Patronati. Gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all’interno delle imprese. Per quanto riguarda gli Istituti di Patronato collegati e/o convenzionati con le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il presente CCNL, si conviene che essi potranno svolgere i compiti previsti dalla legge mediante i propri rappresentanti, i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni dei Patronati interessate, le quali dovranno segnalarne eventuali variazioni. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole imprese le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio per la normale attività aziendale. Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l’orario lavorativo con un lavoratore per l’espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti ne daranno tempestiva comunicazione alla direzione aziendale, la quale provvederà a rilasciare al lavoratore dipendente interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico-organizzativo. I rappresentanti del Patronato usufruiranno di appositi Xxxx messi a disposizione dalle imprese per le informazioni di carattere generale.
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Patronati. Gli Istituti 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 12 della legge 300/1970 secondo cui gli istituti di Patronato patronato hanno il diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all’interno delle imprese. Per dell’Azienda, per quanto riguarda gli Istituti istituti di Patronato collegati e/o convenzionati con le patronato di emanazione delle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il sindacali firmatarie del presente CCNL, Contratto si conviene che essi potranno quanto segue: gli istituti di patronato possono svolgere i compiti previsti dalla legge dal DLCPS del 29 luglio 1947, n. 804, e successive integrazioni e/o modificazioni, mediante i propri rappresentanti, rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni direzioni provinciali dei Patronati interessatepatronati interessati, le quali dovranno segnalarne segnalare eventuali variazioni.
2. I rappresentanti dei Patronati patronati concorderanno con le singole imprese aziende le modalità per lo di svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio per la della normale attività aziendaleaziendale e pertanto fuori dall’orario di lavoro.
3. Qualora, Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato patronato dovessero conferire durante l’orario lavorativo di lavoro con un lavoratore dipendente dell’Azienda per l’espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti ne del patronato daranno tempestiva comunicazione alla direzione aziendale, aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore dipendente interessato il un permesso di non retribuito, affinché possa allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo strettamente necessario, sempre che sempreché non ostino effettivi motivi di carattere tecnico-tecnico ed organizzativo. I Le aziende dovranno prevedere un apposito albo per consentire ai patronati l’affissione di notizie di carattere generale attinenti le proprie funzioni.
4. Ai rappresentanti del Patronato usufruiranno patronato dovrà essere consentito l’uso di appositi Xxxx messi a disposizione dalle imprese idonei spazi per le informazioni di carattere generalel’espletamento della loro attività.
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Patronati. Gli Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300, secondo il quale gli Istituti di Patronato patronato hanno il diritto di svolgere, svolgere su un piano di parità, parità la loro attività all’interno all'interno delle imprese. Per quanto riguarda gli aziende, relativamente agli Istituti di Patronato collegati e/o convenzionati con le patronato di emanazione delle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il sindacali congiuntamente firmatarie del presente CCNLcontratto, si conviene che essi quanto segue. Gli Istituti di patronato potranno svolgere i compiti previsti dalla legge dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, mediante i propri rappresentanti, i cui nominativi dei quali dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle comunicati alle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni territoriali dei Patronati interessatepatronati interessati, le quali dovranno segnalarne comunicheranno pure le eventuali variazioni. Detti rappresentanti dovranno essere muniti di appositi documenti di riconoscimento rilasciati dalle Direzioni territoriali dei patronati. I rappresentanti dei Patronati patronati concorderanno con le singole imprese aziende le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi la quale dovrà comunque svolgersi senza pregiudizio per la della normale attività aziendaleaziendale e pertanto al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i dei rappresentanti del Patronato dei patronati dovessero conferire durante l’orario lavorativo con un lavoratore lavoratore, per l’espletamento l'espletamento del mandato da questi a loro conferito, gli stessi rappresentanti durante l'orario di lavoro, ne daranno tempestiva tempestivamente comunicazione alla direzione aziendale, la quale Direzione aziendale che provvederà a rilasciare al lavoratore dipendente interessato stesso il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, . Ciò sempre che non ostino motivi di carattere tecnico-tecnico ed organizzativo. I rappresentanti del Patronato usufruiranno dei patronati potranno usufruire di appositi Xxxx albi messi a loro disposizione dalle imprese aziende per le informazioni di carattere generalegenerale attinenti alle proprie funzioni istituzionali. I patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità comunque connessa con la eventuale utilizzazione di locali aziendali e comunque conseguente allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.
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Patronati. Gli Istituti Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della legge 20 maggio 1970 n. 300 secondo il quale gli istituti di Patronato patronato hanno il diritto di svolgere, svolgere su un piano di parità, parità la loro attività all’interno all'interno delle imprese. Per quanto riguarda gli Istituti aziende, relativamente agli istituti di Patronato collegati e/o convenzionati con le patronato di emanazione delle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il Sindacali congiuntamente firmatarie del presente CCNLcontratto, si conviene che essi quanto segue. Gli istituti di patronato potranno svolgere i compiti previsti dalla legge dall'articolo 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804, mediante i propri rappresentanti, i cui nominativi dei quali dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle comunicati alle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni direzioni territoriali dei Patronati interessatepatronati interessati, le quali dovranno segnalarne comunicheranno pure le eventuali variazioni. Detti rappresentanti dovranno essere muniti di appositi documenti di riconoscimento rilasciati dalle direzioni territoriali dei patronati. I rappresentanti dei Patronati patronati concorderanno con le singole imprese aziende le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi la quale dovrà comunque svolgersi senza pregiudizio per la della normale attività aziendaleaziendale e pertanto al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i dei rappresentanti del Patronato dei patronati dovessero conferire durante l’orario lavorativo con un lavoratore lavoratore, per l’espletamento l'espletamento del mandato da questi a loro conferito, gli stessi rappresentanti durante l'orario di lavoro, ne daranno tempestiva tempestivamente comunicazione alla direzione aziendale, la quale Direzione aziendale che provvederà a rilasciare al lavoratore dipendente interessato stesso il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, . Ciò sempre che non ostino motivi di carattere tecnico-tecnico ed organizzativo. I rappresentanti del Patronato usufruiranno dei patronati potranno usufruire di appositi Xxxx albi messi a loro disposizione dalle imprese aziende per le informazioni di carattere generalegenerale attinenti alle proprie funzioni istituzionali. I patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità comunque connessa con la eventuale utilizzazione di locali aziendali e comunque conseguenti allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.
