Contract
X X X X X X X X X X 0000/0000
Xxx:
l’Organismo Pagatore AGEA - Xxx Xxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx in appresso denominato "Autorità nazionale competente", rappresentata, per la firma del presente contratto, dal Dirigente protempore Domanda Unica e OCM , da una parte,
e
...................................................................................................................... (nome, indirizzo della
sede sociale, indirizzo casella di posta elettronica certificata )
in appresso denominato "Contraente", rappresentato da
………………………………………....................…............................... (nome e titolo)
dall'altra.
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008 e successive modifiche, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008,
VISTO il DM 32072 del 18.04.2016 recante le modalità attuative della misura promozione del vino sul mercato dei paesi terzi.
VISTO il DM 43478 del 25.05.2016 - Invito alla presentazione dei progetti campagna 2016/2017. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto Ministeriale n.32072 del 18 aprile 2016.
VISTA la cauzione di buona esecuzione n …… del ……… emessa da (Istituto garante) in conformità al modello di cui all’allegato V del presente contratto,
è stato convenuto quanto segue:
Articolo 1 – Oggetto
1. Il Contraente si impegna a eseguire le azioni del progetto (TITOLO DEL PROGETTO) le quali sono definite nella proposta del Contraente del (DATA), in eventuali modifiche, approvata da (AUTORITÀ COMPETENTE) in data …………… che formano parte integrante del presente contratto (cfr. allegato I).
Il Contraente è l'unico responsabile dell'esecuzione dell'azione nei confronti dell'Autorità nazionale competente ed è il solo interlocutore di quest'ultima.
Le conseguenze di eventuali controversie tra il Contraente e le ditte fornitrici non possono in alcun caso ricadere sull'Autorità nazionale competente.
2. Il presente contratto può essere modificato soltanto mediante accordo scritto tra le parti contraenti, su richiesta motivata di una di esse ed in conformità all’articolo 12 del DM 32072 del 18.04.2016. Le eventuali modifiche, approvate dall’Autorità competente dell’approvazione del progetto, figurano in una clausola addizionale del contratto firmata da ciascuna delle parti contraenti.
Il presente contratto non può essere modificato durante i 60 giorni che precedono la fine dell'ultima fase come previsto all'articolo 12, comma 5 DM 32072 del 18.04.2016.
Articolo 2 – Durata
1. Il presente contratto entra in vigore a decorrere dal 16 ottobre 2016
2. La durata di realizzazione delle azioni previste dal contratto non potrà scadere oltre il 31 dicembre 2017.
Il presente contratto può essere sospeso temporaneamente o definitivamente, senza indennizzo, se, a seguito di controlli, venga verificato che le azioni non sono state eseguite in conformità alla normativa comunitaria e nazionale disciplinante il settore.
3. Il contratto si estingue a seguito dei controlli sulla rendicontazione finale di cui all’art. 12 comma 3 del DM 43478 del 25.05.2016 e dello svincolo delle cauzioni di buona esecuzione e di anticipo.
Articolo 3 - Partecipazione finanziaria
1. La partecipazione finanziaria dell’Unione europea ai sensi del Regolamento UE 1308/13 (art. 14 comma 1 DM 32072 del 18.04.2016) ammonta a non oltre il 50% delle spese del programma previste dall'allegato II riconosciute imputabili ed effettivamente sostenute dal Contraente per la realizzazione delle azioni contemplate all'articolo 1 .
2. Il sostegno europeo di cui al comma 1 può essere integrato con fondi regionali con ulteriore importo fino ad un massimo del 30 % del contributo richiesto (art. 14 comma 2 DM 32072 del 18.04.2016).
Gli importi corrispondenti all'imposta sul valore aggiunto o ad altri tributi, tasse e imposte non vengono presi in considerazione nel calcolo della partecipazione finanziaria ai sensi della vigente normativa comunitaria.
3. L'ammontare del finanziamento dell’Unione europea non può in alcun caso essere maggiorato, nemmeno quando il costo effettivo delle azioni superi il costo indicato nella proposta del Contraente. Le conseguenze finanziarie di tale superamento sono esclusivamente a carico del Contraente.
4. Qualora il costo totale delle azioni di cui all'articolo 1 risulti inferiore agli importi indicati al paragrafo 1, la partecipazione finanziaria dell’Unione europea viene ridotta in misura proporzionale.
Articolo 4 – Esecuzione delle azioni
1. Il Contraente si assume l'intera responsabilità tecnica e finanziaria delle azioni di cui all'articolo 1, compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa comunitaria e con le regole di concorrenza applicabili in materia. In particolare, si impegna a realizzare le azioni indicate nel progetto ed approvate dall’Autorità competente. Qualora, in esito ai controlli eseguiti, il contributo eleggibile risultasse inferiore all’anticipo percepito, il beneficiario dovrà restituire la somma percepita in eccesso maggiorata degli interessi legali calcolati a partire dalla data del pagamento. Se il contributo eleggibile dovesse risultare inferiore al 70% dell’anticipo percepito, il beneficiario dovrà ulteriormente versare, a titolo di penalità, una somma, calcolata sull’ammontare della garanzia di buona esecuzione, corrispondente alla percentuale di contributo non eleggibile, come specificato all’art. 14 comma 9 DM 32072 del 18.04.2016.
2. Sono automaticamente accettate variazioni della ripartizione delle spese, nel limite del 20% (art. 12 comma 1a del DM 32072 del 18.04.2016) per ogni azione del programma approvato, indicata nel piano di bilancio allegato II del presente contratto, purché non siano oltrepassati i massimali di cui all'articolo 3 e non siano modificati il/i Paese/i destinatari, il prodotto promosso e le azioni proposte (fiere, seminari, gdo, ecc.). Eventuali modifiche diverse da quelle sopra specificate implicano l’approvazione delle stesse da parte del Comitato di valutazione art 12 comma 1b, 2, 4 del DM 32072 del 18.04.2016.
3. Il Contraente si impegna inoltre, sia a titolo personale che per i propri fornitori:
– a far sì che i messaggi siano conformi alla normativa applicabile nei paesi terzi ai quali sono destinati;
– a non richiedere aiuti comunitari o altri aiuti pubblici per eseguire le azioni di cui all'articolo 1;
– a indicare in modo chiaro e leggibile in tutto il materiale da lui presentato (compresi i supporti audiovisivi) che l'Unione europea ha partecipato al finanziamento delle azioni oggetto del presente contratto (art. 15 DM 32072 del 18.04.2016).
Il rimborso delle relative spese è subordinato all'osservanza di questa disposizione.
4 Al presente contratto dovrà essere allegato un cronoprogramma (allegato IV) relativo all’esecuzione delle azioni di cui all’art. 8 punto f) del DM 32072 del 18.04.2016.
