ALLEGATO C
ALLEGATO C
C O N T R A T T O T I P O
Tra:
l’Organismo Pagatore AGEA - Via Palestro n. 81 -00185 Roma (nome, indirizzo)
in appresso denominato "l'autorità nazionale competente", rappresentata, per la firma del presente contratto, da (nome, indirizzo)
da una parte,
e
...................................................................................................................... (nome, indirizzo della sede sociale)
in appresso denominato "il contraente", rappresentato da
………………………………………....................…............................... (nome e titolo)
dall'altra
VISTO il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008 e successive modifiche, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008,
VISTA la cauzione di buona esecuzione n…… del emessa da (Istituto garante) in conformità al modello di cui all’allegato V del presente contratto,
è stato convenuto quanto segue:
Articolo 1 – Oggetto
1. Il contraente si impegna a eseguire le azioni aventi per oggetto:
..........................................................................................................................................,
le quali sono definite nella proposta del contraente del , modificata con
lettere del … …, che formano parte integrante del presente contratto (cfr. allegato I).
Il contraente è l'unico responsabile dell'esecuzione dell'azione nei confronti dell'autorità nazionale competente ed è il solo interlocutore di quest'ultima.
Le conseguenze di eventuali controversie tra il contraente e le ditte fornitrici non possono in alcun caso ricadere sull'autorità nazionale competente.
2. Il presente contratto può essere modificato soltanto mediante accordo scritto tra le parti contraenti, su richiesta motivata di una di esse ed in conformità all’articolo 4 del regolamento attuativo. Le eventuali modifiche, approvate figurano in una clausola addizionale del contratto firmata da ciascuna delle parti contraenti.
Il presente contratto non può essere modificato durante i tre mesi che precedono la fine dell'ultima fase di cui all'articolo 2, paragrafo 3. Tuttavia, in casi eccezionali debitamente motivati, l'autorità nazionale competente può autorizzare una deroga.
Articolo 2 – Durata
1. Il presente contratto entra in vigore a decorrere dal 16 ottobre 2014
2. La durata di realizzazione delle azioni previste dal contratto non potrà scadere oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della stipula del contratto..
Il presente contratto può essere sospeso temporaneamente o definitivamente, senza indennizzo, se, a seguito di controlli, venga verificato che le azioni non sono state eseguite in conformità alla normativa comunitaria e nazionale disciplinante il settore.
3. Le azioni previste nei documenti di cui all'articolo 1 sono realizzate nel corso delle diverse fasi del programma a partire dalla data di entrata in vigore del contratto e si concludono alla data di scadenza, come specificato al precedente punto 2.
4. Il contratto si estingue dopo il pagamento del saldo dell'ultima fase e dello svincolo delle cauzioni di buona esecuzione e di anticipo.
Articolo 3
Partecipazione finanziaria
1. La partecipazione finanziaria della Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 1308/13 con fondi quota nazionale e/o quota regionale ammonta a non oltre il 50% delle spese del programma previste dall'allegato II riconosciute imputabili ed effettivamente sostenute dal contraente per la realizzazione delle azioni contemplate all'articolo 1.
Gli importi corrispondenti all'imposta sul valore aggiunto o ad altri tributi, tasse e imposte non vengono presi in considerazione nel calcolo della partecipazione finanziaria ai sensi della vigente normativa comunitaria.
2. L'ammontare del finanziamento della Comunità europea non può in alcun caso essere maggiorato, nemmeno quando il costo effettivo delle azioni superi il costo indicato nella proposta del contraente. Le conseguenze finanziarie di tale superamento sono esclusivamente a carico del contraente.
3. Qualora il costo totale delle azioni di cui all'articolo 1 risulti inferiore agli importi indicati al paragrafo 1, la partecipazione finanziaria della Comunità europea viene ridotta in misura proporzionale.
Articolo 4 – Esecuzione delle azioni
1. Il contraente si assume l'intera responsabilità tecnica e finanziaria delle azioni di cui all'articolo 1, compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa comunitaria e con le regole di concorrenza applicabili in materia. In particolare, si impegna a realizzare le azioni indicate nel progetto ed approvate dall’autorità competente. Qualora, in esito ai controlli eseguiti, il contributo eleggibile risultasse inferiore all’anticipo percepito, il beneficiario dovrà restituire la somma percepita in eccesso maggiorata degli interessi legali calcolati a partire dalla data del pagamento. Tuttavia se il contributo eleggibile dovesse risultare inferiore al 70% dell’anticipo percepito, il beneficiario dovrà ulteriormente versare, a titolo di penalità, una somma, calcolata sull’ammontare della garanzia di buona esecuzione, corrispondente alla percentuale di contributo non eleggibile, come specificato all’art. 8 dell’invito a partecipare.
