PENALI E SANZIONI PECUNIARIE PER INADEMPIMENTI. Per l’appalto in oggetto sono stabilite le penalità specifiche di seguito elencate. • Per gli interventi urgenti e di pronto intervento il mancato intervento nel tempo stabilito, ovvero l’inizio dell’intervento oltre 1 ora dalla chiamata, comporterà l’applicazione di una penale pari a € 300,00 (trecento/00) per ogni ora di ritardo. • Per gli interventi programmati il ritardo oltre due ore rispetto all’orario stabilito dalla comunicazio- ne di richiesta intervento trasmessa da ACEA P.I. SpA comporterà l’applicazione di una penale pari a € 260,00 (duecentosessanta/00). • L’intervento effettuato dall’Impresa in modo non regolare, secondo le prescrizioni del presente ca- pitolato e/o della normale buona prassi, comporterà l’applicazione di una penale di importo pari al prezzo dell’intervento con un minimo di € 260,00 (euro duecentosessanta/00). In caso di recidiva, nel termine di un mese, le penalità saranno raddoppiate. • Per ogni giorno di ritardo sul programma lavori definito dalla stazione appaltante negli ordini di la- voro sarà applicata una penale di € 260,00 (euro duecentosessanta/00) per i primi due giorni e di € 520,00 (euro cinquecento venti/00) per i successivi. • L’utilizzo di personale e mezzi non autorizzati, fatte salve le altre disposizioni di legge, oltre all’allontanamento, comporterà l’applicazione di una penale di € 775,00 (euro settecento settanta- cinque/00) al giorno. • Fatte salve ulteriori e specifiche sanzioni, saranno applicate, inoltre, le seguenti penalità in caso di inadempienze accertate dal personale Acea preposto: mancato uso di DPI € 260,00 (duecentosessanta/00) uso di vestiario indecoroso € 260,00 (duecentosessanta/00) uso non autorizzato di materiali e/o mezzi ACEA € 260,00 (duecentosessanta/00) mancata pulizia quotidiana dell’area d’intervento € 260,00 (duecentosessanta/00) mancato allontanamento dei materiali residui a servizio ultimato € 260,00 (duecentosessanta/00) mancata o incompleta installazione segnaletica stradale intervento € 260,00 (duecentosessanta/00) mancata o incompleta compilazione delle registrazioni e/o dei formulari € 260,00 (duecentosessanta/00) Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate nella relativa contabilità in occasione del paga- mento immediatamente successivo al verificarsi della condizione che ne comporta l’applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento e se del caso, dal conto finale, anche mediante escussione della cauzione, senza che ciò possa dar motivo all’appaltatore di reclami alcuno. Oltre all’applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, qualora i ritardi e le inadempienze siano tali da poter arrecare pregiudizi, la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, mediante semplice comu- nicazione potrà avvalersi, inoltre, della facoltà di procedere direttamente o tramite altra impresa all’esecuzione del relativo intervento con addebito nella contabilità dell’appalto delle maggiori spese soste- nute. Il ritardo ed il mancato intervento si configurano come gravi inadempimenti contrattuali ovvero costi- tuiscono motivo per cui ACEA P.I. Spa può chiedere la risoluzione del contratto. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora l’importo della penale superi la predetta percentuale a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, potrà essere applicato l’art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a cau- sa dell’inadempienza. Le disposizioni impartite dall’ACEA non infirmano minimamente gli obblighi di carat- tere contrattuale dell’Impresa appaltatrice quale esecutrice dell’appalto e le conseguenti responsabilità ci- vili e penali nei confronti sia dell’ACEA-SMAT sia di terzi. Qualora le condizioni climatiche siano tali da impedire in via temporanea l’esecuzione delle attività a regola d’arte, il D.L./D.E.C., d’ufficio o su segnalazione dell’Impresa, può ordinare la sospensione delle stesse. In questo caso non spetta all’Impresa alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato per l’ultimazione dell’intervento.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