In caso di modifiche rispetto al suddetto cronoprogramma, il contraente trasmette, con almeno 10 giorni di anticipo, le variazioni intervenute con riferimento alle date ed ai luoghi di realizzazione degli eventi già previsti nel cronoprogramma. La tardiva comunicazione di tale informazione determina l’applicazione di una penale calcolata sul valore della spesa ammessa relativa all’evento oggetto di modifica, pari al 1% per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10%.
5. il Contraente comunica, sollecitamente per iscritto, all’Autorità nazionale competete, con tutte le precisazioni del caso, ogni evento che rischi di impedire la corretta esecuzione del presente contratto entro i termini stabiliti.
6. Il Contraente dovrà inoltrare il materiale informativo e promozionale al seguente indirizzo internet: xxxx://xxxxxx.xxxx.xx/xxxxxXxxx. In ogni trasmissione di materiale informativo dovrà essere specificato se il beneficiario usufruisce o meno del contributo integrativo regionale del 30%.
La conformità del materiale promozionale, di cui all’art 15 del DM 32072 del 18.04.2016, è verificata ex-post dall’Autorità competente al controllo, coerentemente con le indicazioni previste dalle linee guida che costituiscono l’Allegato O del DM 43478 del 25.05.2016.
Il materiale promozionale, non conforme alle disposizioni dei sopra citati Decreti Ministeriali, non è ammesso al contributo.
7. In presenza di quote di finanziamento pubblico superiore al 50%, il predetto materiale di informazione e promozione, non potrà contenere alcun riferimento a marchi privati individuali e potrà contenere riferimenti a specifici territori dell’Unione Europea solo in via secondaria e se effettivamente utili a specificare le caratteristiche del prodotto.
Articolo 5 – Modalità di pagamento e di rendicontazione
1. Il Contraente si impegna ad aprire un conto bancario che verrà utilizzato esclusivamente per tutte le operazioni finanziarie (entrate e spese) relative alla gestione del presente contratto.
2. Il contributo dell’Unione europea a valere sui fondi quota nazionale e/o regionale è versato sul seguente conto bancario aperto a nome del Contraente.
Nome della banca:………………………………………………….……………
Indirizzo completo dell'agenzia bancaria:……………………………..…………
Designazione esatta del titolare del conto: ………………………………..…..…
Numero del conto, compresi i codici bancari (codice IBAN):…………..…………
3. Il Contraente s'impegna:
- nel caso in cui non venga richiesto alcun anticipo, a pagare le spese presentate relative al programma prima di chiederne il rimborso all’Organismo Pagatore AGEA, oppure, in caso di anticipazione integrale del contributo, prima della presentazione della rendicontazione finale del progetto e comunque non oltre il 28 febbraio 2018 (art 8 comma 4 DM 32072 del 18.04.2016).
- ad alimentare il conto di cui al paragrafo 1 per rispondere alle esigenze del primo trattino.
4. Il Contraente ha la facoltà di richiedere una anticipazione del contributo:
− nella misura del 30% del finanziamento comunitario approvato, previa costituzione di una cauzione pari al 110% dell’anticipo, conforme al modello di cui all’allegato VI.
− nella misura del 100% del finanziamento comunitario approvato, previa costituzione di una cauzione pari al 120% dell’anticipo, conforme al modello di cui all’allegato VI.
Ove il Contraente non acceda all’anticipo del contributo, o acceda all’anticipo nella misura del 30%, le azioni devono essere concluse entro il 30 agosto 2017 con richiesta in pari data del saldo.
Ove il Contraente acceda all’anticipazione integrale del contributo, potrà concludere le azioni entro il 31 dicembre 2017 e rendicontare il progetto entro il 28 febbraio 2018.
La rendicontazione deve comprendere la relazione conclusiva delle attività di promozione svolte, distinte per paese e azione, le copie dei documenti fiscali e dei giustificativi relativi ai pagamenti delle spese compreso l’estratto conto emesso dalla banca presso la quale e aperto il conto dedicato di cui al paragrafo 1.
Tutti i predetti documenti devono essere ricapitolati in una tabella riassuntiva in formato excel (modello allegato VIII) con gli importi delle spese espressi in euro. In ciascuno dei documenti devono figurare i seguenti dati: azione, paese, oggetto della prestazione, fornitore, tipo di documento, data, importo e data di pagamento.
La documentazione sopra descritta dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx.
Qualora la dimensione dei file dovesse superare la capacità del gestore di posta certificata la documentazione potrà essere inviata con altri sistemi di trasmissione telematici (wetransfer, dropbox …) inviando il link allo stesso indirizzo di posta elettronica certificata ovvero, in formato elettronico, su supporto USB, CD O DVD, accompagnato da una lettera di trasmissione.
5. In assenza di anticipazione totale del contributo, il Contraente può presentare domande di pagamento trimestrali da presentare entro la fine del mese di calendario successivo a quello in cui scade ogni periodo di tre mesi, calcolato a partire dalla data della firma del contratto. Dette domande sono corredate oltre che dalle relazioni trimestrali da redigersi in conformità al modello VII dalla documentazione giustificativa di cui al precedente punto 4.
6 Ai sensi dell’art. 37 ter del Reg. UE 752/2013, i beneficiari che hanno percepito l’anticipo integrale del contributo devono trasmettere all’Organismo Pagatore Agea, entro il 30 novembre 2017, l’importo delle spese sostenute fino al 15 ottobre 2017 e l’ammontare
dell’importo dell’anticipo non ancora utilizzato. La mancata comunicazione comporta l’applicazione di una penale pari all’1% del valore dell’anticipo percepito (art. 1 comma 1a e art. 3 comma 2 Decreto Mipaaf 4615 del 05 agosto 2014).
7. Qualora risulti dalla verifica che sono stati effettuati versamenti indebiti, il beneficiario rimborsa, su richiesta dell'Autorità nazionale competente, l'importo in questione, a norma dell'articolo 80 del Regolamento CE n. 1122/2009. In caso di frode o di grave negligenza si applicano le disposizioni della vigente normativa.
8. In caso di risoluzione del contratto, il pagamento della partecipazione finanziaria della Unione europea è sospeso fintantoché gli effetti di tale risoluzione non siano stati calcolati in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4.
9. Il Contraente è a conoscenza, prima dell’erogazione del contributo spettante, che l’ORGANISMO PAGATORE AGEA procederà alla verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2, commi 1, 1 bis e 2, del Decreto Legge n. 210/2002, come convertito dalla Legge n. 266/20028.
10. Il Contraente è a conoscenza che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell’art.4 bis del Decreto Legge
415 febbraio 2007, n. 10, convertito nella Legge 6 aprile 2007, n.46 e successive modificazioni ed integrazioni. Potranno, altresì, essere applicate compensazioni, ai fini della riscossione di somme dovute all’erario, ai sensi dell’art.48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, introdotto dal Decreto Legge 3 ottobre 2006, convertito nella Legge 24 novembre 2006, n.286, art. 2, par.9 e successive modificazioni ed integrazioni.
