REGIONE PIEMONTE ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI RISANAMENTO DELLE RETI FOGNARIE GESTITE DA ACEA PINEROLESE S.P.A.ANNI 2014-2015 PROGETTO ESECUTIVO OGGETTO DELL’ELABORATO CAPITOLATO SPECIALE E SCHEMA DI CONTRATTO CODICE GENERALE ELABORATO CODICE OPERA...
REGIONE PIEMONTE |
ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI RISANAMENTO DELLE RETI FOGNARIE GESTITE DA ACEA PINEROLESE S.P.A. ANNI 2014-2015 |
PROGETTO ESECUTIVO |
OGGETTO DELL’ELABORATO CAPITOLATO SPECIALE E SCHEMA DI CONTRATTO |
CODICE GENERALE ELABORATO CODICE OPERA LOTTO | SETTORE | LIVELLO PROGETTO | AREA PROGETTAZIONE | TIPO DOCUMENTO | N. ELABORATO | VERSIONE | |
PRO | FOG | E | FOG | CAP | 001 | 1 |
IDENTIFICAZIONE FILE:
VERSIONE | DATA | OGGETTO |
1 | Maggio 2014 | Prima emissione |
DATI PROGETTISTI | TIMBRI – FIRME | |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Esercizio Reti Fognarie | ||
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Xxx. Xxxxxxxxx XXXXXXXX | |
IL TECNICO | Geom. Xxxxxxxxx XXXXXX |
INDICE
PARTE A – PARTE AMMINISTRATIVA
ABBREVIAZIONI e DEFINIZIONI 3
CAPO 1 – OGGETTO E TIPOLOGIA DELL’ACCORDO QUADRO 3
1. Oggetto dell’accordo quadro 3
2. Ammontare dell’appalto 5
3. Tipologia dell’Accordo Quadro e prezzi 5
4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 7
5. Durata dell’appalto 7
6. Requisiti dell’appaltatore 7
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 10
7. Interpretazione dell’Accordo Quadro e del capitolato speciale d'appalto 10
8. Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro – Norme vincolanti 10
9. Disposizioni particolari riguardanti l’Accordo Quadro 10
10. Morte o fallimento dell’appaltatore 11
11. Rappresentante dell’appaltatore, domicilio e direttore di cantiere 11
12. Direzione Lavori per conto del Committente 12
13. Risoluzione dell’Accordo Quadro 13
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 14
14. Consegna e inizio dei lavori – documenti da presentare 14
15. Termini per l'ultimazione dei lavori 15
16. Sottoservizi ed allacciamenti 16
17. Ripristino di pavimentazioni stradali 16
18. Prove e verifiche nel corso dell’esecuzione 16
19. Sospensioni e proroghe 16
20. Penali e sanzioni pecuniarie per inadempimenti 17
21. Inderogabilità dei termini di esecuzione 18
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 18
22. Anticipazione e Revisione prezzi 18
23. Pagamenti in acconto e a saldo 19
24. Cessione dell’Accordo Quadro e cessione dei crediti. Fusioni, trasferimenti e modifiche societarie 20
25. Contabilizzazione dei lavori 20
26. Valutazione dei lavori in corso d’opera 21
27. Conto finale 21
CAPO 5 – GARANZIE E RESPONSABILITA’ 21
28. Garanzie 21
29. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi 22
CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 23
30. Variazione dei lavori 23
31. Prezzi applicabili ai nuovi lavori, nuovi prezzi, anticipazioni dell’appaltatore, lavori in economia 23
32. Norme generali sui materiali, difetti di costruzione, danni di forza maggiore 24
33. Materiali di scavo e di demolizione, oggetti ritrovati 24
CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 25
34. Norme di sicurezza generali 25
35. Piani di sicurezza 27
CAPO 8 - SUBAPPALTO 28
36. Subappalto 28
CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 29
37. Controversie 29
38. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 29
39. Esecuzione d'ufficio dei lavori 31
40. Rapporti economici conseguenti a esecuzione d’ufficio e risoluzione di contratto 32
CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 32
41. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 32
42. Controlli e verifiche 33
43. Certificato di Regolare esecuzione 33
44. Presa in consegna dei lavori ultimati 33
CAPO 11 - NORME FINALI 34
45. Oneri e obblighi generali a carico dell’appaltatore 34
46. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 35
47. Spese contrattuali, imposte, tasse 36
48. Richiamo alle norme legislative e regolamentari 36
49. Tracciabilità dei pagamenti 36
ALLEGATI 37
ALLEGATO 1 – Elenco dei comuni oggetto di intervento 38
PARTE B - SPECIFICA TECNICA PER INTERVENTI DI RISANAMENTO FOGNARIO 40
PARTE C - SCHEMA DI CONTRATTO 42
ABBREVIAZIONI e DEFINIZIONI
Le seguenti definizioni menzionate nel presente capitolato stanno rispettivamente ad indicare:
Società - Amministrazione Appaltante o ACEA: ACEA Pinerolese Industriale Spa, quale azienda appaltante che affida all'Impresa l'esecuzione delle opere e dei servizi descritti.
Impresa - Appaltatore: l'Impresa che assume il compito di eseguire le opere ed i servizi descritti.
Direzione dei Lavori (D.L.): l'unità preposta a rappresentare la Società nei confronti dell'Impresa per l'esecuzione delle opere commesse e ad ogni altro effetto.
Direttore Tecnico di Cantiere (D.T.C.): il tecnico designato e incaricato dall'Impresa che, a norma delle vigenti disposizioni, assume le funzioni effettive di direttore/responsabile di cantiere.
D.Lgs. 163/2006 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
D.Lgs. 81/2008 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
RG Regolamento Generale - decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Regolamento di attuazione in materia di lavori pubblici.
DPR 34/00 Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m.i.
Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici.
CG Capitolato generale d’appalto - Decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145
ACCORDO QUADRO Contratto stipulato con un solo operatore economico e tradotto nel presente documento (ai sensi dell’art. 3, comma 13 e dell’art. 59, comma 4 del D.lgs. 163) in cui sono definite le condizioni generali relative al rapporto contrattuale, alle modalità di determinazione dei successivi rapporti negoziali, alle tipologie di lavori da fornire e ai prezzi da impiegarsi per la contabilizzazione ed il pagamento delle prestazioni.
CONTRATTO APPLICATIVO Il documento in cui vengono specificate le concrete modalità realizzative dei lavori ed altre condizioni contrattuali che le parti intenderanno negoziare.
o ORDINE DI LAVORO
CAPO 1 – OGGETTO E TIPOLOGIA DELL’ACCORDO QUADRO
1. Oggetto dell’accordo quadro
a. Il presente Accordo Quadro disciplina le procedure per l’esecuzione dei lavori di risanamento strutturale mediante Relining non distruttivo su condotte fognarie di vario diametro con liner in fibra di vetro e polimerizzazione tramite raggi UV (tecnologia UV-CIPP) seguendo la norma europea UNI EN 13566-1 e 13566-4.
b. Le condotte fognarie oggetto di intervento si trovano nei Comuni del territorio pinerolese, pedemontano, pianura, carmagnolese, xxx Xxxxxxx, val Chisone e Germanasca e xxx Xxxx gestiti da ACEA in qualità di affidatario del servizio idrico integrato e risultanti dall’allegato A. L’elenco dei comuni di cui all’allegato A potrà eventualmente essere integrato nel corso dell’Accordo Quadro a seguito dell’acquisizione della
gestione operativa del servizio idrico integrato da parte di ACEA presso nuovi comuni del territorio anzidetto senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna, mantenendo inalterate tutte le condizioni contrattuali. Le infrastrutture in argomento possono anche essere localizzate in aree montane e in zone di difficile accesso, necessitando quindi per il raggiungimento di idonei mezzi.
c. Gli interventi oggetto di appalto non sono determinati nella loro esatta natura ed ubicazione ma devono intendersi tutti i lavori indicati nel presente Accordo Quadro, che, in base alle necessità della stazione appaltante, saranno dettagliati nei contratti applicativi (ordini di lavoro) dove verrà precisato l’oggetto esatto dei lavori, le specifiche modalità di esecuzione degli stessi, i tempi di esecuzione (data inizio data fine).
Allo stato attuale sono noti alcuni interventi che dovranno essere cantierati con priorità mentre sulla base statistica degli anni precedenti vengono stimati alcuni lavori ad oggi non puntualmente determinati per le motivazioni anzidette.
Gli interventi allo stato attuale noti sono i seguenti:
Materiale | DN | m | Spessore liner | |
LUSERNA S.G. – Via I maggio | CLS | 800 | 60 | 8 mm |
LUSERNA S.G. – Via Pralafera | PEAD | 800 | 24 | 8 mm. |
SAN SECONDO – Via XXV Aprile | CLS | 800 | 32 | 8 mm |
SAUZE D’OULX – Via Fraiteve/Baya | CLS | 400 | 100 | 6 mm |
TORRE PELLICE – Viale Mazzini/Dante | CLS | 500 | 100 | 5 mm |
Concorrono alla definizione dell’importo a base di gara ulteriori lavori stimati su base statistica risultante dalla contabilità degli anni precedenti allo stato attuale non ancora meglio individuati e che consistono nell’esecuzione del risanamento di 50 m di fognatura in cls diametro 250 mm con guaina di spessore 4 mm, 50 m di fognatura in cls diametro 300 mm con guaina di spessore 4 mm, 50 m di fognatura in cls diametro 300 mm con guaina di spessore 6 mm, 80 m di fognatura in cls diametro 400 mm con guaina di spessore 4 mm, 95 m di fognatura in cls diametro 500 mm con guaina di spessore 4 mm con annesse operazioni di bypass.
I suddetti dati sono riportati a titolo esclusivamente indicativo e presumibile in termini statistici, poiché gli interventi da eseguirsi in concreto saranno quelli che all’atto pratico si renderanno necessari e che saranno definiti nei contratti applicativi denominati “Ordine di lavoro (O.D.L.) trasmessi via fax o via e-mail rispettivamente al numero o all’indirizzo indicati dall’Appaltatore.
d. Le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro comprenderanno:
- l’impianto di cantiere con l’installazione della segnaletica di cantiere come da codice della strada;
- la tenuta in asciutto delle condotte, l’intercettazione e deviazione provvisoria degli allacciamenti;
- l’approntamento delle attrezzature necessarie alla stesa all’interno della tubazione, al gonfiaggio pneumatico ed alla successiva polimerizzazione mediante lampada UV del liner;
- tutti gli apprestamenti, attrezzature o materiali (anche a perdere) necessari ad eseguire l’opera secondo le regole dell’arte tipo: preliner in polietilene, lubrificanti, ecc;
- la riapertura degli allacciamenti laterali con fresa robotizzata;
- la video ispezione dopo il risanamento;
- il rilascio della documentazione e certificati previsti dalla normativa UNI EN 13566-1 e 13566-4.
La pulizia delle condotte ante intervento verrà eseguita da ditte terze incaricate da ACEA P.I. SpA.
La guaina tubolare di supporto dovrà essere formata da una rete strutturale in fibra di vetro conforme alle norme DIN 61850, di densità specifica pari a 2,62 g/m2, allungamento assiale max consentito 0%, allungamento radiale max consentito 5%, con resistenza a trazione compatibile con le forze necessarie alla stesa all’inteno della tubazione.
Il liner, costituito in doppio, avrà spessore di almeno 4mm, composto da resina con un modulo elastico a lungo termine di 8.800N/mm2. La calza avrà un rivestimento interno in Poliestere dello spessore variabile tra i 80-120 micron ed un rivestimento esterno in Polietilene o PVC dello spessore variabile tra i 20-40 micron.
Il prodotto posato, con uno spessore minimo di 4mm, eseguiti i calcoli di verifica secondo la norma ATV – M 127-2, impostando i sovraccari-chi di tipo stradale, la presenza di falda H = 1 m e una tubazione in condizioni statiche I, dovrà garantire un coefficiente di sicurezza non inferiore a 2.
L’ispezione televisiva su tutta l’estensione risanata dovrà essere eseguita mediante telecamera a colori e a circuito chiuso montata su trattore semovente filoguidato, avente testa regolabile in altezza e con possibilità di ruotare per 360°, illuminazione adeguata e regolabile, comandata da una unità mobile di controllo. Dovrà essere prodotto alla D.L. il rapporto grafico a colori dei tratti ispezionati da pozzetto a pozzetto con evidenziate e mappate le eventuali anomalie, anche su supporto di fotografie adeguatamente miniaturizzate, e dovranno essere fornite due copie di videocassette dell’ispezione.
e. Sono compresi nel contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente contratto con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalla norma europea UNI EN 13566-1 e 13566-4 e dalla specifica tecnica riportata nell’allegato B del presente capitolato, delle quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e di accettare e che fanno parte integrante del presente capitolato. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque da effettuarsi nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti, e secondo le regole dell’arte; l’appaltatore deve altresì conformarsi alla massima diligenza e professionalità nell’adempimento dei propri obblighi.
Si intende che con l’avvenuta partecipazione alla gara l’Appaltatore riconosce ed accetta tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dal presente Capitolato e dagli elaborati tecnici richiamati. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque da eseguirsi nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti, e secondo le regole dell’arte; l’appaltatore deve altresì conformarsi alla massima diligenza e professionalità nell’adempimento dei propri obblighi.
