Particolari attività prestate da dipendenti non in turno. 1. Il dipendente non in turno che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisca del giorno di riposo settimanale, ha diritto al riposo compensativo delle ore lavorate, da fruire entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. Allo stesso deve essere, altresì, corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, un compenso pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art. 70, comma 2, lett. a).
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Samples: Ipotesi Di Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Relativo Al Personale Del Comparto Funzioni Centrali, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del Comparto, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del Comparto
Particolari attività prestate da dipendenti non in turno. 1. Il dipendente non in turno che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisca del giorno di riposo settimanale, ha diritto al riposo compensativo delle ore lavorate, da fruire entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. Allo stesso deve essere, altresì, corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, un compenso pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art. 7067, comma 2, lett. a) (Retribuzione e sue definizioni).
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del Personale Del Comparto Autonomo Della Presidenza Del Consiglio Dei Ministri Relativo Al Triennio 2016 2018, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del Personale Del Comparto Autonomo Della Presidenza Del Consiglio Dei Ministri Relativo Al Triennio 2016 2018, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del Personale Del Comparto Autonomo Della Presidenza Del Consiglio Dei Ministri Relativo Al Triennio 2016 2018