Common use of Patronati Clause in Contracts

Patronati. Gli Istituti di patronato delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto (INCA-CGIL, INAS-CISL, ITAL-UIL) hanno diritto di svolgere, ai sensi dell'art. 12 della L. 20 maggio 1970, n. 300, i compiti di cui al D.L. del C.P.S. del 29 luglio 1947, n. 804. Il lavoratore può prendere contatto con gli Istituti di patronato in azienda durante le pause di lavoro. L'azienda consentirà l'affissione di comunicati dei Patronati sugli albi murali già esistenti e l'utilizzazione degli stessi locali messi a disposizione delle R.S.A. Premesso: - che l'Organismo di cui al presente articolo sarà il punto di riferimento per tutte le iniziative del settore, coordinandosi con l'Osservatorio nazionale delle parti sociali che continuerà a svolgere le proprie funzioni di indirizzo e controllo del mercato del lavoro presso il Ministero del lavoro; sarà concordata tra le parti l'armonizzazione di quanto previsto dal presente articolo con eventuali accordi esistenti in materia a livello territoriale; - che l'Organismo paritetico è costituito dalle parti firmatarie il presente c.c.n.l. ed ha lo scopo di creare e consolidare le condizioni per un migliore sviluppo del settore, delle relazioni sindacali e delle condizioni di vivibilità delle imprese e dei lavoratori del settore; - che i datori di lavoro e i loro dipendenti si impegnano all'osservanza integrale degli obblighi e degli oneri derivanti dalla sua concreta applicazione; Le parti stipulanti hanno istituito in data 26 giugno 2003 l'O.N.B.S.I. - Organismo nazionale bilaterale dei servizi integrati unitario del settore (con possibili articolazioni territoriali), regolato da apposito Statuto e regolamento di attuazione; lo Statuto dell'Organismo è allegato al presente c.c.n.l. L'O.N.B.S.I. promuove:

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Patronati. Gli Fermo restando quanto previsto dall’art. 12 della L. 20 Maggio 1970, n. 300, secondo cui gli Istituti di patronato delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto (INCA-CGIL, INAS-CISL, ITAL-UIL) Patronato hanno diritto di svolgere, ai sensi dell'art. 12 su di un piano di parità, la loro attività all’interno della L. 20 maggio 1970Azienda, n. 300, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti di cui al D.L. previsti dall’art. 1 del C.P.S. del D.L.C.P.S. 29 luglio Luglio 1947, n. 804, mediante pro- pri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei patronati interessati, le quali dovranno ugualmente segnalare eventuali variazioni. Il lavoratore può prendere contatto I rappresentanti dei Patronati concorderanno con gli Istituti le singole aziende le moda- lità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di patronato in azienda durante le pause fuori dell’orario di lavoro. L'azienda consentirà l'affissione Qualora per ragioni di comunicati dei Patronati sugli particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l’orario lavorativo con un dipendente del- l’azienda per l’espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappre- sentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempreché non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo. I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi albi murali già esistenti e l'utilizzazione degli stessi locali messi a disposizione delle R.S.A. Premesso: - che l'Organismo dalle aziende per informazioni di cui al carattere generale attinenti alle proprie funzioni. I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità con- nessa con la eventuale utilizzazione dei locali e comunque conseguente alle atti- vità richiamate nel presente articolo sarà il punto di riferimento per tutte le iniziative del settore, coordinandosi con l'Osservatorio nazionale delle parti sociali che continuerà a svolgere le proprie funzioni di indirizzo e controllo del mercato del lavoro presso il Ministero del lavoro; sarà concordata tra le parti l'armonizzazione di quanto previsto dal presente articolo con eventuali accordi esistenti in materia a livello territoriale; - che l'Organismo paritetico è costituito dalle parti firmatarie il presente c.c.n.l. ed ha lo scopo di creare e consolidare le condizioni per un migliore sviluppo del settore, delle relazioni sindacali e delle condizioni di vivibilità delle imprese e dei lavoratori del settore; - che i datori di lavoro e i loro dipendenti si impegnano all'osservanza integrale degli obblighi e degli oneri derivanti dalla sua concreta applicazione; Le parti stipulanti hanno istituito in data 26 giugno 2003 l'O.N.B.S.I. - Organismo nazionale bilaterale dei servizi integrati unitario del settore (con possibili articolazioni territoriali), regolato da apposito Statuto e regolamento di attuazione; lo Statuto dell'Organismo è allegato al presente c.c.n.l. L'O.N.B.S.I. promuove:articolo.

