PARERI RESI ALL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Clausole campione

PARERI RESI ALL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. (ART. 20, COMMA 4, L. 287/90) 113 Parere ai sensi dell’art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell’operazione di acquisizione da parte di Aviva Italia Holding S.p.A. del controllo esclusivo delle società Aviva Life S.p.A. e Aviva Assicurazioni S.p.A 115 Parere ai sensi dell’art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell’operazione di acquisizione da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. del controllo esclusivo di Centro Vita S.p.A 119 Parere ai sensi dell’art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell’operazione di acquisizione da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. del controllo esclusivo di Intesa Vita S.p.A 123
PARERI RESI ALL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. (ART. 20, COMMA 4, L. 287/90) Pareri resi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato‌‌ Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione Si fa riferimento alla nota del 2 luglio 2010, prot. n. 0040608, pervenuta a questa Autorità in pari data, con la quale codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) ha richiesto il parere di cui all’articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90 in ordine all’acquisizione da parte di Aviva Italia Holding S.p.A. del controllo esclusivo delle società Aviva Life S.p.A. e Aviva Assicurazioni S.p.A..
PARERI RESI ALL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. (ART. 20, COMMA 4, LEGGE 287/90) . Si fa riferimento alla nota in data 15 luglio 2002 – prot. n. 25198/02 proc. n. I/511 – con la quale codesta Autorità ha chiesto il parere di cui all’art. 20, comma 4, della legge 287/90, in merito all’accordo in oggetto. L’accordo riguarda la distribuzione da parte degli sportelli del gruppo Banca Popolare di Bari di prodotti assicurativi rami danni delle società del gruppo Cattolica e rami vita prevalentemente della impresa comune Eurosun Assicurazioni Vita. Per gli aspetti di competenza si conferma quanto già contenuto nel parere trasmesso il 14 gennaio 20021, con l’aggiunta che a seguito della istanza presentata, la Cattolica è stata autorizzata all’acquisizione del 50% di Eurosun Assicurazioni Vita il 4 luglio 2002. Si conferma altresì quanto contenuto nella documentazione fatta pervenire relativamente alla struttura del gruppo Cattolica, e si precisa che le società Duomo Previdenza e Maeci Vita sono state incorporate in Cattolica Partecipazioni Vita, ora Duomo Previdenza, mentre Maeci Assicurazioni è stata incorporata in Duomo Xxxxxxxxxxxxx.Xx trasmette in allegato copia dell’organigramma societario contenente la struttura del gruppo. Ancora con riferimento alla struttura del gruppo Cattolica si segnala che il Banco Popolare di Verona e Novara , subentrato nei rapporti partecipativi all’interno del gruppo Cattolica a seguito della fusione tra Banca Popolare di Verona e Banca Popolare di Novara, era titolare al 1° giugno 2002 del 20% di Duomo e Duomo Previdenza. Eurosun Assicurazioni era gia impresa del gruppo Banca Popolare di Bari oggi controllata al 50% insieme a Cattolica. L’accordo in oggetto quindi non incide sui rapporti già esistenti in quanto la Eurosun già si configurava come impresa del gruppo bancario operante nel settore vita, oggi impresa comune cui verrà di massima riservato il ramo vita. L’accordo interviene maggiormente nel settore danni dove peraltro l’ancora limitato sviluppo della distribuzione tramite sportelli bancari non sembra rappresentare elemento condizionante del mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi. Pertanto considerati i profili dell’accordo questo Istituto esprime il parere che lo stesso non sia idoneo a modificare gli attuali livelli di concorrenza del mercato assicurativo. Il Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
PARERI RESI ALL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. (ART. 20, COMMA 4, LEGGE 287/90)............................................................... “ 89 Parere preliminare all’avvio di istruttoria – accordo di distribuzione tra Società Cattolica di Assicurazione e Banca Popolare di Bari........................................................................................ “ 91 Procedimento istruttorio operazione di concentrazione Banca di Roma e Bipop Carire................ “ 93 Parere preliminare all’apertura di istruttoria – acquisizione del controllo della società RBS Asset Management SGR S.p.A. da parte della Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l....................................................................................................................................................... “ 94 Parere preliminare all’apertura di istruttoria – accordo di distribuzione tra Società Cattolica di Assicurazione e Banca Popolare di Cividale ............................................................................. “ 95

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).