CESSIONE E SUBAPPALTO. Si rinvia alla normativa vigente in materia.
CESSIONE E SUBAPPALTO. L’aggiudicatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che ne deriva, senza il consenso scritto della stazione appaltante. La cessione ed il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per il committente ad effettuare l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno. Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 141 del DPR 554/1999. All’atto dell’offerta devono essere indicati i lavori che si intendono subappaltare o scorporare. Ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
CESSIONE E SUBAPPALTO. 1. Previa autorizzazione scritta del Committente, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1656 c.c., l’Appaltatore può subappaltare le lavorazioni nel limite stabilito dalla normativa vigente in materia.10.
2. L’Appaltatore, in caso di subappalto ancorché autorizzato dal Committente, non è liberato da responsabilità sull’esecuzione dei lavori subappaltati, e l’autorizzazione al subappalto non può in alcun caso essere opposta al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non esecuzione a regola d’arte delle opere subappaltate. Il Committente sarà in ogni caso autorizzato a esercitare direttamente o tramite persona di propria fiducia i controlli e le verifiche di cui all’art. 1662, comma 1 c.c.: a tal fine l’Appaltatore si obbliga ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatore.
3. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo.
4. Per le imprese subappaltatrici è richiesto, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della legge 125/2015, l’obbligo di qualificazione SOA per lavori di importo superiore ad euro 150.000,00. Per importi inferiori sono necessari i certificati dei lavori eseguiti.
5. L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver affidato i lavori in subappalto solo ad imprese iscritte nell’elenco approvato e reso disponibile sul sito del Ministero dell’Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contratto Antimafia Sisma – Anagrafe Antimafia degli Esecutori – Sezione de L’Aquila.
6. L’Appaltatore si obbliga ad inviare al Committente copia del contratto di subappalto ai fini dell’autorizzazione nonché la comunicazione del Ministro dell’Interno dell’avvenuta iscrizione presso l’elenco previsto nel precedente punto 6, resa dall’impresa subappaltatrice, documenti che il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura e Comune competente a mezzo degli Uffici Speciali della Ricostruzione.
7. La mancata trasmissione al Committente dei certificati di cui al comma 6 costituisce inadempimento grave dell’Appaltatore, il quale non potrà dare seguito all’esecuzione delle opere da subappaltare fino al momento in cui non verranno consegnati i necessari documenti.
8. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, cl...
CESSIONE E SUBAPPALTO. E’ fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione, fatti salvi i maggiori danni accertati. Il subappalto è consentito per una quota massima del 30% (trenta percento) riferita all’importo complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Il subappalto è subordinato alle seguenti condizioni: - indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare; - impegnarsi in caso di aggiudicazione a depositare il contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio del servizio; - trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 D.Lgs. n. 50/2016 e l’insussistenza dei divieti previsti dall’art. 10 della L. n. 31.05.1965 n. 575. E’ fatto obbligo alla ditta di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla medesima corrisposti con indicazione delle ritenute di garanzia. Qualora non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il predetto termine la stazione appaltante sospende il successivo pagamento favore dell’appaltatore. Per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, l'aggiudicatario è responsabile in solido dell'osservanza dei contratti collettivi e degli adempimenti in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente da parte del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti.
CESSIONE E SUBAPPALTO. Si rinvia alla normativa vigente in materia (D.Lgs. n. 163/06, art. 117-118).
CESSIONE E SUBAPPALTO. Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto e lo stesso non potrà essere ceduto a pena di nullità, fatti salvi i casi previsti dalla legge. Il subappalto è consentito nei limiti e secondo le modalità indicate all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
CESSIONE E SUBAPPALTO. 15.1 Il Fornitore non potrà cedere, novare, trasferire, assoggettare a gravami o subappaltare il Contratto o parti dello stesso (ivi inclusi eventuali crediti monetari verso il Cliente) senza il previo consenso scritto del Cliente.
15.2 Il Cliente potrà cedere, novare, trasferire, assoggettare a gravami, subappaltare o in qualsiasi altra maniera disporre, in tutto o in parte, del Contratto in ogni momento e in più di un’occasione, alle proprie Controllate o a ogni avente causa che acquisisca quel ramo d’azienda di una società del gruppo del Cliente al quale il Contratto è relativo (e tale avente causa possa fare egualmente).
CESSIONE E SUBAPPALTO. E' vietata la cessione totale e parziale delle attività, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dell’accordo quadro ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Azienda. Il subappalto è gestito e regolamentato nell’art. 5 del Foglio delle Condizioni presente nel capitolato Speciale di Appalto.
CESSIONE E SUBAPPALTO. È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità. E’ ammesso il il ricorso al subappalto in conformità all’art. 31, comma 8 del Codice.
CESSIONE E SUBAPPALTO. 9.1 Il Fornitore non può cedere nessuno dei propri diritti, né delegare i suoi obblighi ai sensi del Documento d’ordine senza il previo consenso scritto di IP, che IP non gli negherà senza motivo. IP può, a sua discrezione, annullare qualsiasi tentativo di cessione o delega fatta senza il suo consenso scritto preventivo.
9.2 Il Fornitore non può subappaltare nessuno dei propri diritti od obblighi ai sensi del Documento d’ordine senza il consenso scritto preventivo di IP. Se IP accetta il ricorso a un Subappaltatore, il Fornitore: (i) garantirà e sarà responsabile dell’esecuzione di tutti gli obblighi subappaltati; (ii) rimborserà a IP tutti i danni e le spese di qualsivoglia genere, ferme restando le limitazioni di cui al Paragrafo 12 (Risarcimento), sostenute da IP o da terzi e generate dagli atti o dalle omissioni dei Subappaltatori del Fornitore; e (iii) effettuerà tutti i pagamenti ai suoi Subappaltatori. Qualora il Fornitore non paghi tempestivamente un Subappaltatore per il lavoro eseguito, IP avrà il diritto, ma non l’obbligo, di pagare il Subappaltatore e compensare qualsiasi somma dovuta al Fornitore con la cifra versata al Subappaltatore. Il Fornitore difenderà, risarcirà e terrà indenne IP da tutti i danni e costi di qualunque genere, senza limitazione alcuna, sostenuti da IP e provocati dal mancato pagamento di un Subappaltatore da parte del Fornitore.
9.3 Nella misura consentita dalla legge applicabile, nessuna persona che non sia parte contraente di un Documento d’ordine sarà autorizzata a far valere o trarre vantaggio da una qualsiasi delle sue condizioni, in base alla legislazione applicabile, alla consuetudine o in altro modo. Termini e condizioni generali di acquisto