Parere della Direzione. Il contratto di associazione in partecipazione e' un contratto tipico con il quale un soggetto, l'associante, attribuisce ad un altro soggetto, l'associato, il diritto a partecipare agli utili della sua impresa o di uno o piu' affari, contro il corrispettivo di un determinato apporto (cfr. articolo 2549 del codice civile). L'apporto fornito dall'associato puo' consistere in una somma di denaro, nella cessione o nel godimento di un bene o nella prestazione di un'opera o di un servizio. Tale apporto puo' avere ad oggetto tanto dei beni mobili, sia materiali che immateriali, quanto dei beni immobili. La natura dell'apporto effettuato dall'associato assume primaria rilevanza sotto il profilo fiscale in quanto la valutazione di tale elemento determina un diverso regime di tassazione dei proventi corrisposti in dipendenza del contratto stipulato. Con la riforma del sistema fiscale italiano, infatti, il legislatore ha modificato il trattamento fiscale riservato ai contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale, ovvero di capitale e lavoro (cosiddetti contratti misti); l'articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir stabilisce, infatti, l'indeducibilita', in capo all'associante, di ogni tipo di remunerazione dovuta all'associato in relazione a contratti di associazione in partecipazione in cui l'apporto reso dall'associato sia diverso da quello di opere e servizi. Coerentemente in capo al soggetto percettore, tali compensi sono assoggettati a tassazione con le stesse modalita' disposte per gli utili spettanti in relazione alla partecipazione in societa'. La disciplina fiscale applicabile agli utili distribuiti in relazione a tali contratti nelle ipotesi in cui l'associato si impegni ad effettuare, in tutto o in parte, un apporto di tipo patrimoniale, e' stata, pertanto radicalmente modificata dalla riforma del sistema di imposizione sui redditi stabilendo in relazione a tali contratti l'applicazione del medesimo regime fiscale previsto per la tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione in societa'. Con riferimento a tali tipologie contrattuali viene conferita dal Risoluzione del 16/05/2005 n. 62 legislatore tributario una rilevanza preminente alla circostanza che, a fronte di un apporto di capitale venga attribuito all'associato il diritto alla partecipazioni agli utili (ed alle eventuali perdite). La disciplina fiscale applicabile e', infatti, analoga a quella prevista per le diverse ipotesi di strumenti partecipativi della societa' ancorche' tramite i contratti di associazione in partecipazione non venga comunque conferito all'associato un diritto di partecipazione al capitale della societa' associante. Tale inquadramento fiscale appare inoltre confermato dalle modifiche apportate dal D. Lgs. 344 del 2003 all'articolo 9 del Tuir in materia di determinazione dei redditi e delle perdite; il comma 2 di tale disposizione equipara, infatti, ai fini valutativi gli "apporti" ai conferimenti in societa' ed enti individuando per entrambe tali fattispecie il corrispettivo conseguito nel valore normale dei beni o dei crediti conferiti.
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Samples: Risoluzione Del 16/05/2005 N. 62
Parere della Direzione. Il contratto Ai sensi dell'articolo 1, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, concernente la procedura di associazione in partecipazione e' un contratto tipico con il quale un soggetto, l'associante, attribuisce ad un altro soggetto, l'associatointerpello, il diritto contribuente, che intenda chiedere all'amministrazione finanziaria l'interpretazione di una disposizione normativa di natura fiscale, da applicare ai casi concreti e personali, è tenuto a partecipare agli utili della sua impresa presentare apposita istanza "prima di porre in essere il comportamento o di uno o piu' affari, contro il corrispettivo di un determinato apporto dare attuazione alla norma" (cfr. articolo 2549 del codice civilecomma 2). L'apporto fornito dall'associato puo' consistere L‟Agenzia delle Entrate, con circolare del 31 maggio 2001, n. 50, ha, altresì, chiarito che l‟istituto dell‟interpello è concepito "in una somma funzione dell'interesse dei contribuenti a conoscere l'indirizzo interpretativo dell'amministrazione finanziaria, allo scopo evidente di denaroporsi al riparo o, nella cessione o nel godimento comunque, di un bene o nella prestazione conoscere preventivamente gli esiti dell'attività di un'opera o di un servizio. Tale apporto puo' avere ad oggetto tanto dei beni mobili, sia materiali che immateriali, quanto dei beni immobilicontrollo". La natura dell'apporto effettuato dall'associato assume primaria rilevanza sotto il profilo fiscale preventività dell‟interpello rispetto al caso concreto e personale è un requisito immanente dell‟istituto in quanto la valutazione argomento. L‟interpello presentato dall‟istante espone astrattamente tutta una serie di tale elemento determina un diverso regime problematiche di tassazione dei proventi corrisposti carattere generale relative ad una tipologia di atti genericamente rappresentati, senza che si faccia riferimento a fattispecie personali e concrete. Per i suesposti motivi, l‟interpello in dipendenza del contratto stipulato. Con la riforma del sistema fiscale italiano, infatti, il legislatore ha modificato il trattamento fiscale riservato ai contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale, ovvero di capitale e lavoro esame è inammissibile (cosiddetti contratti misti); l'articolo 109articolo 1, comma 91, lettera b)) e comma 2, del Tuir stabilisceD.M. n. 209 del 2001). Ciò nondimeno, infattisi reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, l'indeducibilita'rappresentando, di seguito, un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell‟interpello, ma rientra nell‟attività di consulenza giuridica secondo le modalità illustrate con la circolare del 18 maggio 2000, n. 99. Si osserva, preliminarmente, che la tassazione di un atto rientra nella specifica competenza degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, in capo all'associante, di ogni tipo di remunerazione dovuta all'associato in relazione a contratti di associazione in partecipazione in cui l'apporto reso dall'associato sia diverso da quello di opere e servizi. Coerentemente in capo al soggetto percettore, tali compensi sono assoggettati a tassazione con le stesse modalita' disposte per gli utili spettanti in relazione alla partecipazione in societa'. La disciplina fiscale applicabile agli utili distribuiti in relazione a tali contratti nelle ipotesi in cui l'associato si impegni ad effettuare, in tutto o in parte, un apporto di tipo patrimoniale, e' stata, pertanto radicalmente modificata dalla riforma quanto solo detti uffici - sulla base del sistema di imposizione sui redditi stabilendo in relazione a tali contratti l'applicazione del medesimo regime fiscale previsto contenuto intrinseco dell'atto presentato per la registrazione e, quindi, degli effetti giuridici che esso produce – sono deputati a stabilire il criterio di tassazione da applicare e a quantificare l‟imposta da versare. In ogni caso, esaminata la questione sulla base della documentazione fornita dall‟istante, la scrivente espone le valutazioni di carattere generale, per l‟inquadramento fiscale delle fattispecie prospettate. L‟ufficio delle entrate, competente per la registrazione, valuterà in concreto la rispondenza degli utili derivanti dalla partecipazione atti ai principi di seguito esposti. Ciò premesso, si osserva che il presupposto per l‟applicazione dell‟imposta di registro agli atti giudiziari ed il conseguente obbligo di registrazione in societa'termine fisso vanno ricercati nel combinato disposto degli articoli 37 del TUR e 8 della Tariffa, parte I, allegata allo stesso. Con riferimento a tali tipologie contrattuali viene conferita dal Risoluzione Ai sensi dell‟articolo 37 del 16/05/2005 n. 62 legislatore tributario una rilevanza preminente alla circostanza che, a fronte TUR sono soggetti all‟imposta di un apporto di capitale venga attribuito all'associato il diritto alla partecipazioni agli utili (ed alle eventuali perdite). La disciplina fiscale applicabile e', infatti, analoga a quella prevista per le diverse ipotesi di strumenti partecipativi della societa' ancorche' tramite i contratti di associazione in partecipazione non venga comunque conferito all'associato un diritto di partecipazione al capitale della societa' associante. Tale inquadramento fiscale appare inoltre confermato dalle modifiche apportate dal D. Lgs. 344 del 2003 all'articolo 9 del Tuir registro “gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di determinazione controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio (…) anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato”. L‟articolo 8 della Tariffa, parte I, del TUR, alle lettere dalla a) alla g), contiene un‟elencazione tassativa dei redditi e delle perdite; il comma 2 di tale disposizione equiparasuddetti atti, infattisoggetti a registrazione in termine fisso, ai fini valutativi gli "apporti" ai conferimenti in societa' ed enti individuando per entrambe tali fattispecie il corrispettivo conseguito nel valore normale dei beni o dei crediti conferitialtresì la relativa imposta.