11. Il Contraente è a conoscenza che i dati riguardanti i beneficiari saranno resi pubblici a norma del Regolamento del Consiglio n. 1290/05, secondo quanto previsto dal Regolamento della Commissione n. 410/2011.
Articolo 6 – Controlli
1. Il Contraente tiene una contabilità analitica che consenta di identificare le entrate e le spese relative all'esecuzione delle azioni oggetto del presente contratto e tiene a disposizione dell'Autorità nazionale competente e della Commissione ogni informazione e documento occorrente per verificare il rispetto dei loro obblighi.
2. L'Autorità nazionale competente e la Commissione possono far procedere in ogni momento a controlli tecnici e contabili che consentano loro di seguire lo stato di avanzamento e di realizzazione delle azioni. Inoltre, sin dalla stipula del contratto e fino a cinque anni dopo la data di pagamento del saldo, gli agenti delegati dall'Autorità nazionale competente, dalla Commissione e dalla Corte dei conti possono prendere visione dei registri e di tutti gli altri documenti relativi ai pagamenti effettuati nell'ambito del contratto.
3. La Commissione può partecipare in ogni momento ai controlli organizzati dagli Stati membri. Essa può procedere a tutti i controlli supplementari che ritiene necessari.
Articolo 7 – Sconti e introiti eventuali
1. Al Contraente è fatto obbligo di avvalersi di tutte le possibilità esistenti per ottenere sconti, abbuoni o provvigioni.
Egli si impegna ad accreditare sul conto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, gli eventuali sconti, abbuoni o provvigioni ottenuti che non sono già indicati nella fatturazione.
2. Il Contraente deve accreditare sul conto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, qualsiasi introito derivante dall'esecuzione delle azioni previste dal presente contratto.
Tutti questi introiti vengono detratti dall'importo del contributo erogato dall’Unione Europea.
Articolo 8 – Diffusione e utilizzo dei risultati
1. Il Contraente si impegna a proteggere o a far proteggere i risultati che possono dare luogo a diritti di proprietà, acquisiti in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. Il Contraente accetta che le Autorità competenti comunichino o pubblichino informazioni relative, in particolare, alle azioni previste dal presente contratto, alla valutazione finale delle azioni nonché all'organismo o agli organismi che hanno partecipato alla loro esecuzione.
3. Il materiale realizzato e finanziato nell'ambito di un programma concluso di cui al paragrafo 1, comprese le creazioni grafiche, visive e audiovisive, nonché i siti Internet, può formare oggetto di ulteriori utilizzazioni previa autorizzazione scritta delle Autorità competenti, tenendo conto dei diritti dei contraenti derivanti dal diritto nazionale che disciplina il contratto.
Articolo 9 – Compensazione di crediti
1. Le parti contraenti non possono compensare tra loro i crediti risultanti dal presente contratto con altri crediti tra le stesse parti contraenti.
Articolo 10 – Clausola risolutiva
1. In caso d'inosservanza di uno degli obblighi imposti al Contraente dal presente contratto, l'Autorità nazionale competente diffida il Contraente stesso tramite lettera notificata a mezzo posta elettronica certificata; se, dopo un mese, il Contraente risulta ancora inadempiente, l'Autorità nazionale competente risolve il contratto di pieno diritto, senza indennizzo.
2. L'Autorità nazionale competente risolve il contratto senza preavviso nei seguenti casi:
a) mancato ottenimento da parte del Contraente, per sua negligenza, di un permesso o di un'autorizzazione occorrenti per l'esecuzione del contratto;
b) grave mancanza del Contraente ai propri obblighi contrattuali, debitamente constatata dall'Autorità nazionale competente;
c) dichiarazioni false del Contraente ai fini dell'ottenimento del contributo erogato dall’Unione europea ai sensi del Regolamento UE 1308/2013 o di altri finanziamenti pubblici.
3. Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, il Contraente perde integralmente la garanzia di buona esecuzione e perde le altre cauzioni costituite in virtù del presente contratto, proporzionalmente agli importi indebitamente versati dei contributi finanziari erogati dall’Unione Europea.
4. In caso di risoluzione del contratto, l'importo dovuto al Contraente è calcolato in base al costo effettivo delle azioni eseguite conformemente al contratto prima della sua risoluzione, comprese le spese occasionate dai lavori preparatori delle azioni stesse, fatti
salvi il risarcimento dei danni e gli interessi eventualmente subiti dal Contraente a seguito della risoluzione del contratto.
Articolo 11 – Disposizioni fiscali
1. In base agli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, il contributo erogato dall’Unione europea ai sensi del Regolamento UE 1308/13 è esonerato da ogni tributo, tassa e imposta, e in particolare dall'imposta sul valore aggiunto. Per l'applicazione degli articoli 3 e 4 di detto Protocollo, il Contraente si attiene alle istruzioni dell'Autorità nazionale competente e della Commissione.
2. Se il Contraente è tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'importo corrispondente non è imputabile al contributo.
3. Se il Contraente è tenuto al pagamento di tributi, tasse e imposte nei paesi terzi destinatari del programma, detti tributi, tasse e imposte sono rimborsabili, nell'ambito del bilancio del programma approvato, salvo il caso in cui tali oneri siano recuperabili nel paese terzo in cui è realizzato il programma.
Articolo 12 – Controversie tra il Contraente e i terzi
1. Qualora, in caso di controversia con terzi in rapporto all'esecuzione del presente contratto, l'Autorità nazionale competente chieda al Contraente di promuovere un'azione in sede amministrativa o giudiziaria, il Contraente è tenuto a conformarsi alle istruzioni dell'Autorità nazionale competente.
2. Il Contraente informa per iscritto l'Autorità nazionale competente di qualsiasi azione amministrativa o giudiziaria avviata contro di lui a seguito dell'esecuzione del presente contratto. Le parti contraenti decidono di comune accordo le misure da adottare.
3. L'Autorità nazionale competente informa immediatamente la Commissione delle azioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 13 – Disposizioni applicabili in caso di prescrizioni contrastanti
In caso di contrasto tra il presente contratto e la proposta del Contraente, si applicano esclusivamente le disposizioni del presente contratto.
Articolo 14 – Legge applicabile e foro competente
1. Il presente contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale ha sede l'Autorità nazionale competente.
2. Per eventuali controversie tra l'Autorità nazionale competente e il Contraente o per qualsiasi azione avviata da una parte contro l'altra in relazione al presente contratto, per le quali non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole tra le parti contraenti, sono competenti i tribunali del paese sopra citato.
Articolo 15 – trattamento dei dati personali
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che sono effettuati sui dati personali.
Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come saranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.