2. Sono automaticamente accettate variazioni della ripartizione delle spese, nel limite del 20% per ogni voce di bilancio relativa alle azioni del programma indicate nella proposta del contraente, accettata e allegata al contratto, purché non siano oltrepassati i massimali di cui all'articolo 3 e non siano modificati il/i Paese/i destinatari, il prodotto promosso e le azioni proposte (fiere, seminari, gdo, ecc.). Eventuali modifiche diverse da quelle indicate implicano l’approvazione delle stesse da parte del Comitato di valutazione.
3. Il contraente si impegna inoltre, sia a titolo personale che per i propri fornitori.
– a far sì che i messaggi siano conformi alla normativa applicabile nei paesi terzi ai quali sono destinati;
– a non richiedere aiuti comunitari o altri aiuti pubblici per eseguire le azioni di cui all'articolo 1;
– a indicare in modo chiaro e leggibile in tutto il materiale da lui presentato (compresi i supporti audiovisivi) che l'Unione europea ha partecipato al finanziamento delle azioni oggetto del presente contratto, conformemente all'allegato IV;
- il rimborso delle relative spese è subordinato all'osservanza di questa disposizione.
4. Prima dell'inizio di ciascun semestre, il contraente trasmette all'autorità nazionale competente un calendario provvisorio delle azioni previste redatto secondo il modello dell'allegato VII. In caso di cambiamenti rispetto al suddetto calendario provvisorio egli trasmette, con almeno quindici giorni di anticipo, la modifica delle date o dei periodi di realizzazione delle azioni previste nel programma.
La tardiva comunicazione di tale informazione determina l’applicazione di una riduzione della spesa ammessa connessa all’azione pari al 10% del valore della stessa, laddove tali ritardi fossero tali da impedire l’esecuzione dei controlli o da inficiarne gli esiti.
5. Il contraente comunica sollecitamente per iscritto all'autorità nazionale competente, con tutte le precisazioni del caso, ogni evento che rischi di impedire la corretta esecuzione del presente contratto entro i termini stabiliti.
6. Il contraente si impegna a trasmettere tramite il dedicato portale informatico (indirizzo: xxxx://xxxxxx.xxxx.xx/xxxxxXxxx), i messaggi (contenuto testuale ed eventuali marchi e logotipi) che saranno contenuti nei materiali di informazione e promozione. Detta trasmissione dovrà avvenire prima della pubblicazione e/o divulgazione del predetto
materiale. In ogni caso, laddove il messaggio fosse ritenuto dal MIPAAF non conforme alla vigente normativa o incoerente con il progetto approvato dall’autorità competente, la relativa spesa sarà ritenuta interamente non ammissibile.
7. In presenza di quote di finanziamento pubblico superiore al 50%, il predetto materiale di informazione e promozione, non potrà contenere alcun riferimento a marchi privati individuali e potrà contenere riferimenti a specifici territori dell’Unione Europea solo in via secondaria e se effettivamente utili a specificare le caratteristiche del prodotto.
Articolo 5 – Modalità di pagamento
1. Il contraente si impegna ad aprire un conto bancario che verrà utilizzato esclusivamente per tutte le operazioni finanziarie (entrate e spese) relative alla gestione del presente contratto.
2. Il contributo della Comunità europea valere sui fondi quota nazionale e/o regionale è versato sul seguente conto bancario aperto a nome del contraente.
Nome della banca:………………………………………………….……………
Indirizzo completo dell'agenzia bancaria:……………………………..…………
Designazione esatta del titolare del conto: ………………………………..…..…
Numero del conto, compresi i codici bancari (codice IBAN):…………..…………
3. Il contraente s'impegna:
- a pagare le spese presentate relative al programma prima di chiederne il rimborso all’Organismo Pagatore AGEA; oppure, in caso di anticipazione integrale del contributo, prima della presentazione della rendicontazione finale del progetto.
- ad alimentare il conto di cui al paragrafo 1 per rispondere alle esigenze del primo trattino.
4. Il contraente ha la facoltà di richiedere una anticipazione del contributo:
− nella misura del 30% del finanziamento comunitario approvato, previa costituzione di una cauzione pari al 110% dell’anticipo, conforme al modello di cui all’allegato VI.
− nella misura del 100% del finanziamento comunitario approvato, previa costituzione di una cauzione pari al 120% dell’anticipo, conforme al modello di cui all’allegato VI.
Ove il contraente non acceda all’anticipo del contributo, o acceda all’anticipo nella misura del 30%, le azioni devono essere concluse entro il 30 agosto dell’anno successivo a quello di stipula del contratto con richiesta in pari data del saldo. Ove il contraente acceda all’anticipazione integrale del contributo, potrà concludere le azioni entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di stipula del contratto e rendicontare il saldo entro i due mesi successivi.
5. In assenza di anticipazione totale del contributo, il contraente può presentare domande di pagamento trimestrali da presentare entro la fine del mese di calendario successivo a quello in cui scade ogni periodo di tre mesi, calcolato a partire dalla data della firma del contratto. Dette domande sono corredate oltre che dalle relazioni trimestrali da redigersi in conformità al modello VIII di cui al presente contratto, da una tabella riassuntiva in cui vengono indicati i pagamenti realmente effettuati e sono presentate in maniera conforme all'allegato III, lettera D del presente contratto. Alle domande deve essere allegata copia
delle fatture e dei documenti giustificativi relativi a tali pagamenti, compreso l'estratto conto emesso dalla banca presso la quale è aperto il conto di cui al paragrafo 1.
5. Qualora risulti dalla verifica che sono stati effettuati versamenti indebiti, il beneficiario rimborsa, su richiesta dell'autorità nazionale competente, l'importo in questione, a norma dell'articolo 80 del Regolamento CE n. 1122/2009. In caso di frode o di grave negligenza si applicano le disposizioni della vigente normativa.
6. In caso di risoluzione del contratto, il pagamento della partecipazione finanziaria della Comunità europea è sospeso fintantoché gli effetti di tale risoluzione non siano stati calcolati in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4.
7 Il contraente è a conoscenza, prima dell’erogazione del contributo spettante, l’AGEA procederà alla verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2, commi 1, 1 bis e 2, del Decreto Legge n. 210/2002, come convertito dalla Legge n. 266/20028.
8. Il contraente è a conoscenza che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell’art.4 bis del Decreto Legge
415 febbraio 2007, n. 10, convertito nella Legge 6 aprile 2007, n.46 e successive modificazioni ed integrazioni. Potranno, altresì, essere applicate compensazioni, ai fini della riscossione di somme dovute all’erario, ai sensi dell’art.48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, introdotto dal Decreto Legge 3 ottobre 2006, convertito nella Legge 24 novembre 2006, n.286, art. 2, par.9 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Il contraente è a conoscenza che i dati riguardanti i beneficiari saranno resi pubblici a norma del Regolamento del Consiglio n. 1290/05, secondo quanto previsto dal Regolamento della Commissione n. 410/2011.
Articolo 6 – Controlli
1. Il contraente tiene una contabilità analitica che consenta di identificare le entrate e le spese relative all'esecuzione delle azioni oggetto del presente contratto e tiene a disposizione dell'autorità nazionale competente e della Commissione ogni informazione e documento occorrente per verificare il rispetto dei loro obblighi.
2. L'autorità nazionale competente e la Commissione possono far procedere in ogni momento a controlli tecnici e contabili che consentano loro di seguire lo stato di avanzamento e di realizzazione delle azioni. Inoltre, sin dalla stipula del contratto e fino a cinque anni dopo la data di pagamento del saldo, gli agenti delegati dall'autorità nazionale competente, dalla Commissione e dalla Corte dei conti possono prendere visione dei registri e di tutti gli altri documenti relativi ai pagamenti effettuati nell'ambito del contratto.
3. La Commissione può partecipare in ogni momento ai controlli organizzati dagli Stati membri. Essa può procedere a tutti i controlli supplementari che ritiene necessari.
Articolo 7 – Sconti e introiti eventuali
1. Al contraente è fatto obbligo di avvalersi di tutte le possibilità esistenti per ottenere sconti, abbuoni o provvigioni.
Egli si impegna ad accreditare sul conto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, gli eventuali sconti, abbuoni o provvigioni ottenuti che non sono già indicati nella fatturazione.
2. Il contraente deve accreditare sul conto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, qualsiasi introito derivante dall'esecuzione delle azioni previste dal presente contratto.
Tutti questi introiti vengono detratti dall'importo del contributo erogato dalla Comunità Europea.
Articolo 8 – Diffusione e utilizzo dei risultati
1. Il contraente si impegna a proteggere o a far proteggere i risultati che possono dare luogo a diritti di proprietà, acquisiti in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. Il contraente accetta che il Mipaaf e le Regioni comunichino o pubblichino informazioni relative, in particolare, alle azioni previste dal presente contratto, alla valutazione finale delle azioni nonché all'organismo o agli organismi che hanno partecipato alla loro esecuzione.
3. Il materiale realizzato e finanziato nell'ambito di un programma di cui al paragrafo 1, comprese le creazioni grafiche, visive e audiovisive, nonché i siti Internet, può formare oggetto di ulteriori utilizzazioni previa autorizzazione scritta del Mipaaf e delle Regioni, tenendo conto dei diritti dei contraenti derivanti dal diritto nazionale che disciplina il contratto.
Articolo 9 – Compensazione di crediti
Le parti contraenti non possono compensare tra loro i crediti risultanti dal presente contratto con altri crediti tra le stesse parti contraenti.
Articolo 10 – Clausola risolutiva
1. In caso d'inosservanza di uno degli obblighi imposti al contraente dal presente contratto, l'autorità nazionale competente diffida il contraente stesso tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; se, dopo un mese, il contraente risulta ancora inadempiente, l'autorità nazionale competente risolve il contratto di pieno diritto, senza indennizzo.
2. L'autorità nazionale competente risolve il contratto senza preavviso nei seguenti casi:
a) mancato ottenimento da parte del contraente, per sua negligenza, di un permesso o di un'autorizzazione occorrenti per l'esecuzione del contratto;
b) grave mancanza del contraente ai propri obblighi contrattuali, debitamente constatata dall'autorità nazionale competente;
c) dichiarazioni false del contraente ai fini dell'ottenimento del contributo erogato dalla Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 1308/2013 o di altri finanziamenti pubblici.
3. Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, il contraente perde integralmente la garanzia di buona esecuzione e perde le altre cauzioni costituite in virtù del presente contratto, proporzionalmente agli importi indebitamente versati dei contributi finanziari erogati dalla Comunità Europea.
4. In caso di risoluzione del contratto, l'importo dovuto al contraente è calcolato in base al costo effettivo delle azioni eseguite conformemente al contratto prima della sua risoluzione, comprese le spese occasionate dai lavori preparatori delle azioni stesse, fatti salvi il risarcimento dei danni e gli interessi eventualmente subiti dal contraente a seguito della risoluzione del contratto.
Articolo 11 – Disposizioni fiscali
1. In base agli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, il contributo erogato dalla Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 1308/13 è esonerato da ogni tributo, tassa e imposta, e in particolare dall'imposta sul valore aggiunto. Per l'applicazione degli articoli 3 e 4 di detto Protocollo, il contraente si attiene alle istruzioni dell'autorità nazionale competente e della Commissione.
2. Se il contraente è tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'importo corrispondente non è imputabile al contributo.
3. Se il contraente è tenuto al pagamento di tributi, tasse e imposte nei paesi terzi destinatari del programma, detti tributi, tasse e imposte sono rimborsabili, nell'ambito del bilancio del programma approvato, salvo il caso in cui tali oneri siano recuperabili nel paese terzo in cui è realizzato il programma.
Articolo 12 – Controversie tra il contraente e i terzi
1. Qualora, in caso di controversia con terzi in rapporto all'esecuzione del presente contratto, l'autorità nazionale competente chieda al contraente di promuovere un'azione in sede amministrativa o giudiziaria, il contraente è tenuto a conformarsi alle istruzioni dell'autorità nazionale competente.
2. Il contraente informa per iscritto l'autorità nazionale competente di qualsiasi azione amministrativa o giudiziaria avviata contro di lui a seguito dell'esecuzione del presente contratto. Le parti contraenti decidono di comune accordo le misure da adottare.
3. L'autorità nazionale competente informa immediatamente la Commissione delle azioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 13 – Disposizioni applicabili in caso di prescrizioni contrastanti
In caso di contrasto tra il presente contratto e la proposta del contraente, si applicano esclusivamente le disposizioni del presente contratto.
Articolo 14 – Legge applicabile e foro competente
1. Il presente contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale ha sede l'autorità nazionale competente.
2. Per eventuali controversie tra l'autorità nazionale competente e il contraente o per qualsiasi azione avviata da una parte contro l'altra in relazione al presente contratto, per le quali non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole tra le parti contraenti, sono competenti i tribunali del paese sopra citato.
