CESSIONE E SUBAPPALTO Clausole campione

CESSIONE E SUBAPPALTO. 1. Previa autorizzazione scritta del Committente, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1656 c.c., l’Appaltatore può subappaltare le lavorazioni nel limite stabilito dalla normativa vigente in materia.10. 2. L’Appaltatore, in caso di subappalto ancorché autorizzato dal Committente, non è liberato da responsabilità sull’esecuzione dei lavori subappaltati, e l’autorizzazione al subappalto non può in alcun caso essere opposta al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non esecuzione a regola d’arte delle opere subappaltate. Il Committente sarà in ogni caso autorizzato a esercitare direttamente o tramite persona di propria fiducia i controlli e le verifiche di cui all’art. 1662, comma 1 c.c.: a tal fine l’Appaltatore si obbliga ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatore. 3. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. 4. Per le imprese subappaltatrici è richiesto, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della legge 125/2015, l’obbligo di qualificazione SOA per lavori di importo superiore ad euro 150.000,00. Per importi inferiori sono necessari i certificati dei lavori eseguiti. 5. L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver affidato i lavori in subappalto solo ad imprese iscritte nell’elenco approvato e reso disponibile sul sito del Ministero dell’Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contratto Antimafia Sisma – Anagrafe Antimafia degli Esecutori – Sezione de L’Aquila. 6. L’Appaltatore si obbliga ad inviare al Committente copia del contratto di subappalto ai fini dell’autorizzazione nonché la comunicazione del Ministro dell’Interno dell’avvenuta iscrizione presso l’elenco previsto nel precedente punto 6, resa dall’impresa subappaltatrice, documenti che il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura e Comune competente a mezzo degli Uffici Speciali della Ricostruzione. 7. La mancata trasmissione al Committente dei certificati di cui al comma 6 costituisce inadempimento grave dell’Appaltatore, il quale non potrà dare seguito all’esecuzione delle opere da subappaltare fino al momento in cui non verranno consegnati i necessari documenti. 8. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, cl...
CESSIONE E SUBAPPALTO. Si rinvia alla normativa vigente in materia.
CESSIONE E SUBAPPALTO. E' fatto divieto all’operatore economico di cedere l'esecuzione di tutta o parte della prestazione oggetto del contratto. In caso di violazione, l’IRST risolve di diritto il contratto. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa secondo le modalità ed entro i limiti di cui all’art. 106 D. Lgs. 50/2016, fermo restando l’onere a carico del cessionario di ottemperare agli obblighi imposti dall’art. 3, L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (Avcp, determinazione 7 luglio 2011, n. 4). La cessione dei crediti è efficace ed opponibile alla stazione appaltante solo qualora quest’ultima non abbia espresso il rifiuto mediante comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dall’avvenuta notifica della cessione. E’ ammesso il subappalto entro i limiti e con le modalità previste dall’art.105 D.Lgs. 50/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell’aggiudicatario, il quale resta unico e solo responsabile nei confronti del committente di quanto subappaltato. In caso di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legge, operatore economico deve rispondere, sia verso il committente sia, eventualmente, verso terzi, di qualsiasi infrazione compiute dal subappaltatore. In tale ipotesi il committente può procedere alla risoluzione del contratto stipulato.
CESSIONE E SUBAPPALTO. Si rinvia alla normativa vigente in materia (D.Lgs. n. 163/06, art. 117-118).
CESSIONE E SUBAPPALTO. 15.1 Il Fornitore non potrà cedere, novare, trasferire, assoggettare a gravami o subappaltare il Contratto o parti dello stesso (ivi inclusi eventuali crediti monetari verso il Cliente) senza il previo consenso scritto del Cliente. 15.2 Il Cliente potrà cedere, novare, trasferire, assoggettare a gravami, subappaltare o in qualsiasi altra maniera disporre, in tutto o in parte, del Contratto in ogni momento e in più di un’occasione, alle proprie Controllate o a ogni avente causa che acquisisca quel ramo d’azienda di una società del gruppo del Cliente al quale il Contratto è relativo (e tale avente causa possa fare egualmente).
CESSIONE E SUBAPPALTO. Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto e lo stesso non potrà essere ceduto a pena di nullità, fatti salvi i casi previsti dalla legge. Il subappalto è consentito nei limiti e secondo le modalità indicate all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
CESSIONE E SUBAPPALTO. E' vietata la cessione del servizio, se non autorizzata, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione. Il subappalto è disciplinato esclusivamente dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016, a cui espressamente si rinvia. Relativamente a quanto prescritto dal citato art. 174 del D.Lgs. 50/2016, si precisa quanto segue: - non viene introdotta una quota massima (riferita al valore della concessione) oltre la quale non viene ammesso il subappalto; - i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi; - poiché per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente bando sono necessarie particolare specializzazioni, i concorrenti non sono tenuti ad indicare la terna di nominativi di sub-appaltatori; - il Comune di Cervarese Santa Croce, ha l’obbligo di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, nel caso questi siano microimprese e piccole imprese o, in ogni caso, di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Resta inteso che l'eventuale affidamento dei lavori in subappalto o cottimo non esonera in alcun modo il concessionario dagli obblighi assunti con il presente disciplinare, essendo essa l'unica e sola responsabile, verso l'ente concedente, della buona riuscita dei servizi.
CESSIONE E SUBAPPALTO. È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità. E’ ammesso il il ricorso al subappalto in conformità all’art. 31, comma 8 del Codice.
CESSIONE E SUBAPPALTO. E' vietata la cessione totale e parziale delle attività, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dell’accordo quadro ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Azienda. Il subappalto è gestito e regolamentato nell’art. 5 del Foglio delle Condizioni presente nel capitolato Speciale di Appalto.
CESSIONE E SUBAPPALTO. E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullità dello stesso e di risarcimento dei danni a favore della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. I lavori che l'appaltatore ha indicato voler affidare in sub appalto in sede di offerta possono essere subappaltati a condizione che il subappaltatore sia in possesso dell’idonea professionalità e capacità tecnica, ovvero possegga i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. Sono fatti salvi i casi disciplinati dall’art. 110 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, relativi alle misure straordinarie di gestione in caso di fallimento dell’esecutore e ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del Codice Civile. Il subappalto deve essere espletato nei modi e nei tempi previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, in particolare i contratti di subappalto vanno depositati ad approvati dalla stazione appaltante prima della loro effettiva attivazione. Si evidenzia che non vengono considerati contratti di subappalto ma costituiscono subcontratto i casi di cui all’art. 105, comma 3 del D.Lgs. 18/04/2018, n. 50 come sotto elencati: a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante; b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;