Finalità del trattamento | I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (ORGANISMO PAGATORE AGEA), - istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i, - richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per : a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o l'aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende e la presentazione di istanze per la richiesta di aiuti, erogazioni, contributi e premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica. |
Modalità del trattamento | I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito. |
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali | Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti UE 1306/2014 - 907/2014 – 908/2014, e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Unione Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Unione. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi |
pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali. | |
Natura del conferimento dei dati personali trattati | La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura "sensibile" e "giudiziaria" ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003. |
Titolarità del trattamento | Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (ORGANISMO PAGATORE AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. La sede di ORGANISMO PAGATORE AGEA è in Xxx Xxxxxxxx, 00 00000 XXXX. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: xxxx://xxx.Xxxx.xxx.xx |
Responsabili del trattamento | I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". Presso la sede dell'ORGANISMO PAGATORE AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di ORGANISMO PAGATORE AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A. , la Soc. SIN S.r.l., le Regioni, i Centri di Assistenza Agricola riconosciuti. |
Diritti dell'interessato | L'articolo 7 del Codice riconosce all'Interessato numerosi diritti, quali: 1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile; 2) ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati; 3) ottenerne: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei propri dati personali, |
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) opporsi: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica e l’integrazione, rivolgendosi al Titolare del trattamento mediante la casella di posta certificata xxxxxxxxxx@xxx.Xxxx.xxx.xx con idonea comunicazione citando: Rif. Privacy. Titolare del trattamento dei dati è l’ORGANISMO PAGATORE AGEA, con sede in Xxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx; l’elenco dei responsabili è disponibile presso la sede dell’Agenzia. Per l’esercizio dei diritti degli interessati, attesa la procedura indicata al precedente punto e) l’indirizzo di posta elettronica è il seguente xxxxxxx@Xxxx.xxx.xx |
Articolo 16 – Allegati
Sono parte integrante del presente contratto i seguenti testi:
Allegato I: programma approvato (allegato A, eventuali modificative in fase di approvazione e allegato F del DM 43478 del 25.05.2016).
Allegato II: bilancio ricapitolativo.
Allegato III: imputabilità delle spese: disposizioni specifiche. Allegato IV: cronoprogramma delle attività.
Allegato V: modello di garanzia di buona esecuzione. Allegato VI: modello di garanzia per l’anticipo Allegato VII: modelli di relazioni.
Allegato VIII: tabella riassuntiva in formato excel documentazione giustificativa FIRME
Per l'Autorità nazionale competente, Per il Contraente,
Fatto a .............., il Fatto a , il
ALLEGATO I
1. programma approvato (allegato A del programma presentato, eventuali modifiche in fase di approvazione e allegato F del DM 43478 del 25.05.2016 e comunicazione di approvazione dell’Autorità competente).
ALLEGATO II
Bilancio ricapitolativo
AZIONI (Distinte per paese target) | IMPORTI IN € |
Azione A: Azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente | |
AZIONE B: Partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale | |
Azione C: Campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell’Unione | |
Azione D: Studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione (max 3% del totale complessivo del progetto) | |
Totale delle azioni (1) | |
Spese in capo al proponente (max 4% totale 1), comprensive delle spese di monitoraggio | |
Spese mandatari, consulenti, prestatori di servizi, direzione tecnica e/o coordinamento (max 10% totale 1) | |
TOTALE PROGRAMMA |
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA
(in termini assoluti e in termini percentuali)
FINANZIAMENTO AI SENSI DEL REG. (CE) 555/08: FONDI QUOTA COMUNITARIA (MAX 50%) FONDI QUOTA REGIONALE (MAX 30%) REGIONI…… | CAMPAGNA 2016/2017 | |
EUR | % | |
ORGANIZZAZIONE PROPONENTE | ||
TOTALE | 100 |
ALLEGATO III
Imputabilità delle spese: disposizioni specifiche
Sono imputabili soltanto le spese relative alle azioni realizzate e sostenute dal Contraente dopo la data di entrata in vigore del contratto e prima della data di scadenza, così come specificate all’art. 8 comma 4 del DM 32072 del 18.04.2016, nell’allegato O del DM 43478 del 25.05.2016 invito a presentare le proposte e sulla base delle sotto riportate indicazioni. Possono essere incluse, in tutto o in parte, le spese delle seguenti categorie:
A. Spese di Expertise, mandatari, consulenti e prestatori di servizi
I costi di queste categorie sono presentati in base ai massimali previsti (max 10% importo complessivo delle azioni) e documentati da idonea contrattazione e/o incarichi stipulati tra l’organizzazione proponente ed i soggetti interessati.
B. Spese di viaggio e soggiorno
Le spese di questa categoria occasionate dalla realizzazione delle azioni sono imputabili, dietro presentazione dei documenti giustificativi, alle condizioni seguenti:
B.1 Spese di viaggio
• biglietto aereo in classe turistica e carta d'imbarco o documentazione equipollente (dichiarazione compagnia aerea, visto del paese target sul passaporto, stampa ricevuta check online, documentazione coerente con presenza operatori nel periodo e nei paesi interessati);
• biglietto ferroviario di prima classe;
• per i tragitti effettuati in automobile, un'indennità chilometrica massima di 0,25 euro/km; devono essere indicati le date, i luoghi di partenza e di arrivo e la distanza percorsa.
B.2 Spese per vitto e alloggio
• un' indennità di alloggio fino ad un massimo 180 euro al giorno (120 euro in caso di realizzazione dell’azione di incoming) è corrisposta su presentazione delle fatture pagate.
• un'indennità di soggiorno forfettaria pari a 90 euro al giorno ( 80 euro in caso di realizzazione dell’azione di incoming ) a copertura di tutte le altre spese (vitto, spostamenti locali, telefono ecc.).
Tali indennità diarie vengono concesse per il numero di giorni necessario ai fini della realizzazione dell'azione.
C. Altre spese connesse alla realizzazione delle azioni
C.1 Spese per riunioni e viaggi collettivi
Qualora si organizzino viaggi o riunioni per i gruppi destinatari del programma, i relativi documenti giustificativi devono essere accompagnati da un foglio di presenza. Ad esempio, le fatture d'albergo devono essere nominative oppure, se sono collettive, devono citare i nomi di tutte le persone alloggiate. In caso di pranzi di gruppo, si dovranno indicare i nomi dei partecipanti, le relative mansioni e l'oggetto dell'evento.
C.2 Materiale e attrezzatura
Il materiale e l'attrezzatura necessari per la realizzazione delle attività che formano oggetto del presente contratto vengono noleggiati, tranne nei casi in cui l'acquisto risulti più conveniente o il noleggio sia impossibile.
C.2.1 Spese per materiale di consumo
Sotto questa voce sono comprese le spese inerenti all'acquisto, alla fabbricazione o all'utilizzo di materiali, beni o attrezzature:
(a) la cui durata di vita sia inferiore alla durata dei lavori definiti nel contratto, e
(b) che non siano considerati immobilizzazioni in virtù dei principi, delle regole e dei metodi contabili in vigore.
