Parti accessorie intercambiabili. A parziale deroga del comma 3 dell’art.20 le parti accessorie intercambiabili si intendono comprese in garanzia nei seguenti termini: - qualora siano installate sul relativo macchinario od impianto per il quale sono predisposte, saranno considerate come una componente fissa del macchinario od impianto stesso e pertanto saranno operanti le garanzie previste per l’intero bene; - qualora si trovino separate o comunque smontate dal macchinario od impianto per il quale sono predisposte, sono attive unicamente le garanzie incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, eventi naturali di forza maggiore, eventi sociopolitici. La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la loro buona conservazione e la custodia del luogo di deposito delle stesse.
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Samples: Assicurazione Leasing Strumentale, Contratto Di Assicurazione, Assicurazione Leasing Strumentale