Common use of Pagamento delle prestazioni da parte della Società Clause in Contracts

Pagamento delle prestazioni da parte della Società. In caso di decesso dell’Assicurato, i Beneficiari ne daranno comunicazione alla Società per il tramite della Banca Contraente, fornendo tutti i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione deve essere accompagnata dalla seguente documentazione: • il Certificato di Morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • la Relazione Sanitaria o il Certificato del medico curante attestante le cause del decesso. Inoltre, in presenza di particolari esigenze istruttorie e al fine di integrare le risultanze già acquisite, la Società si riserva di richiedere eventualmente ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per la definizione delle circostanze in cui si è verificato il decesso dell’Assicurato; • copia di un valido documento d’identità e del codice fiscale di ciascuno dei Beneficiari; • se l’Assicurato non ha lasciato testamento, l’atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell’atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunale (funzionario incaricato) in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l’Assicurato, con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità; • se l’Assicurato ha lasciato testamento: verbale di pubblicazione e copia autenticata del testamento ed atto di notorietà ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunale (funzionario incaricato) in cui risulti che il testamento in questione è l’ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati l’elenco degli eredi testamentari e l’elenco dei suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l’Assicurato, con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità; • il Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento. La Società si riserva di chiedere l’ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell’importo spettante. La Società provvederà ad effettuare i pagamenti previsti nel termine massimo di trenta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso.

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Pagamento delle prestazioni da parte della Società. In Alla Data di Scadenza del Contratto ed a seguito della richiesta di recesso o di riscatto totale, quindi per tutti i pagamenti dovuti dalla Società in caso di decesso vita dell’Assicurato, i Beneficiari ne daranno comunicazione ad esclusione delle somme periodiche pagabili in corso di Contratto come individuate all’articolo 2 – “Prestazioni periodiche in corso di Contratto” che verranno corrisposte direttamente all'Investitore-Contraente, devono essere consegnati alla Società per il tramite della Banca Contraente, fornendo tutti i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione deve Dovrà dunque essere accompagnata dalla consegnata la seguente documentazione: • il Certificato originale di Morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta sempliceproposta/polizza; • la Relazione Sanitaria o il Certificato del medico curante attestante le cause del decesso. Inoltre, in presenza di particolari esigenze istruttorie e eventuali appendici al fine di integrare le risultanze già acquisite, la Società si riserva di richiedere eventualmente ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per la definizione delle circostanze in cui si è verificato il decesso dell’AssicuratoContratto; • copia di un valido del documento d’identità e del codice fiscale degli aventi diritto (tali documenti non sono necessari in caso di richiesta di rece sso); • svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno. • il certificato di morte; • nel caso in cui l’Assicurato e l’Investitore-Contraente siano la medesima persona, l’originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario o un Segretario Comunale), dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. In mancanza di testamento, se sul Contratto risultano indicati, quali beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno dei Beneficiari; • se l’Assicurato non ha lasciato testamentodi essi, l’atto nonché dell'eventuale stato di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell’atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunale (funzionario incaricato) in cui risulti gravidanza della vedova. Nel caso che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, la loro data l'atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di nascita e capacità di agirebeneficiari; • originale del decreto del Giudice Tutelare, il loro grado di parentela con l’Assicurato, con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono se fra gli unici, e non aventi diritto vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità; • se l’Assicurato ha lasciato testamento: verbale di pubblicazione e copia autenticata del testamento ed atto di notorietà ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio autenticata da un notaiominori od incapaci, cancelliere, autorità comunale (funzionario incaricato) in cui risulti che il testamento in questione è l’ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati l’elenco degli eredi testamentari e l’elenco dei suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l’Assicurato, con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità; • il Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà parentale od il tutore degli eventuali beneficiari alla riscossione della somma spettante ai minori o privi od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di capacità di agire, a riscuotere tale somma ed esonerando la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamentoriguardo. L’Investitore-Contraente, per esercitare i diritti di cui sopra deve presentare una richiesta scritta alla filiale dei Soggetti Distributori dai quali ha acquistato il Prodotto ovvero inviare una lettera raccomandata indirizzata alla Società, accompagnata dalla documentazione richiesta. La Società si riserva di chiedere l’ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell’importo spettante. La Società provvederà impegna ad effettuare i pagamenti previsti nel termine massimo di trenta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Qualora la domanda di tutta la documentazione necessariapagamento sia anteriore alla Data di Scadenza del Contratto, il termine decorre dalla Data di Scadenza. Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento. Ogni pagamento della Società sarà effettuato mediante bonifico bancario (la relativa scrittura contabile di addebito sul conto corrente della Società costituisce prova di pagamento) o, a partire dal termine stessose diversamente concordato, mediante assegno.