Le spese per materiale di consumo non saranno considerate costi diretti qualora si provveda a contabilizzarle sotto forma di ammortamento o in qualsiasi altra forma.
C.2.2 Spese per materiale durevole
Si considerano imputabili le spese inerenti all'acquisto o alla fabbricazione, dopo la data in cui il contratto acquista efficacia, di materiale indispensabile per l'esecuzione dell'azione, con una durata di vita uguale o superiore alla durata dei lavori definiti nel contratto.
Tali spese devono essere conformi alle disposizioni nazionali in materia di ammortamenti, fermo restando che il periodo preso in considerazione per il calcolo del relativo importo sarà quello compreso tra la data di efficacia del contratto o la data di acquisto del materiale - ove quest'ultima sia posteriore alla data di efficacia - e la data di scadenza del contratto. Viene altresì tenuto conto del tasso di utilizzo del materiale durante il periodo considerato.
C.3 Costi di utilizzo del materiale informatico
I costi di utilizzo del materiale informatico possono includere tutte le spese relative al tempo di collegamento, al tempo di funzionamento dell'unità centrale, al numero di righe stampate e alle prestazioni di società di servizi.
C.4 Spese di pubblicazione e di diffusione
Sotto questa voce sono comprese le spese sostenute per l'edizione, la traduzione e la diffusione delle pubblicazioni e del materiale audiovisivo previsti per le azioni contemplate dal contratto.
C.5 Spese generali in capo al proponente
“In base all’allegato O del DM 43478 del 25.05.2016 invito a presentare le proposte, sono consentite e concesse in maniera forfettaria, nel limite massimo del 4 % dei costi effettivi delle azioni, le spese in capo al proponente strettamente connesse alla gestione del progetto, fatta eccezione per le spese di monitoraggio per le quali dovrà essere trasmessa la relazione, il documento fiscale e la dimostrazione del pagamento.
D. Presentazione delle fatture e dei documenti giustificativi
La rendicontazione deve comprendere la relazione conclusiva delle attività di promozione svolte, distinte per paese e azione, le copie dei documenti fiscali e dei giustificativi relativi ai pagamenti delle spese compreso l’estratto conto emesso dalla banca presso la quale è aperto il conto dedicato.
Tutti i predetti documenti devo essere ricapitolati in una tabella riassuntiva in formato excel (modello allegato VIII) con gli importi delle spese espressi in euro.
Per i programmi approvati e per tutti gli altri importi e pagamenti interessati dai programmi, il tasso di cambio applicabile è quello indicato nelle Linee guida della Commissione.
In ciascuno dei documenti giustificativi devono figurare i seguenti dati: il fornitore, l'oggetto della prestazione e la relazione con l'azione prevista, la data, l'importo dettagliato (al netto dell'IVA) e il numero di registro; tali documenti devono essere corredati della prova di pagamento.
In caso di controllo in loco, l’Organismo Pagatore AGEA e i servizi della Commissione o della Corte dei conti devono poter disporre dei documenti originali classificati e registrati in base alle presenti disposizioni.
E. Spese non imputabili
Non sono considerate imputabili tutte le spese non specificate all’allegato O del DM 43478 del 25.05.2016 - invito a presentare le proposte, le perdite di cambio per valuta estera;
ALLEGATO IV
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ (ART. 8 COMMA 1 PUNTO F DM 32072 DEL 18.04.2016)
ALLEGATO V
Modello di garanzia bancaria di buona esecuzione del contratto n°
Banca
AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE
[Oggetto/descrizione sommaria del contratto]
Con la presente confermiamo renderci solidalmente, incondizionatamente e irrevocabilmente garanti nei confronti dell'Autorità nazionale competente, per un periodo di durata indeterminata, della buona esecuzione del contratto da stipulare tra l'Autorità nazionale competente
e
società/ragione sociale/indirizzo, di seguito denominata "il Contraente", fino alla concorrenza di
[……………..] euro (per esteso euro),
pari al 15% dell'importo massimo annuale del finanziamento erogato dall’Unione europea ai sensi del Reg. CE 1308/2013 di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del contratto.
Se l'Autorità nazionale competente la informa che il Contraente, per una ragione qualsiasi, non ha adempiuto esattamente ai propri obblighi contrattuali, la banca si impegna a versare immediatamente sul conto indicato dall'Autorità nazionale competente l'importo summenzionato, sostituendosi al Contraente, su semplice richiesta scritta notificatale dall'Autorità nazionale competente (a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno).
La banca rinuncia a qualunque diritto di contestazione, di rifiuto della prestazione, di ritenuta o di compensazione, come pure ad invocare eventuali diritti che il Contraente potrebbe vantare nei confronti dell'Autorità nazionale competente in forza del contratto o in relazione a quest'ultimo, oppure a qualsiasi altro titolo.
La banca può essere liberata dalla presente garanzia solo previo accordo scritto dell'Autorità nazionale competente e non può effettuare depositi senza il benestare di quest'ultimo.
Gli obblighi che incombono alla banca in virtù della presente garanzia non sono pregiudicati da eventuali accordi o disposizioni pattuite tra l'Autorità nazionale competente e il Contraente, aventi ad oggetto gli obblighi contrattuali del secondo nei confronti del primo.
La presente garanzia della corretta esecuzione del contratto n entra in vigore il
giorno della stipula del contratto e avrà efficacia fino al 31.12.2018 con automatica rinnovazione di sei mesi in sei mesi, fino ad un limite massimo di quattro semestri e sarà svincolata, con quietanza liberatoria inviata alla Società dall’Organismo Pagatore Agea, salvo ulteriori motivi ostativi, a definizione del connesso procedimento ammnistrativo, in esito al verbale redatto dall’organismo di controllo delegato;
La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ., e di quanto contemplato agli artt. 1952, 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fidejussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di ORGANISMO PAGATORE AGEA.
In caso di controversie fra ORGANISMO PAGATORE AGEA e il Fidejussore, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.
[Luogo/Data]
[Firma/Qualifica] [Firma /Qualifica]
Modello di garanzia assicurativa di buona esecuzione del contratto n°
POLIZZA FIDEJUSSORIA O FIDEJUSSIONE A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO N. DI CUI AL REG. CE N. 555/2008 E S.M.I.
(su carta intestata) Polizza Fidejussoria o n.
