DISCIPLINA ECONOMICA. Art. 22 Anticipazione ..............................................................................................................................
Art. 23 Pagamenti in acconto ..................................................................................................................
Art. 24 Pagamenti a saldo .......................................................................................................................
Art. 25 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto ...................................................................................
Art. 26 Ritardi nel pagamento della rata di saldo .......................................................................................
Art. 27 Revisione prezzi ..........................................................................................................................
Art. 28 Cessione del contratto e cessione dei crediti ..................................................................................
DISCIPLINA ECONOMICA. Art. 26 Anticipazione del prezzo .........................................................................................................................
Art. 27 Pagamenti in acconto ..............................................................................................................................
Art. 28 Pagamenti a saldo....................................................................................................................................
DISCIPLINA ECONOMICA. Anticipazione
DISCIPLINA ECONOMICA. 10. Per l’anticipazione si applica quanto previsto all’art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016. Sul valore della quota parte del contratto di appalto riferita alla singola annualità viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali dei singoli Ordini di Servizio. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
DISCIPLINA ECONOMICA. Anticipazione .................................................................................................................................
DISCIPLINA ECONOMICA. Per quanto attiene alla disciplina economica dell’affidamento si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto.
DISCIPLINA ECONOMICA. ANTICIPAZIONE- Obbligo 10% a partire dal 21/08/2013 e fino al 31/12/2014
DISCIPLINA ECONOMICA anticipazioni
DISCIPLINA ECONOMICA. 27 Anticipazione 14 28 Pagamenti in acconto 14 29 Conto finale e pagamenti a saldo 14 30 Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto 15 31 Pagamenti a saldo 15 32 Revisione dei prezzi 15 33 Cessione del contratto e cessione dei crediti 15
DISCIPLINA ECONOMICA. I pagamenti per le prestazioni relativi agli oneri contrattuali saranno corrisposti mediante quote posticipate trimestrali; in applicazione dell’articolo 30 comma 5 del d.Lgs. 50/2016 l’importo maturato per ogni singolo stato di avanzamento lavori, potrà essere fatturato nella misura del 99,50%. Le ritenute dello 0,50% saranno fatturate e pagate solo al termine dell’appalto unitamente alla rata di saldo previa presentazione della garanzia di cui all’articolo 103 comma 6 del d.lgs. 50/2016. Il pagamento di ogni fattura sarà subordinato al ritiro di tutti i rifiuti eventualmente prodotti ed alla consegna alla Stazione Appaltante della relativo modello “Rifiuti” debitamente compilato e firmato