Common use of Partecipazione finanziaria Clause in Contracts

Partecipazione finanziaria. 1. La partecipazione finanziaria della Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 1308/13 con fondi quota nazionale e/o quota regionale ammonta a non oltre il 50% delle spese del programma previste dall'allegato II riconosciute imputabili ed effettivamente sostenute dal contraente per la realizzazione delle azioni contemplate all'articolo 1. Gli importi corrispondenti all'imposta sul valore aggiunto o ad altri tributi, tasse e imposte non vengono presi in considerazione nel calcolo della partecipazione finanziaria ai sensi della vigente normativa comunitaria. 2. L'ammontare del finanziamento della Comunità europea non può in alcun caso essere maggiorato, nemmeno quando il costo effettivo delle azioni superi il costo indicato nella proposta del contraente. Le conseguenze finanziarie di tale superamento sono esclusivamente a carico del contraente. 3. Qualora il costo totale delle azioni di cui all'articolo 1 risulti inferiore agli importi indicati al paragrafo 1, la partecipazione finanziaria della Comunità europea viene ridotta in misura proporzionale.

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Partecipazione finanziaria. 1. La partecipazione finanziaria della Comunità dell’Unione europea ai sensi del Regolamento CE UE 1308/13 con fondi quota nazionale e/o quota regionale (art. 14 comma 1 DM 32072 del 18.04.2016) ammonta a non oltre il 50% delle spese del programma previste dall'allegato II riconosciute imputabili ed effettivamente sostenute dal contraente Contraente per la realizzazione delle azioni contemplate all'articolo 11 . 2. Il sostegno europeo di cui al comma 1 può essere integrato con fondi regionali con ulteriore importo fino ad un massimo del 30 % del contributo richiesto (art. 14 comma 2 DM 32072 del 18.04.2016). Gli importi corrispondenti all'imposta sul valore aggiunto o ad altri tributi, tasse e imposte non vengono presi in considerazione nel calcolo della partecipazione finanziaria ai sensi della vigente normativa comunitaria. 23. L'ammontare del finanziamento della Comunità dell’Unione europea non può in alcun caso essere maggiorato, nemmeno quando il costo effettivo delle azioni superi il costo indicato nella proposta del contraenteContraente. Le conseguenze finanziarie di tale superamento sono esclusivamente a carico del contraenteContraente. 34. Qualora il costo totale delle azioni di cui all'articolo 1 risulti inferiore agli importi indicati al paragrafo 1, la partecipazione finanziaria della Comunità dell’Unione europea viene ridotta in misura proporzionale.

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Partecipazione finanziaria. 1. La partecipazione finanziaria della Comunità dell’Unione europea ai sensi del Regolamento CE UE 1308/13 con fondi quota nazionale e/o quota regionale (art. 14 comma 1 DM 60710 del 10.08.2017) ammonta a non oltre il 50% delle spese del programma previste dall'allegato II II, del presente contratto, riconosciute imputabili ed effettivamente sostenute dal contraente Contraente per la realizzazione delle azioni contemplate all'articolo 11 . 2. Il sostegno europeo di cui al comma 1 può essere integrato con fondi regionali con ulteriore importo fino ad un massimo del 30 % del contributo richiesto (art. 14 comma 2 DM 60710 del 10.08.2017). Tale contributo verrà erogato solamente previa comunicazione di disponibilità dei fondi da parte della Regione e trasferimento dei fondi stessi all’Agea. Gli importi corrispondenti all'imposta sul valore aggiunto o ad altri tributi, tasse e imposte non vengono presi in considerazione nel calcolo della partecipazione finanziaria ai sensi della vigente normativa comunitaria. 23. L'ammontare del finanziamento della Comunità dell’Unione europea non può in alcun caso essere maggiorato, nemmeno quando il costo effettivo delle azioni superi il costo indicato nella proposta del contraenteContraente. Le conseguenze finanziarie di tale superamento sono esclusivamente a carico del contraenteContraente. 34. Qualora il costo totale delle azioni di cui all'articolo 1 risulti inferiore agli importi indicati al paragrafo 1, la partecipazione finanziaria della Comunità dell’Unione europea viene ridotta in misura proporzionale.

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Partecipazione finanziaria. 1. La partecipazione finanziaria della Comunità dell’Unione europea ai sensi del Regolamento CE UE 1308/13 con fondi quota nazionale e/o quota regionale (art. 14 comma 1 DM 60710 del 10.08.2017) ammonta a non oltre il 50% delle spese del programma previste dall'allegato II II, del presente contratto, riconosciute imputabili ed effettivamente sostenute dal contraente Contraente per la realizzazione delle azioni contemplate all'articolo 1. 2. Il sostegno europeo di cui al comma 1 può essere integrato con fondi regionali con ulteriore importo fino ad un massimo del 30 % del contributo richiesto (art. 14 comma 2 DM 60710 del 10.08.2017). Tale contributo verrà erogato solamente previa comunicazione di disponibilità dei fondi da parte della Regione e trasferimento dei fondi stessi all’Agea. Gli importi corrispondenti all'imposta sul valore aggiunto o ad altri tributi, tasse e imposte non vengono presi in considerazione nel calcolo della partecipazione finanziaria ai sensi della vigente normativa comunitaria. 23. L'ammontare del finanziamento della Comunità dell’Unione europea non può in alcun caso essere maggiorato, nemmeno quando il costo effettivo delle azioni superi il costo indicato nella proposta del contraenteContraente. Le conseguenze finanziarie di tale superamento sono esclusivamente a carico del contraenteContraente. 34. Qualora il costo totale delle azioni di cui all'articolo 1 risulti inferiore agli importi indicati al paragrafo 1, la partecipazione finanziaria della Comunità dell’Unione europea viene ridotta in misura proporzionale.

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