Common use of Parere della Direzione Clause in Contracts

Parere della Direzione. Ai sensi dell'articolo 1, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, concernente la procedura di interpello, il contribuente, che intenda chiedere all'amministrazione finanziaria l'interpretazione di una disposizione normativa di natura fiscale, da applicare ai casi concreti e personali, è tenuto a presentare apposita istanza "prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma" (comma 2). L‟Agenzia delle Entrate, con circolare del 31 maggio 2001, n. 50, ha, altresì, chiarito che l‟istituto dell‟interpello è concepito "in funzione dell'interesse dei contribuenti a conoscere l'indirizzo interpretativo dell'amministrazione finanziaria, allo scopo evidente di porsi al riparo o, comunque, di conoscere preventivamente gli esiti dell'attività di controllo". La preventività dell‟interpello rispetto al caso concreto e personale è un requisito immanente dell‟istituto in argomento. L‟interpello presentato dall‟istante espone astrattamente tutta una serie di problematiche di carattere generale relative ad una tipologia di atti genericamente rappresentati, senza che si faccia riferimento a fattispecie personali e concrete. Per i suesposti motivi, l‟interpello in esame è inammissibile (articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 2, del D.M. n. 209 del 2001). Ciò nondimeno, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando, di seguito, un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell‟interpello, ma rientra nell‟attività di consulenza giuridica secondo le modalità illustrate con la circolare del 18 maggio 2000, n. 99. Si osserva, preliminarmente, che la tassazione di un atto rientra nella specifica competenza degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, in quanto solo detti uffici - sulla base del contenuto intrinseco dell'atto presentato per la registrazione e, quindi, degli effetti giuridici che esso produce – sono deputati a stabilire il criterio di tassazione da applicare e a quantificare l‟imposta da versare. In ogni caso, esaminata la questione sulla base della documentazione fornita dall‟istante, la scrivente espone le valutazioni di carattere generale, per l‟inquadramento fiscale delle fattispecie prospettate. L‟ufficio delle entrate, competente per la registrazione, valuterà in concreto la rispondenza degli atti ai principi di seguito esposti. Ciò premesso, si osserva che il presupposto per l‟applicazione dell‟imposta di registro agli atti giudiziari ed il conseguente obbligo di registrazione in termine fisso vanno ricercati nel combinato disposto degli articoli 37 del TUR e 8 della Tariffa, parte I, allegata allo stesso. Ai sensi dell‟articolo 37 del TUR sono soggetti all‟imposta di registro “gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio (…) anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato”. L‟articolo 8 della Tariffa, parte I, del TUR, alle lettere dalla a) alla g), contiene un‟elencazione tassativa dei suddetti atti, soggetti a registrazione in termine fisso, individuando altresì la relativa imposta.

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Parere della Direzione. Ai sensi dell'articolo 1Il richiamato art. 182-ter della L.F. disciplina, al primo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001secondo comma, le modalità di presentazione della proposta di transazione fiscale da parte del debitore sia al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, sia al competente Agente della riscossione. Al riguardo, al punto 5.1 della circolare n. 20940/E del 2008 si è osservato che, concernente “Considerato che la procedura transazione fiscale può essere proposta con il piano di interpellocui all’articolo 160 della L.F., la domanda dovrà essere corredata della relativa documentazione, inclusa quella prevista dall’articolo 161 della L.F., nonché da copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici e delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda stessa. Come chiarito al successivo punto 5.5 della circolare n. 40/E del 2008, “Per quanto concerne i tributi non iscritti a ruolo, ovvero iscritti in ruoli non ancora consegnati all’agente della riscossione alla data di presentazione della domanda di transazione, il contribuenteterzo comma dell’articolo 182-ter stabilisce che l’adesione o il diniego è approvato con atto del Direttore dell’Ufficio, che intenda chiedere all'amministrazione finanziaria l'interpretazione su conforme parere della competente Direzione regionale. In ipotesi di una disposizione normativa tributi iscritti a ruolo e già consegnati all’agente della riscossione, l’adesione o il diniego alla proposta transattiva sono espressi dall’agente della riscossione In altri termini, la presentazione della proposta di natura transazione fiscale, da applicare ai casi concreti con la relativa documentazione, ha lo scopo di consentire all’Ufficio dell’Agenzia - per i tributi non iscritti a ruolo ovvero iscritti in ruoli non ancora consegnati all’Agente della riscossione alla data di presentazione della domanda - e personaliall’Agente della riscossione – per i tributi iscritti in ruoli già consegnati allo stesso alla data di presentazione della domanda – di esprimere, è tenuto a presentare apposita istanza "prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma" (comma 2). L‟Agenzia delle Entrate, con circolare del 31 maggio 2001, n. 50, ha, altresì, chiarito che l‟istituto dell‟interpello è concepito "in funzione dell'interesse dei contribuenti a conoscere l'indirizzo interpretativo dell'amministrazione finanziaria, allo scopo evidente di porsi al riparo o, comunque, di conoscere preventivamente gli esiti dell'attività di controllo". La preventività dell‟interpello rispetto al caso concreto e personale è un requisito immanente dell‟istituto in argomento. L‟interpello presentato dall‟istante espone astrattamente tutta una serie di problematiche di carattere generale relative ad una tipologia di atti genericamente rappresentati, senza che si faccia riferimento a fattispecie personali e concrete. Per i suesposti motivi, l‟interpello in esame è inammissibile (articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 2, del D.M. n. 209 del 2001). Ciò nondimeno, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando, di seguito, un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell‟interpello, ma rientra nell‟attività di consulenza giuridica secondo le modalità illustrate con la indicate dai commi terzo e quarto del predetto art. 182-ter, l’adesione o il diniego alla proposta di transazione fiscale. A tal fine, nella circolare n. 40/E del 18 maggio 2000, n. 992008 si è precisato che “La presentazione di copia della domanda debitamente documentata … costituisce pertanto un onere il cui assolvimento rileva come requisito di ammissibilità della transazione fiscale”. Si osserva, preliminarmente, che la tassazione di un atto rientra nella specifica competenza degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, in quanto solo detti uffici - sulla base del contenuto intrinseco dell'atto presentato per la registrazione e, quindi, degli effetti giuridici che esso produce – sono deputati a stabilire il criterio di tassazione da applicare e a quantificare l‟imposta da versare. In ogni caso, esaminata la questione sulla base della documentazione fornita dall‟istante, la scrivente espone le valutazioni di carattere generale, per l‟inquadramento fiscale delle fattispecie prospettate. L‟ufficio delle entrate, competente per la registrazione, valuterà in concreto la rispondenza degli atti ai principi di seguito esposti. Ciò Tanto premesso, si osserva ritiene che la locuzione “contestualmente al deposito presso il presupposto per l‟applicazione dell‟imposta di registro agli atti giudiziari ed il conseguente obbligo di registrazione in termine fisso vanno ricercati tribunale”, contenuta nel combinato disposto degli articoli 37 del TUR e 8 secondo comma dell’art. 182-ter della TariffaL.F., parte I, allegata allo stesso. Ai sensi dell‟articolo 37 del TUR sono soggetti all‟imposta di registro “gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili non implica necessariamente che definiscono anche parzialmente il giudizio (…) anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto la domanda di transazione stragiudiziale debba essere presentata all’Ufficio e all’Agente della riscossione nello stesso giorno in cui è viene depositata presso il Tribunale la domanda di ammissione al concordato preventivo. Al riguardo va tuttavia considerato che, ai sensi del secondo e terzo periodo del secondo comma dell’art. 182-ter della L.F., “Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L’ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte l'amministrazione dello Statonon iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario”. L‟articolo 8 Al punto 5.2 della Tariffacitata circolare n. 40/E del 2008 si è chiarito che “Entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di transazione, parte Il’Ufficio, previa verifica del TURrispetto dei requisiti posti dalla legge per l’ammissibilità della proposta di transazione, alle lettere dovrà provvedere, qualora ne ricorrano i presupposti, ai necessari adempimenti connessi con l’attività di controllo”, precisando che “il secondo comma dell’articolo 182-ter non dispone… la perentorietà del termine di trenta giorni ivi previsto.”. Va quindi tenuto conto che questo termine di trenta giorni comunque decorre dalla a) data in cui l’Ufficio e l’Agente della riscossione ricevono la domanda, con la conseguenza che è interesse dell’istante assicurare la contestualità prevista dal legislatore. Per quanto concerne, infine, eventuali profili di inammissibilità dovuti alla gmancata presentazione della proposta a tutte e tre le strutture indicate dall’art. 182-ter della L.F. (Ufficio dell’Agenzia, Agente della riscossione e Tribunale), contiene un‟elencazione tassativa dei suddetti attisi osserva quanto segue. Al punto 4 della citata circolare n. 40/E del 2008 si è chiarito che “per effetto del richiamato principio di indisponibilità del credito tributario, soggetti a registrazione non è possibile pervenire ad una soddisfazione parziale dello stesso al di fuori della specifica disciplina di cui all’articolo 182-ter. Ciò comporta che la falcidia o la dilazione del credito tributario è ammissibile soltanto qualora il debitore si attenga puntualmente alle disposizioni disciplinanti la transazione fiscale di cui all’articolo 182-ter, mentre va esclusa nel caso in termine fissocui, individuando altresì con il piano richiesto dall’articolo 160 della L.F. ai fini del concordato preventivo, ovvero nell’ambito delle trattative che precedono la relativa impostastipula dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis della L.F., la proposta di transazione fiscale non sia formulata in conformità alle disposizioni predette”. Pertanto, il mancato rispetto delle disposizioni disciplinanti la transazione fiscale, incluse le procedure individuate al secondo comma dell’art. 182-ter della L.F., si ritiene che comporti l’inammissibilità della falcidia o della proposta di dilazione di pagamento del debito tributario.

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Parere della Direzione. Ai sensi dell'articolo 1, Relativamente al caso in esame rileva l’articolo 5-bis del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, concernente la procedura di interpello, il contribuente, che intenda chiedere all'amministrazione finanziaria l'interpretazione di una disposizione normativa di natura fiscale, da applicare ai casi concreti e personali, è tenuto a presentare apposita istanza "prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma" (comma 2). L‟Agenzia delle Entrate, con circolare del 31 legislativo 18 maggio 2001, n. 50228, harecante “Conservazione dell’integrità aziendale”, altresìil quale, chiarito che l‟istituto dell‟interpello è concepito "in funzione dell'interesse dei contribuenti a conoscere l'indirizzo interpretativo dell'amministrazione finanziaria, allo scopo evidente di porsi al riparo o, comunque, di conoscere preventivamente gli esiti dell'attività di controllo". La preventività dell‟interpello rispetto al caso concreto e personale è un requisito immanente dell‟istituto in argomento. L‟interpello presentato dall‟istante espone astrattamente tutta una serie di problematiche di carattere generale relative ad una tipologia di atti genericamente rappresentati, senza che si faccia riferimento a fattispecie personali e concrete. Per i suesposti motivi, l‟interpello in esame è inammissibile (articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 2, prevede che:“Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 ”. L’articolo 5 bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (al quale rinvia l’articolo 5-bis del D.M. D.Lgs. n. 209 228 del 2001). Ciò nondimeno, al comma 1 dispone, tra l’altro, che: “Nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettataimpegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, rappresentandoipotecaria, catastale, di seguitobollo e di ogni altro genere …”, un parere mentre il successivo comma 2 prevede che “In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute.” Dal quadro normativo testé delineato si evince che le agevolazioni fiscali in esame si rendono applicabili agli atti di trasferimento a qualsiasi titolo posti in essere. Tra i predetti atti, però, non vi rientra anche il contratto preliminare in quanto esso non produce effetti traslativi, bensì solo effetti obbligatori. Infatti, il contratto preliminare, disciplinato dall’articolo 1351 del codice civile, è produttivo degli effetti tipici dell‟interpello, ma rientra nell‟attività di consulenza giuridica secondo l’accordo con il quale le modalità illustrate con la circolare del 18 maggio 2000, n. 99. Si osserva, preliminarmente, che la tassazione parti si obbligano reciprocamente alla stipula di un atto rientra nella specifica competenza degli uffici locali dell'Agenzia delle Entratesuccessivo contratto definitivo. Considerata, in quanto solo detti uffici - sulla base del contenuto intrinseco dell'atto presentato per la registrazione e, quindi, degli effetti giuridici che esso produce – sono deputati a stabilire il criterio di tassazione da applicare e a quantificare l‟imposta da versare. In ogni caso, esaminata la questione sulla base della documentazione fornita dall‟istantepertanto, la scrivente espone le valutazioni natura giuridica obbligatoria del contratto preliminare, lo stesso non rientra tra gli atti che danno luogo “Al trasferimento a qualsiasi titolo di carattere generale, per l‟inquadramento fiscale delle fattispecie prospettateterreni agricoli …” di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228 del 2001. L‟ufficio delle entrate, competente per la registrazione, valuterà in concreto la rispondenza degli atti ai principi di seguito esposti. Ciò premesso, Al riguardo si osserva che il presupposto per l‟applicazione dell‟imposta ai sensi dell’articolo 5 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro agli atti giudiziari ed il conseguente obbligo registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131 (di registrazione in termine fisso vanno ricercati nel combinato disposto degli articoli 37 del TUR e 8 della Tariffa, parte I, allegata allo stesso. Ai sensi dell‟articolo 37 del TUR sono soggetti all‟imposta di registro seguito TUR) gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio (…) anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato”. L‟articolo 8 della Tariffa, parte I, del TUR, alle lettere dalla a) alla g), contiene un‟elencazione tassativa dei suddetti atti, Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa…” e che, in base all’articolo 10 della tariffa, parte prima, del citato TUR, i “contratti preliminari di ogni specie” sono inclusi fra gli atti soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso. Ne consegue che dal combinato disposto dell’articolo 5 del TUR e dell’articolo 10 della tariffa, parte prima, allegata allo stesso, il contratto preliminare in esame è soggetto all’obbligo di registrazione in termine fisso, individuando altresì ossia entro 20 giorni dalla data della sua stipula, e che per la relativa impostasua registrazione è dovuta l’imposta di registro in misura fissa pari ad euro 168,00. Si precisa, inoltre, che in forza della disposizione recata dalla nota in calce al predetto articolo 10, per la quale “Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica il precedente articolo 6…”, alla caparra confirmatoria dovuta dall’istante dovrà applicarsi l’imposta proporzionale di registro nella misura dello 0,50 per cento. In conclusione, il contratto preliminare in argomento non rientra nel regime agevolativo previsto dal decreto legislativo n. 228 del 2001, ma è soggetto alla registrazione in termine fisso con l’applicazione dell’imposta in misura fissa di registro. La disposizione contenuta nel contratto preliminare, che prevede la corresponsione del pagamento di una somma a titolo di caparra confirmatoria, è soggetta, invece, all’applicazione dell’imposta proporzionale di registro nella misura dello 0,50 per cento.

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Parere della Direzione. Ai sensi dell'articolo 1Il contratto di associazione in partecipazione e' un contratto tipico con il quale un soggetto, l'associante, attribuisce ad un altro soggetto, l'associato, il diritto a partecipare agli utili della sua impresa o di uno o piu' affari, contro il corrispettivo di un determinato apporto (cfr. articolo 2549 del codice civile). L'apporto fornito dall'associato puo' consistere in una somma di denaro, nella cessione o nel godimento di un bene o nella prestazione di un'opera o di un servizio. Tale apporto puo' avere ad oggetto tanto dei beni mobili, sia materiali che immateriali, quanto dei beni immobili. La natura dell'apporto effettuato dall'associato assume primaria rilevanza sotto il profilo fiscale in quanto la valutazione di tale elemento determina un diverso regime di tassazione dei proventi corrisposti in dipendenza del contratto stipulato. In particolare, nel caso di apporto costituito da opere e servizi, le remunerazioni corrisposte all'associato saranno deducibili dal reddito prodotto dalla societa' associante in base al criterio di competenza e indipendentemente dall'imputazione a conto economico. I medesimi redditi saranno, invece, assoggettati integralmente a tassazione in capo alla societa' associata. Diversamente, per i contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale, ovvero di capitale e lavoro (cosiddetti contratti misti), l'articolo 109, comma 9, lettera b), del decreto ministeriale 26 aprile 2001Tuir, stabilisce l'indeducibilita', in capo all'associante, di ogni tipo di remunerazione dovuta all'associato in relazione ai medesimi contratti. Coerentemente in capo al soggetto percettore, tali compensi sono assoggettati a tassazione con le stesse modalita' disposte per gli utili spettanti in relazione alla Risoluzione del 04/06/2007 n. 209123 partecipazione in societa'. Al fine di stabilire la corretta disciplina fiscale applicabile alla fattispecie contrattuale descritta nella presente istanza di interpello occorre, concernente pertanto stabilire, in via preliminare la procedura natura dell'apporto reso dall'associato. Dall'esame della bozza di contratto allegato all'istanza di interpello, il contribuente, e' possibile desumere che intenda chiedere all'amministrazione finanziaria l'interpretazione gli obblighi assunti dalla societa' associata consistono in parte in una prestazione di una opere e servizi (consistente nella messa a disposizione normativa di natura fiscale, da applicare ai casi concreti e personali, è tenuto a presentare apposita istanza "prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma" (comma 2). L‟Agenzia delle Entrate, con circolare del 31 maggio 2001, n. 50, ha, altresì, chiarito almeno un dipendente della societa' associata che l‟istituto dell‟interpello è concepito "in funzione dell'interesse dei contribuenti a conoscere l'indirizzo interpretativo dell'amministrazione finanziaria, allo scopo evidente di porsi al riparo o, comunque, di conoscere preventivamente gli esiti dell'attività di controllo". La preventività dell‟interpello rispetto al caso concreto e personale è un requisito immanente dell‟istituto in argomento. L‟interpello presentato dall‟istante espone astrattamente tutta una serie di problematiche di carattere generale relative ad una tipologia di atti genericamente rappresentati, senza che si faccia riferimento a fattispecie personali e concrete. Per i suesposti motivi, l‟interpello in esame è inammissibile (articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 2, del D.M. n. 209 del 2001). Ciò nondimeno, si reputa opportuno esaminare nel merito prestera' la questione prospettata, rappresentando, di seguito, un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell‟interpello, ma rientra nell‟attività di propria consulenza giuridica secondo le modalità illustrate con la circolare del 18 maggio 2000, n. 99. Si osserva, preliminarmente, che la tassazione di un atto rientra nella specifica competenza degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, in quanto solo detti uffici - sulla base del contenuto intrinseco dell'atto presentato per la registrazione e, quindi, degli effetti giuridici che esso produce – sono deputati a stabilire il criterio di tassazione da applicare e a quantificare l‟imposta da versare. In ogni caso, esaminata la questione sulla base della documentazione fornita dall‟istante, la scrivente espone le valutazioni di carattere generale, per l‟inquadramento fiscale delle fattispecie prospettate. L‟ufficio delle entrate, competente per la registrazione, valuterà in concreto la rispondenza degli atti ai principi di seguito esposti. Ciò premesso, si osserva che il presupposto per l‟applicazione dell‟imposta di registro agli atti giudiziari ed il conseguente obbligo di registrazione in termine fisso vanno ricercati nel combinato disposto degli articoli 37 del TUR e 8 della Tariffa, parte I, allegata allo stesso. Ai sensi dell‟articolo 37 del TUR sono soggetti all‟imposta di registro “gli atti dell'autorità giudiziaria professionale in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio (…strumenti finanziari nonche' nella messa a disposizione del proprio marchio affinche' la societa' associante possa utilizzarlo nell'ambito dell'iniziativa economica posta in essere) anche se al momento ed in parte in una prestazione in denaro, cui si obbliga l'associato sulla base delle pattuizioni stabilite dall'articolo 6 della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto bozza di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato”. L‟articolo 8 della Tariffa, parte I, del TUR, alle lettere dalla a) alla g), contiene un‟elencazione tassativa dei suddetti atti, soggetti a registrazione in termine fisso, individuando altresì la relativa impostacontratto.

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Parere della Direzione. Ai sensi dell'articolo 1Il contratto di associazione in partecipazione e' un contratto tipico con il quale un soggetto, del decreto ministeriale 26 aprile 2001l'associante, n. 209attribuisce ad un altro soggetto, concernente la procedura di interpellol'associato, il contribuente, che intenda chiedere all'amministrazione finanziaria l'interpretazione di una disposizione normativa di natura fiscale, da applicare ai casi concreti e personali, è tenuto diritto a presentare apposita istanza "prima di porre in essere il comportamento partecipare agli utili della sua impresa o di dare attuazione alla norma" uno o piu' affari, contro il corrispettivo di un determinato apporto (comma 2cfr. articolo 2549 del codice civile). L‟Agenzia delle EntrateL'apporto fornito dall'associato puo' consistere in una somma di denaro, con circolare del 31 maggio 2001nella cessione o nel godimento di un bene o nella prestazione di un'opera o di un servizio. Tale apporto puo' avere ad oggetto tanto dei beni mobili, n. 50sia materiali che immateriali, ha, altresì, chiarito che l‟istituto dell‟interpello è concepito "in funzione dell'interesse quanto dei contribuenti a conoscere l'indirizzo interpretativo dell'amministrazione finanziaria, allo scopo evidente di porsi al riparo o, comunque, di conoscere preventivamente gli esiti dell'attività di controllo"beni immobili. La preventività dell‟interpello rispetto al caso concreto natura dell'apporto effettuato dall'associato assume primaria rilevanza sotto il profilo fiscale in quanto la valutazione di tale elemento determina un diverso regime di tassazione dei proventi corrisposti in dipendenza del contratto