Contraente: Organizzazione beneficiaria
Ente garantito: ORGANISMO PAGATORE AGEA PREMESSO
che il Reg. UE 1308/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, concernente “l’organizzazione comune dei mercati agricoli” ha abrogato e sostituito il Reg. Ce n.1234/2007 del 22 ottobre 2007;
che il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008 e successive modifiche recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) del Consiglio n. 479/2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo ha disciplinato, nello specifico, la promozione del vino nei paesi terzi;
che l’organizzazione di produttori (denominazione o ragione sociale) con sede in
Via………………CF (obbligatorio)….……..(in seguito denominata “Contraente”) ha presentato, ai sensi del DM 32072 del 18.04.2016 all’Autorità competente (indicare Regione ovvero Mipaaf) un programma di attività per la realizzazione di azioni promozionali del vino nei paesi terzi da eseguire nell’ambito del regolamento suddetto per la campagna 2016/2017;
che con nota prot. n. del l’Organismo Pagatore Agea ha dato atto dello svolgimento della procedura istruttoria di valutazione e selezione del programma da parte dell’Autorità competente (indicare Regione ovvero Mipaaf) e che è pervenuto il prescritto esito da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
che per la sottoscrizione del relativo contratto e contestualmente alla presentazione dello stesso, al fine di garantire la corretta esecuzione delle attività approvate nonché il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, deve essere presentata una cauzione pari al 15% del finanziamento comunitario e nazionale richiesto ed approvato;
che l’ammontare della cauzione è di € …….. (in cifra) (in lettere);
che la cauzione avrà durata fino al 31.12.2018 con automatica rinnovazione di sei mesi in sei mesi, fino ad un limite massimo di quattro semestri;
che qualora risulti accertata, da Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da Corpi di Polizia Giudiziaria, l’insussistenza totale o parziale del diritto all’aiuto e la mancata esecuzione del programma approvato, l’Organismo Pagatore AGEA, ai sensi delle disposizioni di cui al Reg. UE 907/2014 e successive modifiche e integrazioni, deve procedere all’immediato incameramento del corrispondente importo.
TUTTO CIO’ PREMESSO
La sottoscritta (Società di Assicurazioni) (denominazione o ragione sociale) – via……………….città……………CF (obbligatorio)………………in persona di……………………..nato a……..il……………in qualità di Presidente (legale rappresentante) dichiara costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore congiuntamente e solidamente con l’Organizzazione ………………………….a favore
dell’Organismo Pagatore AGEA fino alla concorrenza di € (in cifre) (in
lettere)…………….a garanzia della corretta esecuzione del programma approvato e degli obblighi derivanti.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI
A) Condizioni che regolano il rapporto tra Fideiussore ed ORGANISMO PAGATORE AGEA
Art. 1 - Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’apposito invito, comunicato per conoscenza al Fidejussore, a rimborsare ad ORGANISMO PAGATORE AGEA quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fidejussore mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.
Art. 2 - Il pagamento dell’importo richiesto da ORGANISMO PAGATORE AGEA sarà effettuato dal Fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fidejussore di opporre ad ORGANISMO PAGATORE AGEA alcuna eccezione, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
Art. 3 - La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ., e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fidejussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di ORGANISMO PAGATORE AGEA.
Art. 4 - La presente garanzia della corretta esecuzione del contratto n avrà
efficacia fino al 31.12.2018 con automatica rinnovazione di sei mesi in sei mesi, fino ad un limite massimo di quattro semestri e sarà svincolata, con quietanza liberatoria inviata alla Società dall’Organismo Pagatore Agea, salvo ulteriori motivi ostativi, a definizione del connesso procedimento ammnistrativo, in esito al verbale redatto dall’organismo di controllo delegato;
Art. 5 - In caso di controversie fra l’ORGANISMO PAGATORE AGEA e il Fidejussore, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.
Condizioni che regolano il rapporto tra il Fideiussore ed il Contraente.
Art. 6 - Calcolo del premio - Supplemento di premio - Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata per la durata iniziale fino al 31.12.2018 con successive proroghe semestrali fino alla scadenza della polizza. In caso di svincolo anticipato il premio versato resta integralmente acquisito dalla Fideiussore. Il mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà essere opposto all'ORGANISMO PAGATORE AGEA.
Art.7 -Rivalsa - Il Contraente, i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla Fideiussore, a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'ORGANISMO PAGATORE AGEA, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi rinunciando fin d'ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all’effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art.1952 C.C.
Art. 8 - Rivalsa delle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che la Fideiussore dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.
Art. 9 - Controgaranzia - Il Fideiussore avrà facoltà di chiedere al Contraente - e questo sarà tenuto ad ottemperare alla richiesta - idonea controgaranzia fino all'importo garantito nei casi di:
a) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;
b) liquidazione, trasformazione o cessione delle ditta Contraente;
c) uso di mezzi intesi comunque ad ottenere indebite erogazioni dall'ORGANISMO PAGATORE AGEA anche a titolo diverso da quello al quale si riferisce la presente polizza e/o indebiti rimborsi e restituzioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato;
d) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dal Fideiussore o da qualsiasi altro fideiussore in dipendenza di operazioni garantite con la presente polizza o di altre operazioni analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fideiussorie o fideiussioni in genere.
La mancata costituzione della controgaranzia non potrà essere in nessun caso opposta all'ORGANISMO PAGATORE AGEA dal Fideiussore
Art.10 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio agli accessori, alla polizza ed agli atti da lei dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Fideiussore
Art.11 - Forma delle comunicazioni alla Fideiussore - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni dovranno essere fatti per mezzo di lettera raccomandata, indirizzata alla Direzione della Fideiussore od alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Art. 12 - Foro competente - In caso di controversia fra il Fideiussore ed il Contraente, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione del Fideiussore.
IL CONTRAENTE IL FIDEJUSSORE
Agli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:
art.3 - (rinuncia ad opporre eccezioni all'ORGANISMO PAGATORE AGEA, rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.);
art.5 - (deroga alla competenza territoriale)
art.7 - (rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art.1952 C.C.) art.10 - (deposito cautelativo)
art.12 - (deroga alla competenza territoriale)
IL CONTRAENTE IL FIDEJUSSORE
LIQUIDAZIONE DEL PREMIO
Capitale assicurato EURO ,00 = Effetto: --/--/2015 scadenza: 31/12/2018 perfezionamento
imponibile imposte totale
€ € €.
rate successive semestrali dal 01/01/2019
Fatta in quattro esemplari ad un solo effetto in il Il pagamento di euro
dovuto alla firma della presente polizza stato effettuato in mie mani oggi .............
L’AGENZIA
ALLEGATO VI
MODELLO DI GARANZIA BANCARIA PER L'ANTICIPO
Il sottoscritto, …………………………(istituto bancario), rappresentato da ,
debitamente abilitato all'uopo,
dichiara costituire cauzione solidale a favore della società (Contraente)
con sede legale a ……………………..…
per un importo di euro
(in lettere, per esteso )
pari al 110% dell'anticipo (120% in caso di anticipo integrale), il quale rappresenta fino al 30% (100% in caso di anticipo integrale) dell'importo massimo relativo alla fase del
contratto, di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del contratto […] stipulato tra l'Autorità nazionale competente e la società (Contraente) concernente azioni di
……………………….... a favore di , quali definite nel
contratto n. ……………. firmato il… .
