Operazioni successive Clausole campione

Operazioni successive. L’Intestatario ed i Cointestatari di un comparto di cui al presente modulo può/possono effettuare versamenti successivi ed operazioni di conversione tra comparti. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti della Sicav successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purchè sia stato preventivamente consegnato al partecipante il KIID aggiornato o reso disponibile sul sito internet il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell’investitore.
Operazioni successive. Il partecipante ad uno dei comparti della SICAV di cui al presente ▇▇▇▇▇▇ può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra comparti della SICAV. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti della SICAV successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi. Si rinvia alla sezione “DIRITTO DI RECESSO” per la disciplina specifica applicabile a questo riguardo.
Operazioni successive. L’intestatario ed i cointestatari possono effettuare versamenti successivi. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti successivamente inseriti nel prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia. La sospensiva di sette giorni prevista al precedente riquadro non riguarda le successive sottoscrizioni di comparti riportati nel prospetto completo (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il prospetto semplificato aggiornato o il prospetto completo aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione. Salvo quanto stabilito diversamente di seguito, l’intestatario ed i cointestatari hanno uguali diritti e doveri per quanto attiene ai loro rapporti con la Società di Gestione e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti anche di disposizione totale di tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla partecipazione alla SICAV. È facoltà dell’intestatario e dei cointestatari optare per l’operatività a “Firme Congiunte” barrando la casella di seguito riportata. L’intestatario ed i cointestatari dichiarano di voler effettuare tutte le successive operazioni:  A FIRME CONGIUNTE (In mancanza di istruzione le firme devono intendersi “Disgiunte”).
Operazioni successive. Il partecipante ad uno dei Comparti di Celsius Funds plc può effettuare versamenti successivi e, ove previsto nel Prospetto Informativo e nella Nota Integrativa, operazioni di conversione tra classi di azioni del medesimo e/o di diversi Comparti e/o operazioni di conversione tra Comparti diversi. Tale facoltà vale anche nei confronti dei Comparti di Celsius Funds plc successivamente inseriti nel Prospetto Informativo e oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi, tratta dal Prospetto Informativo aggiornato. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell’investitore.
Operazioni successive. Il partecipante ad uno dei comparti della GESTIELLE INVESTMENT SICAV di cui al presente ▇▇▇▇▇▇ – salvo che sia diversamente indicato nel KIID o nel Prospetto - può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra comparti della SICAV. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti della SICAV successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi. Si rinvia alla sezione “DIRITTO DI RECESSO” per la disciplina specifica applicabile a questo riguardo.
Operazioni successive. In via di principio, l’Offerente manifesta una preferenza nel senso che le azioni ordinarie dell’Emittente rimangano quotate sul Mercato Telematico Azionario. Tuttavia, qualora l’Offerente venga a detenere più del 90% del capitale sociale ordinario dell’Emittente (o della più elevata percentuale stabilita da CONSOB su proposta di Borsa Italiana S.p.A.) in conseguenza dell’Offerta, il ripristino del flottante potrebbe risultare eccessivamente oneroso. Conseguentemente, in tal caso, l’Offerente promuoverà l’offerta pubblica di acquisto residuale di cui all’articolo 108 del Testo Unico (in luogo della ricostituzione del flottante). Nel caso in cui l’Offerente venga a detenere una percentuale del capitale sociale ordinario dell’Emittente superiore al 98%, ad esito dell’Offerta (o dell’eventuale successiva offerta pubblica di acquisto residuale), l’Offerente si riserva la facoltà di avvalersi del diritto di acquistare le residue azioni dell’Emittente, quale previsto dall’articolo 111 del Testo Unico. In conformità all’art. 39 del Regolamento, il Consiglio di Amministrazione informa che: - non ritiene di procedere alla convocazione di un’assemblea avente ad oggetto l'autorizzazione al compimento di atti o operazioni per contrastare l'Offerta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 del Testo Unico; - l’Emittente non possiede azioni proprie o azioni dell’Offerente o di società che controllino l’Offerente, né ha proceduto all’acquisto o all’alienazione di tali azioni nel periodo compreso tra la data di costituzione dell’Emittente e la data odierna; - gli Amministratori dell’ Emittente non posseggono, direttamente o indirettamente, azioni dell’Emittente, dell’Offerente o di società che controllino l’Offerente, fatta eccezione per il Presidente Avv. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, il quale detiene n. 6.144 azioni di risparmio dell’Emittente, e per l’Amministratore Delegato, ▇▇▇▇. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, il quale detiene una partecipazione pari al 0,1% in Société de Partecipations Silver S.A., controllante indiretto dell’Offerente; - l’Offerente ha trasmesso all’Emittente, ai sensi degli articoli 127 e 129 del Regolamento, l’estratto delle seguenti pattuizioni parasociali di cui all’articolo 122 del Testo Unico: 1. accordo parasociale stipulato in data 30 luglio 2003 tra i principali azionisti di Société de Partecipations Silver S.A., controllante indiretto dell’Offerente; 2. pattuizioni di natura parasociale contenute nell’accordo di coinvestimento stipulato in data 30 luglio 2003 tr...
Operazioni successive. L’Intestatario ed i Cointestatari di un comparto di cui al presente modulo può/possono effettuare versamenti successivi ed operazioni di conversione tra comparti. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti della Sicav successivamente inseriti nel “Sales Prospectus” disponibile in lingua inglese sul sito internet ▇▇▇.▇▇▇.▇▇. (di seguito “Prospetto”) ed oggetto di commercializzazione in Italia, purchè sia stato preventivamente consegnato al partecipante il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell’investitore
Operazioni successive. L’Intestatario ed i Cointestatari può/possono effettuare versamenti successivi. Tale facoltà vale anche nei confronti dei fondi successivamente inseriti nel prospetto informativo e oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva infor- mativa sugli stessi tratta dal prospetto informativo aggiornato. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista dal- l’art. 30 del TUF per un eventuale ripensamento da parte dell’investitore.