Perdita Definitiva dell’Imbarcazione. Si intende oltre alla distruzione fisica, furto e/o sottrazione, incendio o sinistro a qualsiasi causa dovuto, oltre che per caso fortuito o forza maggiore, ovvero qualora con provvedimento delle autorità competenti venga disposto il divieto di utilizzo dell’Imbarcazione,ai fini della sicurezza delle persone e/o degli animali o dei beni, anche ogni ipotesi in cui l’Imbarcazione risultasse definitivamente non più idonea all’Utilizzo oppure in ogni ipotesi in cui gli oneri di ripristino e/o di riparazione fossero superiori al residuo valore commerciale della stessa in modo da rendere il ripristino o la riparazione antieconomiche, a qualsiasi causa dovuta.
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