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Pagamento delle prestazioni da parte della Società. In Alla Data di Scadenza del Contratto ed a seguito della richiesta di recesso o di riscatto totale, quindi per tutti i pagamenti dovuti dalla Società in caso di decesso vita dell’Assicurato, i Beneficiari ne daranno comunicazione ad esclusione delle somme periodiche pagabili in corso di Contratto come individuate all’articolo 2 – “Prestazioni periodiche in corso di Contratto” che verranno corrisposte direttamente all'Investitore-Contraente, devono essere consegnati alla Società per il tramite della Banca Contraente, fornendo tutti i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione deve Dovrà dunque essere accompagnata dalla consegnata la seguente documentazione: • il Certificato originale di Morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta sempliceproposta/polizza; • la Relazione Sanitaria o il Certificato del medico curante attestante le cause del decesso. Inoltre, in presenza di particolari esigenze istruttorie e eventuali appendici al fine di integrare le risultanze già acquisite, la Società si riserva di richiedere eventualmente ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per la definizione delle circostanze in cui si è verificato il decesso dell’AssicuratoContratto; • copia di un valido del documento d’identità e del codice fiscale degli aventi diritto (tali documenti non sono necessari in caso di richiesta di recesso); • svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno. • il certificato di morte; • nel caso in cui l’Assicurato e l’Investitore-Contraente siano la medesima persona, l’originale dell'atto di notorietà reso innanzi ad un Notaio od altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario od un Segretario Comunale), dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. In mancanza di testamento, se sul Contratto risultano indicati, quali beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno dei Beneficiari; • se l’Assicurato non ha lasciato testamentodi essi, l’atto nonché dell'eventuale stato di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell’atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunale (funzionario incaricato) in cui risulti gravidanza della vedova. Nel caso che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, la loro data l'atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di nascita e capacità di agirebeneficiari; • originale del decreto del Giudice Tutelare, il loro grado di parentela con l’Assicurato, con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono se fra gli unici, e non aventi diritto vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità; • se l’Assicurato ha lasciato testamento: verbale di pubblicazione e copia autenticata del testamento ed atto di notorietà ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio autenticata da un notaiominori od incapaci, cancelliere, autorità comunale (funzionario incaricato) in cui risulti che il testamento in questione è l’ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati l’elenco degli eredi testamentari e l’elenco dei suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l’Assicurato, con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità; • il Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà parentale od il tutore degli eventuali beneficiari alla riscossione della somma spettante ai minori o privi od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di capacità di agire, a riscuotere tale somma ed esonerando la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamentoriguardo. L’Investitore-Contraente, per esercitare i diritti di cui sopra deve presentare una richiesta scritta alla filiale dei Soggetti Distributori dai quali ha acquistato il Prodotto ovvero inviare una lettera raccomandata indirizzata alla Società, accompagnata dalla documentazione richiesta. La Società si riserva di chiedere l’ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell’importo spettante. La Società provvederà impegna ad effettuare i pagamenti previsti nel termine massimo di trenta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Qualora la domanda di tutta la documentazione necessariapagamento sia anteriore alla Data di Scadenza del Contratto, il termine decorre dalla Data di Scadenza. Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento. Ogni pagamento della Società sarà effettuato mediante bonifico bancario (la relativa scrittura contabile di addebito sul conto corrente della Società costituisce prova di pagamento) o, a partire dal termine stessose diversamente concordato, mediante assegno.

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