Politica tariffaria. 1. Per i viaggi all’interno del territorio regionale, il sistema tariffario adottato è quello vigente al momento della sottoscrizione del presente Atto in coerenza con i “principi generali in materia tariffaria” di cui all’art 26 della L.R. 18/2002. 2. La Regione, ai sensi del presente Atto, corrisponde, direttamente a FAL, l’integrale compensazione delle quote per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni, o titoli di gratuità, nonché da altre norme, o modifiche, al sistema tariffario, eventualmente emanate successivamente alla stipula del presente Contratto e già non contenute nel PEF, che possono essere stabiliti solo dalla Regione. 3. La Regione, inoltre, stabilisce che: - l’agevolazione per i ragazzi prevede la gratuità fino a 10 anni non compiuti se accompagnati da un singolo adulto pagante, oltre i 10 anni si intenderà applicato il prezzo pieno adulti; - annualmente, a far data dal 1° gennaio degli anni: 2023, 2025 e dal 2027 al 2033, con prevendita degli abbonamenti al 25 dicembre dell’anno precedente, le tariffe sono automaticamente incrementate del + 0,9%. Qualora l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività – indice generale NIC (al lordo dei tabacchi) -, definito nel documento ISTAT emesso a novembre dell’anno precedente, risultasse inferiore al + 0,9%, si applicherà l’incremento previsto del + 0,9%. Qualora l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività – indice generale NIC (al lordo dei tabacchi) -, definito nel documento ISTAT emesso a novembre dell’anno precedente risultasse superiore al + 0,9%, si applicherà l’incremento NIC previsto per legge, assorbente l’incremento dello 0,9% prospettato; - a far data dal 1° gennaio degli anni 2022, 2024 e 2026, con prevendita degli abbonamenti al 25 dicembre dell’anno precedente, le tariffe sono automaticamente incrementate rispettivamente del 3,5% (tre virgola cinque per cento), 5% (cinque per cento) e 3,5% (tre virgola cinque per cento); 4. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’adeguamento e l’incremento delle tariffe di cui al precedente comma 3 del presente articolo, come previsto nel PEF, contribuiscono all’equilibrio economico del presente Contratto e, pertanto, qualora la Regione intervenga per non effettuarli, o siano di valore inferiore a quelli previsti nel PEF, l’importo del mancato/minore adeguamento/incremento non sarà computato nel calcolo di cui all’art. 9, comma 4, lettera a). 5. I clienti sono tenuti a salire sui mezzi muniti di idoneo titolo di viaggio convalidato secondo le norme in vigore; in caso contrario, i trasgressori sono soggetti alle sanzioni di legge. 6. Gli importi delle sanzioni/regolarizzazioni/sovrapprezzi alla clientela sono quelli di cui all’Allegato 5 al presente Atto. Salvo diverse e successive disposizioni, che verranno comunque indicate nella Carta dei Servizi di FAL, è prevista la possibilità di acquistare il biglietto a bordo treno senza pagamento di alcun sovraprezzo, nei casi dettagliati all’Allegato 5; negli altri casi è ammesso l’acquisto a bordo con pagamento di un sovrapprezzo di 3 (tre) euro e previo avviso al capotreno. 7. XXX provvede ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e ha inoltre l'obbligo di comunicare alla clientela l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le modalità di regolarizzazione a bordo. 8. XXX si impegna ad attivare iniziative di contrasto all’evasione e all’elusione, nonché a tutelare la sicurezza personale del viaggiatore secondo il “Piano Operativo di sicurezza e controlleria”, che sarà predisposto entro un anno dalla stipula del Contratto. Detto Piano, che sarà predisposto anche con il coinvolgimento delle FF.OO., definirà le necessità, le attività, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l’equilibrio economico- finanziario originario del Contratto. 9. FAL ha facoltà di adottare – decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione alla Regione e in assenza di opposizione da parte di quest’ultima – ulteriori azioni sulla base di strategie di marketing definite a livello aziendale, o per progetti che favoriscano la mobilità casa - lavoro e casa – scuola e la mobilità turistica anche in collaborazione con gli enti locali, anche combinati con altre prestazioni o servizi, purché compatibili con il servizio gravato da OSP e con altri servizi di trasporto gravati da OSP istituiti a livello regionale, in conformità con la legge regionale 31 ottobre 2012 n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”. 10.FAL assicura una rete di vendita, diretta e/o indiretta, in grado di rispondere adeguatamente alla domanda dei viaggiatori, anche attraverso l’estensione di progetti di digital customer experience ed integrazione multimodale. Secondo quanto definito nell'Allegato 2 "Servizi connessi al trasporto" e nell'Allegato 3, le condizioni minime di qualità (CMQ) e la Rete di vendita, potranno essere ridefinite, laddove migliorative.