Articolo 15 – trattamento dei dati personali
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato.
Finalità del trattamento | I dati personali, che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i. - richiede o già detiene per lo svolgimento dele proprie attività istituzionali, sono trattati per : a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica. |
Modalità del trattamento | I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito. |
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali | Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 e CE 259/2008, e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali. |
Natura del | La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica prediposta per la presentazione |
conferimento dei dati personali trattati | di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura “sensibile” e “giudiziaria” ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003. |
Titolarità del trattamento | Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). La sede di AGEA è in Xxx Xxxxxxxx, 00 00000 XXXX. Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx |
Responsabili del trattamento | I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A. , la Soc. SIN S.r.l., le Regioni, i Centri di Assistenza Agricola riconosciuti. |
Articolo 16 – Allegati
Sono parte integrante del presente contratto i seguenti testi:
Allegato I: proposta del contraente (e lettere modificative) ai sensi dell'articolo 1. Allegato II: bilancio ricapitolativo.
Allegato III: imputabilità delle spese: disposizioni specifiche.
Allegato IV: modalità relative alla menzione del contributo finanziario dell'Unione europea. Allegato V: modello di garanzia di buona esecuzione del contratto.
Allegato VI: modello di garanzia per l'anticipo.
Allegato VII: modello del calendario provvisorio delle azioni Allegato VIII: modelli di relazioni.
FIRME
Per l'autorità nazionale competente, Per il contraente, Fatto a .............., il Fatto a , il
ALLEGATO I
1. Proposta del contraente (e lettere modificative) come approvata dal Comitato di Valutazione.
ALLEGATO II
Bilancio ricapitolativo 1
AZIONI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO TOTAL E |
Azione 1* Azione 2* Azione 3* |
Totale delle azioni (1) Spese relative alla garanzia di buona esecuzione |
TOTALE PROGRAMMA |
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA 1
(in termini assoluti e in termini percentuali)
TOTALE
FINANZIAMENTO EROGATO DALLA COMUNITÀ EUROPEA
FONDI QUOTA NAZIONALE
FONDI QUOTA REGIONALE REGIONI……
CONTRAENTE
ALLEGATO III
Imputabilità delle spese: disposizioni specifiche
Sono imputabili soltanto le spese relative alle azioni realizzate e sostenute dal contraente dopo la data di entrata in vigore del contratto e prima della data di scadenza, così come specificate all’art.12 dell’invito a presentare le proposte e sulla base delle sotto riportate indicazioni. Possono essere incluse, in tutto o in parte, le spese delle seguenti categorie:
A. Sono imputabili le spese relative alla garanzia di buona esecuzione
B. Spese di Expertise, mandatari, consulenti e prestatori di servizi
I costi di queste categorie sono presentati in base al costo orario (non giornaliero), al costo per azione, per mese, per categoria di personale e per persona; sono inoltre indicati la durata della prestazione, il costo unitario e il costo totale.
Nei "fogli di presenza" compilati dal personale interessato devono inoltre comparire ulteriori informazioni, quali il luogo della prestazione, il numero di ore al giorno e l'oggetto della prestazione in rapporto all'azione prevista dal contratto. I "fogli di presenza" dettagliati devono essere disponibili e verificabili presso il contraente.
C. Spese di viaggio e soggiorno
Le spese di questa categoria occasionate dalla realizzazione delle azioni sono imputabili, dietro presentazione dei documenti giustificativi, alle condizioni seguenti:
C.1 Spese di viaggio
• biglietto aereo in classe turistica e carta d'imbarco (o documentazione equipollente);
• biglietto ferroviario di prima classe;
• per i tragitti effettuati in automobile, un'indennità chilometrica massima di 0,25 euro/km; devono essere indicati le date, i luoghi di partenza e di arrivo e la distanza percorsa.
C.2 Spese per vitto e alloggio
• un' indennità di alloggio fino ad un massimo 180 euro al giorno (120 euro in caso di realizzazione dell’azione di incoming) è corrisposta su presentazione delle fatture pagate.
• un'indennità di soggiorno pari a 90 euro al giorno ( 80 euro in caso di realizzazione dell’azione di incoming ) a copertura di tutte le altre spese (vitto, spostamenti locali, telefono ecc.).
Tali indennità diarie vengono concesse per il numero di giorni necessario ai fini della realizzazione dell'azione.
D. Altre spese connesse alla realizzazione delle azioni
D.1. Spese per riunioni e viaggi collettivi
Qualora si organizzino viaggi o riunioni per i gruppi destinatari del programma, i relativi documenti giustificativi devono essere accompagnati da un foglio di presenza. Ad esempio, le fatture d'albergo devono essere nominative oppure, se sono collettive, devono citare i nomi di tutte le persone alloggiate. In caso di pranzi di gruppo, si dovranno indicare i nomi dei partecipanti, le relative mansioni e l'oggetto dell'evento.
D.2. Materiale e attrezzatura
Il materiale e l'attrezzatura necessari per la realizzazione delle attività che formano oggetto del presente contratto vengono noleggiati, tranne nei casi in cui l'acquisto risulti più conveniente o il noleggio sia impossibile.
D. 2.1 Spese per materiale di consumo
Sotto questa voce sono comprese le spese inerenti all'acquisto, alla fabbricazione o all'utilizzo di materiali, beni o attrezzature:
(a) la cui durata di vita sia inferiore alla durata dei lavori definiti nel contratto, e
(b) che non siano considerati immobilizzazioni in virtù dei principi, delle regole e dei metodi contabili in vigore.
Le spese per materiale di consumo non saranno considerate costi diretti qualora si provveda a contabilizzarle sotto forma di ammortamento o in qualsiasi altra forma.
D. 2.2 Spese per materiale durevole
Si considerano imputabili le spese inerenti all'acquisto o alla fabbricazione, dopo la data in cui il contratto acquista efficacia, di materiale indispensabile per l'esecuzione dell'azione, con una durata di vita uguale o superiore alla durata dei lavori definiti nel contratto.
Tali spese devono essere conformi alle disposizioni nazionali in materia di ammortamenti, fermo restando che il periodo preso in considerazione per il calcolo del relativo importo sarà quello compreso tra la data di efficacia del contratto o la data di acquisto del materiale - ove quest'ultima sia posteriore alla data di efficacia - e la data di scadenza del contratto. Viene altresì tenuto conto del tasso di utilizzo del materiale durante il periodo considerato.
D. 3. Costi di utilizzo del materiale informatico
I costi di utilizzo del materiale informatico possono includere tutte le spese relative al tempo di collegamento, al tempo di funzionamento dell'unità centrale, al numero di righe stampate e alle prestazioni di società di servizi.
D.4 . Spese di pubblicazione e di diffusione
Sotto questa voce sono comprese le spese sostenute per l'edizione, la traduzione e la diffusione delle pubblicazioni e del materiale audiovisivo previsti per le azioni contemplate dal contratto.
D.5. Spese generali e di gestione del progetto
“In base all’articolo 12 dell’invito alla presentazione dei progetti di promozione sui mercati dei paesi terzi, sono consentite, nel limite massimo del 4 % dei costi effettivi, le spese in capo al proponente strettamente connesse alla gestione del progetto, comprese quelle relative al monitoraggio. Tali spese dovranno essere inserite all’interno di ciascuna azione e saranno considerate ammissibili dietro presentazione di fattura o altro giustificativo di spesa.”
E. Presentazione delle fatture e dei documenti giustificativi
Le domande di pagamento indirizzate all’Organismo Pagatore AGEA devono essere accompagnate da copie delle fatture e dei documenti giustificativi, che saranno classificati e registrati secondo le varie voci di bilancio figuranti nella proposta. Tutti questi documenti devono essere ricapitolati in una tabella riassuntiva insieme agli importi espressi in euro.
Per i programmi approvati e per tutti gli altri importi e pagamenti interessati dai programmi, il tasso di cambio applicabile è quello indicato nelle Linee guida della Commissione.
In ciascuno dei documenti giustificativi devono figurare i seguenti dati: il fornitore, l'oggetto della prestazione e la relazione con l'azione prevista, la data, l'importo dettagliato (al netto dell'IVA) e il numero di registro; tali documenti devono essere corredati della prova di pagamento.
In caso di controllo in loco, l’Organismo Pagatore AGEA e i servizi della Commissione o della Corte dei conti devono poter disporre dei documenti originali classificati e registrati in base alle presenti disposizioni.
F. Spese non imputabili
Non sono considerate imputabili tutte le spese non specificate nell’articolo 12 dell’invito a presentare le proposte, le perdite di cambio per valuta estera;
ALLEGATO IV
Modalità relative alla menzione del contributo finanziario di cui al regolamento CE 1308/13 e successive modifiche
1. Il materiale pubblicitario e tutti i documenti destinati al pubblico, compresi gli audiovisivi realizzati o acquisiti nell'ambito del presente contratto, devono recare l’emblema sotto riportato.
CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13
1. L’emblema deve essere chiaramente leggibile. Per i supporti audiovisivi, l’'emblema e la menzione di cui sopra devono figurare chiaramente all’inizio, durante o alla fine del messaggio. Le registrazioni audio devono riprodurre chiaramente la menzione di cui sopra alla fine del messaggio.
2. L’assenza del riferimento al contributo finanziario erogato ai sensi del Reg. CE 1308/2013 nel materiale e nei documenti di cui al paragrafo 1 può comportare la non imputabilità dei costi relativi al materiale in questione.
3. La menzione sopra riportata dovrà essere tradotta anche nella lingua ufficiale del Paese destinatario delle azioni o in lingua inglese.
ALLEGATO V
Modello di garanzia di buona esecuzione del contratto n°
Banca
AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE
[Oggetto/descrizione sommaria del contratto]
Con la presente confermiamo renderci solidalmente, incondizionatamente e irrevocabilmente garanti nei confronti dell'autorità nazionale competente, per un periodo di durata indeterminata, della buona esecuzione del contratto da stipulare tra l'autorità nazionale competente
e
società/ragione sociale/indirizzo, di seguito denominata "il contraente", fino alla concorrenza di
[……………..] euro (per esteso euro),
pari al 15% dell'importo massimo annuale del finanziamento erogato dalla Comunità europea ai sensi del Reg. CE 1308/2013 di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del contratto.
Se l'autorità nazionale competente la informa che il contraente, per una ragione qualsiasi, non ha adempiuto esattamente ai propri obblighi contrattuali, la banca si impegna a versare immediatamente sul conto indicato dall'autorità nazionale competente l'importo summenzionato, sostituendosi al contraente, su semplice richiesta scritta notificatale dall'autorità nazionale competente (a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno).
La banca rinuncia a qualunque diritto di contestazione, di rifiuto della prestazione, di ritenuta o di compensazione, come pure ad invocare eventuali diritti che il contraente potrebbe vantare nei confronti dell'autorità nazionale competente in forza del contratto o in relazione a quest'ultimo, oppure a qualsiasi altro titolo.
La banca può essere liberata dalla presente garanzia solo previo accordo scritto dell'autorità nazionale competente e non può effettuare depositi senza il benestare di quest'ultimo.
Gli obblighi che incombono alla banca in virtù della presente garanzia non sono pregiudicati da eventuali accordi o disposizioni pattuite tra l'autorità nazionale competente e il contraente, aventi ad oggetto gli obblighi contrattuali del secondo nei confronti del primo.
La presente garanzia entra in vigore il giorno della stipula del contratto. Essa scade all'atto della comunicazione da parte dell’Organismo Pagatore AGEA di svincolo della stessa mediante quietanza liberatoria.
[Luogo/Data]
[Firma/Qualifica] [Firma /Qualifica]
Allegare l'elenco delle persone abilitate a sottoscrivere le garanzie e copia delle firme depositate.
ALLEGATO VI
MODELLO DI GARANZIA PER L'ANTICIPO
Il sottoscritto, …………………………(istituto bancario), rappresentato da ,
debitamente abilitato all'uopo,
dichiara costituire cauzione solidale a favore della società (contraente)
con sede legale a ……………………..…
per un importo di euro
(in lettere, per esteso )
pari al 110% dell'anticipo (120% in caso di anticipo integrale), il quale rappresenta fino al 30% (100% in caso di anticipo integrale) dell'importo massimo relativo alla fase del
contratto, di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del contratto […] stipulato tra l'autorità nazionale competente e la società (contraente) concernente azioni di
……………………….... a favore di , quali definite nel
contratto n. ……………. firmato il… .
Il sottoscritto si impegna a versare, su richiesta dell'autorità nazionale competente e senza dilazione alcuna per qualsivoglia motivo, l'importo garantito di cui sopra sul conto intestato all'autorità nazionale competente, senza alcuna possibilità di obiezione al riguardo da parte della società (contraente)
La presente cauzione sull'anticipo ha efficacia all'atto dell'iscrizione nei nostri libri contabili dell'anticipo versato dall'autorità nazionale competente sul conto bancario n e sarà
svincolata con quietanza liberatoria dell'autorità nazionale competente al momento del recupero dell'anticipo.
Fatto a …………………, il ………….
