Piani di sicurezza e coordinamento. 1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare ed a far osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e coordinamento generale, predisposto dal Coordinatore per la progettazione in relazione alla tipologia dei lavori previsti dal contratto di Accordo Quadro, ed i piani di sicurezza e di coordinamento, predisposti dal coordinatore medesimo in relazione a ciascun Ordine di Servizio applicativo e messi a disposizione da parte dell'Amministrazione ai sensi dell’art. 101 del T.U. 81/2008, nonché le modifiche ed integrazioni eventualmente introdotte ai documenti nel corso dei lavori dal Coordinatore per l’esecuzione, ai sensi dell’art.92 comma 1 lett. B) del T.U. 81/2008. 2. Prima della consegna dei lavori, e in relazione a ciascun Ordine di Servizio applicativo, l’Appaltatore è tenuto a redigere e consegnare alla Stazione appaltante: • eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento di cui al precedente punto 1); • un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, quando quest’ultimo non sia stato predisposto dalla Stazione appaltante. 3. L’Appaltatore, prima dell’avvio di ciascun cantiere o in corso d’opera, può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni ai P.S.C. di cui al comma 1 nei seguenti casi: • per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa; • per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal Piano stesso. 4. È a carico dell’appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi in subappalto, prima dell’inizio dei rispettivi lavori. 5. E’ parimenti onere dell’appaltatore la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalità indicate dall’Allegato XVII al D.Lgs 9.4.2008 n.81; detta documentazione deve essere messa a disposizione del responsabile dei lavori e conservata in cantiere. 6. L’appaltatore può presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza. 7. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per l’esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore. 8. L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 9. Il coordinatore per l’esecuzione è tenuto ad adeguare il piano della sicurezza e coordinamento di cui al comma 1 anche in relazione ai successivi approfondimenti derivanti dalla progettazione esecutiva dei lavori predisposta dall’impresa. 10. L’Appaltatore è tenuto ad osservare ed a far osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni la Deliberazione Consiliare n. 55 dd. 3 luglio 2008 recante titolo: “Atto di Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste – Approvazione e applicazione nella prassi operativa del Comune di Trieste” con i relativi allegati e ss.mm.ii. e la Determinazione Dirigenziale n. 45 dd. 20 dicembre 2008 recante titolo “Attuazione dell’Atto di Intesa nei cantieri: approvazione della disciplina operativa e di due protocolli operativi per l’esecuzione degli accertamenti nei cantieri dei lavori e di manutenzione delle aree verdi” con relativi allegati e ss.mm.ii..
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione
Piani di sicurezza e coordinamento. 1. L’Appaltatore L'Appaltatore è obbligato ad osservare ed a far osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e coordinamento generale, predisposto dal Coordinatore per la progettazione in relazione alla tipologia dei lavori previsti dal contratto di Accordo Quadro, ed i piani di sicurezza e di coordinamento, predisposti dal coordinatore medesimo per la progettazione in relazione a ciascun Ordine di Servizio applicativo e messi a disposizione da parte dell'Amministrazione ai sensi dell’artdell'art. 101 del T.U. 81/2008, nonché le modifiche ed integrazioni eventualmente introdotte ai documenti al documento nel corso dei lavori dal Coordinatore per l’esecuzionel'esecuzione, ai sensi dell’art.92 dell'art.92 comma 1 lett. B) del T.U. 81/2008.
2. Prima della consegna dei lavori, e in relazione a ciascun Ordine di Servizio applicativo, l’Appaltatore l'Appaltatore è tenuto a redigere e consegnare alla Stazione appaltanteAppaltante: • eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento di cui al precedente punto 1); • un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, quando quest’ultimo quest'ultimo non sia stato predisposto dalla Stazione appaltanteAppaltante.
3. L’AppaltatoreL'Appaltatore, prima dell’avvio dell'avvio di ciascun cantiere o in corso d’operad'opera, può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni ai P.S.C. di cui al comma 1 nei seguenti casi: • per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresadell'Impresa; • per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal Piano stesso.
4. È a carico dell’appaltatore dell'appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi in subappalto, prima dell’inizio dell'inizio dei rispettivi lavori.
5. E’ ' parimenti onere dell’appaltatore dell'Appaltatore la verifica dell’idoneità dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalità indicate dall’Allegato dall'Allegato XVII al D.Lgs 9.4.2008 n.81; detta documentazione deve essere messa a disposizione del responsabile dei lavori e conservata in cantiere.
6. L’appaltatore L'Appaltatore può presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.
7. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per l’esecuzione l'esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
8. L’eventuale L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
9. Il coordinatore per l’esecuzione l'esecuzione è tenuto ad adeguare il piano della sicurezza e coordinamento di cui al comma 1 anche in relazione ai successivi approfondimenti derivanti dalla progettazione esecutiva dei lavori predisposta dall’impresadall'impresa.
