CESSIONE E SUBAPPALTO Clausole campione

CESSIONE E SUBAPPALTO. E' fatto divieto all’operatore economico di cedere l'esecuzione di tutta o parte della prestazione oggetto del contratto. In caso di violazione, l’IRST risolve di diritto il contratto. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa secondo le modalità ed entro i limiti di cui all’art. 106 D. Lgs. 50/2016, fermo restando l’onere a carico del cessionario di ottemperare agli obblighi imposti dall’art. 3, L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (Avcp, determinazione 7 luglio 2011, n. 4). La cessione dei crediti è efficace ed opponibile alla stazione appaltante solo qualora quest’ultima non abbia espresso il rifiuto mediante comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dall’avvenuta notifica della cessione. E’ ammesso il subappalto entro i limiti e con le modalità previste dall’art.105 D.Lgs. 50/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell’aggiudicatario, il quale resta unico e solo responsabile nei confronti del committente di quanto subappaltato. In caso di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legge, operatore economico deve rispondere, sia verso il committente sia, eventualmente, verso terzi, di qualsiasi infrazione compiute dal subappaltatore. In tale ipotesi il committente può procedere alla risoluzione del contratto stipulato.
CESSIONE E SUBAPPALTO. Fermo restando che nei contratti ad alta intensità di manodopera come è per il presente, sarà riservato all’affidatario la prevalente esecuzione del contratto. Il subappalto qualora richiesto potrà riguardare solo le attività di trasporto, pulizia dei locali e preparazione dei pasti. La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D.Lgs. 50/2016, così come richiamati dall’art. 105 del medesimo decreto legislativo. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi del comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D.Lgs. 50/2016. L’affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno L’affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. E’ consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, ...
CESSIONE E SUBAPPALTO. E’ fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione, fatti salvi i maggiori danni accertati. Il subappalto è consentito per una quota massima del 30% (trenta percento) riferita all’importo complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Il subappalto è subordinato alle seguenti condizioni: - indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare; - impegnarsi in caso di aggiudicazione a depositare il contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio del servizio; - trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 D.Lgs. n. 50/2016 e l’insussistenza dei divieti previsti dall’art. 10 della L. n. 31.05.1965 n. 575. E’ fatto obbligo alla ditta di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla medesima corrisposti con indicazione delle ritenute di garanzia. Qualora non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il predetto termine la stazione appaltante sospende il successivo pagamento favore dell’appaltatore. Per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, l'aggiudicatario è responsabile in solido dell'osservanza dei contratti collettivi e degli adempimenti in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente da parte del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti.
CESSIONE E SUBAPPALTO. 15.1 Il Fornitore non potrà cedere, novare, trasferire, assoggettare a gravami o subappaltare il Contratto o parti dello stesso (ivi inclusi eventuali crediti monetari verso il Cliente) senza il previo consenso scritto del Cliente.
CESSIONE E SUBAPPALTO. Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto e lo stesso non potrà essere ceduto a pena di nullità, fatti salvi i casi previsti dalla legge. Il subappalto è consentito nei limiti e secondo le modalità indicate all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
CESSIONE E SUBAPPALTO. Si rinvia alla normativa vigente in materia (D. Lgs. n. 163/06, art. 117-118).
CESSIONE E SUBAPPALTO. È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità. E’ ammesso il il ricorso al subappalto in conformità all’art. 31, comma 8 del Codice.
CESSIONE E SUBAPPALTO. E' vietata la cessione totale e parziale delle attività, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dell’accordo quadro ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Azienda. Il subappalto è gestito e regolamentato nell’art. 5 del Foglio delle Condizioni presente nel capitolato Speciale di Appalto.
CESSIONE E SUBAPPALTO. L' Aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio i servizi e le forniture previste in appalto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dal Dlgs 50/2016 e smi. Il Subappalto è consentito nei limiti e con le modalità previste dal Codice dei contratti. Le Imprese partecipanti devono indicare in sede di offerta l'eventuale volontà di avvalersi del subappalto, specificando i servizi che intendono subappaltare, o specificare per quali servizi intendono stipulare convenzioni con cooperative sociali nel rispetto dei principi della legge n. 381/1991. Le Imprese subappaltatrici dovranno essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge nella categoria relativa alla parte di servizio avuta in subappalto, nonché essere in possesso di tutti i requisiti indicati nel Codice dei Contratti fatte comunque salve le eventuali responsabilità previste dalla vigente normativa antimafia. L'eventuale affidamento di servizi in subappalto o cottimo non esonera in alcun modo l'Aggiudicatario dagli obblighi assunti con il presente Capitolato speciale d’appalto, poiché lo stesso resta comunque unico e solo responsabile, verso l'Amministrazione Comunale, del buon esito e della perfetta esecuzione dei servizi. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione del responsabile del servizio nel rispetto della vigente normativa di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Qualora si proceda al subappalto senza l’autorizzazione di cui al punto precedente il contratto s’intende risolto ed eventuali costi saranno trattenuti dal canone e del fatto sarà informata l’autorità giudiziaria.