PENALI E SANZIONI PECUNIARIE PER INADEMPIMENTI. Per l’appalto in oggetto sono stabilite le penalità specifiche di seguito elencate. • Per gli interventi urgenti e di pronto intervento il mancato intervento nel tempo stabilito, ovvero l’inizio dell’intervento oltre 1 ora dalla chiamata, comporterà l’applicazione di una penale pari a € 300,00 (trecento/00) per ogni ora di ritardo. • Per gli interventi programmati il ritardo oltre due ore rispetto all’orario stabilito dalla comunicazio- ne di richiesta intervento trasmessa da ACEA P.I. SpA comporterà l’applicazione di una penale pari a € 260,00 (duecentosessanta/00). • L’intervento effettuato dall’Impresa in modo non regolare, secondo le prescrizioni del presente ca- pitolato e/o della normale buona prassi, comporterà l’applicazione di una penale di importo pari al prezzo dell’intervento con un minimo di € 260,00 (euro duecentosessanta/00). In caso di recidiva, nel termine di un mese, le penalità saranno raddoppiate. • Per ogni giorno di ritardo sul programma lavori definito dalla stazione appaltante negli ordini di la- voro sarà applicata una penale di € 260,00 (euro duecentosessanta/00) per i primi due giorni e di € 520,00 (euro cinquecento venti/00) per i successivi. • L’utilizzo di personale e mezzi non autorizzati, fatte salve le altre disposizioni di legge, oltre all’allontanamento, comporterà l’applicazione di una penale di € 775,00 (euro settecento settanta- cinque/00) al giorno. • Fatte salve ulteriori e specifiche sanzioni, saranno applicate, inoltre, le seguenti penalità in caso di inadempienze accertate dal personale Acea preposto: mancato uso di DPI € 260,00 (duecentosessanta/00) uso di vestiario indecoroso € 260,00 (duecentosessanta/00) uso non autorizzato di materiali e/o mezzi ACEA € 260,00 (duecentosessanta/00) mancata pulizia quotidiana dell’area d’intervento € 260,00 (duecentosessanta/00) mancato allontanamento dei materiali residui a servizio ultimato € 260,00 (duecentosessanta/00) mancata o incompleta installazione segnaletica stradale intervento € 260,00 (duecentosessanta/00) mancata o incompleta compilazione delle registrazioni e/o dei formulari formula- € 260,00 (duecentosessanta/00) Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate nella relativa contabilità in occasione del paga- mento immediatamente successivo al verificarsi della condizione che ne comporta l’applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento e se del caso, dal conto finale, anche mediante escussione della cauzione, senza che ciò possa dar motivo all’appaltatore di reclami alcuno. Oltre all’applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, qualora i ritardi e le inadempienze siano tali da poter arrecare pregiudizi, la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, mediante semplice comu- nicazione potrà avvalersi, inoltre, della facoltà di procedere direttamente o tramite altra impresa all’esecuzione del relativo intervento con addebito nella contabilità dell’appalto delle maggiori spese soste- nute. Il ritardo ed il mancato intervento si configurano come gravi inadempimenti contrattuali ovvero costi- tuiscono motivo per cui ACEA P.I. Spa può chiedere la risoluzione del contratto. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora l’importo della penale superi la predetta percentuale a discrezione della la Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, potrà essere applicato l’art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo colo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a cau- sa a causa dell’inadempienza. Le disposizioni impartite dall’ACEA non infirmano minimamente gli obblighi di carat- tere carattere contrattuale dell’Impresa appaltatrice quale esecutrice dell’appalto e le conseguenti responsabilità ci- vili responsabili- lità civili e penali nei confronti sia dell’ACEA-SMAT sia di terzi. Qualora le condizioni climatiche siano tali da impedire in via temporanea l’esecuzione delle attività a regola d’arte, il D.L./D.E.C., d’ufficio o su segnalazione dell’Impresa, può ordinare la sospensione delle stesse. In questo caso non spetta all’Impresa alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato per l’ultimazione dell’intervento.