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Samples: Contratto Di Servizio
Politica tariffaria. 1. Per i viaggi all’interno del territorio regionale, il sistema tariffario adottato è quello vigente al momento della sottoscrizione del presente Atto in coerenza Atto, nonché l’applicazione sovraregionale delle tariffe regionali per i viaggi attraverso due o più Regioni, come definita dalla Conferenza Stato-Regioni nel Documento “Nuova tariffa con i “principi generali in materia tariffariaapplicazione sovraregionale” di cui all’art 26 della L.R. 18/2002del 3 agosto 2017, come integrata dal Documento del 21 settembre 2017 e successive ulteriori integrazioni.
2. La Regione, ai sensi del presente Atto, corrisponde, direttamente a FALTrenitalia, l’integrale compensazione delle quote per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni, o titoli di gratuità, nonché da altre norme, o modifiche, al sistema tariffario, eventualmente emanate successivamente alla stipula del presente Contratto e già non contenute nel PEF, che possono essere stabiliti solo dalla Regione.
3. La Regione, inoltre, stabilisce che: - a far data dal 1° luglio 2018 l’agevolazione per i ragazzi prevede sarà modificata prevedendo la gratuità per i ragazzi fino a 10 anni non compiuti se accompagnati da un singolo adulto pagantecompiuti, oltre i 10 anni si intenderà applicato quindi il prezzo pieno adulti; - annualmente, a far data dal 1° gennaio degli anni: 2023anni 2019, 2020, 2022, 2024, 2025 e dal 2027 al 20332032 annualmente, con prevendita degli abbonamenti al 25 dicembre dell’anno precedente, le tariffe sono automaticamente incrementate del + 0,9%. Qualora l’indice dei prezzi adeguate al consumo per l’intera collettività – indice generale NIC (al lordo dei tabacchi) -tasso di inflazione programmato NIC, definito nel documento ISTAT emesso a novembre dell’anno precedente, risultasse inferiore al + 0,9%, si applicherà l’incremento previsto del + 0,9%. Qualora l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività – indice generale NIC (al lordo dei tabacchi) -, definito nel documento ISTAT emesso a novembre dell’anno precedente risultasse superiore al + 0,9%, si applicherà l’incremento NIC previsto per legge, assorbente l’incremento dello 0,9% prospettato; - a far data dal 1° gennaio degli anni 20222021, 2024 2023 e 2026, con prevendita degli abbonamenti al 25 dicembre dell’anno precedente, le tariffe sono automaticamente incrementate rispettivamente del 3,5% (tre virgola cinque per cento), 55,0% (cinque per cento) e 3,5% (tre virgola cinque per cento);. Gli adeguamenti e gli incrementi delle tariffe di cui sopra sono paritetici per le tariffe regionali e sovraregionali e sono automaticamente applicate da Trenitalia, salvo deliberazione contraria da parte della Regione.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’adeguamento e l’incremento delle tariffe di cui al precedente comma 3 del presente articolo, come previsto nel PEF, contribuiscono contribuisce all’equilibrio economico del presente Contratto e, pertanto, qualora la Regione intervenga per non effettuarli, o siano di valore inferiore a quelli previsti nel PEF, l’importo del mancato/minore adeguamento/incremento non sarà computato nel calcolo di cui all’art. 98, comma 43, lettera a).
5. I clienti sono tenuti a salire sui mezzi muniti di idoneo titolo di viaggio convalidato secondo le norme in vigore; in caso contrario, i trasgressori sono soggetti alle sanzioni di legge.
6. Gli importi delle sanzioni/regolarizzazioni/sovrapprezzi alla clientela sono quelli di cui all’Allegato 5 al presente Atto. Salvo diverse e successive disposizioni, che verranno comunque indicate nella Carta dei Servizi di FAL, è prevista la possibilità di acquistare il biglietto a bordo treno senza pagamento di alcun sovraprezzo, nei casi dettagliati all’Allegato 5; negli altri casi è ammesso l’acquisto a bordo con pagamento di un sovrapprezzo di 3 5 (trecinque) euro e previo avviso al capotreno.