10. L’Appaltatore L'Appaltatore è tenuto ad osservare ed a far osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni la Deliberazione Consiliare n. 55 dd. 3 luglio 2008 recante titolo: “Atto di Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste – Approvazione e applicazione nella prassi operativa del Comune di Trieste” con i relativi allegati e ss.mm.ii. e la Determinazione Dirigenziale n. 45 dd. 20 dicembre 2008 recante titolo “Attuazione dell’Atto dell'Atto di Intesa nei cantieri: approvazione della disciplina operativa e di due protocolli operativi per l’esecuzione l'esecuzione degli accertamenti nei cantieri dei lavori e di manutenzione delle aree verdi” con relativi allegati e ss.mm.ii..
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Samples: Appalto
Piani di sicurezza e coordinamento. 1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare ed a far osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e coordinamento generale, predisposto dal Coordinatore per la progettazione in relazione alla tipologia dei lavori previsti dal contratto di Accordo Quadro, ed i piani di sicurezza e di coordinamento, predisposti dal coordinatore medesimo per la progettazione in relazione a ciascun Ordine di Servizio applicativo e messi a disposizione da parte dell'Amministrazione ai sensi dell’art. 101 del T.U. 81/2008, nonché le modifiche ed integrazioni eventualmente introdotte ai documenti al documento nel corso dei lavori dal Coordinatore per l’esecuzione, ai sensi dell’art.92 comma 1 lett. B) del T.U. 81/2008.
2. Prima della consegna dei lavori, e in relazione a ciascun Ordine di Servizio applicativo, l’Appaltatore è tenuto a redigere e consegnare alla Stazione appaltante: • eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento di cui al precedente punto 1); • un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, quando quest’ultimo non sia stato predisposto dalla Stazione appaltante.
3. L’Appaltatore, prima dell’avvio di ciascun cantiere o in corso d’opera, può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni ai P.S.C. di cui al comma 1 nei seguenti casi: • per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa; • per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal Piano stesso.
4. È a carico dell’appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi in subappalto, prima dell’inizio dei rispettivi lavori.
5. E’ parimenti onere dell’appaltatore la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalità indicate dall’Allegato XVII al D.Lgs 9.4.2008 n.81; detta documentazione deve essere messa a disposizione del responsabile dei lavori e conservata in cantiere.
6. L’appaltatore può presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.
7. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per l’esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
8. L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
9. Il coordinatore per l’esecuzione è tenuto ad adeguare il piano della sicurezza e coordinamento di cui al comma 1 anche in relazione ai successivi approfondimenti derivanti dalla progettazione esecutiva dei lavori predisposta dall’impresa.
10. L’Appaltatore è tenuto ad osservare ed a far osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni la Deliberazione Consiliare n. 55 dd. 3 luglio 2008 recante titolo: “Atto di Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste – Approvazione e applicazione nella prassi operativa del Comune di Trieste” con i relativi allegati e ss.mm.ii. e la Determinazione Dirigenziale n. 45 dd. 20 dicembre 2008 recante titolo “Attuazione dell’Atto di Intesa nei cantieri: approvazione della disciplina operativa e di due protocolli operativi per l’esecuzione degli accertamenti nei cantieri dei lavori e di manutenzione delle aree verdi” con relativi allegati e ss.mm.ii..
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Pubblici
Piani di sicurezza e coordinamento. 1. L’Appaltatore L'Appaltatore è obbligato ad osservare ed a far osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e coordinamento generale, predisposto dal Coordinatore per la progettazione in relazione alla tipologia dei lavori previsti dal contratto di Accordo Quadro, ed i piani di sicurezza e di coordinamento, predisposti dal coordinatore medesimo in relazione a ciascun Ordine di Servizio applicativo e messi a disposizione da parte dell'Amministrazione ai sensi dell’artdell'art. 101 del T.U. 81/2008, nonché le modifiche ed integrazioni eventualmente introdotte ai documenti nel corso dei lavori dal Coordinatore per l’esecuzionel'esecuzione, ai sensi dell’art.92 dell'art.92 comma 1 lett. B) del T.U. 81/2008.
2. Prima della consegna dei lavori, e in relazione a ciascun Ordine di Servizio applicativo, l’Appaltatore l'Appaltatore è tenuto a redigere e consegnare alla Stazione appaltante: • eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento di cui al precedente punto 1); • un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, quando quest’ultimo quest'ultimo non sia stato predisposto dalla Stazione appaltante.
3. L’AppaltatoreL'Appaltatore, prima dell’avvio dell'avvio di ciascun cantiere o in corso d’operad'opera, può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni ai P.S.C. di cui al comma 1 nei seguenti casi: • per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresadell'Impresa; • per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal Piano stesso.
4. È a carico dell’appaltatore dell'appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi in subappalto, prima dell’inizio dell'inizio dei rispettivi lavori.
5. E’ ' parimenti onere dell’appaltatore dell'appaltatore la verifica dell’idoneità dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalità indicate dall’Allegato dall'Allegato XVII al D.Lgs 9.4.2008 n.81; detta documentazione deve essere messa a disposizione del responsabile dei lavori e conservata in cantiere.
6. L’appaltatore L'appaltatore può presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.
7. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per l’esecuzione l'esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
8. L’eventuale L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
9. Il coordinatore per l’esecuzione l'esecuzione è tenuto ad adeguare il piano della sicurezza e coordinamento di cui al comma 1 anche in relazione ai successivi approfondimenti derivanti dalla progettazione esecutiva dei lavori predisposta dall’impresadall'impresa.
10. L’Appaltatore L'Appaltatore è tenuto ad osservare ed a far osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni la Deliberazione Consiliare n. 55 dd. 3 luglio 2008 recante titolo: “Atto di Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste – Approvazione e applicazione nella prassi operativa del Comune di Trieste” con i relativi allegati e ss.mm.ii. e la Determinazione Dirigenziale n. 45 dd. 20 dicembre 2008 recante titolo “Attuazione dell’Atto dell'Atto di Intesa nei cantieri: approvazione della disciplina operativa e di due protocolli operativi per l’esecuzione l'esecuzione degli accertamenti nei cantieri dei lavori e di manutenzione delle aree verdi” con relativi allegati e ss.mm.ii..
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Samples: Appalto
Piani di sicurezza e coordinamento. 1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare ed a far osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento generale, (PSC) predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in relazione alla tipologia dei lavori previsti dal contratto di Accordo Quadro, ed i piani di sicurezza (CSP) e di coordinamento, predisposti dal coordinatore medesimo in relazione a ciascun Ordine di Servizio applicativo e messi messo a disposizione da parte dell'Amministrazione ai sensi dell’artdella Stazione Appaltante. 101 del T.U. 81/2008, nonché le Tale obbligo è esteso altresì alle eventuali modifiche ed e integrazioni eventualmente introdotte ai documenti nel corso dei lavori approvate o accettate dal Coordinatore per l’esecuzione, ai sensi dell’art.92 comma 1 lett. B) del T.U. 81/2008.
2. Prima della consegna dei lavori, e in relazione a ciascun Ordine di Servizio applicativo, l’Appaltatore è tenuto a redigere e consegnare alla Stazione appaltante: • eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento di cui al precedente punto 1); • un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, quando quest’ultimo non sia stato predisposto dalla Stazione appaltante.
3. L’Appaltatore, prima dell’avvio di ciascun cantiere o in corso d’opera, può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni ai P.S.C. di cui al comma 1 nei seguenti casi: • per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa; • per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal Piano stesso(CSE).
42. È L’Appaltatore può presentare, entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante (non superiore a carico dell’appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi in subappalto, 10 giorni naturali e consecutivi dall’aggiudicazione) e comunque prima dell’inizio dei rispettivi lavori.
5. E’ parimenti onere dell’appaltatore la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalità indicate dall’Allegato XVII , al D.Lgs 9.4.2008 n.81; detta documentazione deve essere messa a disposizione del responsabile dei lavori e conservata in cantiere.
6. L’appaltatore può presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione CSE una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento PSC, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. In nessun caso le eventuali integrazioni al PSC possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
73. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per l’esecuzione CSE si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
84. L’eventuale Qualora il CSE non si pronunci entro il termine di sette (7) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il CSE non si sia pronunciato entro il termine di sette giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri sette giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
97. Il coordinatore per l’esecuzione è tenuto ad adeguare il piano della sicurezza e coordinamento Nei casi di cui al comma 1 anche in relazione ai successivi approfondimenti derivanti dalla progettazione esecutiva dei lavori predisposta dall’impresa2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle modifiche/varianti/variazioni.
108. L’Appaltatore è tenuto ad osservare ed a far osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni la Deliberazione Consiliare n. 55 dd. 3 luglio 2008 recante titolo: “Atto Si precisa che le Autorità da cui gli offerenti possono ottenere le informazioni sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di Intesa per la sicurezza negli appalti sicurezza, di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune condizioni di Trieste – Approvazione e applicazione nella prassi operativa del Comune di Trieste” con i relativi allegati e ss.mm.ii. e la Determinazione Dirigenziale n. 45 dd. 20 dicembre 2008 recante titolo “Attuazione dell’Atto di Intesa nei cantieri: approvazione della disciplina operativa lavoro e di due protocolli operativi per l’esecuzione degli accertamenti nei cantieri dei previdenza e assistenza, in vigore nella località in cui devono essere eseguiti i lavori e di manutenzione delle aree verdi” con relativi allegati e ss.mm.ii..applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l’esecuzione dell’appalto, sono: • I.N.P.S. – Padova; • I.N.A.I.L – Padova; • DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO – Padova; • CASSA EDILE MUTUALITÀ ED ASSISTENZA LAVORATORI EDILI – Padova; • AZIENDA sanitaria competente.
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Samples: Appalto