Il sottoscritto si impegna a versare, su richiesta dell'Autorità nazionale competente e senza dilazione alcuna per qualsivoglia motivo, l'importo garantito di cui sopra sul conto intestato all'Autorità nazionale competente, senza alcuna possibilità di obiezione al riguardo da parte della società (Contraente)
La presente cauzione sull'anticipo ha efficacia dall'atto dell'iscrizione nei nostri libri contabili dell'anticipo versato dall'Autorità nazionale competente sul conto bancario n fino al
31.12.2018 con automatica rinnovazione di sei mesi in sei mesi, fino ad un limite massimo di quattro semestri e sarà svincolata, con quietanza liberatoria inviata alla Società dall’Organismo Pagatore Agea, salvo ulteriori motivi ostativi, a definizione del connesso procedimento ammnistrativo, in esito al verbale redatto dall’organismo di controllo delegato.
La presente avrà efficacia
La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ., e di quanto contemplato agli artt. 1952, 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fidejussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di ORGANISMO PAGATORE AGEA.
In caso di controversie fra ORGANISMO PAGATORE AGEA e il Fidejussore, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.
Fatto a …………………, il ………….
[Firma/Qualifica] [Firma/Qualifica]
MODELLO DI GARANZIA ASSICURATIVA PER L'ANTICIPO
POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELL’ANTICIPO DEL CONTRATTO N. DI CUI AL XXX. XX X. 000/0000 X X.X.X.
(xx carta intestata)
Polizza Fidejussoria n.
Contraente: Organizzazione beneficiaria Ente garantito: Organismo Pagatore AGEA
PREMESSO
che il Reg. UE 1308/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, concernente “l’organizzazione comune dei mercati agricoli” ha abrogato e sostituito il Reg. Ce n.1234/2007 del 22 ottobre 2007;
che il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008 e successive modifiche recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) del Consiglio n. 479/2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo ha disciplinato, nello specifico, la promozione del vino nei paesi terzi;
che l’organizzazione di produttori (denominazione o ragione sociale) con sede in
Via………………CF (obbligatorio)….……..(in seguito denominata “Contraente”) ha presentato, ai sensi del DM 32072 del 18.04.2016 all’Autorità competente (indicare Regione ovvero Mipaaf) un programma di attività per la realizzazione di azioni promozionali del vino nei paesi terzi da eseguire nell’ambito del regolamento suddetto per la campagna 2016/2017
che con nota prot. n. del l’Organismo Pagatore Agea ha dato atto dello svolgimento della procedura istruttoria di valutazione e selezione del programma da parte dell’Autorità competente (indicare Regione ovvero Mipaaf) e che è pervenuto il prescritto esito da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
che in data è stato sottoscritto il contratto n ;
che il versamento di eventuali anticipazioni, pari al 100 % del contributo comunitario e regionale ammesso è subordinato alla costituzione di idonea cauzione pari al 120 % dell’importo di detto contributo;
che l’organizzazione di produttori intende richiedere l’anticipazione integrale del predetto contributo ammontante ad € ;
che l’ammontare della cauzione a presentare a garanzia di tale anticipazione è pertanto pari ad
€ …….. (in cifra) (in lettere);
che la cauzione avrà durata fino al 31.12.2018 con automatica rinnovazione di sei mesi in sei mesi, fino ad un limite massimo di quattro semestri;
che qualora risulti accertata, da Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da Corpi di Polizia Giudiziaria, l’insussistenza totale o parziale del diritto all’aiuto e la mancata esecuzione del programma approvato, l’Organismo Pagatore AGEA, ai sensi delle disposizioni di cui al Reg. UE 907/2014 e successive modifiche e integrazioni, deve procedere all’immediato incameramento del corrispondente importo.
TUTTO CIO’ PREMESSO
La sottoscritta (Banca o Società di Assicurazioni) (denominazione o ragione sociale) – Filiale di…………..via……………….città……………CF (obbligatorio)………………in persona di……………………..nato a……..il……………in qualità di Presidente (legale rappresentante) dichiara costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore congiuntamente e solidamente con l’Organizzazione di produttori a
favore dell’Organismo Pagatore AGEA fino alla concorrenza di € (in cifre) (in
lettere)…………….a garanzia dell’anticipo richiesto per il programma approvato e degli obblighi derivanti.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI
A) Condizioni che regolano il rapporto tra Fideiussore e l’Organismo Pagatore AGEA
Art. 1 - Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’apposito invito, comunicato per conoscenza al Fidejussore, a rimborsare all'Organismo Pagatore quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fidejussore mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.
Art. 2 - Il pagamento dell’importo richiesto dall’Organismo AGEA sarà effettuato dal Fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fidejussore di opporre all'Organismo Pagatore AGEA alcuna eccezione, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
Art. 3 - La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ., e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fidejussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell’Organismo Pagatore AGEA.
Art. 4 - La presente garanzia sull’anticipo avrà efficacia fino al 31.12.2018 con automatica rinnovazione di sei mesi in sei mesi, fino ad un limite massimo di quattro semestri e sarà svincolata, con quietanza liberatoria nviata alla Società dall’Organismo Pagatore Agea, salvo ulteriori motivi ostativi, a definizione del connesso procedimento ammnistrativo, in esito al verbale redatto dall’organismo di controllo delegato;
Art. 5 - In caso di controversie fra l’Organismo Pagatore AGEA e il Fidejussore, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.
Condizioni che regolano il rapporto tra la Fideiussore ed il Contraente.
Art. 6 - Calcolo del premio - Supplemento di premio - Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata per la durata iniziale di un biennio con successive proroghe semestrali fino alla scadenza della polizza. In caso di svincolo anticipato il premio versato resta integralmente acquisito dalla Fideiussore. Il mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà essere opposto all'Organismo Pagatore AGEA.
Art.7 -Rivalsa - Il Contraente, i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla Fideiussore, a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'Organismo Pagatore AGEA, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi rinunciando fin d'ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all’effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art.1952 C.C.
Art. 8 - Rivalsa delle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che la Fideiussore dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.
Art. 9 - Controgaranzia - Il Fideiussore avrà facoltà di chiedere al Contraente - e questo sarà tenuto ad ottemperare alla richiesta - idonea controgaranzia fino all'importo garantito nei casi di:
a) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;
b) liquidazione, trasformazione o cessione delle ditta Contraente;
c) uso di mezzi intesi comunque ad ottenere indebite erogazioni dall'Organismo Pagatore AGEA anche a titolo diverso da quello al quale si riferisce la presente polizza e/o indebiti rimborsi e restituzioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato;
d) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dal Fideiussore o da qualsiasi altro fideiussore in dipendenza di operazioni garantite con la presente polizza o di altre operazioni analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fideiussorie o fideiussioni in genere.
La mancata costituzione della controgaranzia non potrà essere in nessun caso opposta all'Organismo Pagatore AGEA dal Fideiussore
Art.10 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio agli accessori, alla polizza ed agli atti da lei dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Fideiussore
Art.11 - Forma delle comunicazioni alla Fideiussore - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni dovranno essere fatti per mezzo di lettera raccomandata, indirizzata alla Direzione della Fideiussore od alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Art. 12 - Foro competente - In caso di controversia fra la Fideiussore ed il Contraente, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione della Fideiussore.
IL CONTRAENTE IL FIDEJUSSORE
Agli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:
art.3 - (rinuncia ad opporre eccezioni all'AGEA, rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.);
art.5 - (deroga alla competenza territoriale)
art.7 - (rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art.1952 C.C.) art.10 - (deposito cautelativo)
art.12 - (deroga alla competenza territoriale)
IL CONTRAENTE IL FIDEJUSSORE
LIQUIDAZIONE DEL PREMIO
Capitale assicurato EURO ,00 = Effetto: --/--/2015 scadenza: 31/12/2018 perfezionamento
imponibile imposte totale
€ € €.
rate successive semestrali dal 01/01/2019
Fatta in quattro esemplari ad un solo effetto in il Il pagamento di euro
dovuto alla firma della presente polizza stato effettuato in mie mani oggi .............
L’AGENZIA
ALLEGATO VII
A. Modello per le relazioni trimestrali (Da completare da parte dell'organizzazione proponente)
Relazione n.°………………….
(La relazione non dovrebbe superare tre pagine più il riepilogo finanziario)
Organizzazione proponente :……………………………
Nome del programma :……………………………..
Data della relazione :……………………………..
Periodo della relazione :…………………………….
Data d'inizio del programma :…………………………….
Contratto (FEAGA) n. : ……………………………
1. Esecuzione delle azioni
Elenco delle azioni intraprese figurante nel programma (allegato al contratto): 1. Azione A……………………
2. Azione B……………………
3. Azione C……………………
4. Azione D……………………
Per ogni azione, fornire le informazioni indicate di seguito.
Tempo, luogo, indicazioni delle dimensioni (numero di partecipanti, numero di punti di vendita, quantità di materiale stampato, durata e numero di spot radiofonici o televisivi). Per i siti Internet, fornire l'indirizzo. Precisare gli altri parametri importanti di ciascuna azione. Indicare ogni modifica o annullamento di azioni previste e il motivo.
2. Svolgimento del programma
Esporre qualsiasi tipo di osservazione e le eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione del programma. Fornire indicazioni sulle azioni da realizzare nel periodo successivo, indicando le eventuali variazioni rispetto alle previsioni.
3. Spese effettuate riportate nella domanda trimestrale di pagamento distinte per azioni e per paese target.
A/A | Azioni1 | Pagamenti effettuati2 | ||||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Totale EUR | ||
1 | Azione A | |||||
2 | Azione B | |||||
3 | Azione C | |||||
4 | Azione D | |||||
Xxxxx mandatari consulenti, direzione tecnica/ coordinamento | ||||||
Spese in capo al proponente | ||||||
TOTALE |
1 Azioni descritte nell'allegato del contratto.
2 Pagamenti eseguiti dichiarati dall'organizzazione proponente per ciascun periodo.
B. Modello per le relazioni annuali (Da completare a cura dell'organizzazione proponente).
La relazione annuale consta di due sezioni : a) descrizione sommaria delle azioni,
b) riepilogo finanziario.
Relazione n. .……………….
Organizzazione proponente :……………………………
Nome del programma :……………………………
Data della relazione :……………………………
Periodo della relazione :……………………………
Data d'inizio del programma :……………………………
Contratto (FEAGA) n° :……………………………
- Descrizione sommaria delle azioni
Esecuzione delle azioni
Elenco delle azioni intraprese figurante nel programma (allegato al contratto): 1. Azione A ……………………………
2. Azione B ……………………………
3. Azione C ……………………………
4. Azione D ……………………………
Per ogni azione, fornire le informazioni indicate di seguito (ove pertinenti).
Tempo, luogo, indicazioni delle dimensioni (numero di partecipanti, numero di punti di vendita, quantità di materiale stampato, durata e numero di spot radiofonici o televisivi). Per i siti Internet, fornire l'indirizzo. Precisare gli altri parametri importanti di ciascuna azione.
- Attuazione del programma
- Esporre qualsiasi tipo di osservazione utile e menzionare le eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione del programma.
- Indicare ogni modifica o annullamento di azioni previste e il motivo.
- Riepilogo finanziario (Spese distinte per azioni e per paese target).
(Da completare a cura dell'organizzazione proponente).
A/A | Azioni3 | Bilancio xxxxxxxx0 EUR | Spese dichiarate e quietanzate5 | Bilancio previsto – spese dichiarate | Differenza in % |
A | b | c | d=b-c | e=100 x (d/b) | |
1 | Azione A | ||||
2 | Azione B | ||||
3 | Azione C | ||||
4 | Azione D | ||||
Xxxxx mandatari consulenti, direzione tecnica/ coordinamento | |||||
Spese in capo al proponente | |||||
TOTALE |
3 Azioni descritte nel contratto per la fase in questione.
4 Bilancio descritto nel contratto per la fase in questione.
5 Spese dichiarate e quietanzate per le azioni intraprese nella fase in questione.
ALLEGATO VIII
Tabulato riepilogativo | ||||||||||||
Organizzazione proponente: | ………………………………………………………………………………………...…. | |||||||||||
Contratto: | n. …………...…. - del ….... / …..... / ……..…... - Pos. ………………….………. | |||||||||||
Periodo rendicontazione: | 16/10/201 - 31/12/201 - campagna ………..………. | |||||||||||
Data fine progetto: | ……../….……/…………... | |||||||||||
RIFERIMENTO ALLEGATO 2 - BILANCIO RIEPILOGATIVO DEL CONTRATTO | RIFERIMENTO DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DIRETTA FORNITORI - BENEFICIARIO | |||||||||||
A Z ION E | V OC E D I C OST O | PA ESE | SOC IET A ' EM IT T EN T E | T IPO D OC . | N . D OC . | D A T A D OC . | SIGLA V A LU T A | IM POR T O IN V A LU T A | IM POR T O IN EU R O | D A T A PA GA M . | IM POR T O PA GA T O IN EU R O | IM POR T O R EN D IC ON T A T O |
AZIONE A: Azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente | ||||||||||||
TOTALE AZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
AZIONE B: Partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale | ||||||||||||
TOTALE AZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
AZIONE C: Campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell’Unione | ||||||||||||
TOTALE AZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
AZIONE D: Studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione (max 3% del totale complessivo del progetto) | ||||||||||||
TOTALE AZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
TOTALE AZIONI PAESE …………… | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Spese mandatari, consulenti, direzione tecnica / coordinamento | ||||||||||||
Spese in capo al proponente | ||||||||||||
TOTALE PROGETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |