Trasferimenti Clausole campione

Trasferimenti. I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità: a) al lavoratore che non sia capofamiglia: 1) il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve; 2) il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio; 3) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi; 4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dall'art. 167, ovvero un rimborso a piè di lista con le modalità indicate nello stesso articolo; b) al lavoratore che sia capofamiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti: 1) il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sé e per le persone di famiglia; 2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio; 3) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi; 4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per sé e per ciascun convivente a carico; per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a tre quinti. In luogo di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto ed alloggio sostenute dal lavoratore per sé e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare. Le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a 8 giorni dopo l'arrivo del mobilio. Il trasferimento dei lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico. In tali ipotesi, ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.
Trasferimenti. Il lavoratore non può essere trasferito da una sede di lavoro ad un'altra se non per motivate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Il lavoratore che non accetti il trasferimento avrà diritto alla indennità di fine rapporto ed al preavviso, salvo che per i lavoratori di VII e VI livello se all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'impresa di disporre il trasferimento del lavoratore o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per i lavoratori attualmente in servizio, nei quali casi il lavoratore che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario. Al lavoratore che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.). Le modalità ed i termini dovranno essere preventivamente concordati con l'impresa. E' dovuta inoltre la diaria nella misura di un terzo della retribuzione globale mensile al lavoratore celibe senza conviventi a carico, e nella misura di due terzi della retribuzione globale mensile, oltre ad un quindicesimo della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca, al lavoratore con famiglia. Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione. Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per iscritto con il preavviso di un mese. Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra.
Trasferimenti. 1. Il lavoratore, per esigenze di servizio, potrà essere trasferito da una sede di lavoro ad un'altra della Società, contemperandosi le esigenze di servizio con l'interesse personale del lavoratore. 2. Il lavoratore trasferito per esigenze di servizio conserva, in quanto più favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle condizioni locali o alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio di provenienza e che non ricorrono nella nuova destinazione. 3. Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato per iscritto al lavoratore. 4. In caso di trasferimento per ragioni di servizio è dovuta l'indennità di trasferta di cui al 1° comma, 3° alinea, dell'articolo 32 per 10 giorni al lavoratore senza congiunti conviventi a carico e per 20 giorni al lavoratore con congiunti conviventi a carico, oltre 5 giorni per ognuno dei primi tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre, sempre che siano conviventi a carico del lavoratore e con lui si trasferiscano. 5. Inoltre, per effettuare il trasloco, la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti: - giorni 3, oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico; - giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a carico. 6. Il lavoratore, che per effetto del trasferimento per esigenze di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione. 7. Al lavoratore che viene trasferito saranno corrisposte le spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ accordi da prendersi con la Società. Il trasporto dei mobili e delle masserizie dovrà essere assicurato a carico della Società contro il rischio dei danni. &. Al lavoratore che sia trasferito a domanda compete, oltre ai permessi retribuiti di cui al precedente 5° comma per effettuare il trasloco, il 50% della indennità di trasferta e delle spese di cui, rispettivamente, ai precedenti 4° e 7° comma.
Trasferimenti. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 170 e 171, il trasferimento dei Quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di xxxxx comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico. In tale ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, il rimborso dell’eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza. Il Quadro che abbia compiuto il 55° anno di età, può opporsi al trasferimento disposto dal datore di lavoro esclusivamente in caso di gravi e comprovati motivi. Ove il datore di lavoro intenda confermare il trasferimento, il Quadro può fare ricorso al collegio di conciliazione e arbitrato previsto al successivo art. 113.
Trasferimenti. 1. L’impresa, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, può trasferire il quadro direttivo ad unità produttiva situata in comune diverso. Nel disporre il trasferimento l’impresa terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell’interessato. 2. Nei confronti dei quadri direttivi di 1° e 2° livello, che abbiano compiuto 45 anni di età ed abbiano maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice stesso. La disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 50 km e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate. 3. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d’urgenza non lo consentano, viene disposto dall’impresa con un preavviso non inferiore a 45 giorni di calendario per il dipendente che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini – restando il trasferimento operativo – il quadro direttivo beneficerà di un’erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito. 4. Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, il quadro direttivo trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate: 1. al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, come previsto alla lett. a) dell’art. 61;
Trasferimenti. I lavoratori di età superiore ai 50 anni se uomini e 45 se donne, potranno essere trasferiti in altra sede solo in casi eccezionali da esaminare, a richiesta del lavoratore, in sede sindacale. In caso di altri trasferimenti individuali dovrà tenersi conto delle obiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il trasferimento, direttamente ovvero tramite i dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie. In ogni caso il trasferimento deve essere preceduto da un preavviso non inferiore a 20 giorni. I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e, a richiesta delle stesse, di esame comune. La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengono disposti nell’ambito del comprensorio. Quanto sopra non si cumula con le eventuali regolamentazioni in materia derivanti da accordi aziendali.
Trasferimenti. Le eventuali variazioni di sede di lavoro che dovessero comportare il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad altra situata in diverso Comune dovranno essere connesse a comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto con un preavviso di 30 giorni e con la relativa motivazione. Al lavoratore trasferito, sempre che tale provvedimento comporti come conseguenza l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, verrà corrisposto l’importo, previamente concordato con l’azienda, delle spese per i mezzi di trasporto per sé e per le persone di famiglia a carico e per il trasporto degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre è dovuto il rimborso delle eventuali spese sostenute per anticipata risoluzione del contratto di affitto. In aggiunta gli sarà corrisposta: — se celibe senza congiunti conviventi a carico, una indennità di trasferimento commisurata a mezzo mese di retribuzione globale. — se capofamiglia, una indennità di trasferimento commisurata ad una mensilità di retribuzione globale. Nel caso in cui l’azienda metta a disposizione del lavoratore nella nuova residenza un alloggio, detta indennità sarà ridotta alla metà. Al lavoratore verrà corrisposta la normale retribuzione per tutto il tempo strettamente necessario per il trasferimento. Il lavoratore trasferito, quando il trasferimento porta come conseguenza l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, conserverà il trattamento economico, se più favorevole, goduto precedentemente, escluse quelle competenze inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine che non ricorrono nella nuova destinazione. Qualora il lavoratore peraltro comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l’azienda esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento. Il lavoratore che non accetta il trasferimento, se licenziato, ha diritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva. Al lavoratore che abbia ottenuto il trasferimento su sua richiesta non competono le indennità ed il trattamento di cui sopra. Al lavoratore che viene trasferito per esigenze dell’azienda e che entro 5 anni dalla data dell’avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località ove risiedeva prima del tra...
Trasferimenti. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Trasferimenti. 1. In caso di trasferimento in altro comune, il lavoratore deve essere preavvisato, per iscritto, almeno 15 giorni prima. 2. Al lavoratore trasferito deve essere corrisposta, per i primi 15 giorni di assegnazione alla nuova sede di lavoro, una diaria pari al 20% della retribuzione globale di fatto afferente tale periodo. 3. Al lavoratore trasferito sarà inoltre corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e trasporto per sé ed i propri effetti personali, ove alle stesse non provveda direttamente il datore di lavoro. 4. Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, ove non sia stato rispettato il termine di cui al comma 1.
Trasferimenti. 1. In caso di trasferimento che comporti anche il cambiamento di residenza, al lavoratore compete: a. il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’effettuazione del trasloco, salva la facoltà dell’azienda di provvedervi direttamente; b. il rimborso della pigione per l’alloggio non usufruito, quando il lavoratore non abbia ricevuto l’ordine di trasloco in tempo utile per poter rescindere il contratto di locazione o subaffittare l’alloggio e provi di dover pagare la pigione per un periodo successivo al trasloco stesso.