificato e/o integrato, e che comportano l’emissione di titoli (c.d. “cartolarizzati”) , il Cliente prende atto che: -  potrà operare esclusivamente sugli strumenti finanziari indicati nell’elenco allegato all’atto integrativo che disciplina il collocamento, la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini aventi ad oggetto determinati strumenti finanziari derivati (Futures e Opzioni) quotati sui mercati regolamentati italiani ed esteri.;  il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; - l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili. 11.2. Per poter compiere operazioni sugli Il Cliente può conferire ordini di compravendita relativi a strumenti finanziari derivati negoziabili unicamente al e warrant e covered warrant previa sottoscrizione, anche tramite Firma Grafometrica, di fuori di una sede di negoziazione (di seguito apposito atto integrativo e/o compilazione del relativo modulo d’ordine nel quale sono, tra l’altro, specificatamente individuati i “Derivati OTC”), le parti devono stipulare un apposito accordo del quale il Contratto costituisce presupposto necessariomezzi da costituire per l’esecuzione delle operazioni. 11.3. Per gli strumenti finanziari derivati diversi dai Derivati OTC, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possono determinare passività potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la Banca è tenuta ad inviare una comunicazione al Il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è registrato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo. 11.4. Per gli potrà trasmettere ordini aventi ad oggetto strumenti derivatiwarrant e covered warrant trattati nei mercati di riferimento e, se non quotati, emessi e collocati da soggetti autorizzati. Gli ordini impartiti dal Cliente medesimo, relativi a warrant e covered warrant, potranno essere eseguiti in mercati soggetti a specifiche regolamentazioni, che il Cliente è tenuto e la Banca operante per suo conto sono tenuti a rispettare. Qualora le somme inizialmente versate dal Cliente non risultino sufficienti alla costituzione copertura delle operazioni descritte nel presente articolo, la Banca ne informa immediatamente il Cliente e ricostituzione della provvista richiede il versamento di somme aggiuntive con le modalità previste nel relativo modulo d’ordine e/o della garanzia ed nell’apposito atto integrativo. Qualora il Cliente non adempia nei termini stabiliti dalla Banca al versamento dei margini di garanzia. Il Cliente richiesto, quest’ultima è tenuto altresì all’adeguamento dei margini medesimi che fossero successivamente necessari. I margini verranno versati autorizzata a titolo di pegno irregolare a favore della Banca, ai sensi dell’art. 1851 x.x., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx Cliente relative al regolamento dell’operazione interessata e procedere comunque connesse alla chiusura, anche anticipata, di tale operazione. 11.5 Al fine del versamento della provvista e dei margini, il Cliente espressamente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto corrente vincolato tenuto dal Cliente presso la Banca. Nel caso in cui le somme addebitabili sul conto del Cliente siano insufficienti, il Cliente pagherà immediatamente la differenza mediante assegno bancario, assegno circolare, bonifico o trasferimento di titoli di Stato o garantiti dallo Stato secondo le disponibilità del Cliente e le indicazioni della Banca. 11.6 Le parti concordano che il mancato o insufficiente versamento tempestivo della provvista o dei margini costituirà un giustificato motivo di rifiuto di esecuzione dell’operazione e, senza limiti per il rimedio della risoluzione di diritto, di richiesta di risarcimento del danno. 11. 7 La Banca potrà altresì procedere, in tutto o in parte, alla chiusura delle operazioni già avviateoperazioni, nello stato in cui si trovano, restando sin d’ora sollevata da ogni e coprire ogni danno o perdita risultante dalla suddetta chiusuraqualunque responsabilità, utilizzando le somme di denaro ferme restando facoltà e gli poteri attribuiti alla Banca nell’apposito atto integrativo. Le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari precedentemente trasferiti dal Cliente alla derivati over the counter (OTC) possono essere concluse tra la Banca e la clientela solo previa sottoscrizione di apposito contratto per tale specifica operatività che la Banca svolge a titolo di provvista o a titolo di margini mezzo negoziazione in pegno irregolare. Per far fronte all’eventuale insufficienza di provvista o di margini di garanziaproprio, il Cliente conferisce fin da ora alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere in contropartita diretta con la somma necessaria per l’adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui al presente comma, rispettando quanto previsto dall’art. 39, comma 2, Parte Terza del Contratto (Inadempimento del Cliente). Art. 12clientela.

