Operazioni di trasferimento di Quote presso un altro Fondo Interno (switch tra Fondi Interni) Clausole campione

Operazioni di trasferimento di Quote presso un altro Fondo Interno (switch tra Fondi Interni). Il Contraente potrà effettuare un’operazione di switch tra Fondi Interni nel rispetto dei limiti massimi e minimi indicati dal Profilo di Investimento prescelto. In mancanza delle condizioni dianzi indicate, il trasferimento delle Quote non sarà effettuato dalla Compagnia. La Compagnia detrarrà dall’importo trasferito i costi per il trasferimento come definiti all’Art. 10 a) III). La Compagnia invierà al Contraente una comunicazione scritta nella quale sono indicati: - il numero delle Quote disinvestite ed il loro valore unitario; - Il numero delle Quote attribuite ed il loro valore unitario. Le operazioni di disinvestimento conseguenti a trasferimento di Quote (switch tra Fondi Interni) verranno effettuate il giovedì della settimana successiva alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia. Il reinvestimento dell’importo da trasferire verrà effettuato il giovedì successivo a quello di disinvestimento. Qualora il giovedì, giorno di riferimento per il disinvestimento o il reinvestimento e l’attribuzione delle Quote non coincida con un giorno di borsa aperta, secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A., sarà considerato come tale il primo giorno di borsa aperta successivo. Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell’orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.
Operazioni di trasferimento di Quote presso un altro Fondo Interno (switch tra Fondi Interni). Il Contraente potrà effettuare un’operazione di switch tra Fondi Interni a condizione che: In mancanza delle condizioni dianzi indicate, il trasferimento delle Quote non sarà effettuato dalla Compagnia.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).