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PENALI E SANZIONI PECUNIARIE PER INADEMPIMENTI. Per l’appalto in oggetto sono stabilite le penalità specifiche di seguito elencate. • Per gli interventi urgenti e di pronto intervento il mancato intervento nel tempo stabilito, ovvero l’inizio dell’intervento oltre 1 ora dalla chiamata, comporterà l’applicazione di una penale pari a € 300,00 (trecento/00) per ogni ora di ritardo. • Per gli interventi programmati il ritardo oltre due ore rispetto all’orario stabilito dalla comunicazio- ne di richiesta intervento trasmessa da ACEA P.I. SpA comporterà l’applicazione di una penale pari a € 260,00 (duecentosessanta/00). • L’intervento effettuato dall’Impresa in modo non regolare, secondo le prescrizioni del presente ca- pitolato capitolato e/o della normale buona prassi, comporterà l’applicazione di una penale di importo pari al prezzo dell’intervento con un minimo di € 260,00 (euro € duecentosessanta/00). In caso di recidiva, nel termine di un mese, le penalità saranno saran- no raddoppiate. • Per ogni giorno di ritardo sul programma lavori definito dalla stazione appaltante negli ne- gli ordini di la- voro lavoro sarà applicata una penale di € 260,00 (euro duecentosessanta/00) per i primi due giorni e di € 520,00 (euro cinquecento venti/00) per i successivi. • L’utilizzo di personale e mezzi non autorizzati, fatte salve le altre disposizioni di leggeleg- ge, oltre all’allontanamento, comporterà l’applicazione di una penale di € 775,00 (euro settecento settanta- cinque/00settantacinque/00) al giorno. • Fatte salve ulteriori e specifiche sanzioni, saranno applicate, inoltre, le seguenti penalità pe- nalità in caso di inadempienze accertate dal personale Acea preposto: mancato uso di DPI € 260,00 (duecentosessanta/00) uso di vestiario indecoroso € 260,00 (duecentosessanta/00) uso non autorizzato di materiali e/o mezzi ACEA € 260,00 (duecentosessanta/00) mancata pulizia quotidiana dell’area d’intervento € 260,00 (duecentosessanta/00) mancato allontanamento allontan. dei materiali residui a servizio ultimato € 260,00 (duecentosessanta/00) mancata o incompleta installazione segnaletica stradale intervento ultima- to € 260,00 (duecentosessanta/00) mancata o incompleta compilazione delle registrazioni e/o dei formulari € 260,00 (duecentosessanta/00) Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate nella relativa contabilità in occasione occa- sione del paga- mento pagamento immediatamente successivo al verificarsi della condizione che ne comporta com- porta l’applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento e se del caso, dal conto finale, anche mediante escussione della cauzionecauzione definitiva, senza che ciò possa dar motivo all’appaltatore di reclami alcuno. Oltre all’applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, qualora i ritardi e le inadempienze inadem- pienze siano tali da poter arrecare pregiudizi, la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, mediante semplice comu- nicazione comunicazione potrà avvalersi, inoltre, della facoltà di procedere procede- re direttamente o tramite altra impresa all’esecuzione del relativo intervento con addebito nella contabilità dell’appalto delle maggiori spese soste- nutesostenute. Il ritardo ed il mancato intervento inter- vento si configurano come gravi inadempimenti contrattuali ovvero costi- tuiscono costituiscono motivo per cui ACEA P.I. Spa può chiedere la risoluzione del contratto. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potrà superare supera- re il 10% dell’importo contrattuale; qualora l’importo della penale superi la predetta percentuale percen- tuale a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, potrà essere applicato l’art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali even- tuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a cau- sa causa dell’inadempienza. Le disposizioni impartite dall’ACEA non infirmano minimamente gli obblighi di carat- tere contrattuale carattere con- trattuale dell’Impresa appaltatrice quale esecutrice dell’appalto e le conseguenti responsabilità ci- vili responsa- bilità civili e penali nei confronti sia dell’ACEA-SMAT sia di terzi. Qualora le condizioni climatiche clima- tiche siano tali da impedire in via temporanea l’esecuzione delle attività a regola d’arte, il D.L./D.E.C., d’ufficio o su segnalazione dell’Impresa, può ordinare la sospensione delle stessestes- se. In questo caso non spetta all’Impresa alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata dura- ta della sospensione non è calcolata nel termine fissato per l’ultimazione dell’intervento.
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PENALI E SANZIONI PECUNIARIE PER INADEMPIMENTI. Per l’appalto in oggetto sono Sono stabilite le penalità specifiche di seguito elencate.
