Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.
Deposito cauzionale. A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ………………………….. pari a n. ……… mensilità del canone (7), non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia (4)
Deposito cauzionale. A partire da 48 ore prima e fino alla data e ora di ritiro dell'autoveicolo, il Cliente si obbliga a effettuare il deposito cauzionale relativo al noleggio prenotato tramite il Sito Web o l’App secondo le indicazioni fornite dal sistema. Il Cliente prende atto e accetta che l’effettuazione del deposito cauzionale e il buon esito dello stesso, è obbligazione essenziale e che il relativo inadempimento, senza aver cancellato la prenotazione comporterà l’immediata risoluzione del contratto, l’annullamento della prenotazione, l’impossibilità di ritirare il veicolo e l’addebito delle penali previste all’art. 4. È pertanto responsabilità del Cliente accertarsi e adoperarsi affinché il plafond disponibile sulla propria carta di credito sia sufficiente a coprire l’importo dovuto per il deposito cauzionale, il cui ammontare è indicato nelle Condizioni Particolari di Noleggio. Il deposito cauzionale consiste in un importo pre-autorizzato, ossia non incassato sulla carta del cliente, che ha la funzione di tutelare Locauto Rent. Al termine del noleggio il Cliente autorizza Locauto Rent a utilizzare il deposito cauzionale per l'incasso degli importi non inclusi nella prenotazione, ivi compresi gli importi per eventuali nuovi danni occorsi al veicolo, quantificati secondo le Condizioni Generali, le Condizioni Particolari di Noleggio e il Listino Danni Locauto Rent. Locauto Xxxx chiederà al soggetto competente lo svincolo del deposito cauzionale entro le 48 ore successive alla riconsegna dell'autoveicolo e alla corretta chiusura del contratto di noleggio; successivamente alla richiesta di svincolo, il plafond sulla carta di credito del Cliente verrà ripristinato in un periodo di tempo non dipendente dalla volontà di Locauto Rent; il Cliente rinuncia a sollevare qualsiasi contestazione nei confronti di Locauto Rent per qualsiasi forma di danno o pregiudizio che gli possa derivare da ritardi nella disponibilità della somma.
Deposito cauzionale. Alle condizioni previste dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la Ditta dovrà prestare, per la sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, dell’importo netto del corrispettivo contrattuale, pari al 10% dell’importo totale dei corrispettivi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Anche per la cauzione definitiva si applica quanto per essa espressamente previsto dalla normativa vigente; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Quanto sopra garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, dell’eventuale risarcimento danni, dell’integrità degli impianti e delle attrezzature di proprietà comunale, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto della Ditta Appaltatrice, a causa di inadempienza o cattiva esecuzione del servizio, ivi compreso il maggiore prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del servizio aggiudicato in caso di risoluzione del contratto per inadempienze della Ditta Appaltatrice. Resta salvo per l’Amministrazione Comunale l’esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La Ditta Appaltatrice è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del servizio. E’ ammessa la presentazione della garanzia definitiva mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale.
Deposito cauzionale. A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il CONDUTTORE versa/non versa (4) alla LOCATRICE (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ………………………………. pari a ………… mensilità del canone (6), non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al CONDUTTORE al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia:……………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. (4)
Deposito cauzionale. A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore una somma di euro pari a una mensilità del canone , imputabile a scelta del locatore, in conto pigioni o per il risarcimento di eventuali danni subiti nel corso della locazione, ivi compresi i danni arrecati agli arredi, la cauzione non sarà produttiva di interessi legali . Il deposito cauzionale così costituito verrà reso dal locatore al conduttore al termine della locazione, previa verifica dello stato dei locali occupati dal conduttore, nonché all’osservanza di ogni obbligazione assunta da quest’ultimo con la firma dell’odierno documento.
Deposito cauzionale. A garanzia della piena osservanza del contratto e dell'esecuzione del servizio l’ente affidatario effettuerà la costituzione del deposito cauzionale, anche in formula fideiussoria, ai sensi dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. Lo svincolo della cauzione avverrà dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza e dopo l'avvenuta regolare esecuzione del servizio.
Deposito cauzionale. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente concessione il Gestore deve costituire una cauzione, mediante deposito o polizza fideiussoria, di € 2.800,00 (duemilaottocento) secondo le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti della presente concessione.
Deposito cauzionale. A garanzia dell’osservanza degli obblighi contrattuali, si dà atto che l’Appaltatore ha stipulato, quale deposito cauzionale definitivo, polizza fideiussoria n. rilasciata da per una somma garantita di € euro ).
Deposito cauzionale. A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto, e tenuto conto della particolare connotazione fiduciaria dell’appalto, avente ad oggetto la prestazione di servizi di viaggio e soggiorno di studio riferiti a minori, l’appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto relativo alla stagione, 2009 costituirà, mediante garanzia fideiussoria bancaria o polizza cauzionale assicurativa, un deposito cauzionale in misura pari al 10 per cento dell’importo totale aggiudicatogli per l’intero biennio. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di escussione parziale della cauzione prestata, l’appaltatore dovrà procedere immediatamente alla ricostituzione della cauzione stessa riportandone il valore all’aliquota del 10 per cento di cui al comma 1; ove non provveda, la stazione appaltante provvederà in sua vece, addebita dogli i relativi costi. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di pagamento della fattura a saldo relativa al contratto della stagione 2010, sulla quale viene apposto il timbro di regolare esecuzione.