Orario di lavoro multiperiodale. 1. L'azienda, in funzione delle esigenze tecniche, produttive e organizzative e al fine di migliorare la produttività dell'organizzazione del lavoro, anche in corrispondenza delle variazioni di intensità dell'attività lavorativa, potrà predisporre, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, la programmazione dell'orario di lavoro con un'articolazione multiperiodale, nel rispetto delle norme che tutelano la salute e sicurezza dei lavoratori. 2. La durata dell'orario normale di lavoro di 38 ore può essere fissata, anche per distinti settori, reparti, uffici o gruppi di lavoratori, come media settimanale da effettuarsi in periodi non superiori a 6 (sei) mesi. 3. Qualora la prestazione dell'orario giornaliero interessi l'arco temporale 22.00-6.00, la durata massima dell'orario giornaliero non potrà essere superiore a 8 ore. 4. Nell'ambito dei regimi di orario multiperiodale di cui al comma precedente, le ore ordinarie non possono comunque superare le 44 ore settimanali e la durata minima non potrà essere inferiore a 32 ore settimanali. 5. La durata del lavoro settimanale, differenziata per effetto dell'articolazione multiperiodale, non dà luogo né alla riduzione del trattamento retributivo contrattualmente dovuto nei periodi con orario settimanale inferiore alle 38 ore, né al trattamento per il lavoro straordinario nei periodi con orario settimanale superiore alle 38 ore. I lavoratori interessati percepiranno per l'intero periodo la retribuzione relativa all'orario normale contrattualmente previsto, fermo restando che le ore eccedenti l'orario programmato vanno considerate e retribuite come lavoro straordinario secondo le ordinarie cadenze contrattuali. 6. L'azienda ed i soggetti sindacali competenti individuati dall'art. 1 del presente c.c.n.l. si incontreranno, quattro mesi prima dell'avvio dell'orario multiperiodale, per esaminare congiuntamente le seguenti materie: a) i segmenti produttivi ove applicare l'orario di lavoro multiperiodale;
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Orario di lavoro multiperiodale. 1. L'aziendaA decorrere dall'1/2/2017 nel rispetto delle norme che tutelano la salute e la sicurezza dei lavoratori, l'azienda, in funzione delle esigenze tecniche, produttive e organizzative e al fine di migliorare la produttività dell'organizzazione del lavoro, anche in corrispondenza delle di variazioni di intensità dell'attività lavorativa, potrà predisporre, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 54, la programmazione dell'orario di lavoro con un'articolazione un`articolazione multiperiodale, nel rispetto delle norme che tutelano la salute e sicurezza dei con riguardo anche a singoli settori, reparti, uffici o gruppi di lavoratori.
2. La Nell'ambito di un periodo calendariale consecutivo superiore a otto settimane e fino a ventiquattro settimane, la durata settimanale dell'orario normale di lavoro di 38 ore può essere fissata, anche per distinti settori, reparti, uffici o gruppi di lavoratori, realizzata come media settimanale da effettuarsi in periodi non superiori a 6 (sei) mesirisultante al termine dell'intero periodo programmato.
3. ln tale ambito, le ore ordinarie di lavoro non possono essere superiori a 46 ore settimanali né essere inferiori a 30 ore settimanali.
4. Qualora la prestazione dell'orario giornaliero giornaliera interessi l'arco temporale 22.00-6.0022.00/06.00, la durata massima dell'orario giornaliero non potrà essere superiore a superare le 8 ore.
45. Nell'ambito dei regimi L'attuazione del programma di orario di lavoro in regime multiperiodale di cui al comma precedente, le ore ordinarie non possono comunque superare le 44 ore settimanali e la durata minima non potrà essere inferiore a 32 ore settimanali.
5. La durata del lavoro settimanale, differenziata per effetto dell'articolazione multiperiodale, non dà luogo né alla riduzione del trattamento retributivo contrattualmente contrattuale normalmente dovuto nei periodi con orario settimanale inferiore interiore alle 38 ore, né al trattamento per il lavoro straordinario nei periodi con orario settimanale superiore alle 38 ore. I Per l'intero periodo programmato, i lavoratori interessati percepiranno per l'intero periodo la retribuzione relativa all'orario normale contrattualmente previsto, fermo ; termo restando che le ore eccedenti l'orario programmato vanno considerate e retribuite retribuite, in ogni caso, come lavoro straordinario secondo le ordinarie cadenze contrattualitemporali mensili.
6. L'azienda ed i soggetti sindacali competenti individuati dall'art. 1 del presente c.c.n.l. e la R.S.U. si incontrerannoincontreranno a livello aziendale, quattro mesi novanta giorni calendariali prima dell'avvio dell'orario dell`avvio dell’orario multiperiodale, per esaminare congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti le seguenti materie:
a) : - i segmenti produttivi ove applicare l'orario di lavoro multiperiodale - le modalità di attuazione e la modulazione mensile dell’orario multiperiodale;.
7. In tale ambito, saranno oggetto di contrattazione le eventuali categorie di dipendenti da esentare da tale articolazione oraria.
8. I lavoratori interessati dall’orario multiperiodale, saranno informati con un preavviso di 30 giorni calendariali.
9. Fermo restando quanto previsto dall’art. 17, in sede di contrattazione aziendale di secondo livello le Parti potranno concordare modifiche e/o integrazioni di quanto previsto al comma 2 e 4, relativamente alla maggiore durata del periodo di orario di lavoro in regime multiperiodale, e di quanto previsto al comma 3 del presente articolo.
1. Gli effetti economici derivanti dall’applicazione del presente articolo sono utili per la determinazione dell’eventuale premio di risultato di cui all’art. 2, lett. C).
2. Sono fatti salvi gli Accordi aziendali in materia di orario di lavoro multiperiodale in essere nel giorno precedente l’entrata in vigore del presente articolo; ferma restando la necessità di una verifica delle parti di eventuali adeguamenti alla nuova durata dell’orario di lavoro settimanale.
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Orario di lavoro multiperiodale. 1. L'azienda, in funzione delle esigenze tecniche, produttive e organizzative e al fine di migliorare la produttività dell'organizzazione dell’organizzazione del lavoro, anche in corrispondenza delle variazioni di intensità dell'attività dell’attività lavorativa, potrà predisporre, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, la programmazione dell'orario di lavoro con un'articolazione multiperiodale, nel rispetto delle norme che tutelano la salute e sicurezza dei lavoratori.
2. La durata dell'orario dell’orario normale di lavoro di 38 ore può essere fissata, anche per distinti settori, reparti, uffici o gruppi di lavoratori, come media settimanale da effettuarsi in periodi non superiori a 6 (sei) mesi.
3. Qualora la prestazione dell'orario giornaliero interessi l'arco temporale 22.00-22.00 – 6.00, la durata massima dell'orario giornaliero non potrà essere superiore a 8 ore.
4. Nell'ambito Nell’ambito dei regimi di orario multiperiodale di cui al comma precedente, le ore ordinarie non possono comunque superare le 44 ore settimanali e la durata minima non potrà essere inferiore a 32 ore settimanali.
5. La durata del lavoro settimanale, differenziata per effetto dell'articolazione dell’articolazione multiperiodale, non dà luogo né alla riduzione del trattamento retributivo contrattualmente dovuto nei periodi con orario settimanale inferiore alle 38 ore, né al trattamento per il lavoro straordinario nei periodi con orario settimanale superiore alle 38 ore. I lavoratori interessati percepiranno per l'intero l’intero periodo la retribuzione relativa all'orario all’orario normale contrattualmente previsto, fermo restando che le ore eccedenti l'orario l’orario programmato vanno considerate e retribuite come lavoro straordinario secondo le ordinarie cadenze contrattuali.
6. L'azienda L’azienda ed i soggetti sindacali competenti individuati dall'art. 1 dall’art.1 del presente c.c.n.l. CCNL si incontreranno, quattro mesi prima dell'avvio dell'orario multiperiodale, per esaminare congiuntamente le seguenti materie:
a) i segmenti produttivi ove applicare l'orario di lavoro multiperiodale;
b) le modalità di attuazione e la modulazione mensile dell'orario multiperiodale.
7. In tale ambito, saranno oggetto di contrattazione:
a) le eventuali categorie di dipendenti da esentare da tale articolazione oraria;
b) le modalità di comunicazione/informazione ai lavoratori interessati dall'orario multiperiodale, che dovranno essere fornite ai lavoratori interessati 60 giorni prima dell'avvio dell'orario multiperiodale ;
c) le materie che l'art. 17 demanda alla contrattazione aziendale, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.
8. Le Parti, fermo restando quanto previsto dall’art.17, in sede di contrattazione a livello aziendale, potranno concordare integrazioni a quanto previsto ai commi 2 e 4 del presente articolo. Gli effetti economici derivanti dall’applicazione del presente articolo saranno utili per la determinazione dell’eventuale premio di risultato. Sono fatti salvi gli accordi aziendali esistenti alla data di rinnovo del presente CCNL.
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Orario di lavoro multiperiodale. 1. L'aziendaA decorrere dal 1° febbraio 2017, nel rispetto delle norme che tutelano la salute e la sicurezza dei lavoratori, l'azienda, in funzione delle esigenze tecniche, produttive e organizzative e al fine di migliorare la produttività dell'organizzazione del lavoro, anche in corrispondenza delle di variazioni di intensità dell'attività lavorativa, potrà predisporre, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 54, la programmazione dell'orario di lavoro con un'articolazione multiperiodale, nel rispetto delle norme che tutelano la salute e sicurezza dei con riguardo anche a singoli settori, reparti, uffici o gruppi di lavoratori.
2. La Nell'ambito di un periodo calendariale consecutivo superiore a otto settimane e fino a ventiquattro settimane, la durata settimanale dell'orario normale di lavoro di 38 ore può essere fissata, anche per distinti settori, reparti, uffici o gruppi di lavoratori, realizzata come media settimanale da effettuarsi in periodi non superiori a 6 (sei) mesirisultante al termine dell'intero periodo programmato.
3. In tale ambito, le ore ordinarie di lavoro non possono essere superiori a 46 ore settimanali né essere inferiori a 30 ore settimanali.
4. Qualora la prestazione dell'orario giornaliero giornaliera interessi l'arco temporale 22.00-6.0022.00/06.00, la durata massima dell'orario giornaliero non potrà essere superiore a superare le 8 ore.
45. Nell'ambito dei regimi L'attuazione del programma di orario di lavoro in regime multiperiodale di cui al comma precedente, le ore ordinarie non possono comunque superare le 44 ore settimanali e la durata minima non potrà essere inferiore a 32 ore settimanali.
5. La durata del lavoro settimanale, differenziata per effetto dell'articolazione multiperiodale, non dà luogo né alla riduzione del trattamento retributivo contrattualmente contrattuale normalmente dovuto nei periodi con orario settimanale inferiore alle 38 ore, né al trattamento per il lavoro straordinario nei periodi con orario settimanale superiore alle 38 ore. I Per l'intero periodo programmato, i lavoratori interessati percepiranno per l'intero periodo la retribuzione relativa all'orario normale contrattualmente previsto, ; fermo restando che le ore eccedenti l'orario programmato vanno considerate e retribuite retribuite, in ogni caso, come lavoro straordinario secondo le ordinarie cadenze contrattualitemporali mensili.
6. L'azienda ed i soggetti sindacali competenti individuati dall'art. 1 del presente c.c.n.l. e la R.S.U. si incontrerannoincontreranno a livello aziendale, quattro mesi novanta giorni calendariali prima dell'avvio dell'orario multiperiodale, per esaminare congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti le seguenti materie:
a) : - i segmenti produttivi ove applicare l'orario di lavoro multiperiodale;; - le modalità di attuazione e la modulazione mensile dell'orario multiperiodale.
7. In tale ambito temporale, saranno oggetto di contrattazione le eventuali tipologie di dipendenti da esentare da tale articolazione oraria. I lavoratori interessati dall'orario multiperiodale saranno informati con un preavviso di 30 giorni calendariali.
8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, in sede di contrattazione aziendale di secondo livello le parti potranno concordare modifiche e/o integrazioni di quanto previsto al comma 2, relativamente alla maggiore durata del periodo di orario di lavoro in regime multiperiodale, e di quanto previsto al comma 3 del presente articolo.
1. Gli effetti economici derivanti dall'applicazione del presente articolo sono utili per la determinazione dell'eventuale premio di risultato di cui all'art. 2, lett. C).
2. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia di orario di lavoro multiperiodale in essere nel giorno precedente l'entrata in vigore del presente articolo; ferma restando la necessità di una verifica delle parti di eventuali adeguamenti alla nuova durata dell'orario di lavoro settimanale.
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Orario di lavoro multiperiodale. 1. L'aziendaL’azienda, in funzione delle esigenze tecniche, produttive e organizzative e al fine di migliorare la produttività dell'organizzazione dell’organizzazione del lavoro, anche in corrispondenza delle variazioni di intensità dell'attività dell’attività lavorativa, potrà predisporre, secondo quanto previsto dall'artdall’art. 17, comma 56, la programmazione dell'orario dell’orario di lavoro con un'articolazione un’articolazione multiperiodale, nel rispetto delle norme che tutelano la salute e sicurezza dei lavoratori.
2. La durata dell'orario dell’orario normale di lavoro di 38 36 ore può essere fissata, anche per distinti settori, reparti, uffici o gruppi di lavoratori, come media settimanale da effettuarsi in periodi non superiori a 6 (sei) mesi.
3. Qualora la prestazione dell'orario dell’orario giornaliero interessi l'arco l’arco temporale 22.00-6.0022,00 / 06,00, la durata massima dell'orario dell’orario giornaliero non potrà essere superiore a 8 ore.
4. Nell'ambito Nell’ambito dei regimi di orario multiperiodale di cui al comma precedente, le ore ordinarie di lavoro non possono comunque superare le 44 42 ore settimanali e la durata minima non potrà né essere inferiore inferiori a 32 30 ore settimanali.
5. La durata del lavoro settimanale, differenziata per effetto dell'articolazione dell’articolazione multiperiodale, non dà luogo né alla riduzione del trattamento retributivo contrattualmente contrattuale normalmente dovuto nei periodi con orario settimanale inferiore alle 38 36 ore, né al trattamento per il lavoro straordinario nei periodi con orario settimanale superiore alle 38 36 ore. I lavoratori interessati percepiranno per l'intero l’intero periodo la retribuzione relativa all'orario all’orario normale contrattualmente previsto, ; fermo restando che le ore eccedenti l'orario l’orario programmato vanno considerate e retribuite come lavoro straordinario secondo le ordinarie cadenze contrattualicontrattuali mensili.
6. L'azienda ed i soggetti sindacali competenti individuati dall'art. 1 del presente c.c.n.l. Le parti si incontrerannoincontreranno a livello aziendale, quattro mesi prima dell'avvio dell'orario dell’avvio dell’orario multiperiodale, per esaminare congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti le seguenti materie:
a) : - i segmenti produttivi ove applicare l'orario l’orario di lavoro multiperiodale;; - le modalità di attuazione e la modulazione mensile dell’orario multiperiodale.
7. In tale ambito, saranno oggetto di contrattazione: - le eventuali categorie di dipendenti da esentare da tale articolazione oraria; - le modalità di comunicazione/informazione ai lavoratori interessati dall’orario multiperiodale, che dovranno essere fornite agli stessi sessanta giorni prima dell’avvio dell’orario multi periodale.
8. Fermo restando quanto previsto dall’art. 17, in sede di contrattazione aziendale di secondo livello le Parti potranno concordare integrazioni di quanto previsto ai commi 2 e 4 del presente articolo”.
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