1. • Per gli interventi urgenti e di pronto intervento il mancato intervento nel tempo stabilito, ovvero l’inizio dell’intervento oltre 1 ora dalla chiamata, comporterà l’applicazione di una penale pari a € 300,00 (trecento/00) per ogni ora di ritardo. • Per gli interventi programmati il ritardo oltre due ore rispetto all’orario stabilito dalla comunicazio- ne di richiesta intervento trasmessa da ACEA P.I. SpA comporterà l’applicazione di una penale pari a € 260,00 (duecentosessanta/00). • L’intervento effettuato dall’Impresa in modo non regolare, secondo le prescrizioni del presente ca- pitolato e/o della normale buona prassiAccordo Quadro, comporterà l’applicazione di una penale di importo pari al prezzo dell’intervento con un minimo di 260,00 € 260,00 (euro duecentosessanta/00)) . In caso di recidiva, nel termine di un mese, le penalità saranno raddoppiate.
2. • Per ogni giorno di ritardo sul programma lavori definito dalla stazione appaltante negli ordini di la- voro lavoro sarà applicata una penale di € 260,00 (euro duecentosessanta/00) per i primi due giorni e di 520,00 € 520,00 (euro cinquecento venti/00cinquecentoventi/00) per i successivi.
3. • L’utilizzo di personale e mezzi non autorizzati, fatte salve le altre disposizioni di legge, oltre all’allontanamento, comporterà l’applicazione di una penale di 775,00 € 775,00 (euro settecento settanta- cinque/00settecentosettantacinque/00) al giorno.
4. • Fatte Infine, fatte salve ulteriori e specifiche sanzioni, saranno applicate, inoltre, applicate le seguenti penalità in caso di inadempienze accertate dal personale Acea preposto: mancato uso di DPI Acea. € 260,00 (duecentosessanta/00) uso di vestiario indecoroso € 260,00 (duecentosessanta/00) € 260,00 (duecentosessanta/00) € 260,00 (duecentosessanta/00) € 260,00 (duecentosessanta/00) mancato uso di DPI uso di vestiario indecoroso uso non autorizzato di materiali e/o mezzi ACEA € 260,00 (duecentosessanta/00) mancata pulizia quotidiana dell’area d’intervento € 260,00 (duecentosessanta/00) mancato allontanamento dei materiali residui a servizio ultimato € 260,00 (duecentosessanta/00) mancata o incompleta installazione segnaletica stradale intervento € 260,00 (duecentosessanta/00) mancata o incompleta compilazione delle registrazioni e/o registrazioni
5. La penale, pari allo uno per mille dell’importo contrattuale, trova applicazione in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei formulari € 260,00 (duecentosessanta/00lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, fatta salva la facoltà di ACEA di rescindere l’Accordo Quadro in danno;
b) nella mancata ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate nella relativa dal Direttore dei Lavori nel Registro di contabilità in occasione del paga- mento pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione che ne comporta l’applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento e avanzamento. se del caso, dal conto finale, anche mediante escussione della cauzione, senza che ciò possa dar motivo all’appaltatore di reclami alcuno. Oltre all’applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, qualora i ritardi e le inadempienze siano tali da poter arrecare pregiudizi, la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, mediante semplice comu- nicazione potrà avvalersi, inoltre, della facoltà di procedere direttamente o tramite altra impresa all’esecuzione del relativo intervento con addebito nella contabilità dell’appalto delle maggiori spese soste- nute. Il ritardo ed il mancato intervento si configurano come gravi inadempimenti contrattuali ovvero costi- tuiscono motivo per cui ACEA P.I. Spa può chiedere la risoluzione del contrattocauzione definitiva ove necessario. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potrà può superare il 10% 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora l’importo della penale superi la predetta percentuale a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazionepercentuale, potrà essere applicato l’art. 108 trova applicazione l’articolo 136 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. D.Lgs 163/2006, in materia di risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori successivi oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a cau- sa dell’inadempienzacausa dei ritardi. Le disposizioni impartite dall’ACEA non infirmano minimamente gli obblighi di carat- tere ripetute inadempienze della fattispecie elencata in questo articolo si configurano come grave inadempimento contrattuale dell’Impresa appaltatrice quale esecutrice dell’appalto e con le conseguenti responsabilità ci- vili e penali nei confronti sia dell’ACEA-SMAT sia di terziconseguenze previste all’art. Qualora le condizioni climatiche siano tali da impedire in via temporanea l’esecuzione delle attività a regola d’arte, il D.L./D.E.C., d’ufficio o su segnalazione dell’Impresa, può ordinare la sospensione delle stesse. In questo caso non spetta all’Impresa alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato per l’ultimazione dell’intervento136 del D.Lgs 163/2006.
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