Periodo di Riqualificazione Clausole campione

Periodo di Riqualificazione. Il periodo di Riqualificazione è il periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Totale Temporanea al Lavoro da Infortunio o Malattia durante il quale l’Assicurato deve svolgere la propria normale attività lavorativa prima di poter presentare un’ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro per Inabilità Totale Temporanea al Lavoro da Infortunio o Malattia.
Periodo di Riqualificazione. Qualora sia stato pagato un sinistro per disoccupazione, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di disoccupazione salvo che, nel periodo intercorrente tra la fine del primo periodo di disoccupazione o messa in mobilità e l’inizio del secondo periodo di disoccupazione o messa in mobilità, l’Aderente/Assicurato sia tornato ad essere lavoratore Dipendente di azienda privata per un periodo pari a 180 giorni consecutivi.
Periodo di Riqualificazione. 1. È possibile denunciare, nel corso della durata del contratto, più Sinistri per Perdita d’Impiego Involontaria. Tuttavia, dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro, i Sinistri successivi saranno indennizzabili a condizione che sia trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 90 giorni consecutivi. 2. Il Periodo di Riqualificazione decorre dal termine del Sinistro precedente (inteso come ultimo giorno di Disoccupazione).
Periodo di Riqualificazione. Qualora sia stato pagato un sinistro per inabilità totale temporanea, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di inabilità salvo che, nel periodo intercorrente tra la fine del primo periodo di inabilità e l’inizio del secondo periodo di inabilità, l’Assicurato abbia ripreso l’attività lavorativa per un periodo pari a 90 giorni consecutivi.
Periodo di Riqualificazione. Il periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Disoccupazione, liquidabile ai sensi della Polizza Collettiva, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua normale attività lavorativa come Lavoratore Dipendente Privato prima di poter presentare un’ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro per Perdita d’Impiego Involontaria.
Periodo di Riqualificazione. 1. È possibile denunciare, nel corso della durata del contratto, più Sinistri per Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia. Tuttavia, dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro, i Sinistri successivi saranno indennizzabili a condizione che sia trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a: - 30 giorni consecutivi (se il nuovo Sinistro è dovuto ad un/a diverso/a Infortunio/Malattia del precedente), ovvero - 90 giorni consecutivi (se il nuovo Sinistro è dovuto allo/a stesso/a Infortunio/Malattia del Sinistro precedente). 2. Il Periodo di Riqualificazione decorre dal termine del Sinistro precedente (inteso come ultimo giorno di inabilità).
Periodo di Riqualificazione. Intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra il verificarsi di un Sinistro e quello successivo ai fini dell’indennizzabilità di quest’ultimo. Più precisamente si intende un periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Perdita d’Impiego Involontaria o di Inabilità Temporanea Totale o di Ricovero Ospedaliero liquidabile ai sensi della Polizza, durante il quale l’Assicurato deve tornare a svolgere la sua normale attività lavorativa prima di poter presentare un’ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro rispettivamente per Perdita d’Impiego Involontaria o Inabilità Temporanea Totale o Ricovero Ospedaliero.
Periodo di Riqualificazione. Dopo la cessazione di un Sinistro per Inabilità Totale Temporanea o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale Periodo di Carenza, deve trascorrere un periodo consecutivo ed ininterrotto di 30 giorni (180 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente), durante il quale l’Assicurato abbia ripreso la propria Normale Attività Lavorativa, prima che l’Assicurato possa richiedere un ulteriore Indennizzo per Inabilità Totale Temporanea.
Periodo di Riqualificazione. Dopo la cessazione di un Indennizzo per Perdita di Impiego Involontaria o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale Periodo di Carenza, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri costituiti da Perdita di Impiego Involontaria se, tra la data del successivo Sinistro e la cessazione dello stato di Disoccupazione di cui al Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione pari a 180 giorni consecutivi nel corso dei quali l’Assicurato sia tornato ad essere lavoratore Dipendente di Ente Privato ed abbia superato il relativo periodo di prova.
Periodo di Riqualificazione. Dopo la cessazione di un Sinistro per Ricovero Ospedaliero o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale Periodo di Carenza, deve trascorrere un periodo consecutivo ed ininterrotto di 30 giorni (180 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente), durante il quale l’Assicurato - se Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico - abbia ripreso la propria Normale Attività Lavorativa, prima che l’Assicurato possa richiedere un ulteriore Indennizzo per Ricovero Ospedaliero.