Orario di lavoro multiperiodale. 1. L’azienda, in funzione delle esigenze tecniche, produttive e organizzative e al fine di migliorare la produttività dell’organizzazione del lavoro, anche in corrispondenza delle variazioni di intensità dell’attività lavorativa, potrà predisporre, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 5, la programmazione dell’orario di lavoro con un’articolazione mul- tiperiodale, nel rispetto delle norme che tutelano la salute e sicurezza dei lavoratori. 2. La durata dell’orario normale di lavoro di 38 ore può essere fissata, anche per distinti settori, reparti, uffici o gruppi di lavoratori, come media settimanale da effettuarsi in periodi non superiori a 6 (sei) mesi. 3. Qualora la prestazione dell’orario giornaliero interessi l’arco temporale 22.00 - 6.00, la durata massima dell’orario giornaliero non potrà essere superiore a 8 ore. 4. Nell’ambito dei regimi di orario multiperiodale di cui al comma precedente, le ore or- dinarie non possono comunque superare le 44 ore settimanali e la durata minima non potrà essere inferiore a 32 ore settimanali.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro multiperiodale. 1. L’aziendaL'azienda, in funzione delle esigenze tecniche, produttive e organizzative e al fine di migliorare la produttività dell’organizzazione dell'organizzazione del lavoro, anche in corrispondenza delle variazioni di intensità dell’attività dell'attività lavorativa, potrà predisporre, secondo quanto previsto dall’artdall'art. 17, comma 52, la programmazione dell’orario dell'orario di lavoro con un’articolazione mul- tiperiodaleun'articolazione multiperiodale, nel rispetto delle norme che tutelano la salute e sicurezza dei lavoratori.
2. La durata dell’orario dell'orario normale di lavoro di 38 36 ore può essere fissata, anche per distinti settori, reparti, uffici o gruppi di lavoratori, come media settimanale da effettuarsi in periodi non superiori a 6 (sei) mesi.
3. Qualora la prestazione dell’orario dell'orario giornaliero interessi l’arco l'arco temporale 22.00 - 6.00, la durata massima dell’orario dell'orario giornaliero non potrà essere superiore a 8 ore.
4. Nell’ambito Nell'ambito dei regimi di orario multiperiodale di cui al comma precedente, le ore or- dinarie ordinarie non possono comunque superare le 44 42 ore settimanali e la durata minima non potrà essere inferiore a 32 30 ore settimanali.
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Orario di lavoro multiperiodale. 1. L’aziendaL'azienda, in funzione delle esigenze tecniche, produttive e organizzative e al fine di migliorare la produttività dell’organizzazione dell'organizzazione del lavoro, anche in corrispondenza delle variazioni di intensità dell’attività lavorativa, potrà predisporre, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 5, la programmazione dell’orario dell'orario di lavoro con un’articolazione mul- tiperiodaleun'articolazione multiperiodale, nel rispetto delle norme che tutelano la salute e sicurezza dei lavoratori.
2. La durata dell’orario normale di lavoro di 38 ore ere può essere fissata, anche per distinti settori, reparti, uffici o gruppi di lavoratori, come media settimanale da effettuarsi in periodi non superiori a 6 (sei) mesi.
3. Qualora la prestazione dell’orario dell'orario giornaliero interessi l’arco temporale 22.00 - 6.00, la durata massima dell’orario dell'orario giornaliero non potrà essere superiore a 8 ore.
4. Nell’ambito Nell'ambito dei regimi di orario multiperiodale di cui al comma precedente, le ore or- dinarie ordinarie non possono comunque superare le 44 ore settimanali e la durata minima non potrà essere inferiore a 32 ore settimanali.
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Samples: CCNL 18.6.2018
Orario di lavoro multiperiodale. 1. L’azienda, in funzione delle esigenze tecniche, produttive e organizzative e al fine di migliorare la produttività dell’organizzazione del lavoro, anche in corrispondenza corri- spondenza delle variazioni di intensità dell’attività lavorativa, potrà predisporre, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 52, la programmazione dell’orario di lavoro con un’articolazione mul- tiperiodalemultiperiodale, nel rispetto delle norme che tutelano tu- telano la salute e sicurezza dei lavoratori.
2. La durata dell’orario normale di lavoro di 38 36 ore può essere fissata, anche per distinti settori, reparti, uffici o gruppi di lavoratori, come media settimanale da effettuarsi in periodi non superiori a 6 (sei) mesi.
3. Qualora la prestazione dell’orario giornaliero interessi l’arco temporale 22.00 - 22.00-6.00, la durata massima dell’orario giornaliero non potrà essere superiore a 8 ore.
4. Nell’ambito dei regimi di orario multiperiodale di cui al comma precedente, le ore or- dinarie ordinarie non possono comunque superare le 44 42 ore settimanali e la durata minima non potrà essere inferiore a 32 30 ore settimanali.
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Orario di lavoro multiperiodale. (art. 33 CCNL)
1. L’azienda, in funzione delle esigenze tecniche, produttive e organizzative e Vista la particolare tipologia dell’attività svolta (trattandosi infatti di lavoro assimilabile al fine “lavoro discontinuo”) la durata di migliorare la produttività dell’organizzazione del lavoro, anche in corrispondenza delle variazioni di intensità dell’attività lavorativa, potrà predisporre, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 5, la programmazione 40 ore settimanali dell’orario di lavoro potrà risultare anche da una media plurisettimanale nell’arco dei 12 mesi relativi all’anno solare, con un’articolazione mul- tiperiodale, nel rispetto delle norme che tutelano la salute e sicurezza dei lavoratoriil limite massimo di 50 ore settimanali.
2. La durata dell’orario normale di lavoro di 38 ore può essere fissataLe Parti concordano comunque che, anche a’ sensi dell’art. 21.2 CCNL, la retribuzione oraria si ottiene dividendo per distinti settori, reparti, uffici o gruppi di lavoratori, come media settimanale da effettuarsi in periodi non superiori a 6 (sei) mesi173 la retribuzione mensile.
3. Qualora la prestazione dell’orario In tali casi le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, giornaliero interessi l’arco temporale 22.00 - 6.00, la durata massima dell’orario giornaliero e settimanale non potrà essere superiore daranno luogo a 8 orecompensi per lavoro supplementare/straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare.
4. Nell’ambito dei regimi delle flessibilità sopra previste i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario contrattuale sia nei periodi di orario multiperiodale superamento che in quelli di cui al comma precedenteminore prestazione.
5. Fermorestando quanto previsto ai commi precedenti del presente articolo, le ore or- dinarie non possono comunque superare le 44 ore settimanali e la durata minima non potrà essere inferiore a 32 ore settimanalieffettuate oltre l'orario settimanale contrattuale saranno godute dal dipendente nei periodi di chiusura degli impianti.
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Samples: Accordo Aziendale