Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.
Deposito cauzionale. A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore una somma di euro pari a una mensilità del canone , imputabile a scelta del locatore, in conto pigioni o per il risarcimento di eventuali danni subiti nel corso della locazione, ivi compresi i danni arrecati agli arredi, la cauzione non sarà produttiva di interessi legali . Il deposito cauzionale così costituito verrà reso dal locatore al conduttore al termine della locazione, previa verifica dello stato dei locali occupati dal conduttore, nonché all’osservanza di ogni obbligazione assunta da quest’ultimo con la firma dell’odierno documento.
Deposito cauzionale. A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ………………………….. pari a n. ……… mensilità del canone (7), non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia (4)
Deposito cauzionale. A garanzia della piena osservanza del contratto e dell'esecuzione del servizio l’ente affidatario effettuerà la costituzione del deposito cauzionale, anche in formula fideiussoria, ai sensi dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. Lo svincolo della cauzione avverrà dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza e dopo l'avvenuta regolare esecuzione del servizio.
Deposito cauzionale. A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il CONDUTTORE versa/non versa (4) alla LOCATRICE (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ………………………………. pari a ………… mensilità del canone (6), non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al CONDUTTORE al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia:……………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. (4) La LOCATRICE dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il CONDUTTORE approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:
Deposito cauzionale. A garanzia degli obblighi assunti, la Ditta costituisce cauzione definitiva stabilita nella misura del 10% dell’importo netto contrattuale dell’appalto ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016. L’Amministrazione è autorizzata a prelevare dalla cauzione definitiva tutte le somme di cui diventasse creditrice nei riguardi della Ditta, per inadempienze contrattuali o danni, o altro imputabili alla stessa Xxxxx. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, la Ditta è obbligata nel termine di giorni 30 (trenta) a reintegrare la cauzione stessa nella misura originaria. Diversamente la cauzione verrà integrata d’ufficio, sull’importo di liquidazione. Al termine dell’appalto sarà liquidata e saldata ogni pendenza, sentiti i pareri favorevoli dei competenti Uffici che attesteranno gli adempimenti da parte della ditta a tutti gli obblighi verso il Comune, e l’assenza di prevedere verso dipendenti e gli Enti previdenziali, e assicurativi. Lo svincolo del deposito cauzionale sarà oggetto d’apposito provvedimento amministrativo. Nel caso in cui la cauzione venisse prestata da intermediari Finanziari, questi dovranno attestare di essere iscritti nell’apposita lista del Ministero del Tesoro (art. 107 – D.Lgs n. 385 del 1/9/1993) e di svolgere in via prevalente questa attività.
Deposito cauzionale. A garanzia dell’osservanza degli obblighi contrattuali, si dà atto che l’Appaltatore ha stipulato, quale deposito cauzionale definitivo, polizza fideiussoria n. rilasciata da per una somma garantita di € euro ).
Deposito cauzionale. Per il noleggio di ciascun veicolo, a prescindere da durata e chilometraggio, all’atto della sottoscrizione del contratto il Cliente è obbligato a versare un deposito cauzionale stabilito in base alla tipologia del veicolo e quantificato secondo quanto riportato nella sezione Condizioni particolari di noleggio alla “Tabella Franchigie e depositi”. La cauzione rappresenta una somma di denaro che viene bloccata a livello precauzionale a titolo di garanzia ed allo scopo di verificare la validità della carta di credito presentata dal Cliente. L’importo del deposito verrà restituito dal Locatore qualora, all’estinzione del rapporto contrattuale, il veicolo venga riconsegnato integro e completo di tutte le parti ed accessori, nonché a seguito dell’accertamento del corretto assolvimento degli obblighi contrattuali assunti dal Cliente. A tal proposito il Locatore precisa che lo sblocco del deposito cauzionale generalmente avviene nelle ore immediatamente successive alla chiusura del contratto di noleggio, tuttavia potrebbe accadere che la cifra sbloccata non risulti immediatamente disponibile sull’ estratto conto del Cliente. Il Locatore infatti provvede a rilasciare i fondi ma non ha alcun controllo sui tempi effettivi del ri-accredito, che sono invece determinati dalle società che gestiscono le carte di credito del Cliente e dai circuiti interbancari, in merito a cui non potrà essere addebitata alcuna responsabilità al Locatore per l’eventuale ritardo di effettivo riaccredito di detti importi dalla data di avvenuto sblocco.
Deposito cauzionale. A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa, ai sensi degli articoli 113, comma 1, e 75, comma 7, del Decreto Legislativo n. 163/2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, ha costituito una deposito cauzionale di € , pari al % dell’importo netto del contratto, mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione. Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa. Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall' Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno. La polizza fideiussoria prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l’Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'’Amministrazione, anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile. Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell’Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
Deposito cauzionale. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente concessione il Concessionario deve costituire una cauzione, mediante deposito o polizza fideiussoria, di € 500,00 (cinquecento) con le modalità, per analogia, di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti della presente concessione.