ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA SINDACALE. Fermo restando quanto previsto dalla L. 20.5.1970, n. 300, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto possono istituire nelle singole aziende proprie rappresentanze sindacali aziendali.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA SINDACALE. Fermo restando quanto previsto dalla L. 20.5.1970legge 20 maggio 1970, n. 300, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto collettivo nazionale possono istituire nelle singole aziende proprie rappresentanze Rappresentanze sindacali aziendali.
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ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA SINDACALE. Fermo restando quanto previsto dalla L. 20.5.1970, n. 300, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto collettivo nazionale possono istituire nelle singole aziende proprie rappresentanze sindacali aziendali.
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