Pagamenti e trasferimenti. 1. Fatte salve le circostanze previste dall’articolo 3.15 (Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti), una Parte non applica restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti con un’altra Parte. 2. Nessuna disposizione del presente capitolo influisce sui diritti e sugli obblighi delle Parti derivanti dagli articoli dello Statuto del Fondo monetario internazionale (FMI), compreso il ricorso a provvedimenti valutari conformi agli articoli del sud- detto Statuto, purché nessuna Parte imponga restrizioni alle transazioni di capitale che siano incompatibili con i suoi impegni specifici concernenti tali transazioni, salvo per quanto disposto dall’articolo 3.15 (Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti) o su richiesta del FMI.
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Samples: Accordo Di Partenariato Economico Globale, Accordo Di Partenariato Economico Globale
Pagamenti e trasferimenti. 1. Fatte salve le circostanze previste dall’articolo 3.15 (Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti)5.15, una Parte non applica restrizioni restri- zioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti con un’altra Parte.
2. Nessuna disposizione del presente capitolo influisce sui diritti e sugli obblighi delle Parti derivanti dagli articoli dello dallo Statuto del Fondo monetario internazionale internazionale54 (di seguito denominato «FMI»), compreso il ricorso a provvedimenti valutari conformi agli articoli del sud- detto a tale Statuto, purché nessuna Parte imponga restrizioni alle transazioni di capitale che siano incompatibili con i suoi impegni specifici concernenti tali transazioni, salvo per quanto disposto dall’articolo 3.15 (Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti) 5.15 o su richiesta del FMI.
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Samples: Accordo Di Libero Scambio
Pagamenti e trasferimenti. 1. Fatte salve le circostanze previste dall’articolo 3.15 (Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti), una Parte non applica restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti con un’altra Parte.
2. Nessuna disposizione del presente capitolo influisce sui diritti e sugli obblighi delle Parti derivanti dagli articoli dello Statuto del Fondo monetario internazionale (FMI), compreso il ricorso a provvedimenti valutari conformi agli articoli del sud- detto suddetto Statuto, purché nessuna Parte imponga restrizioni alle transazioni di capitale che siano incompatibili con i suoi impegni specifici concernenti tali transazioni, salvo per quanto disposto dall’articolo 3.15 (Restrizioni a salvaguardia salvaguardia della bilancia dei pagamenti) o su richiesta del FMI.
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