CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO Clausole campione

CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO. 1) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007 agli artt. 4 comma 2 e 10 ha fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola. 2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2014/15. 3) Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali. 4) Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, sia in concomitanza alla definizione degli organici per l’a.s. 2014/15 (ivi compresi eventuali organici dei C.P.I.A.), sia in relazione all’attuazione dell’art. 15 del D.L. n. 104/2013, convertito in L. 8.11.2013 n. 128, relativo al dimensionamento della rete scolastica, per verificare le ricadute sul personale derivanti dai provvedimenti che saranno emanati successivamente alla sottoscrizione del presente CCNI e per individuare utili soluzioni atte a tutelare la conservazione della titolarità del personale docente, educativo ed A.T.A. interessato. 5) Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, con apposita e successiva sessione contrattuale, sulla mobilità riguardante il sostegno nella scuola secondaria di II grado alla luce della circolare che accompagnerà il D.I. 2014/2015 sull’organico di diritto, con cui si darà attuazione all’art. 15 della L. n. 128/2013. 6) Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell’art. 462 del D.L.vo n. 297/94 a seguito della stipulazione definitiva del presente contratto.
CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO. 1. Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ha validità per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22. 2. Il presente contratto - nello stabilire i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto istruzione e ricerca è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati. A tal fine è valorizzata, tra l’altro, la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti e per il potenziamento delle attività dell’offerta formativa per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero, tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l’attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante ai sensi dell’art. 10, comma 10 del C.C.N.L. 29.11.2007; in quest’ultimo caso la Direzione Regionale competente, contestualmente all’adozione del provvedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoria, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo. 3. In ogni caso, dall’attuazione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del personale docente e ATA non deve derivare l’individuazione di una disponibilità complessiva di posti che ecceda i limiti delle risorse stanziate annualmente nello stato di previsione del MIUR. 4. Premesso che l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici e che la costituzione di posti part time avviene come definito nell’art. 3 del presente contratto, la contrattazione decentrata regionale definirà i criteri e le modalità per la determinazione delle disponibilità. 5. Su tale base, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle XX.XX. territoriali, sarà predisposto dalla Direzione Regionale competente il quadro complessivo delle...
CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO. 1) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 19 aprile 2018 all’ art. 7 e art. 22 ha fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola. 2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25. 3) Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipula del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali. 4) Le parti concordano sull’eventualità di stipulare un ulteriore atto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti sulla mobilità derivanti da eventuali interventi normativi e contrattuali o qualora le parti concordemente lo ritengano necessario. 5) Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell’art. 462 del decreto legislativo n. 297/94 a seguito della stipula definitiva del presente contratto che dovrà avvenire entro 3 giorni dalla certificazione del presente contratto. 6) Le disposizioni relative alla mobilità territoriale sia a domanda che d’ufficio, contenute nel presente contratto, si applicano a tutte le categorie del personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con o senza titolarità definitiva, ad eccezione dei Direttori dei servizi generali e amministrativi immessi in ruolo all’esito di procedure concorsuali, per i quali vige il vincolo di cui all’articolo 00, xxxxx 0xxx, xxx xxxxxxx legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvi i casi di soprannumero di cui all’articolo 44 del presente Contratto. 7) Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano anche al personale immesso in ruolo in esito alle procedure selettive di cui all’articolo 58, commi 5 e ss., del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. 8) Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano altresì al personale immesso in ruolo all’esito delle procedure selettive di cui all’art. 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 9) Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni derivanti dalla stipulazione del Contratto Collettivo nazionale di comparto.
CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO. 1) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007 agli artt. 4 comma 2 e 10 ha fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola. 2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2008/09. 3) Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali. 4) Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale, nel caso in cui, dovessero intervenire eventuali nuove disposizioni, ivi comprese quelle in attuazione delle leggi finanziarie 2007 e 2008 che abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al personale dei centri EDA. 5) Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell’art. 462 del D.l.vo n. 297/94 entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.
CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO. 1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti amministrativi, dipendente dall’Agenzia Spaziale Italiana, di seguito denominata ASI o Agenzia, di cui alla legge 30 maggio 1988, n.186 e successive modificazioni, come richiamata dall’art. 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni. 2. Il presente contratto collettivo si riferisce al periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli. 3. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa indicazione espressamente prescritta dal contratto medesimo. La stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del d. lgs. n. 165/2001. 4. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dall’ASI entro 30 giorni dalla data di stipulazione.
CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO. 1. Al fine di rispettare il contingente di organico di cui all’articolo 58, comma 5 ss., del decreto legge n. 69 del 2013 e di evitare che l’applicazione dell’articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 non consenta la corretta gestione delle situazioni di soprannumerarietà e di esubero in ambito provinciale, il personale destinatario della trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno di cui al citato articolo 1, comma 964, della legge n. 178 del 2020, in deroga all’articolo 1, comma 6, del CCNI 2020, è inserito nella graduatoria di istituto per l’individuazione dei perdenti posto. 2. Il personale di cui al comma 1, qualora risultante in soprannumero sull’organico di diritto dell’istituzione scolastica per l’anno scolastico 2021/2022, in assenza di ulteriori posti disponibili, partecipa alle conseguenti procedure di mobilità a domanda o d’ufficio, secondo le ordinarie modalità previste dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto in data 6 marzo 2019. Fatto salvo quanto previsto per le categorie di cui all’articolo 40, comma 2, del CCNI del 6 marzo 2019, detto personale è graduato sulla base del punteggio conseguito in base all’Allegato E del CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019.
CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO. (art. 5 XXXX 0000-0000) 1. Gli istituti disciplinati dal presente accordo si applicano al personale tecnico amministrativo di cat. EP, in servizio a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxx Xx. 2. Il presente accordo è riferito al periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013. Esso conserva efficacia fino alla stipula del successivo. 3. Le Parti si riservano di riaprire il confronto negoziale qualora intervengano nuovi indirizzi contrattuali o di legge relativi ad argomenti trattati nel presente contratto integrativo.
CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO. 1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti amministrativi, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui alI’art. 6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 11.06.2007. 2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli. 3. Gli effetti decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 del D. Lgs. n. 165/2001. 4. Il riferimento alle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui al comma 1 è riportato nel testo del presente contratto come Enti.

