Common use of PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA’ Clause in Contracts

PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA’. Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nel quinquennio successivo al trasferimento d’ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà (3). Detta precedenza opera esclusivamente nell’ambito della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nell'apposito riquadro del modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili (4), il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà. Per il citato quinquennio é attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione personale, l'anno del trasferimento d'ufficio (5) (7). Alle stesse condizioni, tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto soprannumerario nei centri per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, per il rientro nel comune a cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale competente del distretto, dal quale è stato trasferito nell'ultimo quinquennio, considerando a tali fini le cattedre disponibili nel comune. Per il personale trasferito d'ufficio, senza aver prodotto alcuna domanda, o a domanda condizionata in altro comune in quanto soprannumerario a livello distrettuale su posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune di precedente titolarità, si intende il comune sede di distretto. Tale precedenza si applica, anche, limitatamente al personale A.T.A., a coloro che vogliano rientrare in una delle scuole del singolo dimensionamento che abbia riguardato la scuola di precedente titolarità e da cui sono stati trasferiti nelle situazioni sopra richiamate. Il personale, trasferito d’ufficio nel quinquennio, che risulti perdente posto nel comune di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nel comune di precedente titolarità. Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti del quinquennio iniziale. Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del quinquennio il rientro nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso del quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Concernente La Mobilità Del Personale Docente, Educativo Ed, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Concernente La Mobilità Del Personale Docente, Educativo Ed

PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA’. Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nel quinquennio successivo al trasferimento d’ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà (3). Detta precedenza opera esclusivamente nell’ambito della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nell'apposito riquadro del modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili (4), il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà. Per il citato quinquennio é attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione personale, l'anno del trasferimento d'ufficio (5) (7). Alle stesse condizioni, condizioni tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto soprannumerario nei centri per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, per il rientro nel comune a cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale competente del distretto, dal quale è stato trasferito nell'ultimo quinquennio, considerando a tali fini le cattedre disponibili nel comune. Per il personale trasferito d'ufficio, senza aver prodotto alcuna domanda, d'ufficio o a domanda condizionata in altro comune in quanto soprannumerario a livello distrettuale su posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune di precedente titolarità, si intende il comune sede di distretto. Tale precedenza si applica, anche, limitatamente al personale A.T.A., a coloro che vogliano rientrare in una delle scuole del singolo proprio dimensionamento che abbia riguardato la scuola di precedente titolarità e da cui sono stati trasferiti nelle situazioni sopra richiamate. Il personale, trasferito d’ufficio nel quinquennio, che risulti perdente posto nel comune di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nel comune di precedente titolarità. Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti del quinquennio iniziale. Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del quinquennio il rientro nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso del quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivod’ufficio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Concernente La Mobilità Del Personale Docente, Educativo Ed a.t.a. Per l’a.s.2004/2005, Sottoscritto Il 27 Gennaio 2004

PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA’. Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nel quinquennio successivo al trasferimento d’ufficiod'ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà (3). Detta precedenza opera esclusivamente nell’ambito della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nell'apposito riquadro del modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili (4), il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà. Per il citato quinquennio é attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione personale, l'anno del trasferimento d'ufficio (5) (7). Alle stesse condizioni, condizioni tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto soprannumerario nei centri per l’istruzione l'istruzione e la formazione dell’età dell'età adulta, per il rientro nel comune a cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale competente del distretto, dal quale è stato trasferito nell'ultimo quinquennio, considerando a tali fini le cattedre disponibili nel comune. Per il personale trasferito d'ufficio, senza aver prodotto alcuna domanda, d'ufficio o a domanda condizionata in altro comune in quanto soprannumerario a livello distrettuale su posti per l’istruzione l'istruzione e la formazione dell’età dell'età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune di precedente titolarità, si intende il comune sede di distretto. Tale precedenza si applica, anche, limitatamente al personale A.T.A., a coloro che vogliano rientrare in una delle scuole del singolo proprio dimensionamento che abbia riguardato la scuola di precedente titolarità e da cui sono stati trasferiti nelle situazioni sopra richiamate. Il personale, trasferito d’ufficio nel quinquennio, che risulti perdente posto nel comune di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nel comune di precedente titolarità. Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti del quinquennio iniziale. Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del quinquennio il rientro nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso del quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivod'ufficio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Concernente La Mobilità Del Personale Docente, Educativo Ed a.t.a. Per l'a.s.2004/2005, Sottoscritto Il 27 Gennaio 2004