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Patronati. Gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all’interno a favore dei lavoratori delle imprese. Per quanto riguarda gli Istituti di Patronato collegati e/o convenzionati con le Organizzazioni I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il presente CCNL, si conviene che essi potranno svolgere i compiti previsti dalla legge mediante i propri rappresentanti, i cui nominativi Patronati dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni dei Patronati interessate, le quali dovranno segnalarne segnalare eventuali variazioni. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole imprese le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio per la normale attività aziendalelavorativa. Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero dover conferire durante l’orario l'orario lavorativo con un lavoratore per l’espletamento l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla direzione aziendaleDirezione dell’impresa, la quale provvederà a rilasciare al lavoratore dipendente interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico-tecnico- organizzativo. I rappresentanti del Patronato Patronati usufruiranno di appositi Xxxx messi a disposizione dalle imprese per le informazioni di carattere generale. Le Parti potranno stipulare un’apposita convenzione al fine di rendere fruibili i servizi del patronato INPAS/CONFSAL.
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Patronati. 1. Gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all’interno delle imprese. Per quanto riguarda gli Istituti di Patronato collegati e/o convenzionati con le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il presente CCNL, si conviene che essi potranno svolgere i compiti previsti dalla legge mediante i propri rappresentanti, i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni dei Patronati interessate, le quali dovranno segnalarne eventuali variazioni.
2. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole imprese le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio per la normale attività aziendale. Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l’orario lavorativo con un lavoratore per l’espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti ne daranno tempestiva comunicazione alla direzione aziendale, la quale provvederà a rilasciare al lavoratore dipendente interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico-organizzativo.
3. I rappresentanti del Patronato usufruiranno di appositi Xxxx messi a disposizione dalle imprese per le informazioni di carattere generale.
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Patronati. Gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all’interno a favore di lavoratori delle imprese. Per quanto riguarda gli Istituti di Patronato collegati di emanazione e/o convenzionati con le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il presente CCNL, si conviene che essi potranno svolgere i compiti previsti dalla legge mediante i propri rappresentanti, i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni dei Patronati interessate, le quali dovranno segnalarne segnalare eventuali variazioni. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole imprese le modalità per lo di svolgimento della loro attività che deve da attuarsi senza pregiudizio per la normale attività aziendale. Qualora, Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero debbano conferire durante l’orario lavorativo con un lavoratore per l’espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti ne daranno dovranno dare tempestiva comunicazione alla direzione aziendale, la quale provvederà a rilasciare al lavoratore dipendente interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che questo non ostino venga ad ostare con motivi di carattere tecnico-organizzativo. I rappresentanti del Patronato usufruiranno di appositi Xxxx Albi messi a disposizione dalle delle imprese per le informazioni di carattere generale.
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Patronati. Gli Istituti Fermo restando quanto previsto dall’articolo 12 della legge 20 maggio 1970 n. 300 secondo il quale gli istituti di Patronato patronato hanno il diritto di svolgere, svolgere su un piano di parità, parità la loro attività all’interno delle imprese. Per quanto riguarda gli Istituti aziende, relativamente agli istituti di Patronato collegati e/o convenzionati con le patronato di emanazione delle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il Sindacali congiuntamente firmatarie del presente CCNLcontratto, si conviene che essi quanto segue. Gli istituti di patronato potranno svolgere i compiti previsti dalla legge dall’articolo 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804, mediante i propri rappresentanti, i cui nominativi dei quali dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle comunicati alle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni direzioni territoriali dei Patronati interessatepatronati interessati, le quali dovranno segnalarne comunicheranno pure le eventuali variazioni. Detti rappresentanti dovranno essere muniti di appositi documenti di riconoscimento rilasciati dalle direzioni territoriali dei patronati. I rappresentanti dei Patronati patronati concorderanno con le singole imprese aziende le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi la quale dovrà comunque svolgersi senza pregiudizio per la della normale attività aziendaleaziendale e pertanto al di fuori dell’orario di lavoro. Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i dei rappresentanti del Patronato dei patronati dovessero conferire durante l’orario lavorativo con un lavoratore lavoratore, per l’espletamento del mandato da questi a loro conferito, gli stessi rappresentanti durante l’orario di lavoro, ne daranno tempestiva tempestivamente comunicazione alla direzione aziendale, la quale Direzione aziendale che provvederà a rilasciare al lavoratore dipendente interessato stesso il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, . Ciò sempre che non ostino motivi di carattere tecnico-tecnico ed organizzativo. I rappresentanti del Patronato usufruiranno dei patronati potranno usufruire di appositi Xxxx albi messi a loro disposizione dalle imprese aziende per le informazioni di carattere generalegenerale attinenti alle proprie funzioni istituzionali. I patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità comunque connessa con la eventuale utilizzazione di locali aziendali e comunque conseguenti allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.
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