PIANO DEL TRASFERIMENTO DEL KNOW HOW Clausole campione

PIANO DEL TRASFERIMENTO DEL KNOW HOW. L’Impresa, entro il termine di 5 (cinque) giorni solari decorrenti dalla data di formale richiesta da parte dell’Amministrazione, da redigersi a cura del Direttore dell’esecuzione contrattuale, dovrà produrre un documento denominato “Piano di trasferimento del know-how”, propedeutico alla pianificazione del passaggio di tutte le conoscenze relative alla fornitura in parola all’Amministrazione o terzi indicati da quest’ultima. Nel “Piano di trasferimento di know-how” verranno indicate le risorse professionali impegnate nelle singole attività. Tali risorse potranno appartenere a diversi servizi, al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza del trasferimento di “know-how”. Nel caso in cui la valutazione del predetto “Piano” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la sua valutazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto. Trascorsi tali 10 (dieci) giorni solari, qualora il suddetto “Piano” non sia ancora disponibile, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria. L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione. La mancata e/o ritardata presentazione del cennato documento di cui al presente articolo comporterà l’applicazione di specifiche penalità, secondo la codifica di riferimento, di cui al successivo articolo 18, Paragrafo 18.1.

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  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

  • Conferimento dei dati Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato stesso.

  • Mancato pagamento del premio Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

  • Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società: 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, 4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato: a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva; b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento; c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento; d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: • la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa; • rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o eventualmente con posta Pec, assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 30 € a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

  • Trasferimento dei dati all’estero I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pub- blici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

  • Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing Le parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito dell’unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento. In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Nell’ambito delle forme di partecipazione sono previsti specifici Comitati Paritetici presso ciascuna Azienda o Ente con i seguenti compiti: - raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza; - individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale; - formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato; - formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle Aziende o Enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonchè la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, i Comitati valuteranno l’opportunità di attuare, nell’ambito dei piani generali per la formazione, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi: - affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali; - favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli uffici/servizi, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti delle Aziende o Enti. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti delle Aziende o Enti. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi. Le Aziende o Enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano, altresì, un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti ad effettuare una relazione annuale sull’attività svolta. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi.

  • SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA La data delle sedute pubbliche sarà comunicata tramite pubblicazione sul sito internet del Comune xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica in data 18.11.2019 alle ore 10.00 (eventuali variazioni saranno pubblicate sul sito internet del Comune), presso il Comune di San Gimignano in Piazza Duomo, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente il RUP procederà a: a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; b) attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio; c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta QUALITATIVA: ELEMENTI QUALITATIVI ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte qualitative e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. L’apertura della busta contenente gli elementi e sub-elementi quantitativi sarà effettuata in seduta pubblica. L’amministrazione aggiudicatrice procederà alla verifica in ordine alla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, con la procedura di cui all’art. 97, comma 5, D.lgs. 50/2016.

  • SVOLGIMENTO DELLA GARA La gara si svolgerà in seduta pubblica nel giorno 20/06/2018 alle ore 09:00, presso i locali di Amag SpA in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx n. 18 – Alessandria, alla quale saranno ammessi i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o persone munite di apposita delega. Durante tale seduta, il seggio di gara aprirà i plichi tempestivamente e regolarmente pervenuti e verificherà la correttezza formale e la completezza della Documentazione Amministrativa presentata da ciascuno dei concorrenti. Terminata la valutazione della documentazione amministrativa, il seggio di gara aprirà le buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi e individuerà l’offerta migliore secondo il criterio del minor prezzo, per ogni singolo lotto, e ne darà comunicazione ai presenti, formando così la graduatoria provvisoria per gli adempimenti conseguenti per ogni lotto. I premi annuali indicati sono basi d’asta con obbligo di ribasso: pertanto sono ammesse esclusivamente pena l’esclusione, offerte di ribasso rispetto alle singole basi d’asta indicate. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario sarà effettuata, ai sensi della delibera ANAC n. 111 del 20/12/2012, così come aggiornata con la delibera n. 157 del 17/02/2016, attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità. Tutti i concorrenti devono pertanto registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC (già AVCP) (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il possesso dei requisiti diversi da quelli per cui è prevista l'inclusione in detto sistema sarà verificato dalla Stazione Appaltante mediante le modalità ordinarie. Ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata applicando uno dei metodi previsti dalle lettere a), b), c), d) ed e) della stessa norma, che verrà sorteggiato in sede di gara. A questo fine, la Stazione Appaltante chiederà all'offerente di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta. Nel caso in cui le spiegazioni presentate dall'offerente non giustifichino sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o nel caso in cui si accerti che l'offerta è anormalmente bassa per le ragioni previste dall'art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente. Ferme restando le ipotesi tassative di esclusione previste dalla legge, le carenze di qualsiasi elemento formale possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della dichiarazione Allegato 1, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.