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Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. 11.1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui derivati, come definiti all’art. 1, comma 2-ter 3, del TUF D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo Unico dell’intermediazione Finanziaria”) come successivamente modificato e/o integrato, e che comportano l’emissione di titoli (c.d. “cartolarizzati”), il Cliente prende atto che: -  potrà operare esclusivamente sugli strumenti finanziari indicati nell’elenco allegato all’atto integrativo che disciplina il collocamento, la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini aventi ad oggetto determinati strumenti finanziari derivati (Futures e Opzioni) quotati sui mercati regolamentati italiani ed esteri;  il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; - l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili. 11.2. Per poter compiere operazioni sugli Il Cliente può conferire ordini di compravendita relativi a strumenti finanziari derivati negoziabili unicamente al e warrant e covered warrant previa sottoscrizione, anche tramite Firma Grafometrica, di fuori di una sede di negoziazione (di seguito apposito atto integrativo e/o compilazione del relativo modulo d’ordine nel quale sono, tra l’altro, specificatamente individuati i “Derivati OTC”), le parti devono stipulare un apposito accordo del quale il Contratto costituisce presupposto necessariomezzi da costituire per l’esecuzione delle operazioni. 11.3. Per gli strumenti finanziari derivati diversi dai Derivati OTC, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possono determinare passività potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la Banca è tenuta ad inviare una comunicazione al Il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è registrato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo. 11.4. Per gli potrà trasmettere ordini aventi ad oggetto strumenti derivatiwarrant e covered warrant trattati nei mercati di riferimento e, se non quotati, emessi e collocati da soggetti autorizzati. Gli ordini impartiti dal Cliente medesimo, relativi a warrant e covered warrant, potranno essere eseguiti in mercati soggetti a specifiche regolamentazioni, che il Cliente è tenuto e la Banca operante per suo conto sono tenuti a rispettare. Se le somme inizialmente versate dal Cliente non risultano sufficienti alla costituzione copertura delle operazioni descritte nel presente articolo, la Banca ne informa immediatamente il Cliente e ricostituzione della provvista richiede il versamento di somme aggiuntive con le modalità previste nel relativo modulo d’ordine e/o della garanzia ed nell’apposito atto integrativo. Qualora il Cliente non adempia nei termini stabiliti dalla Banca al versamento dei margini di garanzia. Il Cliente richiesto, quest’ultima è tenuto altresì all’adeguamento dei margini medesimi che fossero successivamente necessari. I margini verranno versati autorizzata a titolo di pegno irregolare a favore della Banca, ai sensi dell’art. 1851 x.x., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx Cliente relative al regolamento dell’operazione interessata e procedere comunque connesse alla chiusura, anche anticipata, di tale operazione. 11.5 Al fine del versamento della provvista e dei margini, il Cliente espressamente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto corrente vincolato tenuto dal Cliente presso la Banca. Nel caso in cui le somme addebitabili sul conto del Cliente siano insufficienti, il Cliente pagherà immediatamente la differenza mediante assegno bancario, assegno circolare, bonifico o trasferimento di titoli di Stato o garantiti dallo Stato secondo le disponibilità del Cliente e le indicazioni della Banca. 11.6 Le parti concordano che il mancato o insufficiente versamento tempestivo della provvista o dei margini costituirà un giustificato motivo di rifiuto di esecuzione dell’operazione e, senza limiti per il rimedio della risoluzione di diritto, di richiesta di risarcimento del danno. 11. 7 La Banca potrà altresì procedere, in tutto o in parte, alla chiusura delle operazioni già avviateoperazioni, nello stato in cui si trovano, restando sin d’ora sollevata da ogni e coprire ogni danno o perdita risultante dalla suddetta chiusuraqualunque responsabilità, utilizzando le somme di denaro ferme restando facoltà e gli poteri attribuiti alla Banca nell’apposito atto integrativo. Le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari precedentemente trasferiti dal Cliente alla derivati over the counter (OTC) possono essere concluse tra la Banca e la clientela solo previa sottoscrizione di apposito contratto per tale specifica operatività che la Banca svolge a titolo di provvista o a titolo di margini mezzo negoziazione in pegno irregolare. Per far fronte all’eventuale insufficienza di provvista o di margini di garanziaproprio, il Cliente conferisce fin da ora alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere in contropartita diretta con la somma necessaria per l’adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui al presente comma, rispettando quanto previsto dall’art. 39, comma 2, Parte Terza del Contratto (Inadempimento del Cliente). Art. 12clientela.

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