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Patronati. Gli Istituti di patronato delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto (INCA-CGIL, INAS-CISL, ITAL-UIL) hanno diritto di svolgere, ai sensi dell'art. 12 della L. 20 maggio 1970, n. 300, i compiti di cui al D.L. del C.P.S. del 29 luglio 1947, n. 804. Il lavoratore può prendere contatto con gli Istituti di patronato in azienda durante le pause di lavoro. L'azienda consentirà l'affissione di comunicati dei Patronati sugli albi murali già esistenti e l'utilizzazione degli stessi locali messi a disposizione delle R.S.A. PremessoPremesso che: - che l'Organismo di cui al presente articolo sarà il punto di riferimento per tutte le iniziative del settore, coordinandosi con l'Osservatorio nazionale delle parti sociali che continuerà a svolgere le proprie funzioni di indirizzo e controllo del mercato del lavoro presso il Ministero del lavoro; sarà concordata tra le parti l'armonizzazione di quanto previsto dal presente articolo con eventuali accordi esistenti in materia a livello territoriale; - che l'Organismo paritetico è costituito dalle parti firmatarie il presente c.c.n.l. ed ha lo scopo di creare e consolidare le condizioni per un migliore sviluppo del settore, delle relazioni sindacali e delle condizioni di vivibilità delle imprese e dei lavoratori del settore; - che i datori di lavoro e i loro dipendenti si impegnano all'osservanza integrale degli obblighi e degli oneri derivanti dalla sua concreta applicazione; Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: Le parti stipulanti hanno istituito in data 26 giugno 2003 l'O.N.B.S.I. - Organismo nazionale bilaterale dei servizi integrati unitario del settore (con possibili articolazioni territoriali), regolato da apposito Statuto e regolamento di attuazione; lo Statuto dell'Organismo è allegato al presente c.c.n.l. L'O.N.B.S.I. promuove:

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Patronati. Gli Istituti di patronato delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto (INCA-CGILINCA­CGIL, INAS-CISLINAS­CISL, ITAL-UILITAL­UIL) hanno diritto di svolgere, ai sensi dell'art. 12 della L. 20 maggio 1970, n. 300, i compiti di cui al D.L. del C.P.S. del 29 luglio 1947, n. 804. Il lavoratore può prendere contatto con gli Istituti di patronato in azienda durante le pause di lavoro. L'azienda consentirà l'affissione di comunicati dei Patronati sugli albi murali già esistenti e l'utilizzazione degli stessi locali messi a disposizione delle R.S.A. Premesso: - ­ che l'Organismo di cui al presente articolo sarà il punto di riferimento per tutte le iniziative del settore, coordinandosi con l'Osservatorio nazionale delle parti sociali che continuerà a svolgere le proprie funzioni di indirizzo e controllo del mercato del lavoro presso il Ministero del lavoro; lavoro; sarà concordata tra le parti l'armonizzazione di quanto previsto dal presente articolo con eventuali accordi esistenti in materia a livello territoriale; - territoriale; ­ che l'Organismo paritetico è costituito dalle parti firmatarie il presente c.c.n.l. ed ha lo scopo di creare e consolidare le condizioni per un migliore sviluppo del settore, delle relazioni sindacali e delle condizioni di vivibilità delle imprese e dei lavoratori del settore; - settore; ­ che i datori di lavoro e i loro dipendenti si impegnano all'osservanza integrale degli obblighi e degli oneri derivanti dalla sua concreta applicazione; applicazione; Le parti stipulanti hanno istituito in data 26 giugno 2003 l'O.N.B.S.I. - ­ Organismo nazionale bilaterale dei servizi integrati unitario del settore (con possibili articolazioni territoriali), regolato da apposito Statuto e regolamento di attuazione; attuazione; lo Statuto dell'Organismo è allegato al presente c.c.n.l. L'O.N.B.S.I. promuove:

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Patronati. Gli Istituti di patronato delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto (INCA-CGIL, INAS-CISL, ITAL-UIL) hanno diritto di svolgere, ai sensi dell'art. 12 della L. 20 maggio 1970, n. 300, i compiti di cui al D.L. del C.P.S. del 29 luglio 1947, n. 804. Il lavoratore può prendere contatto con gli Istituti di patronato in azienda durante le pause di lavoro. L'azienda consentirà l'affissione di comunicati dei Patronati sugli albi murali già esistenti e l'utilizzazione degli stessi locali messi a disposizione delle R.S.A. Premesso: - che l'Organismo di cui al presente articolo sarà il punto di riferimento per tutte le iniziative del settore, coordinandosi con l'Osservatorio nazionale delle parti sociali che continuerà a svolgere le proprie funzioni di indirizzo e controllo del mercato del lavoro presso il Ministero del lavoro; lavoro; sarà concordata tra le parti l'armonizzazione di quanto previsto dal presente articolo con eventuali accordi esistenti in materia a livello territoriale; territoriale; - che l'Organismo paritetico è costituito dalle parti firmatarie il presente c.c.n.l. ed ha lo scopo di creare e consolidare le condizioni per un migliore sviluppo del settore, delle relazioni sindacali e delle condizioni di vivibilità delle imprese e dei lavoratori del settore; settore; - che i datori di lavoro e i loro dipendenti si impegnano all'osservanza integrale degli obblighi e degli oneri derivanti dalla sua concreta applicazione; applicazione; Le parti stipulanti hanno istituito in data 26 giugno 2003 l'O.N.B.S.I. - Organismo nazionale bilaterale dei servizi integrati unitario del settore (con possibili articolazioni territoriali), regolato da apposito Statuto e regolamento di attuazione; attuazione; lo Statuto dell'Organismo è allegato al presente c.c.n.l. L'O.N.B.S.I. promuove:

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