2. Ammontare dell’appalto
L’importo presunto dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro ammonta a 298.628,97 € I.V.A esclusa, di cui: 286.628,97 € per lavori, soggetti a ribasso, a base di gara;
12.000 € per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Detto importo è indicativo e valido ai soli fini della stima dell’importo dei lavori oggetto dell’appalto.
3. Tipologia dell’Accordo Quadro e prezzi
L’Accordo Quadro è stipulato interamente a misura ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 163/2006 per cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi allegato al Capitolato speciale (con applicazione del ribasso di gara) e l’elenco prezzi allegato al PSC costituiscono i prezzi unitari contrattuali.
Sui prezzi della manodopera il ribasso si applica alla percentuale del 24,30 % per spese generali ed utili d’impresa.
I prezzi unitari dell’elenco prezzi di progetto sono desunti dal vigente Elenco Prezzi della Regione Piemonte edizione dicembre 2013, valevole per il 2014, che si ritiene applicabile ancorchè non integralmente riprodotto: in caso di ripetizione o di voci di prezzo similari si applica quella espressamente contenuta nell’elenco prezzi di progetto.
I prezzi delle lavorazioni desunti dal Prezzario Regionale anzidetto comprendono tra l’altro tutto quanto necessario per l’esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (oneri compresi, ovvero afferenti all’attività svolta da ciascuna impresa cioè DPI, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, etc).
I PREZZI DELLA MANODOPERA UITILIZZATA PER I LAVORI IN ECONOMIA SONO QUELLI DELLA MANO
D’OPERA EDILE rilevati dalla Commissione regionale prezzi per il Piemonte del Ministero Infrastrutture e Trasporti (Provincia di Torino) vigenti alla data di aggiudicazione dell’appalto.
Gli oneri per la sicurezza, viste le caratteristiche dell’appalto (interventi non predeterminati), verranno contabilizzati a consuntivo delle effettive quantità impiegate secondo i prezzi contenuti nel PSC.
La partecipazione dell'Impresa alla gara per l'aggiudicazione dell’Accordo Quadro presuppone l'implicita conoscenza da parte dell'Impresa di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione e sul costo dell’intervento, per cui l'Impresa non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione degli interventi e per i conseguenti oneri sostenuti. Tale conoscenza dovrà risultare da apposita dichiarazione dell’impresa ad accompagnamento dell’offerta, ai sensi dell’art. 106 comma 2, RG.
ACEA si riserva la facoltà di scorporare quota parte dei lavori o dei servizi, affidandone l'esecuzione ad altra Impresa od eseguendoli in proprio senza che l'Impresa possa trarne argomento per compensi non contemplati nel presente capitolato. E' inteso che per le opere eseguite in forza di tale facoltà l'Impresa sarà sollevata da ogni responsabilità relativa.
La facoltà di scorporo totale o parziale potrà essere esercitata da ACEA anche nell'eventualità di sopperire a deficienze organizzative e tecniche dell'Impresa. In tal caso l’ACEA non riconoscerà alcun compenso, ma avrà la facoltà di rivalersi sull'Impresa degli eventuali maggiori oneri sostenuti, detraendoli dalle competenze per lavori eseguiti e dalla cauzione.
L'Impresa dà atto che le specifiche tecniche contenute nel presente capitolato di appalto hanno carattere di massima e potranno essere in seguito anche sostanzialmente modificate dalla Direzione Lavori a suo esclusivo e insindacabile giudizio o per disposizione delle Autorità e rinuncia sin da ora a chiedere compensi salvo il pagamento delle sole opere provvisioniali eventualmente già eseguite relative a lavori o servizi di cui era prevista l'esecuzione e in seguito annullati, e pertanto non utilizzabili.
All'Impresa non spetta alcun compenso ulteriore e diverso da quello stabilito in base ai prezzi unitari, anche se dovessero verificarsi eventuali maggiori difficoltà di esecuzione.
I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro; non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma del codice civile. E’ fatto salvo il disposto dell’art. 133, D.Lgs. 163/2006.
Dovendosi eseguire attività non precisate ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si dovrà prioritariamente provvedere all’utilizzo dei prezzi unitari contenuti negli Elenchi Prezzi della Regione Piemonte, vigenti alla data dell’appalto, con applicazione del ribasso offerto per l’appalto, e, in mancanza, alla formazione di nuovi prezzi con le modalità di cui all’art. 163, RG.
Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto in precedenza, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) Le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.1) Somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a.2) Eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a.3) Somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
a.4) Somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, secondo il caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso.
4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Ai sensi dell’articolo 61 del RG e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “OG6.” Detta categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B del RG.
Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.
Ai sensi degli artt. 000-000-000 del RG le lavorazioni sono subappaltabili nei limiti indicati da tali articoli e dall’art 170 dello stesso RG.
5. Durata dell’appalto
L’Accordo Quadro ha la durata di 730 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e comunque è valido fino all’esaurimento dell’importo contrattuale.
Considerata la natura dell’Accordo Quadro e la sua importanza ai fini della sicurezza degli impianti e del pubblico servizio, l’Impresa si impegna a proseguire nell’esecuzione del contratto qualora la Società ne ravvisi la necessità, oltre la scadenza prevista sino all’effettivo subentro della ditta aggiudicataria del nuovo Accordo Quadro e fino all’importo massimo di € 60.000.
Durante tale periodo di proroga contrattuale saranno applicati prezzi, patti e modalità previsti dal presente Capitolato, senza che l’impresa possa vantare compensi aggiuntivi.
In caso di gravi mancanze da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione del servizio, ACEA P.I. SPA avrà facoltà di recedere immediatamente dall’Accordo Quadro senza che questi abbia a vantare alcun diritto o danno.
6. Requisiti dell’appaltatore
6.1. Personale, mezzi ed attrezzature
Per le operazioni di tenuta in asciutto delle condotte e di intercettazione e deviazione provvisoria degli allacciamenti prevedendo di impiegare anche autobotti od autocarri muniti di pompa a pressione (canal jet) si richiede che l’appaltatore sia iscritto all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 4 dell’art. 8 del DM 28/04/2006 ed autorizzato al trasporto del codice CER 20.03.06.
L’Impresa deve assicurare l’utilizzo della tecnologia di risanamento con liner in fibra di vetro e polimerizzazione tramite lampade a raggi UV (tecnologia UV-CIPP).
L’organizzazione del personale è a completo carico dell’Appaltatore.
L’Impresa fornirà ad ACEA l’attestazione delle qualifiche del personale impiegato nei lavori.
Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacità e esperienza; l’esecuzione degli interventi dovrà sempre essere effettuata secondo le regole dell’arte e con la massima diligenza. L'Impresa è comunque responsabile dell'operato di tutto il personale alle sue dipendenze, dei subappaltatori e del personale di ditte titolari di subcontratti di fornitura in opera e servizi non considerati subappalti.
Dell’operato del personale risponderà, a tutti gli effetti, l’Appaltatore.
L' Impresa dovrà allontanare dal lavoro, a semplice richiesta della D.L., chi tra il personale, si renda colpevole di frode o di insubordinazione, sia riconosciuto negligente, inesperto o manchi a qualunque dei suoi obblighi.
Xxxxx restando le responsabilità in merito dell’Impresa, il personale che si presenti non dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale previsti dal PSC o dal presente capitolato, oppure che non li utilizzi correttamente, sarà immediatamente allontanato dalla D.L.
Il personale dovrà scrupolosamente rispettare gli orari indicati dalla D.L. per l’inizio e fine lavori quando questi interferiscano con le esigenze di esercizio degli impianti oggetto dell’intervento. Pari comportamento sarà necessario in occasione di intervento congiunto e coordinato alla presenza della D.L. stessa o di personale ACEA ovvero di altra impresa.
Tutto il personale dell’impresa o che opera per suo conto dovrà sempre essere munito di tesserino identificativo apposto in modo visibile.
L’Impresa dovrà disporre di:
- autocarro con impianto di polimerizzazione con lampade a raggi UV Dn 150-600 e Dn 600-1300;
- autocarro con impianto di fresatura robotizzata;
- automezzo con impianto di video ispezione robotizzata Dn 50-1300;
- argano di trazione portata 4-10 ton;
- nastro trasportatore adibito al inserimento del Liner Dn 500-1300;
- canal-jet con pressione pompa pari a 200 atm con capacità di carico fino a 6 mc cadauno;
- canal-jet con pressione pompa pari a 200 atm con capacità di carico tra 9 e 15 mc cadauno;
- canal-jet con pressione pompa pari a 200 atm con capacità di carico di 20 mc e oltre cadauno;
- canal-jet > 200 atm con capacità > =20 mc cadauno con il filtro per il RICIRCOLO;
- elettropompa carrellata per sollevamento liquami sino alla profondità di 15 m e capacità di 60 l/sec;
- pompa sommergibile per acque luride con girante monocanale Q 80-100 mc/h, prevalenza 10 m
- quadri elettrici da cantiere a norma CEI EN 60438 – 4;
- tubo flessibile con raccordi e curve rigidi;
- tappi pneumatici e palloni di diverse dimensioni;
- motocompressore;
- gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio di potenza superiore a 5, 5 e fino a 10 kW;
- segnaletica stradale costituita da segnali stradali, barriere fisse e mobili, coni in gomma, torce, semaforo mobile, il tutto conformemente al nuovo Codice della Strada
- Impianto semaforico mobile;
- Rivelatori multigas.
- dispositivi di anticaduta e recupero per la discesa nei pozzi.
- i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) indicati sul Piano di Sicurezza allegato
I mezzi e le attrezzature di cui all’elenco suddetto devono essere disponibili in quantità adeguata alle caratteristiche del singolo cantiere.
Gli automezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento delle attività previste dal contratto dovranno risultare in disponibilità (o in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio) dell’Appaltatore che è l’unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti in ordine alle licenze, autorizzazioni, permessi, omologazioni o quant’altro necessario.
L’appaltatore dovrà dimostrare dopo l’aggiudicazione provvisoria di avere la disponibilità delle attrezzature e degli automezzi richiesti e dovrà consentire il relativo controllo e accettazione da parte della stazione Appaltante. Pertanto l’Appaltatore dovrà presentare l’elenco dei mezzi e attrezzature richiesti dal presente capitolato, nonché copia dei
documenti di circolazione, del libretto di manutenzione e la scheda identificativa di ogni macchina/attrezzatura inserita in tale elenco.
ACEA P.I. SpA, a suo insindacabile giudizio, si riserva di accettare in tutto o in parte i mezzi e le attrezzature proposti.
Nel caso in cui a seguito della verifica anzidetta i mezzi e le attrezzature non siano rispondenti a quanto richiesto a capitolato il concorrente verrà escluso e non si procederà con l’aggiudicazione definitiva e quindi con la formalizzazione dell’Accordo Quadro.
Tutti i mezzi e le attrezzature devono essere mantenuti in stato decoroso ed in perfetto funzionamento.
Qualora qualsiasi automezzo od attrezzo venisse riscontrato inservibile da parte di ACEA P.I. SpA questo dovrà essere sostituito dall’appaltatore entro il termine assegnato.
L’organizzazione degli automezzi e degli attrezzi è a completo carico dell’Appaltatore.
Le prestazioni richieste dal contratto non dovranno essere sospese neppure parzialmente in caso di fermata degli automezzi o delle attrezzature per le necessarie riparazioni.
In tal caso detti automezzi ed attrezzature dovranno essere immediatamente sostituiti con altri, sempre autorizzati dalla Stazione Appaltante.
6.2 Spazi confinati
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011 per le attività in ambienti confinati (attività non subappaltabile) sono obbligatori i seguenti requisiti:
- presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto
- avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento;
- possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
- avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
L’appaltatore dopo l’aggiudicazione provvisoria dovrà dimostrare di disporre dei requisiti anzidetti per le attività in ambienti confinati e dovrà consentire il relativo controllo e accettazione da parte della stazione Appaltante. Nel caso in cui a seguito della verifica i requisiti non siano rispondenti a quanto richiesto a capitolato il concorrente verrà escluso e non si procederà con la formalizzazione dell’Accordo Quadro.
La mancata osservanza di tutte le disposizioni del presente articolo (6.1 e 6.2) sarà considerata mancanza di prova dei requisiti organizzativi richiesti e darà diritto alla stazione appaltante di risolvere l’Accordo Quadro per colpa dell’Impresa per gravi inadempimenti come previsto all’art.136 del D.Lgs. 163/2006.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
7. Interpretazione dell’Accordo Quadro e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità dell’Accordo Quadro e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
8. Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro – Norme vincolanti.
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
a) Il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
b) Il capitolato speciale d’appalto;
c) Le specifiche tecniche contenute nella parte B del Capitolato;
d) Il Piano di Sicurezza e coordinamento (PSC);
e) L’elenco dei prezzi unitari;
f) Il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;
g) Il codice etico ACEA consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
2. Sono contrattualmente vincolanti:
a) Tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il D.Lgs. 163/2006;
- il Regolamento generale DPR 207/2010 (RG).
- il Capitolato Generale DM 145/00 (CG)
b) Le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire.
c) Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
d) Il DPR 177/2011.
3. Non fanno invece parte dell’Accordo Quadro e sono estranei ai rapporti negoziali i documenti progettuali non citati al punto 1, in particolare il computo metrico estimativo.
9. Disposizioni particolari riguardanti l’Accordo Quadro
1. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, e alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 3, RG, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dei suoi allegati, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna:
- Della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione;
- Della disponibilità dei siti;
- Dello stato dei luoghi e dell’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto alle condizioni accertate in sede di offerta;
- Del permanere di tutte le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Dà quindi atto di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione e conduzione dell’appalto.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di nuovi elementi, salvo che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nell’Accordo Quadro.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità dell’Accordo Quadro e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Al fine della stipulazione dell’Accordo Quadro l’Appaltatore dovrà presentare entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione i documenti prescritti dal bando di gara e da specifica richiesta della stazione appaltante. In particolare dovrà presentare la cauzione definitiva, le polizze assicurative e il piano operativo di sicurezza (POS).
10. Morte o fallimento dell’appaltatore.
1. In caso di morte o fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore si applicano le norme previste al riguardo rispettivamente dagli Artt. 1674 -1675 del Codice Civile e dalla vigente normativa in materia.
2. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale altresì, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del D.Lgs. 163/2006.
3. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di un’impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.
4. Per la prosecuzione dei lavori la Stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di interpello di cui all’art 140, D.Lgs. 163/2006.
11. Rappresentante dell’appaltatore, domicilio e direttore di cantiere
1. L’appaltatore per ogni effetto dell’Accordo Quadro elegge il proprio domicilio nel Comune di Pinerolo in luogo e ufficio diverso dalla sede dell'ACEA. A tale domicilio si intendono virtualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall’Accordo Quadro. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante. L’Impresa dovrà fornire alla Società il recapito telefonico presso il quale sarà possibile, in qualsiasi momento, far pervenire ogni richiesta alla stessa e concordare il programma dei lavori.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3, CG, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto o a saldo. Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di Ditte individuali, mediante Certificato della Camera di Commercio e, nel caso di Società, mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato del competente Tribunale, procura notarile). Tale persona dovrà, qualora sia diversa da quelle tenute alla presentazione,
comunque presentare idonea documentazione antimafia; dovrà presentare la detta documentazione prima di riscuotere, ricevere o quietanzare. La cessazione o decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa avvenga, anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, dovrà essere tempestivamente notificata alla Società Appaltante. In difetto, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Società Appaltante stessa per pagamenti effettuati a persone non più autorizzate a riscuotere.
3. L’appaltatore, ai sensi dell’articolo 6, CG, è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e regolamento.
4. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4, CG, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante.
5. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore di cantiere cura in particolare l’attuazione delle norme di sicurezza sul cantiere.
6. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
7. L’elezione del domicilio di cui al comma 1 e i nominativi di cui ai commi 2, 4, 5 devono essere comunicati in forma scritta alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori. Ogni variazione del domicilio o della persona deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
12. Direzione Lavori per conto del Committente
1. Il Direttore dei lavori è preposto a curare, per conto del Committente, che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto e all’Accordo Quadro, in particolare cura l’accettazione dei materiali.
2. Nello svolgimento del suo compito può essere coadiuvato da assistenti e opera in conformità al RG con verifiche, controlli e disposizioni mediante Ordini di Servizio interloquendo in via esclusiva con l’appaltatore sugli aspetti tecnico-economici dell’Accordo Quadro e redigendo altresì gli atti di competenza necessari al regolare andamento dell’Accordo Quadro.
3. I controlli e le disposizioni del D.L. non esimono l’appaltatore da obblighi e responsabilità inerenti alla conduzione del cantiere, la buona riuscita delle opere, la loro rispondenza contrattuale, l’adeguatezza delle misure antinfortunistiche, né da quelle a esso incombenti da leggi e norme vigenti. All’appaltatore compete in ogni caso il dovere di segnalare alla D.L. ogni evento che possa compromettere la buona riuscita dei lavori, comprese le possibili conseguenze derivanti dai contenuti degli atti progettuali e di capitolato, che è comunque tenuto a valutare, e di disposizioni della D.L. E’ fatto altresì salvo il suo diritto di avanzare osservazioni scritte e iscrivere riserve nei modi di legge.
4. Al D.L. e ai suoi assistenti deve essere assicurata la possibilità di svolgere in ogni momento tutte le funzioni e azioni che a lui fanno capo in base al D.Lgs. 163/2006, al CG e al RG.
5. La D.L. ha la facoltà di rifiutare materiali giudicati non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le opere ritenute inaccettabili per deficienza di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suoi fornitori. Ha pure la facoltà di vietare la presenza di detti fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che la Direzione Lavori stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture o all'assolvimento delle mansioni loro affidate.
6. L'Appaltatore dovrà fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere. Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione o in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito. In caso contrario, a richiesta della Direzione Lavori, esso dovrà demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.
7. E’ salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.
8. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme dell’Accordo Quadro e del presente Capitolato Speciale di appalto. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena dell’esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Società Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni dell’Accordo Quadro. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.
9. Il D.L. riferisce al Responsabile del procedimento che assicura in ciascuna fase il controllo sull’intervento per conto del Committente.
13. Risoluzione dell’Accordo Quadro
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro nei casi previsti dal D.Lgs. 163/2006 e con le procedure di cui all’articolo 138 del D.Lgs. 163/2006 mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di successivi adempimenti, nei casi seguenti:
a) Al verificarsi delle situazioni previste agli articoli 135, 136 e 137 del D.Lgs. 163/2006ed esperite le relative procedure.
b) Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
c) Abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell’Accordo Quadro;
d) Xxxxxxx, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
e) Penalità superiori al 10% dell’importo contrattuale.
2 La mancata osservanza delle disposizioni contenute agli art. 1 e 6 e le inadempienze della fattispecie elencata all’art. 20 si configura come grave inadempimento contrattuale e danno diritto alla stazione appaltante di risolvere l’Accordo Quadro in danno ex art.136 del D.Lgs. 163/2006.
3 Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali si applicherà l’art. 145 del RG.
4 L’appaltatore dovrà prestarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione secondo l’Accordo Quadro; qualora egli non si presenti, la Direzione dei Lavori, con l'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso. La liquidazione del credito dell'Appaltatore sarà eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti.
5 L’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili; i rapporti economici saranno regolati con le modalità di cui all’Art. 39 – Rapporti economici conseguenti a esecuzione d’ufficio e risoluzione dell’Accordo Quadro.
6 La Stazione appaltante si riserva il diritto di recesso unilaterale in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo, ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 163/2006.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
14. Consegna e inizio dei lavori – documenti da presentare
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del formale Accordo Quadro, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da compiersi nel termine di 45 giorni dalla data di stipulazione dell’Accordo Quadro e ai sensi degli articoli 153 e seguenti del RG, previa convocazione dell’esecutore.
2. Il Responsabile del procedimento può autorizzare, con specifico atto motivato, la consegna anticipata dei lavori ai sensi degli artt. 153 e 154 del RG.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere l’Accordo Quadro e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione poiché l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. Dal giorno della consegna grava direttamente sull’appaltatore ogni responsabilità in merito ai lavori, alla loro conservazione e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente in cantiere e a terzi.
5. Prima dell’inizio dei lavori o nei termini previsti dalle specifiche norme, l’Appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante la documentazione di legge e in particolare:
- polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (art. 125, RG);
- piano operativo di sicurezza (art. 131, comma 2, D.Lgs. 163/2006);
- documentazione previdenziale (X.Xxx. 163/2006, art. 118, comma 6) di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, inclusa la cassa edile;
- dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- dichiarazione che si riferisce al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC;
- documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
- dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008;
- nominativo e recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui al Decreto n. 81 del 2008;
- accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento:
- documentazione di cui all’art. 11 precedente (domicilio, ecc.);
- documentazione connessa a eventuali subappalti.
6. Nel caso di consegna anticipata di cui al punto 2, il D.L. indicherà i materiali e le lavorazioni da iniziare con urgenza. Nel caso di mancato perfezionamento dell’Accordo Quadro per causa dell’appaltatore le opere eseguite dovranno essere riconosciute ai sensi dell’art. 2041 del CC. In tal caso l’importo da liquidarsi sarà determinato sulla base dei prezzi unitari posti a base di gara con applicazione del ribasso offerto con l’ulteriore detrazione del 10%.
7. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 2, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree e immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
15. Termini per l'ultimazione dei lavori.
L'organizzazione dell'Impresa dovrà essere tale da poter sostenere un ritmo di lavoro adeguato alle necessità della Società come rappresentate in base ai dati statistici degli anni precedenti, pertanto l’appaltatore dovrà assicurare la disponibilità continua delle squadre operative composte come precisato all’art.6 e dei mezzi richiamati nel medesimo art. 6.
Tutti i lavori non prevedibili e non programmabili saranno comunicati all’impresa al momento del loro manifestarsi e contestualmente saranno concordati con la DL i tempi di esecuzione.
Fermo restando il termine complessivo di esecuzione fissato in 730 giorni naturali e consecutivi, e comunque sino ad esaurimento dell’importo contrattuale, ciascuno dei lavori appaltati dovrà essere condotto in modo che le opere siano complete e pronte all'uso a cui servono entro i termini che saranno di volta in volta fissati nell’ordine di lavoro.
Il programma approvato non vincola ACEA, la quale potrà sempre ordinare delle modifiche; esso è impegnativo invece per l’Impresa, cui incombe l’obbligo di rispettare i termini di avanzamento ed ogni altra modalità.
L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della D.L. e con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nell’area di cantiere affidate ad altre ditte con le quali l’appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori.
In caso di mancato rispetto per colpa dell'Impresa dei termini di ultimazione dei singoli interventi, si applicano le penali di cui all’art 20.
I maggiori costi eventualmente derivanti dall’esecuzione d’ufficio, saranno addebitati all’Impresa all’atto dell’emissione degli stati di avanzamento e/o ritenuti mediante utilizzo delle somme depositate a garanzia.
In caso di negligente ritardo dell’appaltatore sull’inizio dei lavori e sull’esecuzione degli interventi calendarizzati nell’ambito della programmazione congiunta ACEA- Impresa troverà applicazione la procedura di esecuzione in danno di cui al successivo art. 41 ed eventualmente di rescissione dell’Accordo Quadro prevista dall’art. 15.
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori e servizi o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
16. Sottoservizi ed allacciamenti
E' fatto preciso obbligo all'Impresa di informarsi ed assicurarsi, prima dell'inizio dei lavori di scavo presso le relative società, circa l'esistenza nel sottosuolo ed in aereo, in corrispondenza del tracciato degli scavi e delle lavorazioni, di cavi elettrici, cavi telefonici, tubazioni d'acqua e gas, canali irrigatori, condotte di fogna, ecc., in modo da evitare qualsiasi loro danneggiamento.
I danni alle condutture di proprietà di terzi saranno rimborsati direttamente dall'Impresa all'ente richiedente. ACEA ha facoltà, in caso di inadempienza da parte dell'Impresa, di trattenere direttamente l'ammontare richiesto da terzi proprietari, con immediata detrazione del credito residuo.
17. Ripristino di pavimentazioni stradali
La ricostruzione di quanto necessario alle pavimentazioni stradali, compresi i marciapiedi, nonché la costruzione di qualsiasi opera muraria per la sistemazione di fogne, condotte, canali di scarico acqua ed altre qualsiasi, dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni della STA 25001/4.
Il mantenimento delle opere eseguite ed il tempo utile per il ripristino sono fissati in particolare a p. 9.6 e 9.7 della stessa Specifica Tecnica.
L'Impresa pertanto è unica responsabile di danni a persone e/o cose che si possano verificare in seguito a tratti di strada manomessi e non perfettamente ricaricati e/o ripristinati. La garanzia dei ripristini avrà durata di anni uno dalla data di favorevole collaudo da parte degli Enti competenti.
Le penali per mancata esecuzione o cattiva esecuzione dei ripristini sono stabilite dalla citata specifica, richiamate al successivo art. 22 e saranno trattenute da ACEA con immediata detrazione dal credito residuo.
Le sanzioni pervenute alla stazione appaltante per negligente ripristino stradale saranno addebitate all’Impresa in fase di contabilità ad ogni SAL.
18. Prove e verifiche nel corso dell’esecuzione
Nel corso dell'esecuzione dell’Accordo Quadro la Direzione Lavori ha il diritto di svolgere tutte le prove e verifiche che riterrà necessarie.
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di sottoporre a prove e verifiche i materiali forniti dall'impresa, intendendosi a totale carico di quest'ultima le spese occorrenti per prelevamento e invio agli istituti autorizzati dei campioni nonché le spese per prove a norma delle vigenti disposizioni.
L'Appaltatore non potrà mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni dei lavori che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.
19. Sospensioni e proroghe
1. E’ ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del D.L., nei casi previsti dagli art. 158 e 159 del RG, con le modalità ivi previste. Le sospensioni sono ammesse per ragioni di pubblico interesse o necessità di forza maggiore, avverse condizioni climatologiche e altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte.
2. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall’art. 158, e 159 RG si applica la disciplina dell’art. 160, RG.
3. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione, al termine della quale sarà redatto verbale di ripresa.
4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto o dai piani di sicurezza come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione di quanto disposto dall’art. 159.4 secondo periodo del RG.
5. E’ ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell’articolo 158 comma 7, RG.
6. La durata della sospensione non è calcolata nel tempo fissato per l’esecuzione dei lavori, salvo che la stessa non sia dovuta a cause imputabili all’appaltatore, quali l’interruzione disposta per inadempienza in materia di sicurezza ai sensi dell’art. 92, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 81/08.
7. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione appaltante purché le domande pervengano almeno 45 giorni prima della scadenza del termine anzidetto.
8. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di ultimazione.
9. In deroga a quanto sopra la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di ultimazione, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche a proposito della specifica circostanza della tardività.
10. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. Nei casi di deroga il termine di 30 giorni è ridotto a 10 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di ultimazione, essa ha effetto retroattivo da tale ultimo termine.
11. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui sopra costituisce rigetto della richiesta.
12. Si applicano le prescrizioni dell’art. 159 del RG.
20. Penali e sanzioni pecuniarie per inadempimenti.
Sono stabilite le penalità specifiche di seguito elencate.
1. L’intervento effettuato dall’Impresa in modo non regolare, secondo le prescrizioni del presente Accordo Quadro, comporterà l’applicazione di una penale di importo pari al prezzo dell’intervento con un minimo di 260,00 € (duecentosessanta/00) . In caso di recidiva, nel termine di un mese, le penalità saranno raddoppiate.
2. Per ogni giorno di ritardo sul programma lavori definito dalla stazione appaltante negli ordini di lavoro sarà applicata una penale di € 260,00 (duecentosessanta/00) per i primi due giorni e di 520,00 € (cinquecentoventi/00) per i successivi.
3. L’utilizzo di personale e mezzi non autorizzati, fatte salve le altre disposizioni di legge, oltre all’allontanamento, comporterà l’applicazione di una penale di 775,00 € (settecentosettantacinque/00) al giorno.
4. Infine, fatte salve ulteriori e specifiche sanzioni, saranno applicate le seguenti penalità in caso di inadempienze accertate dal personale Acea.
€ 260,00 | (duecentosessanta/00) |
€ 260,00 | (duecentosessanta/00) |
€ 260,00 | (duecentosessanta/00) |
€ 260,00 | (duecentosessanta/00) |
€ 260,00 | (duecentosessanta/00) |
mancato uso di DPI
uso di vestiario indecoroso
uso non autorizzato di materiali e/o mezzi ACEA
mancata o incompleta installazione segnaletica stradale intervento
mancata o incompleta compilazione delle registrazioni
5. La penale, pari allo uno per mille dell’importo contrattuale, trova applicazione in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, fatta salva la facoltà di ACEA di rescindere l’Accordo Quadro in danno;
b) nella mancata ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate dal Direttore dei Lavori nel Registro di contabilità in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione che ne comporta l’applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento. se del caso, dal conto finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora l’importo della penale superi la predetta percentuale, trova applicazione l’articolo 136 del D.Lgs 163/2006, in materia di risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o successivi oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Le ripetute inadempienze della fattispecie elencata in questo articolo si configurano come grave inadempimento contrattuale con le conseguenze previste all’art. 136 del D.Lgs 163/2006.
21. Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
22. Anticipazione e Revisione prezzi
1. Ai sensi dell'articolo 133, comma 2, D.Lgs. 163/2006 non è dovuta alcuna anticipazione.
2. In merito alla revisione prezzi si richiama il disposto del precedente art. 3.
23. Pagamenti in acconto e a saldo
1. I lavori saranno pagati a stati di avanzamento mensili che dovranno essere redatti entro il mese successivo e comunque quando l’importo contabilizzato sia superiore a 5.000 €. L’emissione da parte dell’Impresa delle relative fatture è subordinata all’avvenuta sottoscrizione da parte del Direttore dei Lavori degli stati di avanzamento mensili e del relativo certificato di pagamento che sarà emesso nel termine massimo di 45 giorni dallo stato di avanzamento. L’emissione del mandato di pagamento è subordinata alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva di INPS, INAIL e Cassa Edile tramite l’acquisizione da parte della stazione appaltante di DURC e il pagamento di eventuali subappaltatori tramite acquisizione delle fatture quietanzate.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. In caso di mancato pagamento delle retribuzioni del personale si rimanda a quanto previsto al successivo art. 39.
4. Ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione dell’Accordo Quadro, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile.
c) qualora la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e all’Accordo Quadro oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e all’Accordo Quadro oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute.
5. Il termine per l'emissione del certificato di pagamento che si riferisce all’acconto non può superare i 45 giorni a decorrere dal termine dei lavori e dalla presentazione di quanto richiesto ai commi precedenti. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
6. l pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia fideiussoria di cauzione definitiva avverrà entro novanta giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, con le modalità dell’art. 141, D.Lgs. 163/2006 e artt. 124-235 RG.
7. In caso di ritardi nel pagamento dalle rate, rispetto ai termini sopraindicati, si applicheranno le disposizioni dell’art. 142 e 144 RG.
8. Il pagamento delle rate di acconto e saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
9. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
10. Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera a) del Capitolato Generale, ACEA effettuerà i pagamenti tramite Bonifico bancario, con le modalità e secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante.
24. Cessione dell’Accordo Quadro e cessione dei crediti. Fusioni, trasferimenti e modifiche societarie.
1. E’ vietata la cessione dell’Accordo Quadro sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto ed è motivo di rescissione dell’Accordo Quadro.
2. Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica delle ditte aggiudicatrici deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, alla Stazione appaltante, la quale provvede a prenderne atto con specifico atto, previa acquisizione della certificazione antimafia nonché della comunicazione prevista dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
3. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117, D.Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento. Essa è altresì regolata dagli art. 3.3 e 3.4 del CG.
4. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione si applicherà l’art. 116, D.Lgs. 163/2006; per il trasferimento e l’affitto di azienda si applicherà il medesimo art. 116 citato.
5. Qualora, per qualsiasi motivo, mutino gli amministratori o i legali rappresentanti o il Direttore Tecnico riguardo ai quali fu richiesta, ai fini della stipulazione dell’Accordo Quadro, la documentazione antimafia (comunicazione o informazione) di cui al D.P.R. 3.6.1998, n. 252 e alla legge 31/5/1965, n. 575, s.m.i. e norme collegate e richiamate, sarà obbligo dell'Impresa darne entro cinque giorni comunicazione scritta corredando tale comunicazione del certificato di residenza e dello stato di famiglia dei nuovi soggetti.
6. Qualora dalla documentazione antimafia risultino provvedimenti o procedimenti di cui alla citata legge 31/5/65 n. 575, e successive modificazioni, si produrranno gli effetti previsti dal D.P.R. n. 252/1998 e norme collegate e richiamate.
25. Contabilizzazione dei lavori
1. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare Titolo IX del RG. Si applicano altresì i disposti degli art. 43 commi 6 e 8 e art. 184, RG.
2. Gli oneri per la sicurezza (oneri aggiuntivi) sono contabilizzati a misura ovvero, sulla base dell’elenco prezzi di cui al PSC, saranno contabilizzati i presidi effettivamente impiegati.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l’appaltatore rifiuta di partecipare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure alla presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. La contabilizzazione dei lavori a misura è eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
26. Valutazione dei lavori in corso d’opera
1. Le quantità di lavoro eseguite, sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto; valgono in ogni caso le norme fissate nella raccolta delle specifiche tecniche ACEA, prestazionali e commerciali inerenti all’oggetto dell’appalto.
2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati a essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto e accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima, come da art. 180 del RG.
3. Ai sensi dell’art. 180 comma 6 del RG i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 18 del CG.
4. Ferme le disposizioni del RG e del CG in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo per i manufatti da realizzare il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, è previsto il prezzo a piè d’opera; il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera sarà in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.
27. Conto finale
Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 45 dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 200 comma 1, RG.
Il conto finale è comunque emesso subordinatamente al ricevimento del rilievo delle opere eseguite da effettuare in conformità alle norme RRGO adottate dalla SMAT SpA e reperibili presso gli uffici tecnici della stazione appaltante.
CAPO 5 – GARANZIE E RESPONSABILITA’
28. Garanzie
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente Accordo Quadro o previsti negli atti da questi richiamati, l'appaltatore deve prestare apposita garanzia definitiva come previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art.123 del RG, e dall’art. 40, D.Lgs. 163/2006, ove ne ricorrano gli elementi.
2. In caso si provveda alla costituzione della cauzione di cui trattasi mediante emissione di fidejussione, la stessa dovrà:
-contenere rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- durare fino a dichiarazione liberatoria della Stazione Appaltante.
3. La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della cauzione nei casi previsti dall’art. 123 del RG.
4. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Accordo Quadro e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di maggiori opere.
5. La garanzia sarà svincolata con le modalità previste dalla legge. L'ammontare residuo della garanzia cessa di avere effetto ed è svincolato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 123.1 del RG.
6. La garanzia sul saldo deve essere prestata a norma dell’articolo 124 comma 3 del RG, con validità fino a collaudo definitivo.
29. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.
1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto; a esso compete l’onere del ripristino o risarcimento dei danni ai sensi dell’art.165 del RG.
2. L’appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti di opere, anche pre-esistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, come da art. 125.1 del RG.
3. Egli assume altresì la responsabilità dei danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori come da art.
125.1 del RG; tra i danni sono compresi anche quelli ambientali.
4. Secondo quanto previsto dall’art.125 del Regolamento, l'Impresa prima dell'inizio dei lavori dovrà dichiarare sotto la sua piena responsabilità, prestandone la relativa documentazione, di aver stipulato le assicurazioni di legge per danni di esecuzione e RC verso terzi, con massimali non inferiori ai seguenti:
- Polizza per danni di esecuzione (CAR): 300.000 €
- RC verso terzi: 1.000.000 €
Specificatamente per tutti i lavori previsti nel presente capitolato, e a stipulare quelle assicurazioni speciali che fossero richieste da particolari pericolosità di specifici lavori.
Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti ACEA o di altre ditte che possono trovarsi negli ambienti dei lavori di cui al presente appalto per eseguire manutenzioni, riparazioni, assistenza, collaudo ecc., purché non prendano parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'Impresa, e ditte/enti che lamentassero interruzioni di attività/servizio per effetto di danni arrecati dall’appaltatore.
L'Impresa dovrà immediatamente comunicare notizia alla Direzione dei Lavori di qualunque incidente sorto nell'esecuzione dei lavori.
Indipendentemente da ciò resta comunque stabilito che l'Impresa dovrà risarcire tutti i danni provocati a persone o cose riguardo all’esecuzione dell'appalto assumendo ogni responsabilità e sollevando totalmente ACEA da ogni reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese riguardanti la difesa.
L’Impresa dovrà dare comunicazione ad ACEA dell’avvenuto o meno risarcimento dei danni richiesti specificandone i termini.
E' esclusa ogni sua responsabilità solo nel caso che detti reclami, azioni, petizioni o procedimenti siano dovute a fatti o negligenza di ACEA.
L'Impresa dovrà, con piena soddisfazione di ACEA, provvedere a tutte quelle assicurazioni che sono richieste dalla normativa vigente per proteggere se stessa e ACEA da tali reclami e azioni, e dovrà esibire alla stessa le copie delle relative polizze di assicurazione.
ACEA avrà diritto di richiedere l'ampliamento e adeguamento di dette assicurazioni qualora ritenesse insufficiente quelle esistenti. Qualora l'Impresa non vi provvedesse immediatamente ACEA avrà facoltà di provvedervi direttamente, addebitando le spese relative all'Impresa, che rimane responsabile per il periodo di parziale e insufficiente copertura; ove ciò non fosse possibile e l'Impresa non vi provvedesse nel termine di 30 giorni dalla data indicata nell'apposito invito, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di disporre la risoluzione per inadempimento, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.
5. Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Si intendono a carico dell'appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi di cui sopra.
6. L'Ente assicurato non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui al precedente punto 4 con clausole limitative di responsabilità. Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte all'Ente medesimo: tale clausola dovrà risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.
7. In ogni caso l’appaltatore tiene sollevata la Stazione appaltante da ogni responsabilità e onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo.
CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
30. Variazione dei lavori
1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata (dal Responsabile del Procedimento o dalla Committente ai sensi dell'art. 161 commi 9 e 10 del RG) nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’articolo 132, D.Lgs. 163/2006.
2. Non sono pertanto riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Inadempienze alle disposizioni del precedente comma comportano la rimessa in pristino a carico dell’appaltatore ai sensi dell’art. 161.2, RG.
4. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 132, D.Lgs. 163/2006 e dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162, RG.
5. Qualunque osservazione o reclamo che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
6. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio ex art. 132, comma 3, D.Lgs. 163/2006 che siano contenuti entro un importo non superiore ai limiti ivi previsti di ciascuna delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo dell’Accordo Quadro stipulato.
