Piano di sicurezza e di coordinamento Clausole campione

Piano di sicurezza e di coordinamento. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
Piano di sicurezza e di coordinamento. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Piano di sicurezza e di coordinamento. 1. L’Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’art. 100 del D.Lgs. n° 81/2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgs. n° 81/2008.
Piano di sicurezza e di coordinamento. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei Contratti e all’articolo 100 del Decreto n.81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n.81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato. L’obbligo di cui al comma primo è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Piano di sicurezza e di coordinamento. Art. 42 – Piano di sicurezza sostitutivo
Piano di sicurezza e di coordinamento. 29 Art. 38. Piano operativo di sicurezza 30
Piano di sicurezza e di coordinamento. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte dell’Ente aggiudicatore, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
Piano di sicurezza e di coordinamento. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento approvato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 10 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, integrante il progetto a base di gara.
Piano di sicurezza e di coordinamento. 1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del 9 aprile 2008 , n. 81.
Piano di sicurezza e di coordinamento. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui all’Art. 2 del presente Capitolato speciale. L'obbligo è esteso altresì: