Opzioni ISOalfa Clausole campione

Opzioni ISOalfa. L’ISOalfa (Individual stock option) è un’opzione su singoli titoli azionari di tipo americano. Prevede la consegna fisica dei titoli dopo cinque giorni dalla sca- denza. Sono negoziate all’IDEM e possono avere scadenza mensile o trimestrale (marzo, giugno, settembre e dicembre). In ogni seduta sono presenti le prime tre scadenze mensili e trimestrali. Per ogni call e put sono negoziati almeno 9 prezzi di esercizio, di cui uno è at the money o vicino e almeno 4 per parte. La scadenza è il terzo venerdì del mese. Introdotta nel 1996 è negoziata all’IDEM. L’opzione MIBo attribuisce all’acquirente la facoltà, dietro pagamento di un premio, di incassare a scadenza una somma determinata come prodotto fra il valore assegnato convenzionalmente ad ogni punto dell’indice e la differenza con il valore dell’indice stabilito alla stipulazione del contratto (prezzo di eserci- zio) e il valore dell’indice alla scadenza dell’opzione. Esiste sia l’opzione call che quella put. Le scadenze sono le stesse dell’ISOalfa con la stessa griglia di contrattazione (differenza di 500 punti base fra ogni elemento) e le medesime scadenze. Cap, Floor e Collar sono opzioni regolate su OTC che hanno per oggetto tassi di interesse. Floor è un contratto con cui l’acquirente, dietro pagamento di un premio unico o rateale, acquista il diritto a ricevere dal venditore alla fine di ogni periodo di riferimento, un importo pari alla differenza del prodotto fra un capitale nozionale ad un tasso prefissato e un tasso variabile di mercato (LIBOR e altri). Cap è un contratto con cui l’acquirente, dietro pagamento di un premio unico o rateale, acquista il diritto a ricevere dal venditore alla fine di ogni periodo di riferimento, un importo pari alla differenza del prodotto fra un tasso variabile di mercato (LIBOR e altri) ad un capitale nozionale e quello ad un tasso prefissato, al contrario del Floor. Il Collar è la combinazione fra cap e floor, dove i due contraenti sono coperti dall’evento a loro sfavorevole. Raramente vengono usate le semplici opzioni europee e americane (dette “plain vanilla”). Più sovente, si usano opzioni dalla struttura complessa, dette esotiche. L’“esotismo” di questo tipo di opzioni è rappresentato da clausole aggiuntive che possono: • valutare l’evoluzione della quotazione del titolo (opzioni path-dependant); • definirne alcuni limiti di validità. La crescente complessità dei mercati finanziari ha portato a una proliferazione di questo tipo di strumenti. Un esempio di opzio...

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  • VISTO la Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" ed in particolare l’art. 11, recante la delega al Governo all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, tra i quali la prenotazione di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate e il ritiro del referto; - il Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69” ed in particolare l’art. 1, comma 2, lettera f) che prevede l’ effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; - il Decreto del Ministro della Salute 8 luglio 2011 “Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”; - il Decreto del Presidente del Consiglio 8 agosto 2013 “ Modalità di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali, nonché di effettuazione del pagamento online delle prestazioni erogate, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante «Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia»”; - il Decreto Legge n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; - il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); - l' Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione civile n. 651 del 19 marzo 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; - il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, 25 marzo 2020 "Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica”; - l'art. 11 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio);

  • VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.;