7. Sono ammesse, ai sensi dell’art. 132, comma 3, D.Lgs. 163/2006, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipulazione dell’Accordo Quadro. L’importo in aumento riguardante tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario dell’Accordo Quadro e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
8. Salvo i casi di cui al comma 5 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di esecuzione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante e i corrispettivi convenuti e le eventuali condizioni aggiuntive.
9. Nel caso di opere a corpo per la definizione delle eventuali varianti si farà riferimento ai principi definiti nella deliberazione 21/2/2002, n 51 dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui LL.PP. oppure in altri atti dell’Autorità per la vigilanza che dovessero essere emanati.
31. Prezzi applicabili ai nuovi lavori, nuovi prezzi, anticipazioni dell’appaltatore, lavori in economia
1. Le eventuali variazioni rispetto al progetto sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per alcune lavorazioni in variante, per la formazione dei nuovi prezzi con apposito verbale di concordamento sarà utilizzato, l’Elenco
Prezzi della Regione Piemonte Edizione in vigore alla data dell’appalto o, in difetto, le modalità di cui all’art. 163, RG.
3. Per le lavorazioni, somministrazioni o forniture che, per la loro natura e ai sensi dell’art. 186, RG, si giustificano mediante fattura o per le quali non sia possibile determinare i nuovi prezzi mediante le procedure sopra riportate, potrà disporsi l’anticipazione dell’appaltatore mediante fatture.
4. Le fatture relative a tali prestazioni saranno intestate alla Committente e trasmesse all’appaltatore che avrà l’obbligo di pagare entro 15 giorni. L’importo netto di tali fatture, regolarmente quietanzate, sarà aumentato della percentuale fissa ed inderogabile del 24,30% (comprensiva del trasporto a piè d’opera e movimentazione, utili e spese generali, nonché gli interessi legali sul pagamento anticipato dalla ditta)
5. Le prestazioni saranno sottoposte alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all’appaltatore, ma non iscritte in contabilità se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.
6. L’ammontare complessivo delle anticipazioni effettuate dall’appaltatore non potrà superare il 5% dell’importo complessivo netto dell’opera, a meno che l’appaltatore vi consenta.
32. Norme generali sui materiali, difetti di costruzione, danni di forza maggiore
1. Si fa rimando alla specifica tecnica STA 25001/4 e relativi allegati riportati nella parte B.
2. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
3. L’appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel Capitolato speciale.
4. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 167 del RG, 16 e 17, CG.
5. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza si applicherà l’art. 18, CG.
6. Qualora occorrano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Per essi valgono le norme dell’art 166, RG.
33. Materiali di scavo e di demolizione, oggetti ritrovati
1. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simile, si applicano gli articoli 35 e 36, CG.
2. I materiali provenienti da scavi e demolizioni sono di proprietà del Committente e devono essere gestiti in accordo a quanto previsto dal DM n. 161 del 10.08.2012 e dai successivi decreti che normano le terre e rocce da scavo.
3. Per lo smaltimento a discarica l’impresa dovrà:
a) essere in regola con le iscrizioni/abilitazioni previste dalla legge;
b) gestire, sorvegliare e controllare l’uso, la raccolta, lo stoccaggio temporaneo, il riutilizzo, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti;
c) segnalare alla Direzione lavori i materiali e le sostanze non contemplate in progetto;
d) effettuare tutte le registrazioni previste.
4. Nel caso di subappalto l’impresa appaltatrice dovrà verificare e controllare l'applicazione ed il rispetto di quanto riportato al punto 3 precedente relativamente al subappaltatore.
5. Nel caso di reimpiego del materiale scavato per il successivo rinterro, il materiale scavato sarà depositato a distanza di circa m.2.00 dal ciglio dello scavo e reimpiegato a seguito dell’ultimazione delle lavorazioni idrauliche. Il materiale sarà movimentato con impiego di escavatore oppure a mano con impiego di attrezzi manuali per piccole quantità. Il deposito temporaneo avrà tassativamente durata al massimo di 48 ore.
6. Nel caso di riutilizzo per il rinterro le operazioni di trasporto e accatastamento si intendono compensate con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
7. La remunerazione delle attività di smaltimento o recupero dei materiali di scavo trova rispondenza nelle voci di prezzo previste all’elenco prezzi di progetto. Si precisa che il prezzo rimane invariato indipendentemente dal luogo di produzione del materiale e dal luogo di destinazione. Sono comprese nel prezzo le attività amministrative connesse alla gestione del materiale di scavo.
8. Gli oneri per lo smaltimento saranno valutati a misura in base alle quantità effettivamente riportate sui documenti di trasporto
9. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
34. Norme di sicurezza generali
La Ditta appaltatrice durante tutte le fasi di lavoro e montaggio dovrà provvedere di propria iniziativa all’osservanza di tutte le norme antinfortunistiche vigenti al fine di garantire l’incolumità degli operai, del personale addetto ai lavori sotto qualsiasi forma e dei terzi.
Le opere ed i servizi appaltati dovranno essere condotti nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza di igiene.
L’Appaltatore dovrà disporre di personale qualificato e certificato dal punto di vista della formazione e della sicurezza attenendosi scrupolosamente a quanto disposto dal D.lgs. 81/08.
Prima dell'inizio lavori l'Appaltatore dovrà fornire ed addestrare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, di contratto e sulle misure che verranno assunte in adempimento a quanto sopra.
Egli sarà pertanto tenuto a vigilare affinchè i propri dipendenti, come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di legge, nonché di contratto.
L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.
La Stazione appaltante ha in ogni momento, la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive od a consulenti di propria fiducia; l'Appaltatore è tenuto a consentirvi, fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.
Dovrà inoltre essere operante e tassativamente osservato il Piano della Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi
del X.Xxx. 81/2008 e s.m.i. ed art. 131 del D.Lgs. 163/06.
Nella determinazione dell’ammontare dell’appalto si è tenuto conto dell’applicazione del piano di sicurezza; qualora per eventi di carattere non prevedibile il piano debba essere modificato, il Coordinatore per la Sicurezza, che vigilerà sull’osservanza del piano, notificherà le modifiche che si intendono accettate dall’Impresa.
L’appaltatore non può comunque iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza.
L’Impresa è tenuta a fornire per iscritto alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori l’elenco del proprio personale, il nominativo del datore di lavoro, del dirigente e del preposto ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’Impresa dovrà anche documentare il corretto utilizzo dei fondi destinati ai costi per la sicurezza con particolare riferimento alla formazione effettuata ed all’adozione dei DPI, attestando che la formazione sia congruente alle attività svolte.
L’Impresa è altresì, tenuta, per quanto espressamente disposto al 11° comma del D.Lgs. 163/2006, a comunicare immediatamente alla società appaltante, a mezzo del direttore dei lavori per tutti i contratti stipulati con subaffidatari (siano essi appaltatori, fornitori, ecc.), il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura.
L'Impresa dovrà, inoltre, indicare un tecnico abilitato che a norma delle vigenti disposizioni assuma di fronte ad ACEA ed alle autorità tutte le responsabilità che competono all'effettivo Direttore di cantiere e che pertanto dovrà possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente: l'Impresa dovrà quindi, prima di iniziare i lavori, comunicare per iscritto ad ACEA il nominativo dello stesso, assicurando nel contempo che tale tecnico designato abbia piena conoscenza delle norme che disciplinano l’Accordo Quadro. La posizione del Direttore Tecnico di cantiere potrà essere assunta dal Titolare dell'Impresa stessa qualora abbia i necessari requisiti. Al personale dell'ACEA ed alla Direzione dei Lavori, anche se in possesso dei titoli professionali e dei requisiti necessari, non possono essere in alcun modo attribuite le responsabilità del Direttore Tecnico di cantiere, che spettano unicamente ed interamente alla persona all'uopo designata dall'Impresa.
L'ACEA comunicherà le proprie disposizioni relative alla esecuzione delle opere al nominato Direttore Tecnico di cantiere.
In particolare al Direttore Tecnico di cantiere competerà l'osservanza, sotto l'esclusiva responsabilità sua e dell'Impresa, di tutte le norme di sicurezza stabilite dalla legge, dal codice della strada nonchè delle norme specifiche (regolamento di sicurezza, regolamenti comunali, ecc.) valide presso i cantieri.
L'appaltatore, inoltre, si impegna - anche con riferimento alle eventuali Imprese subaffidatarie - ad attuare e far attuare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 con riferimento agli obblighi con i lavoratori autonomi ed i propri rappresentanti per i lavoratori per la sicurezza. Qualora questi ultimi non dovessero essere stati nominati, per qualsiasi motivo, provvederà a rendere edotti i lavoratori dei contenuti di tutti i piani di sicurezza.
L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 D.Lgs 81/2008.
L’appaltatore è obbligato ad adempiere agli obblighi posti a suo carico dal D.Lgs. 81/2008 in particolare dagli artt. 94-95-96 nonché ad osservare le misure generali di tutela e le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
L'appaltatore, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/2008 in particolare di disporre del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 18 del suddetto D.Lgs., di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati
L’Appaltatore è in ogni caso tenuto all’osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi della propria impresa, e di quelli contenuti nei piani di sicurezza specifici del cantiere in cui opera. E’ altresì soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire.
E’ richiesto che il personale dell’Impresa appaltatrice disponga ed indossi nei casi previsti, almeno i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale:
• Casco Protettivo
• Cuffie o tappi di protezione acustica
• Scarpe con puntale antinfortunistico
• Occhiale antischeggia
• Visiera protettiva in policarbonato contro gli effetti dell’arco elettrico
• Imbracatura anticaduta e corde di sicurezza
Inoltre l’impresa dovrà disporre dei seguenti DPI di reparto:
• rilevatore portatile di presenza ossigeno, H2S e CH4 ed esplosimetro (per pozzetti e camere interrate);
• dispositivi di recupero (tripode e affini)
Detti strumenti dovranno essere sottoposti alla verifica di adeguatezza da parte del Direttore dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza.
La Ditta appaltatrice resta in ogni caso unica responsabile per eventuali danni a persone o cose che derivassero dall’esecuzione dei lavori appaltati.
L’Appaltatore dovrà prendere sotto la propria responsabilità tutte le precauzioni che si riterranno utili in modo dal limitare, nella massima misura possibile, il disagio eventualmente causato ai terzi, rispettando e garantendo tutte le servitù di passaggio e tutti i sottoservizi coinvolti dalla realizzazione delle opere.
35. Piani di sicurezza
1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 131, D.Lgs. 163/2006, è tenuto a depositare entro 30 gg dalla stipula del contratto, e comunque almeno 5 giorni prima dell’inizio dei lavori:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) redatto dalla Committente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Proposte in tal senso possono essere presentate anche in corso d’opera;
In nessun caso tali proposte possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti;
b) un proprio piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera a). Tale POS è da prodursi anche nel caso in cui in cantiere operi un’ unica impresa, anche familiare o con meno di 10 addetti.
2. Il piano operativo di sicurezza (POS) è di carattere generale per quanto concerne gli interventi ordinari. Qualora necessario caso per caso, qualora vi siano lavorazioni interessanti gli specifici cantieri che comportano situazioni particolari comunque necessitanti di integrazioni al piano di massima e di carattere generale, l'appaltatore dovrà presentare un piano operativo specifico, integrativo del POS, al direttore dei lavori. Sia il piano generale che quelli specifici dovranno evidenziare, rispetto all'appaltatore, le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
3. Gli interventi in aree confinate (accesso a spazi confinati quali tombini e camere tecniche), devono essere contemplati nel POS e devono essere espressamente autorizzati dal Responsabile del Servizio Reti Acquedotto o suo delegato che rilascerà apposito permesso di lavoro.
4. Il POS forma parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza redatto dalla Committente in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 s.m.i..
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
6. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza ai sensi dell'art. 131, D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs 81/2008.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni al PSC comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata ed accettata dalla St. Appaltante, trova applicazione la disciplina delle varianti.
8. Il POS deve essere redatto a cura di ciascun datore di lavoro dell’impresa esecutrice rispettando i contenuti minimi previsti all’articolo 6, del D.P.R. n. 222 del 3 luglio 2003; in particolare deve contenere, oltre alla precisa anagrafica del cantiere, i rapporti di valutazione del rumore, sostanze e preparati pericolosi, polveri, coordinamento con imprese e fattori esterni interferenti. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 18 e gli adempimenti di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
9. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
10. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati a misura ovvero, sulla base dell’elenco prezzi di cui al PSC, verranno contabilizzati i presidi effettivamente impiegati.
CAPO 8 - SUBAPPALTO
36. Subappalto
1. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante, e nel rispetto degli articoli 118 e 38 (per quanto disposto al comma 1 anche riguardo ai subappaltatori), D.Lgs. 163/2006, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste anche agli artt. 000-000-000 del R.G.
2. Nel caso di subappalto, l'Impresa aggiudicataria dei lavori, resterà comunque ugualmente la sola e unica responsabile, nei confronti della Società Appaltante, dell'esecuzione dei lavori appaltati.