76. XXX Trenitalia provvede ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e ha inoltre inoltre, l'obbligo di comunicare alla clientela l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le modalità di regolarizzazione a bordo.
87. XXX Trenitalia si impegna ad attivare iniziative di contrasto all’evasione e all’elusione, nonché a tutelare la sicurezza personale del viaggiatore secondo il “Piano Operativo di sicurezza e controlleria”, che sarà predisposto entro un anno dalla stipula del Contratto. Detto Piano, che sarà predisposto anche con il coinvolgimento delle FF.OO., definirà le necessità, le attività, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l’equilibrio economico- economico-finanziario originario del Contratto.
98. FAL Trenitalia ha facoltà di adottare – decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione alla Regione e in assenza di opposizione da parte di quest’ultima – ulteriori azioni sulla base di strategie di marketing definite a livello aziendale, o per progetti che favoriscano la mobilità casa - lavoro e casa – scuola e la mobilità turistica anche in collaborazione con gli enti locali, anche combinati con altre prestazioni o servizi, purché compatibili con il servizio gravato da OSP e con altri servizi di trasporto gravati da OSP istituiti a livello regionale, in conformità con la legge regionale 31 ottobre 2012 n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”.
9. 10.FAL Trenitalia assicura una rete di vendita, diretta e/o indiretta, in grado di rispondere adeguatamente alla domanda dei viaggiatori, anche attraverso l’estensione di progetti di digital customer experience ed integrazione multimodale. Al fine di garantire, nell’arco della durata del Contratto, un costante e adeguato livello di dotazione della rete di vendita e d’informazione, con riferimento al PEF che prevede un progressivo efficientamento dei costi riferiti al reticolo di vendita diretta ed un potenziamento dei canali di vendita alternativi, nonché alla luce della progressiva digitalizzazione dell’acquisto dei titoli di viaggio, le Parti predisporranno, entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del Contratto, un apposito Piano di intervento per la vendita e l’informazione, anche tenuto conto delle condizioni territoriali di domanda e di offerta. Il Piano di intervento per la vendita e l’informazione, definirà le necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l’equilibrio economico-finanziario originario del Contratto. Secondo quanto definito nell'Allegato 2 "Servizi connessi al trasporto" nel Piano di Intervento per la vendita e nell'Allegato 3l’informazione, le condizioni minime di qualità (CMQ) e la Rete di venditacui all’Allegato 3 al Contratto, potranno essere ridefinite, laddove migliorative.
10. Resta fermo che Trenitalia si riserva di non aderire a nuovi progetti di integrazione, e/o di recedere dalle integrazioni tariffarie, e/o modali, vigenti alla data del presente Atto, qualora le stesse risultino economicamente penalizzanti per Trenitalia e la Regione non si impegni formalmente a compensare i minori introiti.
11. Le Parti si impegnano a sviluppare evoluzioni del sistema tariffario anche integrato, che consentano di attuare meccanismi di pricing differenziati per prodotto e servizio, allo scopo di favorire utilizzi più efficienti dell’offerta ed un progressivo incremento dei ricavi.
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Samples: Service Agreement
Politica tariffaria. 1. Per i viaggi all’interno del territorio regionale, il sistema tariffario adottato è quello vigente al momento della sottoscrizione del presente Atto in coerenza Atto, nonché l’applicazione sovraregionale delle tariffe regionali per i viaggi attraverso due o più Regioni, come definito dalla Conferenza Stato-Regioni nel Documento “Nuova tariffa con i “principi generali in materia tariffariaapplicazione sovraregionale” di cui all’art 26 della L.R. 18/2002del 3 agosto 2017 come integrato dal Documento del 21 settembre 2017 e successive ulteriori integrazioni. Il sistema tariffario è riportato nell’allegato 5.
2. La Regione, ai sensi del presente Atto, corrisponde, corrisponde direttamente a FAL, Trenitalia l’integrale compensazione delle quote per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni, agevolazioni o titoli di gratuità, nonché da altre norme, norme o modifiche, modifiche al sistema tariffario, tariffario eventualmente emanate successivamente alla stipula del presente Contratto e già non contenute nel PEF, PEF che possono essere stabiliti solo dalla Regione.
