Responsabilità civile. CHE COSA È ASSICURATO?
Responsabilità civile. Oltre alle esclusioni previste per tutte le garanzie, già indicate nel DIP Base, sono esclusi i sinistri: a) derivanti dall’esercizio di attività professionali, di industria, di commercio o di servizio; b) derivanti da furto; c) derivanti dalla proprietà, possesso, guida ed uso di mezzi di locomozione a motore; d) conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali; e) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati da: inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; f) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; g) da detenzione o impiego di esplosivi o di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; h) derivanti a cose che le persone assicurate detengano a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; i) derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici; j) derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria; k) derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali adibiti ad abitazione;
Responsabilità civile. La Sezione II – prevede: la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) che protegge l’Assicurato nei casi di responsabilità per danni involontariamente causati a Xxxxx, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta (Art. 23 – “Oggetto della garanzia” Lettera A). la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro subordinato (RCO) che opera a tutela dell’Assicurato per gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti siano essi non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, siano essi assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell’art.13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, e successive modificazioni (Art. 23 – “Oggetto della garanzia” Lettera B). la garanzia Responsabilità Civile Personale dei dipendenti, secondo cui, quanto previsto con i precedenti punti A) e B), si intende esteso alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni professionali.
Responsabilità civile. 1) Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro contro di rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali.
Responsabilità civile. Ai sensi dell’art. 5, legge n. 190/85, l’Azienda provvede a garantire, attraverso apposita polizza assicurativa, il personale interessato dal rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave del lavoratore.
Responsabilità civile. La responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’Interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
Responsabilità civile. VERSO I DIPENDENTI: la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione alle condizioni previste all’art. 4.1 “Oggetto dell’assicurazione”, lett. b) della Garanzia Responsabilità civile verso dipendenti (R.C.O.-R.C.I.) delle Norme che regolano la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro, ai quali si invia per gli aspetti di dettaglio.
Responsabilità civile. ✘ L’assicurazione non opera per i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
Responsabilità civile. La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all’Azienda Sanitaria ed a terzi nell’espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all’operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro. L’Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell’esecuzione del contratto.
Responsabilità civile. 1.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - Linear si impegna a pagare le somme che siano dovute per capitale, interessi e spese, a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato nel presente contratto. Le somme dovute saranno pagate entro i limiti di massimale convenuti. L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, a qualunque titolo sia effettuato il trasporto. Sono coperti i danni causati a terzi durante la circolazione dall’eventuale rimorchio agganciato al veicolo assicurato senza che sia necessaria alcuna integrazione di premio; per i danni a terzi provocati dal rimorchio staccato dalla motrice è invece necessario stipulare una copertura separata. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove e verifiche previste nel regolamento di gara.