[Firma/Qualifica] [Firma/Qualifica]
Allegare l'elenco delle persone abilitate a sottoscrivere le garanzie e copia delle firme depositate.
ALLEGATO VII
CALENDARIO PROVVISORIO DELLE AZIONI
(Articolo 4.6 del contratto)
Numero del contratto | ||||||
Nome dell'organizzazione(i) proponente(i): | ||||||
Data d’inizio del programma (Data della firma): | ||||||
Anno del programma: | ||||||
Semestre di attività: | ||||||
Data inizio Semestre | ||||||
Data fine Semestre: | ||||||
Termine per la trasmissione di un calendario provvisorio: | ||||||
Calendario provvisorio trasmesso il: | ||||||
Data d'inizio | Data di fine | Tipo di attività | Paese | Città | Codice dell'azione previsto nel contratto | Descrizione dell'attività |
ALLEGATO VIII
A. Modello per le relazioni trimestrali
Da completare da parte dell'organizzazione proponente
Relazione n.°………………….
(La relazione non dovrebbe superare tre pagine più il riepilogo finanziario)
Organizzazione proponente :……………………………
Nome del programma :……………………………..
Data della relazione :……………………………..
Periodo della relazione :…………………………….
Data d'inizio del programma :…………………………….
Contratto (FEAGA) n. : ……………………………
1. Esecuzione delle azioni
Elenco delle azioni intraprese figurante nel programma (allegato al contratto):
1. Azione 1
……………………………
2. Azione 2
……………………………
3. Azione 3
…………………………..
n. Azione n
……………………………………..
Per ogni azione, fornire le informazioni indicate di seguito.
Tempo, luogo, indicazioni delle dimensioni (numero di partecipanti, numero di punti di vendita, quantità di materiale stampato, durata e numero di spot radiofonici o televisivi). Per i siti Internet, fornire l'indirizzo. Precisare gli altri parametri importanti di ciascuna azione.
Indicare ogni modifica o annullamento di azioni previste e il motivo.
2. Svolgimento del programma
Esporre qualsiasi tipo di osservazione e le eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione del programma. Fornire indicazioni sulle azioni da realizzare nel periodo successivo, indicando le eventuali variazioni rispetto alle previsioni.
3. Spese effettuate riportate nella domanda trimestrale di pagamento.
A/A | Azioni1 | Pagamenti effettuati2 | ||||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Totale EUR | ||
1 | Azione 1 | |||||
2 | Azione 2 | |||||
3 | ……….. | |||||
4 | ……….. | |||||
5 | ………… |
B. Modello per le relazioni annuali
Da completare a cura dell'organizzazione proponente. La relazione annuale consta di due sezioni :
a) descrizione sommaria delle azioni,
b) riepilogo finanziario.
Relazione n. .……………….
Organizzazione proponente :……………………………
Nome del programma :……………………………
Data della relazione :……………………………
Periodo della relazione :……………………………
Data d'inizio del programma :……………………………
Contratto (FEAGA) n° :……………………………
- Descrizione sommaria delle azioni
Esecuzione delle azioni
Elenco delle azioni intraprese figurante nel programma (allegato al contratto):
1. Azione 1
……………………………
2. Azione 2
……………………………
3. Azione 3
…………………………..
n. azione n
1 Azioni descritte nell'allegato del contratto.
2 Pagamenti eseguiti dichiarati dall'organizzazione proponente per ciascun periodo.
……………………………………..
Per ogni azione, fornire le informazioni indicate di seguito (ove pertinenti).
Tempo, luogo, indicazioni delle dimensioni (numero di partecipanti, numero di punti di vendita, quantità di materiale stampato, durata e numero di spot radiofonici o televisivi). Per i siti Internet, fornire l'indirizzo. Precisare gli altri parametri importanti di ciascuna azione.
- Attuazione del programma
- Esporre qualsiasi tipo di osservazione utile e menzionare le eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione del programma.
- Indicare ogni modifica o annullamento di azioni previste e il motivo.
- Riepilogo finanziario
Da completare a cura dell'organizzazione proponente.
A/A | Azioni3 | Bilancio xxxxxxxx0 EUR | Spese dichiarate5 | Bilancio previsto – spese dichiarate | Differenza in % |
A | b | c | d=b-c | e=100 x (d / b) | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
TOTALE |
3 Azioni descritte nel contratto per la fase in questione.
4 Bilancio descritto nel contratto per la fase in questione.
5 Spese dichiarate per le azioni intraprese nella fase in questione.
22