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Samples: Contratto Di Transazione
Parere della Direzione. Il contratto di associazione in partecipazione e' un contratto tipico con il quale un soggetto, l'associante, attribuisce ad un altro soggetto, l'associato, il diritto a partecipare agli utili della sua impresa o di uno o piu' affari, contro il corrispettivo di un determinato apporto (cfr. articolo 2549 del codice civile). L'apporto fornito dall'associato puo' consistere in una somma di denaro, nella cessione o nel godimento di un bene o nella prestazione di un'opera o di un servizio. Tale apporto puo' avere ad oggetto tanto dei beni mobili, sia materiali che immateriali, quanto dei beni immobili. La natura dell'apporto effettuato dall'associato assume primaria rilevanza sotto il profilo fiscale in quanto la valutazione di tale elemento determina un diverso regime di tassazione dei proventi corrisposti in dipendenza del contratto stipulato. Con la riforma del sistema fiscale italianoIn particolare, infattinel caso di apporto costituito da opere e servizi, il legislatore ha modificato il trattamento fiscale riservato ai le remunerazioni corrisposte all'associato saranno deducibili dal reddito prodotto dalla societa' associante in base al criterio di competenza e indipendentemente dall'imputazione a conto economico. I medesimi redditi saranno, invece, assoggettati integralmente a tassazione in capo alla societa' associata. Diversamente, per i contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale, ovvero di capitale e lavoro (cosiddetti contratti misti); , l'articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir stabilisceTuir, infatti, stabilisce l'indeducibilita', in capo all'associante, di ogni tipo di remunerazione dovuta all'associato in relazione a contratti di associazione in partecipazione in cui l'apporto reso dall'associato sia diverso da quello di opere e serviziai medesimi contratti. Coerentemente in capo al soggetto percettore, tali compensi sono assoggettati a tassazione con le stesse modalita' disposte per gli utili spettanti in relazione alla Risoluzione del 04/06/2007 n. 123 partecipazione in societa'. La Al fine di stabilire la corretta disciplina fiscale applicabile agli utili distribuiti in relazione a tali contratti nelle ipotesi in cui l'associato si impegni ad effettuarealla fattispecie contrattuale descritta nella presente istanza di interpello occorre, pertanto stabilire, in tutto o in parte, un apporto via preliminare la natura dell'apporto reso dall'associato. Dall'esame della bozza di tipo patrimonialecontratto allegato all'istanza di interpello, e' stata, pertanto radicalmente modificata possibile desumere che gli obblighi assunti dalla riforma del sistema societa' associata consistono in parte in una prestazione di imposizione sui redditi stabilendo in relazione opere e servizi (consistente nella messa a tali contratti l'applicazione del medesimo regime fiscale previsto per la tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione in societa'. Con riferimento a tali tipologie contrattuali viene conferita dal Risoluzione del 16/05/2005 n. 62 legislatore tributario una rilevanza preminente alla circostanza che, a fronte disposizione di almeno un apporto di capitale venga attribuito all'associato il diritto alla partecipazioni agli utili (ed alle eventuali perdite). La disciplina fiscale applicabile e', infatti, analoga a quella prevista per le diverse ipotesi di strumenti partecipativi dipendente della societa' ancorcheassociata che prestera' tramite i contratti di associazione in partecipazione non venga comunque conferito all'associato un diritto di partecipazione al capitale della societa' associante. Tale inquadramento fiscale appare inoltre confermato dalle modifiche apportate dal D. Lgs. 344 del 2003 all'articolo 9 del Tuir la propria consulenza professionale in materia di determinazione dei redditi e delle perdite; il comma 2 di tale strumenti finanziari nonche' nella messa a disposizione equipara, infatti, ai fini valutativi gli "apporti" ai conferimenti in del proprio marchio affinche' la societa' associante possa utilizzarlo nell'ambito dell'iniziativa economica posta in essere) ed enti individuando per entrambe tali fattispecie il corrispettivo conseguito nel valore normale dei beni o dei crediti conferitiin parte in una prestazione in denaro, cui si obbliga l'associato sulla base delle pattuizioni stabilite dall'articolo 6 della bozza di contratto.
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Samples: Associazione in Partecipazione