3. La Regione, inoltre, stabilisce cheha previsto in PEF i seguenti incrementi tariffari: - l’agevolazione per i ragazzi prevede la gratuità fino a 10 anni non compiuti se accompagnati da un singolo adulto pagante, oltre i 10 anni si intenderà applicato il prezzo pieno adulti; - annualmente• con cadenza annuale, a far data dal 1° gennaio degli anni: 2019 e fino al 1° gennaio 2023, 2025 e dal 2027 al 2033, con prevendita degli abbonamenti al 25 dicembre dell’anno precedente, le tariffe regionali aziendali ed integrate TIC sono automaticamente incrementate del + 0,92,6%. Qualora l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività – indice generale NIC (al lordo dei tabacchi) -; • con cadenza annuale, definito nel documento ISTAT emesso a novembre dell’anno precedente, risultasse inferiore al + 0,9%, si applicherà l’incremento previsto del + 0,9%. Qualora l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività – indice generale NIC (al lordo dei tabacchi) -, definito nel documento ISTAT emesso a novembre dell’anno precedente risultasse superiore al + 0,9%, si applicherà l’incremento NIC previsto per legge, assorbente l’incremento dello 0,9% prospettato; - a far data dal 1° gennaio degli anni 2022, 2024 e 2026, con prevendita degli abbonamenti al 25 dicembre dell’anno precedentefino a scadenza, le tariffe regionali aziendali ed integrate TIC sono automaticamente incrementate rispettivamente del 3,5% (tre virgola cinque dell’1,5%. Gli incrementi delle tariffe saranno deliberati dalla Regione con congruo anticipo, per cento), 5% (cinque per cento) e 3,5% (tre virgola cinque per cento);consentire l’aggiornamento dei sistemi di vendita.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’adeguamento e l’incremento delle tariffe di cui al precedente comma 3 del presente articolo3, come previsto nel PEF, contribuiscono contribuisce all’equilibrio economico del presente Contratto e, pertanto, qualora la Regione intervenga per non effettuarliproceda, o siano di valore inferiore a quelli previsti nel PEF, l’importo del mancato/minore adeguamento/incremento non sarà computato nel calcolo a credito di cui all’art. 9Trenitalia l’importo corrispondente all’aumento atteso, comma 4anno per anno considerando l’effetto cumulato, lettera a)secondo quanto previsto alla Matrice dei rischi.
5. I clienti sono tenuti a salire sui mezzi muniti di idoneo titolo di viaggio convalidato secondo le norme in vigore; in caso contrario, i trasgressori sono soggetti alle sanzioni di legge.
6. Gli importi delle sanzioni/regolarizzazioni/sovrapprezzi alla clientela sono quelli di cui all’Allegato 5 al presente Atto. Salvo diverse e successive disposizioni, che verranno comunque indicate nella Carta dei Servizi di FAL, è prevista la possibilità di acquistare il biglietto a bordo treno senza pagamento di alcun sovraprezzo, nei casi dettagliati all’Allegato 5; negli altri casi è ammesso l’acquisto a bordo con pagamento di un sovrapprezzo di 3 (tre) euro e previo avviso al capotreno.
7. XXX Trenitalia provvede ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e ha inoltre ed ha, inoltre, l'obbligo di comunicare alla clientela l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le modalità di regolarizzazione a bordo.
86. XXX Trenitalia si impegna ad attivare iniziative di contrasto all’evasione e all’elusione, nonché a tutelare la tutela della sicurezza personale del viaggiatore secondo il “Piano Operativo di sicurezza e controlleria”, che sarà predisposto entro un anno dalla stipula del Contratto. Detto Piano, che sarà predisposto anche con il coinvolgimento delle FF.OO., Il Piano definirà le necessità, le attività, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, laddove si prevedano azioni/performance incrementali rispetto a quanto già previsto, mantenendo l’equilibrio economico- finanziario originario del Contratto.
97. FAL Trenitalia ha facoltà di adottare – decorsi 30 (trenta) trenta giorni dalla data della comunicazione alla Regione e in assenza di opposizione da parte di quest’ultima – ulteriori azioni titoli individuati sulla base di strategie di marketing definite a livello aziendale, o per progetti che favoriscano la mobilità casa - casa- lavoro e casa – casa–scuola e la mobilità turistica anche in collaborazione con gli enti locali, anche combinati con altre prestazioni o servizi, purché compatibili con il servizio gravato da OSP e con altri servizi di trasporto gravati da OSP istituiti a livello regionale, in conformità con la legge regionale 31 ottobre 2012 n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”.
