Parametri economici. 1. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie al raggiungimento del- l’obiettivo di cui all’articolo 33. A questo scopo esse provvedono affinché il tra- sporto ferroviario di merci e il trasporto combinato attraverso la Svizzera restino, incluso il trasporto combinato accompagnato, competitivi, a comparabile livello di prezzi e qualità di servizio, con il trasporto stradale sullo stesso itinerario, rispet- tando al tempo stesso la garanzia d’autonomia delle imprese ferroviarie. 2. Per predisporre un’adeguata offerta ferroviaria e di trasporto combinato, le parti contraenti possono sostenere finanziariamente gli investimenti in infrastruttura fer- roviaria, attrezzature fisse o mobili necessarie per il trasbordo fra modi di trasporto terrestri, materiali specificamente adattati al trasporto combinato e usati a tale scopo e, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni, i costi d’esercizio dei servizi di trasporto combinato in transito attraverso il territorio svizzero, purché tali provve- dimenti contribuiscano ad aumentare il livello di qualità e di competitività in termini di prezzi dell’offerta ferroviaria e di trasporto combinato e non creino distorsioni sproporzionate della concorrenza fra gli operatori. La fissazione dei prezzi per il tra- gitto ferroviario resta attribuita alle autorità o agli organismi competenti. 3. Le parti contraenti possono altresì stipulare contratti di servizio pubblico con le imprese ferroviarie per garantire sufficienti servizi di trasporto ferroviario, tenuto conto in particolare dei fattori sociali e ambientali. 4. Le parti contraenti, nei limiti delle rispettive competenze, si adoperano affinché l’effetto sul mercato di eventuali aiuti pubblici concessi da una delle parti non sia contrastato dal comportamento dell’altra, o di un organismo avente sede sul suo ter- ritorio o nel territorio dell’altra parte contraente. 5. Il Comitato misto vigila affinché le parti contraenti applichino le disposizioni del presente articolo.
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Samples: Accordo Sul Trasporto Di Merci E Di Passeggeri, Accordo Sul Trasporto Di Merci E Di Passeggeri
Parametri economici. 1. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie al raggiungimento del- l’obiettivo dell’obiet- tivo di cui all’articolo 33. A questo scopo esse provvedono affinché il tra- sporto ferroviario trasporto ferro- viario di merci e il trasporto combinato attraverso la Svizzera restino, incluso il trasporto tra- sporto combinato accompagnato, competitivi, a comparabile livello di prezzi e qualità di servizio, con il trasporto stradale sullo stesso itinerario, rispet- tando rispettando al tempo stesso la garanzia d’autonomia delle imprese ferroviarie.
2. Per predisporre un’adeguata offerta ferroviaria e di trasporto combinato, le parti contraenti possono sostenere finanziariamente gli investimenti in infrastruttura fer- roviariaferro- viaria, attrezzature fisse o mobili necessarie per il trasbordo fra modi di trasporto terrestri, materiali specificamente adattati al trasporto combinato e usati a tale scopo e, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni, i costi d’esercizio dei servizi di trasporto combinato in transito attraverso il territorio svizzero, purché tali provve- dimenti provvedi- menti contribuiscano ad aumentare il livello di qualità e di competitività in termini di prezzi dell’offerta ferroviaria e di trasporto combinato e non creino distorsioni sproporzionate spro- porzionate della concorrenza fra gli operatori. La fissazione dei prezzi per il tra- gitto tragitto ferroviario resta attribuita alle autorità o agli organismi competenti.
3. Le parti contraenti possono altresì stipulare contratti di servizio pubblico con le imprese ferroviarie per garantire sufficienti servizi di trasporto ferroviario, tenuto conto in particolare dei fattori sociali e ambientali.
4. Le parti contraenti, nei limiti delle rispettive competenze, si adoperano affinché l’effetto sul mercato di eventuali aiuti pubblici concessi da una delle parti non sia contrastato dal comportamento dell’altra, o di un organismo avente sede sul suo ter- ritorio terri- torio o nel territorio dell’altra parte contraente.
5. Il Comitato misto vigila affinché le parti contraenti applichino le disposizioni del presente articolo.
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Parametri economici. 1. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie al raggiungimento del- l’obiettivo dell'obiettivo di cui all’articolo all'articolo 33. A questo scopo esse provvedono affinché il tra- sporto trasporto ferroviario di merci e il trasporto combinato attraverso la Svizzera restino, incluso il trasporto combinato accompagnato, competitivi, a comparabile livello di prezzi e qualità di servizio, con il trasporto stradale sullo stesso itinerario, rispet- tando rispettando al tempo stesso la garanzia d’autonomia d'autonomia delle imprese ferroviarie.
2. Per predisporre un’adeguata un'adeguata offerta ferroviaria e di trasporto combinato, le parti contraenti possono sostenere finanziariamente gli investimenti in infrastruttura fer- roviariaferroviaria, attrezzature fisse o mobili necessarie per il trasbordo fra modi di trasporto terrestri, materiali specificamente adattati al trasporto combinato e usati a tale scopo e, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni, i costi d’esercizio d'esercizio dei servizi di trasporto combinato in transito attraverso il territorio svizzero, purché tali provve- dimenti provvedimenti contribuiscano ad aumentare il livello di qualità e di competitività in termini di prezzi dell’offerta dell'offerta ferroviaria e di trasporto combinato e non creino distorsioni sproporzionate della concorrenza fra gli operatori. La fissazione dei prezzi per il tra- gitto tragitto ferroviario resta attribuita alle autorità o agli organismi competenti.
3. Le parti contraenti possono altresì stipulare contratti di servizio pubblico con le imprese ferroviarie per garantire sufficienti servizi di trasporto ferroviario, tenuto conto in particolare dei fattori sociali e ambientali.
4. Le parti contraenti, nei limiti delle rispettive competenze, si adoperano affinché l’effetto l'effetto sul mercato di eventuali aiuti pubblici concessi da una delle parti non sia contrastato dal comportamento dell’altradell'altra, o di un organismo avente sede sul suo ter- ritorio territorio o nel territorio dell’altra dell'altra parte contraente.
5. Il Comitato misto vigila affinché le parti contraenti applichino le disposizioni del presente articolo.
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