3. La quota parte subappaltabile della categoria prevalente è in ogni caso non superiore al 30% come previsti dall'art. 170, 1° c. Regolamento.
4. Fermo restando che, ai fini del presente contratto, è considerato subappalto anche il rapporto avente le caratteristiche indicate all’11° comma dell'art. 118, D.Lgs. 163/2006, tenuto conto dell'art. 170 del Regolamento, l'autorizzazione al subappalto è, in particolare, sottoposta alle condizioni di cui al citato art. 118:
- Che sia presentata apposita domanda dalla cui ricezione decorre il termine di 30 e/o di 15 giorni (salva proroga di ulteriori 30 e/o 15 giorni) per il rilascio dell'autorizzazione;
- Che i concorrenti all'atto dell'offerta o l’affidatario, in caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano dettagliatamente indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- Che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Società appaltante unitamente all'istanza e alla restante documentazione necessaria a ottenere l'autorizzazione (documentazione antimafia ex
D.P.R. 252/1998 e L. 575/1965, s.m.i. e norme collegate e richiamate; possesso dei corrispondenti requisiti
previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese; dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c.).
Dal contratto di subappalto dovrà risultare che l'Impresa aggiudicataria praticherà, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
5. L’Impresa si atterrà, inoltre, alle disposizioni dell’art. 118, D.Lgs. 163/2006 e, in particolare, a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero LL.PP. 01/06/1990 n.1729/UL riguardante le tabelle informative nei cantieri di lavoro.
6. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. Pertanto l’appaltatore è tenuto all’obbligo previsto all’art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006. La mancata presentazione delle fatture quietanzate entro i termini previsti (entro 20 giorni da ciascun pagamento) può rendere concreto il grave inadempimento contrattuale ex art. 136 del D.Lgs 163/2006, presupposto per la risoluzione del contratto ed escussione della garanzia fideiussoria.
7. I pagamenti delle rate di acconto all’aggiudicatario saranno subordinati alla dimostrazione di aver regolarmente pagato il subappaltatore, oltre che all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’ottemperanza delle prescrizioni di cui al presente contratto circa la tracciabilità dei pagamenti.
8. In caso di subappalto non autorizzato, fermi restando il deferimento all’Autorità giudiziaria e le sanzioni previste dall’art. 21, L. 646/82, s.m.i., la St. Appaltante è legittimata a richiedere la risoluzione del contratto.
CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
37. Controversie
1. Le controversie insorte nel corso dei lavori saranno risolte ai sensi degli artt. 240, 240 bis del D.Lgs. 163/2006, 190,191 e 201 del RG.
2. Le riserve che l’Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dagli art. 190 e 191 del RG.
3. Le riserve saranno definite con le modalità di cui all’art. 191 del RG e del Titolo IX del RG. Qualora le riserve iscritte superino il 10% dell’importo contrattuale, si applicherà il disposto dell’art. 240, D.Lgs. 163/2006.
4. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e non risolte con le modalità del comma 1 sono devolute all’Autorità Giudiziaria competente costituita dal Tribunale di Pinerolo. E’ in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.
5. L’organo che decide sulla controversia decide anche riguardo all’entità e all’imputazione alle parti delle spese di giudizio, riguardo agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
38. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, e eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e della Circolare Ministero LL.PP. 23/6/67 n 1643.
In particolare:
a) Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente:
- le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località in cui si svolgono i lavori;
- le norme in materia retributiva, contributiva e previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto all’art. 118, comma 6, D.Lgs. 163/2006;
- le norme di cui alla circolare Ministero LLPP n. 1643 del 23.06.1967 che si ritiene integralmente qui riportata.
b) I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) È responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto;
d) È obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia retributiva, previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, assicurativa e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, D.Lgs. 163/2006.
2. Inoltre:
a) A ogni stato di avanzamento e prima del collaudo la Stazione appaltante chiederà agli enti preposti il certificato DURC dal quali risulti l’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contributivi;
b) L’Appaltatore sarà responsabile nei confronti della Società Appaltante del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte di eventuali subappaltatori sia ai sensi dell’art 118, comma 6, D.Lgs. 163/2006 che di altre norme sopravvenute in materia anche con riferimento alla solidarietà.
3. L’impresa dovrà esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale utilizzato nell’esecuzione del presente appalto.
4. A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi si opera, sull’importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 %. Se l’Appaltatore trascura alcuni degli adempimenti in materia prescritti, può provvedere la Società Committente con il fondo formato con detta ritenuta, ai sensi dell’art. 4.3 RG, salve le maggiori responsabilità dell’Appaltatore. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'impresa, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.
5. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
6. Ai sensi dell’articolo 5 del RG, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo e l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né pretese alcuna.
7. La St. appaltante ha diritto di valersi, ai sensi dell’art. 123 RG, della cauzione definitiva per il pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per inadempienze derivanti da inosservanze di contratti collettivi, norme di tutela dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Può altresì richiedere la reintegrazione della cauzione a valere anche sui ratei dei SAL.
8. In ogni momento il D.L. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n.133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
9. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun addetto una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. La violazione degli obblighi suddetti comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa di euro 100 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa di euro 50.
00.Xx caso di inosservanza degli obblighi in argomento sarà facoltà di ACEA di chiedere l'immediata risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni.
00.Xx ogni caso l’Impresa si impegna a tenere indenne ACEA da ogni qualsiasi responsabilità al riguardo o di sollevarla da eventuali pretese di terzi relative a violazioni delle suddette prescrizioni.
12. L'Impresa dovrà allontanare dal lavoro, a semplice richiesta della D.L., chi tra il personale, si renda colpevole di frode o di insubordinazione o sia riconosciuto negligente o inesperto o manchi a qualunque dei suoi obblighi. L'Impresa è comunque responsabile del comportamento di tutto il personale alle sue dipendenze.
39. Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Qualora l’appaltatore non ottemperi alle disposizioni della Direzione Lavori o manifesti grave e negligente ritardo sul programma la stazione appaltante, oltre alla facoltà di disporre la rescissione del contratto ai sensi dell’art 136 del D.Lgs 163/2006, si riserva altresì facoltà di procedere all’esecuzione d’ufficio delle lavorazioni per le quali l’appaltatore è inadempiente.
2. A tal fine, esperite le procedure di cui all’art. 136 del D.Lgs 163/2006, commi 2, 4 e 5, la Stazione Appaltante comunicherà all’appaltatore la volontà di procedere all’esecuzione d’ufficio, mediante ordine di servizio o raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
3. A proposito di quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante, si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, e, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
4. Durante l’esecuzione d’ufficio l’appaltatore è tenuto a custodire opere e materiali di sua proprietà, può vigilare sull’esecuzione senza però opporsi. L’importo dei lavori eseguiti d’ufficio e dei successivi oneri da porre a carico dell’appaltatore è dedotto dal SAL o in sede di collaudo.
5. Eseguito l’intervento, la Stazione Appaltante valuterà se riammettere l’impresa alle successive lavorazioni o deliberare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 13 precedente.
40. Rapporti economici conseguenti a esecuzione d’ufficio e risoluzione di contratto
1. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) Procedendo all’esecuzione dei lavori residui o per i quali l’appaltatore è inadempiente ad altra impresa esecutrice avente già contratto in essere con la stazione appaltante, oppure ricorrendo a nuovo affidamento. In tal caso sarà posto a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio o in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) Ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) L’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto con esecuzione con altra ditta per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) le spese di ripetizione della gara, incluso l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) L’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
4) ogni altro onere che la Stazione Appaltante abbia dovuto sopportare in causa della rescissione del contratto o dell’inadempienza esecutiva della ditta.
2. Per la prosecuzione dei lavori la Stazione Appaltante intende avvalersi della facoltà di interpello di cui all’art. 140, D.Lgs. 163/2006.
CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
41. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio per la redazione del certificato di ultimazione, con le modalità dell’art. 229 del RG.
2 L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell’art. 159 comma 13 del RG.
3 Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di custodia gratuita dell’opera a carico dell’appaltatore e gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo o di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante.
4 Entro giorni 60 dalla data di ultimazione dei lavori l’appaltatore deve consegnare alla stazione Appaltante tutte le certificazioni richieste dalla Legge. Si richiama quanto stabilito all’art. 23, Pagamenti in acconto e saldo - commi 3 e 6.
42. Controlli e verifiche
1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento che si riferisce a impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.
2. Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all’art. 32 RG.
3. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.
4. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
43. Certificato di Regolare esecuzione
1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla D.L. ed ha carattere provvisorio.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio e che assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Committente. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il certificato di collaudo/Regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. Per il collaudo o il Certificato di Regolare esecuzione valgono le norme dell’art. 141, D.Lgs. 163/2006, del Titolo X del RG.
5. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 del RG, è a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.
44. Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche durante l’esecuzione dei lavori o subito dopo l’ultimazione dei lavori stessi, con le procedure dell’art. 230, RG.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che è comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, alla presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
4. Qualora la Stazione Appaltante non intenda prendere in consegna le opere immediatamente dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti.
CAPO 11 - NORME FINALI
45. Oneri e obblighi generali a carico dell’appaltatore
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri e obblighi già previsti dal presente capitolato speciale d’appalto, oltre a quelli a lui imposti dai piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e dalle vigenti norme.
2. In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei lavori, e perciò a carico dell’appaltatore, gli oneri di cui all’art. 32, RG:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna dei lavori fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per eventuali depositi di materiali;
f) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di esecuzione;
g) Le spese di adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. 81/2008.
3. Oltre agli oneri di cui ai precedenti commi, sono a carico dell’appaltatore anche gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) La fedele esecuzione delle opere e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le stesse siano a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi a quanto richiamato nelle specifiche e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa secondo il contratto;
c) L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che saranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali da impiegarsi nella realizzazione delle opere a progetto, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori.
d) Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
e) Il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti alle opere da eseguire;
f) Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
g) La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
l) Le eventuali spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
m)L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
n) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza.
r) L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, compresi furti per i quali l’impresa dovrà stipulare adeguata copertura assicurativa; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario a evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
s) L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché a evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
t) L’individuazione in qualsiasi modo delle condutture, manufatti e cavi sotterranei di ogni genere allo scopo di non danneggiarli nelle fasi di realizzazione di eventuali scavi, restando l'Appaltatore responsabile di ogni eventuale danno;
u) Il mantenimento dell’accessibilità dei tombini e dei pozzetti o manufatti privati e pubblici durante e successivamente alle lavorazioni;
v) Il ripristino delle aree occupate, sia per l'esecuzione delle opere che per i cantieri e il mantenimento delle strade sia pubbliche sia private utilizzate dall'Impresa per l'esecuzione dei lavori;
w) Il rispetto dei termini di confine verso la proprietà di terzi.
4. L’appaltatore è tenuto a richiedere eventuali permessi, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente dall’esecuzione delle opere e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso avente natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
5. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere di cui all’art. 11 precedente.
6. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dagli artt. 6, del CG e 4 e 5 del RG.
7. Sono a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.
8. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito cartelli indicatori, con le dimensioni definite di volta in volta dalla D.L., in relazione all’intervento e secondo le procedure aziendali.
46. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
2. L’appaltatore deve produrre inoltre il rilievo delle opere eseguite da effettuare in conformità alle norme RRGO adottate dalla SMAT SpA e reperibili presso gli uffici tecnici della stazione appaltante.
47. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) Le spese contrattuali;
b) Le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) Le tasse e gli altri oneri dovuti a enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) Le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse riguardanti il perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del CG.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
48. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare quelle richiamate all’art. 8 precedente, con le successive modifiche e integrazioni.
2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel Capitolato Speciale d’appalto.
3. Per le specifiche norme tecniche l’appaltatore, oltre a quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale e nelle specifiche norme tecniche di settore, è soggetto alla raccolta delle specifiche tecniche ACEA, prestazionali e commerciali per la materia riguardante l’oggetto dell’appalto (parte B del presente).
49. Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, e i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipulazione del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse di cui agli articoli 143, commi 1 e 2, e 144, del RG
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) Per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, o altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico poiché idoneo ai fini della tracciabilità;
b) I pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all’articolo 3, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
ALLEGATI
ALLEGATO 1 – Elenco dei comuni oggetto di intervento
Bardonecchia Cesana Chianocco Chiomonte Claviere Exilles Giaglione Gravere Mompantero Novalesa Oulx Salbertrand
Sauze di Cesana Sauze d’ Oulx Sestriere Venaus
Airasca Angrogna Xxxxxxx Xxxxxx Pellice Bricherasio Buriasco Campiglione Cantalupa
Carmagnola Cavour
Cercenasco Cumiana Frossasco Garzigliana Inverso Pinasca
Lombriasco
Luserna San Xxxxxxxx Lusernetta
Xxxxxxx Xxxxxxxx
None Osasco
Pancalieri Xxxxxx Xxxxxxxxx Pinasca
Pinerolo Piscina
Pomaretto Porte Pragelato
Pramollo Prarostino Roletto Rorà
San Germano
San Xxxxxx Xxx Lemina
San Secondo di Pinerolo Scalenghe
Torre Pellice Usseaux
Vigone Villafranca
Villar Pellice Villar Perosa
Volvera
PARTE B - SPECIFICA TECNICA PER INTERVENTI DI RISANAMENTO FOGNARIO
I lavori consisteranno essenzialmente nella riabilitazione delle tubazioni tramite rivestimento continuo o parziale, creazione o riparazione di pozzetti.
