Ore eccedenti. 1. Ogni docente può mettere a disposizione unità orarie sino alla concorrenza di 24 ore settimanali per l’effettuazione delle ore eccedenti.
2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale.
Ore eccedenti. Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all'art. 43, comma 2, il cui finanziamento grava sul fondo d'istituto, si applica il criterio di calcolo di cui all'art. 88, comma 4, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell'interessato.
Ore eccedenti. 1. Ad ogni docente verrà chiesto, per esigenze di servizio, di mettere a disposizione almeno due ore settimanali per l’effettuazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo, in sostituzione dei colleghi assenti e a pagamento.
2. Tale disponibilità non può essere resa obbligatoria e va indicata nel quadro orario settimanale per tutto l'anno o per periodi di durata inferiore.
3. Nel caso sia necessario effettuare le ore eccedenti, il docente dovrà essere avvisato in tempo utile per prendere servizio.
Ore eccedenti. 1 - Ogni docente può rendersi disponibile per l’effettuazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo in sostituzione dei colleghi assenti.
2 - La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale e collocata all’inizio, alla fine o negli intervalli dell’orario d’obbligo giornaliero.
3 - Nel caso sia necessario effettuare le ore eccedenti, il docente, sulla base della disponibilità espressa, dovrà essere avvisato in tempo utile per prendere servizio.
4 - Le ore eccedenti saranno distribuite equamente, nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
I. docente della classe
II. docente dello stesso corso
III. docente della disciplina
IV. altro docente che abbia dato la propria disponibilità
5 - Le ore eccedenti di insegnamento effettuate per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere, a richiesta dell’interessato, non retribuite e compensate con permessi autorizzati per il massimo previsto dall' art 16 del CCNL, da fruire, in numero non superiore alle 2 ore giornaliere.
Ore eccedenti. Ogni docente può mettere a disposizione due ore settimanali per l’effettuazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo in sostituzione dei colleghi assenti. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale e collocata all’inizio o alla fine dell’orario d’obbligo giornaliero o negli intervalli dell’orario d’obbligo. Nel caso sia necessario effettuare le ore eccedenti, il docente dovrà essere avvisato in tempo utile per prendere servizio. Il docente, che ne abbia dato disponibilità, è tenuto ad accettare se avvertito con tre giorni di anticipo.
Ore eccedenti. 1. Le ore eccedenti d'insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali nazionali e integrative, attualmente in vigore.
2. L'istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale e ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata di un docente assente.
Ore eccedenti. Le ore eccedenti d’insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali nazionali e integrative, attualmente in vigore. L’istituto delle ore eccedenti, considerato l’ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale e ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata di un docente assente. Il presente Contratto d’Istituto viene sottoscritto ad Integrazione del CCNL vigente al quale bisogna fare riferimento per tutto quanto non trattato ed eventuali clausole difformi da limiti e vincoli del contratto nazionale e/o da Leggi specifiche in materia sono da ritenersi nulle e sostituite automaticamente ai sensi degli artt. 1339 e 1419 del c.c.. Numero ATA 19 1 ORA aggiuntiva di insegnamento 35,00 Numero totale operatori scolastici 104 1 ORA aggiuntiva NON di insegnamento 17,50 Numero alunni 754 1 ORA Assistente Amministrativo 14,50 1 ORA Collaboratore Scolastico 12,50 CALCOLO FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. 2019-20 Lordo stato Lordo Dipendente N. DIPENDENTI IN ORGANICO DI DIRITTO: 104 X 328,23 34.135,92 25.724,13 NUMERO DI SEDI: 5 X 2.541,87 12.709,35 9.577,51 TOTALE F.I.S. (art.85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall’art.1 della sequenza contrattuale dell’8/4/2008) 46.845,27 35.301,64 Somme non utilizzate anni precedenti docenti/ata 1.212,29 913,56 Fondo d’Istituto A.S. 19/20 € 35.301,64 Avanzo presunto al 31/08/19 € 10.486,36 (Fis 913,56 + Ore eccedenti 9.572,80) Totale Complessivo € 45.788,00 Indennità di Direzione D.S.G.A. - € 3.870,00 Accantonamento Ind. Sost. D.S.G.A. - € 500,00 Fondo Complessivo da suddividere € 41.418,00 Fondo Docenti (75%) = € 31.063,50 Fondo ATA (25%) = € 10.354,50
a) Azienda Agraria n° aziende funzionanti: 0 x € 1.220,00 = € 0.00
b) Convitti ed educandati n° convitti ed educandati: 0 x € 820,00 = € 0,00
c) Istituti Verticalizzati con almeno 2 punti erogaz.; Ist. 2° con lab e/o rep. Lavoraz. SI € 750,00 = € 750,00
d) Scuole medie, elementari e licei in situazioni non rientranti nella tipologia lettera c NO € 650,00 = € 0,00
e) Complessità organizzativa n° docenti e ata in organico diritto 1/9/11 104 X € 30,00 = € 3.120,00 Totale lordo dipendente € 3.870,00 In coerenza con le linee programmatiche indicate nel PTOF, il Dirigente Scolastico ha individuato le sotto elencate attività da retribuire con il fondo dell’Istituzione scolastica. Il compenso per ogni singola prestazione appresso indicata è determinato in manier...
Ore eccedenti. Le ore eccedenti d’ insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali nazionali e integrative, attualmente in vigore. L’istituto delle ore eccedenti, considerato l’ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale e ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata di un docente assente. Il presente Contratto d’Istituto viene sottoscritto ad Integrazione del CCNL vigente al quale bisogna fare riferimento per tutto quanto non trattato ed eventuali clausole difformi da limiti e vincoli del contratto nazionale e/o da Leggi specifiche in materia sono da ritenersi nulle e sostituite automaticamente ai sensi degli artt. 1339 e 1419 del c.c.
Ore eccedenti. L’assegnazione delle ore eccedenti potrà essere effettuata nel rispetto dei limiti dei budget assegnato, al quale sarà sommata la disponibilità dell’a.s.2013/14.
Ore eccedenti. 1.ogni docente della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° Grado può mettere a disposizione (fino ad un massimo di 6 per settimana) ore eccedenti l'orario d'obbligo per la sostituzione parziale dell’orario di servizio giornaliero del collega assente 2.tale disponibilità oraria è di norma indicata nel quadro orario settimanale del docente disponibile 3.nel caso sia necessario prestare servizio nelle ore eccedenti, il docente deve essere avvisato in tempo utile, salvo casi di emergenza o di urgenza 4.le ore eccedenti prestate sono da retribuire come attività aggiuntive di insegnamento gravanti su apposito Capitolo di spesa, salvo esplicita richiesta di recupero da parte del docente che può essere accordata compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Istituzione Scolastica; per i docenti in regime di part-time, retribuiti dal Tesoro, è possibile solo il recupero delle eventuali ore prestate in eccedenza.