Sottocomitato per gli scambi di merci Clausole campione

Sottocomitato per gli scambi di merci. 1. Con il presente Accordo è istituito un Sottocomitato per gli scambi di merci (di seguito denominato «Sottocomitato»).
Sottocomitato per gli scambi di merci. Capitolo 3
Sottocomitato per gli scambi di merci. 1. Con il presente Accordo è istituito un Sottocomitato per gli scambi di merci. 31 RS 0.632.20, allegato 1A.1 32 RS 0.632.20, allegato 1A.1.b 33 RS 0.632.20, allegato 1A.1 34 RS 0.632.20, allegato 1A.1 35 RS 0.632.20, allegato 1A.1 36 RS 0.632.20, allegato 1A.1.c