Il risanamento lineare non distruttivo delle condotte sarà realizzato con l’utilizzo di guaine in tessuto strutturale impregnate di resine (PRFV) polimerizzate sul posto, posate con la tecnica dell’inserimento mediante verricello.
Questi lavori comprendono l’implementazione dei materiali, la fornitura e la messa in opera dei materiali così come tutte le prestazioni di manodopera necessarie per la realizzazione del cantiere. Lo scopo dei lavori è il seguente:
1. Ristabilire l’impermeabilità dell’opera esistente;
2. Ristabilire caratteristiche meccaniche compatibili con le sollecitazioni alle quali l’opera è sottoposta;
3. Proteggere l’opera dalle corrosioni;
4. Proteggere l’opera dalle abrasioni.
I lavori di riabilitazione, creazione o sostituzione saranno definiti con documenti, piantine, cartella d’ispezione visiva messi a disposizione dell’impresa prima di ogni operazione.
Lavori preparatori
Secondo quanto indicato dalla EN 13566-1, il tratto di tubazione oggetto di intervento, sarà ispezionato al fine di verificarne l’idoneità all’adesione del liner, sarà pulito e saranno eliminate tutte le asperità o sporgenze ritenute interferenti con la stesa del liner e saranno fermate in via temporanea tutte le infiltrazioni di acqua che possono interferire con la corretta adesione tra liner e tubazione o interferire con la polimerizzazione. Nei punti di curva, nella discesa del pozzetto e nei punti “particolari” in cui l’istallazione del liner potrebbe risultare difficoltosa, per diminuire l’attrito tra tubazione da ripristinare e tubazione di ripristino, sarà posato un telo di polietilene a perdere; se verranno utilizzati lubrificanti di altro genere l’impresa dovrà fornire apposita documentazione in merito al loro impatto ambientale.
Installazione
La tubazione di ripristino impregnata e ripiegata piatta, sarà inserita all’interno della tubazione da ripristinare tramite verricello di adeguata portata, dotato delle certificazioni delle prove di validità che sarà utilizzato solo da personale addestrato. Ad inserimento terminato, la calza sarà gonfiata in modo che aderisca alla tubazione da ripristinare. La pressione sarà costantemente monitorata e sarà limitata in modo da non danneggiare la tubazione da ripristinare.
Polimerizzazione
La polimerizzazione della resina sarà realizzata con lampade ad UV. La velocità del carrello portalampade sarà costantemente monitorizzata adeguandola al diametro e alla velocità di indurimento del liner.
Ricollegamento dei pozzetti e degli allacci esistenti
Pozzetti
Riparazione di pareti con rivestimento impermeabile in poliuretano o in fibra di vetro con uno spessore minimo di 4.0 mm, eseguito a macchina, applicato a spruzzo o per centrifugazione.
Dovrà essere eseguita la pulizia delle pareti mediante idropulitrice, seguita da asciugatura e lisciatura di buche, fessure e fughe con malte speciali, smontaggio e rimontaggio dei gradini, applicazione del poliuretano con procedimento a spruzzo. Il prodotto impiegato deve essere del tipo non restringente, esente di solventi e adatto allo scopo.
Allacciamenti
Importante è l’intervento sugli allacciamenti, i quali devono essere oltre che fresati anche sigillati con feltro a cappuccio, in modo da non avere problemi di infiltrazioni. Ci dovrà essere la fornitura e l’installazione nella conduttura esistente di un cappuccio con feltro speciale imbevuto di resina epossidica.
Per il risanamento di allacciamenti laterali nel tubo è prevista l’installazione ad incollaggio di un cappuccio di feltro imbevuto di resina epossidica.
L’installazione è prevista tramite un packer speciale di risanamento e con un controllo contemporaneo mediante telecamera. La lunghezza del cappuccio nell’allacciamento è di circa 20cm, mentre all’entrata nel canale il cappuccio garantisce un legamento stagno con una larghezza di 15 cm ca.
Per garantire la tenuta stagna dell’installazione, il cappuccio durante la fase d’incollaggio ed essicazione viene fissato nel canale e con il packer speciale.
La resina utilizzata dovrà essere di tipo epossidico.
Esecuzione dei by-pass
Molte volte, prima di intervenire con la posa del liner all’interno della condotta è necessario provvedere alla realizzazione di BY-PASS che attraverso tubazioni provvisorie permettano il convogliamento delle acque a valle del tratto interessato al risanamento.
Ovviamente, essendo opere provvisionali, le stesse devono rispettare le normative in materia di sicurezza, tenendo presente che sarà necessario provvedere alla cantierizzazione.
Il by-pass dovrà essere costruito sulla base delle necessità attraverso uno studio congiunto con la D.L.
Per consentire le operazioni di relining la tubazione dovrà essere pulita e svuotata del materiale in sospensione; naturalmente, durante l’operazione, al fine di evitare eventuali infiltrazioni di materiale refluo, verrà utilizzato un canal-jet di appoggio. Le operazioni di preparazione del tratto di tubazione da trattare si articolano come riportato:
- sigillatura con malte specifiche a rapida presa degli allacciamenti esistenti posti all’interno della condotta;
- sigillatura di tutti i fori e giunti che presentano delle infiltrazioni;
- sigillatura puntuale dei “fori” sulle pareti evidenziati dall’indagine televisiva, mediante apposite malte a rapida presa.
PARTE C - SCHEMA DI CONTRATTO
LAVORI DI RISANAMENTO DELLE RETI FOGNARIE GESTITE DA ACEA PINEROLESE S.P.A. ANNI 2014-2015
L’anno ……………addì….. (……..) del mese di ……in …………….
…………………………………………………………………………………………………………
- da una parte ACEA Pinerolese Industriale S.p.a., con sede in Pinerolo, via Vigone n. 42, nel presente Contratto denominato “Committente” o Stazione Appaltante, rappresentata in questo atto dall’ xxx. XXXXXXXXX Xxxxxxxxx nella Sua qualità di Amministratore Delegato;
- dall’altra parte l’Impresa
.....................................………..................................................................CF…………………
con sede in ......................................................, via ...........................….........……........., n. .........nel presente
Contratto denominata “Appaltatore”, rappresentata in questo atto dal Sig. ...............…… nella Sua qualità di
.........................................................................................................................
PREMESSO CHE
- in data ……….con provvedimento dell’Amministratore Delegato di ACEA P.I. Spa è stato approvato il progetto esecutivo ;
- in esecuzione al succitato provvedimento in data ……….è stato pubblicato il bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori on oggetto indicando come termine ultimo per la presentazione dell’offerta il giorno….;
- in data si è proceduto alla seduta di gara, così come risulta dal verbale redatto in pari data, a seguito
della quale è risultata l’aggiudicazione dei lavori all’Impresa………..che ha offerto il prezzo di
€………….corrispondente ad un ribasso del …….% oltre € …………..per oneri relativi alla sicurezza e quindi per un importo complessivo di € IVA esclusa;
- che con provvedimento dell’Amministratore Delegato ACEA P.I. Spa del sono stati approvati gli esiti
della sopraccitata gara ed è pertanto confermata l’aggiudicazione dei lavori all’Impresa con
sede in….per l’importo di €…. corrispondente ad un ribasso del …….% oltre € per oneri relativi
alla sicurezza e quindi per un importo complessivo di € IVA esclusa;
- sono stati eseguiti gli accertamenti in ordine alla insussistenza di procedimenti o di provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione a carico degli interessati, di cui all’art. 10 della L. 31.05.1965, n. 575 e s.m.i.b ed al D.P.R. 252/1986 e D.Lgs. 8.8.94 n. 490, in materia di normativa antimafia;
- dal certificato della CCIAA di ….in data….non risulta sussistano cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 10 della L. 31.05.65 n. 575, s.m.i. sia nei confronti degli amministratori che sul conto dell’Impresa;
CIO’ PREMESSO
Di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:
ART. 1 OGGETTO
1. Il presente appalto è un contratto composto di interventi di manutenzione derivanti da situazioni non predeterminate allo stato attuale quanto a numero, caratteristiche e ubicazione ma resisi necessari secondo le esigenze della stazione appaltante che si manifestano nel corso del contratto in oggetto. Allo stato attuale sono noti alcuni interventi che dovranno essere cantierati con priorità mentre sulla base statistica degli anni precedenti vengono stimati alcuni lavori ad oggi non puntualmente determinati per le motivazioni anzidette.
2. L’oggetto dell’appalto - da eseguirsi, oltre alla definizione puntuale anzidetta, nell’ambito dei Comuni gestiti da ACEA in qualità di affidatario del servizio idrico integrato e risultanti dall’allegato A - consiste nell’esecuzione dei lavori di risanamento strutturale mediante Relining non distruttivo su condotte fognarie di vario diametro con liner in fibra di vetro e polimerizzazione tramite raggi UV (tecnologia UV-CIPP) seguendo la norma europea UNI EN 13566-1 e 13566-4.
L’intervento comprende:
- l’impianto di cantiere con l’installazione della segnaletica di cantiere come da codice della strada;
- la tenuta in asciutto delle stesse, l’intercettazione e deviazione provvisoria degli allacciamenti.
- l’approntamento delle attrezzature necessarie alla stesa all’interno della tubazione, al gonfiaggio pneumatico ed alla successiva polimerizzazione mediante lampada UV del liner;
- tutti gli apprestamenti, attrezzature o materiali (anche a perdere) necessari ad eseguire l’opera secondo le regole dell’arte tipo: preliner in polietilene, lubrificanti, ecc;
- la riapertura degli allacciamenti laterali con fresa robotizzata;
- la video ispezione dopo il risanamento;
- il rilascio della documentazione e certificati previsti dalla normativa UNI EN 13566-1 e 13566-4.
La pulizia delle condotte ante intervento verrà eseguita da ditte terze incaricate da ACEA P.I. SpA.
La guaina tubolare di supporto è formata da una rete strutturale in fibra di vetro conforme alle norme DIN 61850, di densità specifica pari a 2,62 g/m2, allungamento assiale max consentito 0%, allungamento radiale max consentito 5%, con resistenza a trazione compatibile con le forze necessarie alla stesa all’inteno della tubazione.
Il liner, costituito in doppio, ha spessore di almeno 4mm, composto da resina con un modulo elastico a lungo termine di 8.800N/mm2. La calza ha un rivestimento interno in Poliestere dello spessore variabile tra i 80-120 micron ed un rivestimento esterno in Polietilene o PVC dello spessore variabile tra i 20-40 micron.
Il prodotto posato, con uno spessore minimo di 4mm, eseguiti i calcoli di verifica secondo la norma ATV – M 127-2, impostando i sovraccari-chi di tipo stradale, la presenza di falda H = 1 m e una tubazione in condizioni statiche I, dovrà garantire un coefficiente di sicurezza non inferiore a 2.
L’ispezione televisiva su tutta l’estensione risanata dovrà essere eseguita mediante telecamera a colori e a circuito chiuso montata su trattore semovente filoguidato, avente testa regolabile in altezza e con possibilità di ruotare per 360°, illuminazione adeguata e regolabile, comandata da una unità mobile di controllo. Dovrà essere prodotto alla D.L. il rapporto grafico a colori dei tratti ispezionati da pozzetto a pozzetto con evidenziate e mappate le eventuali anomalie, anche su supporto di fotografie adeguatamente miniaturizzate, e dovranno essere fornite due copie di videocassette dell’ispezione.
3. Gli interventi allo stato attuale noti sono i seguenti:
Materiale | DN | m | Spessore liner | |
LUSERNA S.G. – Via I maggio | CLS | 800 | 60 | 8 mm |
LUSERNA S.G. – Via Pralafera | PEAD | 800 | 24 | 8 mm. |
SAN SECONDO – Via XXV Aprile | CLS | 800 | 32 | 8 mm |
SAUZE D’OULX – Via Fraiteve/Baya | CLS | 400 | 100 | 6 mm |
TORRE PELLICE – Viale Mazzini/Dante | CLS | 500 | 100 | 5 mm |
Concorrono alla definizione dell’importo a base di gara ulteriori lavori stimati su base statistica risultante dalla contabilità degli anni precedenti allo stato attuale non ancora meglio individuati e che consistono nell’esecuzione del risanamento di 50 m di fognatura in cls diametro 250 mm con guaina di spessore 4 mm, 50 m di fognatura in cls diametro 300 mm con guaina di spessore 4 mm, 50 m di fognatura in cls diametro 300 mm con guaina di spessore 6 mm, 80 m di fognatura in cls diametro 400 mm con guaina di spessore 4 mm, 95 m di fognatura in cls diametro 500 mm con guaina di spessore 4 mm con annesse operazioni di bypass.
I suddetti dati sono riportati a titolo esclusivamente indicativo e presumibile in termini statistici, in quanto gli interventi da eseguirsi in concreto saranno quelli che all’atto pratico si renderanno necessari.