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  • Decorrenza e durata del contratto Il presente Contratto ha effetto a decorrere dalle ore zero del (gg/mm/aaaa) con scadenza alle ore zero del

  • Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica. 2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all’art. 47-bis comma 1 del d. lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 165/2001. 7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto legislativo.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

  • SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE La presente Appendice al Manuale della Qualità di Ateneo è stata elaborata per soddisfare i requisiti e le prescrizioni della norma UNI EN ISO 9001:2015 “Sistema di gestione per la qualità - Requisiti”. I contenuti sono stati elaborati in modo da definire ed esprimere con chiarezza: ✓ L’organizzazione del Centro CeSMA e in particolare dell’Amministrazione del CeSMA. ✓ I processi e le attività che vi si svolgono e le loro influenze reciproche. ✓ L’orientamento di tali attività alle esigenze e alle aspettative di coloro che usufruiscono dei servizi del Centro e all’osservanza di leggi, norme e direttive applicabili. ✓ Gli obiettivi e la pianificazione della qualità. ✓ Le metodologie per realizzare il miglioramento continuo e progressivo delle prestazioni secondo criteri di efficacia e di efficienza. L’Appendice è costituita da un unico documento, nei cui capitoli è descritto come i requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2015 vengono soddisfatti; esso costituisce un documento di riferimento per coloro che operano all’interno dell’Amministrazione del CeSMA, per coloro che accedono ai servizi e alle prestazioni, per gli Organismi di Certificazione, per le Società scientifiche, per i Laboratori del CeSMA e per le Aziende esterne che occupano spazi all’interno del Centro. Il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) del Centro CESMA descritto nel presente documento, nel suo interno richiama le procedure che il personale deve rispettare e ne definisce le responsabilità al fine di realizzare servizi conformi alle norme vigenti in tema di qualità, ai regolamenti di Ateneo e in accordo con quanto definito con i propri clienti. Si precisa che l’attività svolta dall’Amministrazione del CeSMA risulta centralizzata pertanto tutti i Laboratori del CeSMA per i processi quali approvvigionamento, reclutamento collaboratori esterni, gestione personale dipendente, gestione missioni e rendicontazione di progetti a cui partecipano fanno riferimento ad essa. Per tale motivo il Sistema di Gestione per la Qualità del Centro viene descritto nella presente Appendice al Manuale Qualità di Ateneo integrata dalle Procedure e Istruzioni Operative dell’Amministrazione e dei singoli Laboratori. In particolare, essendo le attività amministrative centralizzate, è applicato alla “Gestione delle procedure amministrative relative a contratti, acquisti, convenzioni e missioni e rendicontazioni dei progetti di ricerca”.

  • Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

  • Durata del contratto Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio. Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

  • Avvio dell’esecuzione del contratto L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

  • Risoluzione del contratto 1. La SA può procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento motivato, qualora l'appaltatore si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto. 2. La SA inoltre procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 1. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 2. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 3. per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei servizi anche di un solo Contratto attuativo (da contestare con le modalità previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 4. per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma anche di un solo Contratto Attuativo (da accertare con le modalità previste dall’art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016); 5. previa formale costituzione in mora dell’interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza; 6. violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori; 7. inutile decorso del secondo termine assegnato dal DEC all’Appaltatore per la esecuzione dei servizi di cui all’art. 15 del presente Capitolato; 8. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016). 9. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 10. nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art.3 della L.136/2010 xx.xx., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa; 11. per i contratti e sub contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, in tutte le ipotesi da esso previste, riportate nel precedente art. 31-bis e con le conseguenze ivi disciplinate; 12. per grave inosservanza dell’obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.12/2021 del 26/01/2021, come previsto all’art. 29 del presente CSA di Appalto;

  • Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.