stipulato. Con la riforma del sistema fiscale italiano, infatti, il legislatore ha modificato il trattamento fiscale riservato ai contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale, ovvero di capitale e personale è un requisito immanente dell‟istituto in argomento. L‟interpello presentato dall‟istante espone astrattamente tutta una serie di problematiche di carattere generale relative ad una tipologia di atti genericamente rappresentati, senza che si faccia riferimento a fattispecie personali e concrete. Per i suesposti motivi, l‟interpello in esame è inammissibile lavoro (articolo 1cosiddetti contratti misti); l'articolo 109, comma 19, lettera b) e comma 2), del D.M. Tuir stabilisce, infatti, l'indeducibilita', in capo all'associante, di ogni tipo di remunerazione dovuta all'associato in relazione a contratti di associazione in partecipazione in cui l'apporto reso dall'associato sia diverso da quello di opere e servizi. Coerentemente in capo al soggetto percettore, tali compensi sono assoggettati a tassazione con le stesse modalita' disposte per gli utili spettanti in relazione alla partecipazione in societa'. La disciplina fiscale applicabile agli utili distribuiti in relazione a tali contratti nelle ipotesi in cui l'associato si impegni ad effettuare, in tutto o in parte, un apporto di tipo patrimoniale, e' stata, pertanto radicalmente modificata dalla riforma del sistema di imposizione sui redditi stabilendo in relazione a tali contratti l'applicazione del medesimo regime fiscale previsto per la tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione in societa'. Con riferimento a tali tipologie contrattuali viene conferita dal Risoluzione del 16/05/2005 n. 209 del 200162 legislatore tributario una rilevanza preminente alla circostanza che, a fronte di un apporto di capitale venga attribuito all'associato il diritto alla partecipazioni agli utili (ed alle eventuali perdite). Ciò nondimenoLa disciplina fiscale applicabile e', si reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettatainfatti, rappresentando, analoga a quella prevista per le diverse ipotesi di seguito, strumenti partecipativi della societa' ancorche' tramite i contratti di associazione in partecipazione non venga comunque conferito all'associato un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell‟interpello, ma rientra nell‟attività diritto di consulenza giuridica secondo le modalità illustrate con la circolare partecipazione al capitale della societa' associante. Tale inquadramento fiscale appare inoltre confermato dalle modifiche apportate dal D. Lgs. 344 del 18 maggio 2000, n. 99. Si osserva, preliminarmente, che la tassazione di un atto rientra nella specifica competenza degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, in quanto solo detti uffici - sulla base 2003 all'articolo 9 del contenuto intrinseco dell'atto presentato per la registrazione e, quindi, degli effetti giuridici che esso produce – sono deputati a stabilire il criterio di tassazione da applicare e a quantificare l‟imposta da versare. In ogni caso, esaminata la questione sulla base della documentazione fornita dall‟istante, la scrivente espone le valutazioni di carattere generale, per l‟inquadramento fiscale delle fattispecie prospettate. L‟ufficio delle entrate, competente per la registrazione, valuterà in concreto la rispondenza degli atti ai principi di seguito esposti. Ciò premesso, si osserva che il presupposto per l‟applicazione dell‟imposta di registro agli atti giudiziari ed il conseguente obbligo di registrazione in termine fisso vanno ricercati nel combinato disposto degli articoli 37 del TUR e 8 della Tariffa, parte I, allegata allo stesso. Ai sensi dell‟articolo 37 del TUR sono soggetti all‟imposta di registro “gli atti dell'autorità giudiziaria Tuir in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente determinazione dei redditi e delle perdite; il giudizio (…) anche se al momento della registrazione siano stati impugnati comma 2 di tale disposizione equipara, infatti, ai fini valutativi gli "apporti" ai conferimenti in societa' ed enti individuando per entrambe tali fattispecie il corrispettivo conseguito nel valore normale dei beni o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato”. L‟articolo 8 della Tariffa, parte I, del TUR, alle lettere dalla a) alla g), contiene un‟elencazione tassativa dei suddetti atti, soggetti a registrazione in termine fisso, individuando altresì la relativa impostacrediti conferiti.

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