Sono compresi nel contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente contratto con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalla norma europea UNI EN 13566-1 e 13566-4 e dalla specifica tecnica riportata nell’allegato B del presente capitolato, delle quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e di accettare e che fanno parte integrante del presente capitolato.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque da effettuarsi nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti, e secondo le regole dell’arte; l’appaltatore deve altresì conformarsi alla massima diligenza e professionalità nell’adempimento dei propri obblighi.
Il Committente affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dei lavori sopracitati per il prezzo definitivo di €…………………..( ).
ART. 2 DURATA DELL’APPALTO
Il contratto ha la durata di 730 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e comunque è valido fino all’esaurimento dell’importo contrattuale. L’esecuzione dei singoli interventi previsti a contratto sarà oggetto di programmazione congiunta ACEA-Impresa.
ART. 3 CONDIZIONI E NORME
L’appalto si intende concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità più sotto riportate, nonché le norme contenute nel capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, nel capitolato speciale d’appalto e relativi allegati, nell’elenco dei prezzi unitari, nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, nell’elenco prezzi del PSC e nel piano operativo di cui all’articolo 131, D.Lgs. 163/2006.
Sono inoltre contrattualmente vincolanti:
o tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il D.Lgs. 163/2006;
- il Regolamento generale DPR 207/10 (RG).
- il Capitolato Generale DM 145/00 (CG)
o le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire;
o le vigenti norme in materia di sicurezza si cantieri nonché di salute e sicurezza dei lavoratori, e in particolare il D. Lgs 81/2008 ed il DPR 177/2011.
ART. 4 TIPOLOGIA DEL CONTRATTO
Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 118 del RG, per cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi allegato al Capitolato speciale (con applicazione del ribasso di gara) e all’elenco prezzi allegato al PSC costituiscono i prezzi unitari contrattuali.
ART. 5 SOSPENSIONE E RIPRESE LAVORI
Potrà essere disposta la sospensione dei lavori, su ordine del D.L., nei casi previsti dagli art. 158 e 159 del RG, con le modalità ivi previste. Le sospensioni sono ammesse per ragioni di pubblico interesse o necessità, di forza maggiore, avverse condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte. Tra le circostanze speciali devono intendersi anche quelle relative al mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
ART. 6 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI
La contabilizzazione dei lavori avverrà a stati di avanzamento mensili secondo quanto stabilito all’art. 23 del Capitolato speciale d’appalto. Il pagamento delle fatture verrà effettuato nei termini previsti all’art. 29 idel DM 145/2000 con bonifico bancario all’Istituto indicato dall’Appaltatore.
ART. 7 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri e obblighi già previsti dal presente capitolato speciale d’appalto, oltre a quelli a lui imposti dai piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e dalle vigenti norme.
2. In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei lavori, e perciò a carico dell’appaltatore, gli oneri di cui all’art. 32, RG:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna dei lavori fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per eventuali depositi di materiali;
f) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di esecuzione;
g) Le spese di adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. 81/2008.
3. Oltre agli oneri di cui ai precedenti commi, sono a carico dell’appaltatore anche gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) La fedele esecuzione delle opere e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le stesse siano a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi a quanto richiamato nelle specifiche e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa secondo il contratto;
c) L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che saranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali da impiegarsi nella realizzazione delle opere a progetto, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori.
d) Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
e) Il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti alle opere da eseguire;
f) Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
g) La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
h) Le eventuali spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
i) L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
j) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza.
k) L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, compresi furti per i quali l’impresa dovrà stipulare adeguata copertura assicurativa; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario a evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
l) L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché a evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
m) L’individuazione in qualsiasi modo delle condutture, manufatti e cavi sotterranei di ogni genere allo scopo di non danneggiarli nelle fasi di realizzazione di eventuali scavi, restando l'Appaltatore responsabile di ogni eventuale danno;
n) Il mantenimento dell’accessibilità dei tombini e dei pozzetti o manufatti privati e pubblici durante e successivamente alle lavorazioni;
o) Il ripristino delle aree occupate, sia per l'esecuzione delle opere che per i cantieri e il mantenimento delle strade sia pubbliche sia private utilizzate dall'Impresa per l'esecuzione dei lavori;
p) Il rispetto dei termini di confine verso la proprietà di terzi.
4. L’appaltatore è tenuto a richiedere eventuali permessi, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente dall’esecuzione delle opere e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso avente natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
5. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere di cui all’art. 11 precedente.
6. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dagli artt. 6, del CG e 4 e 5 del RG.
7. Sono a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.
8. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito cartelli indicatori, con le dimensioni definite di volta in volta dalla D.L., in relazione all’intervento e secondo le procedure aziendali.
ART. 8 PENALI
Sono stabilite le penalità specifiche di seguito elencate.
1. L’intervento effettuato dall’Impresa in modo non regolare, secondo le prescrizioni del presente contratto, comporterà l’applicazione di una penale di importo pari al prezzo dell’intervento con un minimo di 260,00 € (duecentosessanta/00). In caso di recidiva, nel termine di un mese, le penalità saranno raddoppiate.
2. Per ogni giorno di ritardo sul programma lavori definito con la stazione appaltante sarà applicata una penale di € 260,00 (duecentosessanta/00) per i primi due giorni e di 520,00 € (cinquecentoventi/00) per i successivi.
3. L’utilizzo di personale e mezzi non autorizzato, fatte salve le altre disposizioni di legge, oltre all’allontanamento, comporterà l’applicazione di una penale di 775,00 € (settecentosettantacinque/00) al giorno.
4. Infine, fatte salve altre impregiudicate e specifiche sanzioni, saranno applicate le seguenti penalità in caso di inadempienze accertate dal personale Acea
€ 100,00 | (cento/00) |
€ 260,00 | (duecentosessanta/00) |
€ 260,00 | (duecentosessanta/00) |
€ 260,00 | (duecentosessanta/00) |
€ 260,00 | (duecentosessanta/00) |
€ 260,00 | (duecentosessanta/00) |
Mancata esposizione della tessera di riconoscimento ex dlgs 81/2008
Mancato uso di DPI
Uso di vestiario indecoroso
Uso non autorizzato di materiali e/o mezzi ACEA
Mancata o incompleta installazione segnaletica stradale intervento.
Mancata o incompleta compilazione delle registrazioni.
5. La penale, pari allo uno per mille dell’importo contrattuale, trova applicazione in caso di ritardo:
a) Nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, fatta salva la facoltà di ACEA di rescindere il contratto in danno;
b) Nella mancata ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate dal Direttore dei Lavori nel Registro di contabilità in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione che ne comporta l’applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento se del caso, dal conto finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora l’importo della penale superi la predetta percentuale, trova applicazione l’articolo 136 del D.Lgs. 163/2006 in materia di risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Le ripetute inadempienze della fattispecie elencata in questo articolo si configurano come grave inadempimento contrattuale con le conseguenze previste all’art. 136 de D.Lgs. 163/2006.
ART. 9 CONTROLLI
La Direzione dei Lavori è affidata all’ufficio Direzione costituito dai Sig.ri:
Direttore Lavori …… Direttori Operativi … Ispettore di Cantiere ……
Alle verifiche effettuate dall’Ente Appaltante nel corso dell’esecuzione dei lavori, si applica il disposto di cui all’art. 19 del DM 145/2000.
Con le modalità di cui all’art. 152 del DPR 207/10 il Direttore Lavori impartirà le proprie indicazioni tecniche – esecutive all’appaltatore. L’appaltatore ha l’obbligo di uniformarsi agli ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori, ferma restando la possibilità di attivare il procedimento di cui all’art. 164 del DPR 207/10 e di iscrivere riserve ai sensi del successivo art. 190.
Eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente all’appaltatore.
ART. 10 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Alle operazioni di collaudo provvisorio tramite emissione del certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni del titolo X del DPR 207/10.
Nel caso di variazioni, le stesse saranno comunicate tempestivamente dal Responsabile del Procedimento all’Appaltatore.
Il collaudo finale dei lavori deve essere ultimato nel termine di mesi 3 dalla data di ultimazione dei lavori, accertata dal certificato di ultimazione dei lavori secondo le modalità di cui all’art. 199 del DPR 207/10.
ART. 11 CONTROVERSIE
Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa, giuridica ed economica tra l'Amministrazione o Direzione Lavori e l'Appaltatore che non siano state definite in via bonaria qualora le riserve superino i limiti indicati dall’Art. 240, D.Lgs. 163/2006, saranno di competenza del Foro di Torino. E’ in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.
ART. 12 RISERVE ED ACCORDO BONARIO
Qualora, l’impresa affidataria dei lavori, dovesse iscrivere riserve sui documenti contabili per importi non inferiori al 10% dell’importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento attiverà le procedure per giungere a un accordo bonario, ai sensi dell’art. 240, D.Lgs. 163/2006. Ove non si pervenisse all’accordo xxxxxxx e l’impresa confermasse le citate riserve, la definizione delle controversie sarà devoluta alla competenza del Foro di Pinerolo.
ART.13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto nei casi di cui agli artt. 135 e 136, D.Lgs. 163/2006, con le modalità di cui all’art. 138, D.Lgs. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. 163/2006 la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo, secondo le modalità e con i pagamenti di cui all’art. citato.
La mancata osservanza delle disposizioni contenute agli art. 1 e 6 del Capitolato speciale d’appalto e le inadempienze della fattispecie elencata all’art. 20 del Capitolato speciale d’appalto si configura come grave inadempimento contrattuale e danno diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto in danno ex art. 136, D.Lgs. 163/2006.
Si configura altresì come grave inadempimento contrattuale e dà diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto in danno ex art. 136, D.Lgs. 163/2006la mancata osservanza delle condizioni minime di carattere tecnico necessarie per la partecipazione all’appalto contenute nel bando di gara, in altre parole la disponibilità alle proprie dipendenze di almeno n.1 addetto specializzato in lavorazioni idrauliche da destinare ai lavori in oggetto e un saldatore qualificato e patentato secondo la norma UNI 9737, nel caso di posa di tubazioni in PEAD, e munito di certificazione in classe TTca + TB secondo UNI 4633 oppure in classe TIG1 + TBFe secondo UNI 6918-6548-4633, nel caso di installazione acquedotti di acciaio.
ART. 14 NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO
Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal presente contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti nel presente, si fa riferimento all’art. 163 del DPR
207/10.
ART. 15 REVISIONE PREZZI
Ai sensi dell’art.133, D.Lgs. 163/2006 non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del codice civile.
ART. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto espresso divieto all’Impresa, pena la decadenza, di cedere a qualsiasi titolo, senza preventiva autorizzazione dell’Amministrazione, in tutto o in parte, il presente contratto.
ART. 17 GARANZIE
Si dà atto che a garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, la Ditta appaltatrice dei lavori ha prestato cauzione definitiva mediante Polizza Fidejussoria n……. rilasciata da ………… in data ……… per € ……………..
A garanzia di eventuali rischi di esecuzione e per X.X. xxxxx nell’esecuzione dei lavori l’Impresa ha presentato polizza assicurativa n. … . rilasciata da ………….…. in data ………………. per € ………………………...
Lo svincolo della polizza a garanzia contrattuale avverrà secondo l’art. 235 del DPR 207/10 e le modalità previste dall'art. 113, D.Lgs. 163/2005.
Art. 18 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.
L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi secondo la modulistica predisposta dalla stazione appaltante. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.
La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi.
La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell’art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, come modificato dal d.l. 187/2010.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 19 ELENCO ALLEGATI
Xxxxx parte integrante e sostanziale al contratto anche se non materialmente allegati:
a) Il capitolato generale d’appalto (D.M. LL.PP. 19.04.2000, n. 145) e annessi allegati;
b) Il capitolato speciale d’appalto (All al progetto esecutivo);
c) L’elenco dei prezzi unitari (All al progetto esecutivo);
d) Il Piano di sicurezza e Coordinamento;
e) Il Piano operativo di sicurezza (prot. n. ……… del )
f) Il codice etico di ACEA P.I. Spa consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
ART. 20 SPESE CONTRATTUALI
Le spese tutte del presente contratto inerenti e conseguenti, comprese quelle di eventuale registrazione, copie, diritti, ecc., nessuna esclusa, così come previsto dall’art. 139 del DPR 207/10 sono a carico dell’Impresa appaltatrice.
ART. 21 CONSENSO ai sensi L. n. 196/2003
Con la firma del presente contratto, l’Impresa esprime il proprio consenso previsto dalla L. 196/2003 al trattamento dei dati personali da parte della Stazione Appaltante per le finalità connesse o strumentali al rapporto contrattuale, e il consenso alla comunicazione e alla diffusione dei dati ai soggetti connessi al rapporto contrattuale. Dichiara altresì di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dalla Legge n. 196/2003.
Per gli effetti del presente contratto, la Ditta appaltatrice dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede del
……………
Il presente contratto riguarda lavori soggetti ad I.V.A. e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art.40 del D.P.R. n.131/86.
Il presente contratto è la precisa completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. …. ( ) facciate.
Ne è data lettura alle parti, che lo confermano.
LA STAZIONE APPALTANTE L’IMPRESA