CESSIONE E SUBAPPALTO. 1. Previa autorizzazione scritta del Committente, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1656 c.c., l’Appaltatore può subappaltare le lavorazioni nel limite stabilito dalla normativa vigente in materia.10.
2. L’Appaltatore, in caso di subappalto ancorché autorizzato dal Committente, non è liberato da responsabilità sull’esecuzione dei lavori subappaltati, e l’autorizzazione al subappalto non può in alcun caso essere opposta al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non esecuzione a regola d’arte delle opere subappaltate. Il Committente sarà in ogni caso autorizzato a esercitare direttamente o tramite persona di propria fiducia i controlli e le verifiche di cui all’art. 1662, comma 1 c.c.: a tal fine l’Appaltatore si obbliga ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatore.
3. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo.
4. Per le imprese subappaltatrici è richiesto, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della legge 125/2015, l’obbligo di qualificazione SOA per lavori di importo superiore ad euro 150.000,00. Per importi inferiori sono necessari i certificati dei lavori eseguiti.
5. L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver affidato i lavori in subappalto solo ad imprese iscritte nell’elenco approvato e reso disponibile sul sito del Ministero dell’Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contratto Antimafia Sisma – Anagrafe Antimafia degli Esecutori – Sezione de L’Aquila.
6. L’Appaltatore si obbliga ad inviare al Committente copia del contratto di subappalto ai fini dell’autorizzazione nonché la comunicazione del Ministro dell’Interno dell’avvenuta iscrizione presso l’elenco previsto nel precedente punto 6, resa dall’impresa subappaltatrice, documenti che il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura e Comune competente a mezzo degli Uffici Speciali della Ricostruzione.
7. La mancata trasmissione al Committente dei certificati di cui al comma 6 costituisce inadempimento grave dell’Appaltatore, il quale non potrà dare seguito all’esecuzione delle opere da subappaltare fino al momento in cui non verranno consegnati i necessari documenti.
8. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, cl...
CESSIONE E SUBAPPALTO. Si rinvia alla normativa vigente in materia.
CESSIONE E SUBAPPALTO. E' fatto divieto all’operatore economico di cedere l'esecuzione di tutta o parte della prestazione oggetto del contratto. In caso di violazione, l’IRST risolve di diritto il contratto. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa secondo le modalità ed entro i limiti di cui all’art. 106 D. Lgs. 50/2016, fermo restando l’onere a carico del cessionario di ottemperare agli obblighi imposti dall’art. 3, L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (Avcp, determinazione 7 luglio 2011, n. 4). La cessione dei crediti è efficace ed opponibile alla stazione appaltante solo qualora quest’ultima non abbia espresso il rifiuto mediante comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dall’avvenuta notifica della cessione. E’ ammesso il subappalto entro i limiti e con le modalità previste dall’art.105 D.Lgs. 50/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell’aggiudicatario, il quale resta unico e solo responsabile nei confronti del committente di quanto subappaltato. In caso di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legge, operatore economico deve rispondere, sia verso il committente sia, eventualmente, verso terzi, di qualsiasi infrazione compiute dal subappaltatore. In tale ipotesi il committente può procedere alla risoluzione del contratto stipulato.
CESSIONE E SUBAPPALTO. Si rinvia alla normativa vigente in materia (D. Lgs. n. 163/06, art. 117-118).
CESSIONE E SUBAPPALTO. 15.1 Il Fornitore non potrà cedere, novare, trasferire, assoggettare a gravami o subappaltare il Contratto o parti dello stesso (ivi inclusi eventuali crediti monetari verso il Cliente) senza il previo consenso scritto del Cliente.
15.2 Il Cliente potrà cedere, novare, trasferire, assoggettare a gravami, subappaltare o in qualsiasi altra maniera disporre, in tutto o in parte, del Contratto in ogni momento e in più di un’occasione, alle proprie Controllate o a ogni avente causa che acquisisca quel ramo d’azienda di una società del gruppo del Cliente al quale il Contratto è relativo (e tale avente causa possa fare egualmente).
CESSIONE E SUBAPPALTO. Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto e lo stesso non potrà essere ceduto a pena di nullità, fatti salvi i casi previsti dalla legge. Il subappalto è consentito nei limiti e secondo le modalità indicate all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
CESSIONE E SUBAPPALTO. E' vietata la cessione totale e parziale delle attività, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dell’accordo quadro ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Azienda. Il subappalto è gestito e regolamentato nell’art. 5 del Foglio delle Condizioni presente nel capitolato Speciale di Appalto.
CESSIONE E SUBAPPALTO. È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità. E’ ammesso il il ricorso al subappalto in conformità all’art. 31, comma 8 del Codice.
CESSIONE E SUBAPPALTO. Ai sensi dell’art. 105 c. 1 D.Lgs. 50/2016 è vietata la cessione del contratto anche parziale da parte dell’Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lettera d del D.lgs. n°50/2016 smi. E' fatto divieto assoluto di sub-appaltare, in tutto o in parte, la gestione del servizio in oggetto, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione appaltante nei modi e nei termini di legge.
CESSIONE E SUBAPPALTO. E’ vietata la cessione del contratto. Per il subappalto si rinvia alla normativa vigente in materia.