8. 10.FAL Trenitalia assicura una rete di vendita, diretta e/o indiretta, indiretta in grado di rispondere adeguatamente alla domanda dei viaggiatori, anche attraverso l’estensione di progetti di digital customer experience ed integrazione multimodale. Al fine di garantire nell’arco della durata del Contratto un costante adeguato livello di dotazione della rete di vendita e d’informazione, e con riferimento al PEF che prevede un progressivo efficientamento dei costi riferiti al reticolo di vendita diretta ed un potenziamento dei canali di vendita alternativi, nonché alla luce della progressiva digitalizzazione dell’acquisto dei titoli di viaggio, le Parti predisporranno entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto un apposito Piano di intervento per la vendita e l’informazione, anche tenuto conto delle condizioni territoriali di domanda e di offerta. Il Piano di Intervento per la vendita e l’informazione definisce la necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, laddove si prevedano azioni/performance incrementali rispetto a quanto già previsto, mantenendo l’equilibrio economico- finanziario originario del Contratto. Secondo quanto definito nell'Allegato 2 "Servizi connessi al trasporto" e nell'Allegato 3nel Piano di Intervento, le condizioni minime di qualità (CMQ) e la Rete di vendita, cui all’Allegato 7 potranno essere ridefinite.
9. Resta fermo che Trenitalia si riserva di non aderire a nuovi progetti di integrazione e/o di recedere dalle integrazioni tariffarie e/o modali vigenti alla data del presente Atto, laddove migliorativequalora le stesse risultino economicamente e finanziariamente penalizzanti per Trenitalia e la Regione non si impegni formalmente a compensare i minori introiti.
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Samples: Service Agreement
Politica tariffaria. 1. Per i viaggi all’interno del territorio regionale, il sistema tariffario adottato è quello vigente al momento della sottoscrizione del presente Atto in coerenza Atto, nonché l’applicazione sovraregionale delle tariffe regionali per i viaggi attraverso due o più Regioni, come definito dalla Conferenza Stato-Regioni nel Documento “Nuova tariffa con i “principi generali in materia tariffariaapplicazione sovraregionale” di cui all’art 26 della L.R. 18/2002del 3 agosto 2017 come integrato dal Documento del 21 settembre 2017 e successive ulteriori integrazioni. Il sistema tariffario è riportato nell’Allegato 5.
2. La Regione, ai sensi del presente Atto, corrisponde, corrisponde direttamente a FAL, Trenitalia l’integrale compensazione delle quote per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni, agevolazioni o titoli di gratuità, nonché da altre norme, norme o modifiche, modifiche al sistema tariffario, tariffario eventualmente emanate successivamente alla stipula del presente Contratto e già non contenute nel PEF, PEF che possono essere stabiliti stabilite solo dalla Regione.
3. La Regione, inoltre, stabilisce Regione ha definito nel PEF che: - l’agevolazione per i ragazzi prevede la gratuità fino a 10 • negli anni non compiuti se accompagnati da un singolo adulto pagante, oltre i 10 anni si intenderà applicato il prezzo pieno adulti; - annualmente2023 – 2024 – 2025, a far data dal 1° gennaio degli anni: 2023, 2025 e dal 2027 al 2033, (con prevendita degli abbonamenti al 25 dicembre dell’anno precedente), le l’incremento delle tariffe sono automaticamente incrementate nella misura del + 0,9%. Qualora l’indice dei prezzi al consumo 5% annuo; • annualmente per l’intera collettività – indice generale NIC (al lordo dei tabacchi) -il 2022 e dal 2026, definito nel documento ISTAT emesso a novembre dell’anno precedente, risultasse inferiore al + 0,9%, si applicherà l’incremento previsto del + 0,9%. Qualora l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività – indice generale NIC (al lordo dei tabacchi) -, definito nel documento ISTAT emesso a novembre dell’anno precedente risultasse superiore al + 0,9%, si applicherà l’incremento NIC previsto per legge, assorbente l’incremento dello 0,9% prospettato; - a far data dal 1° gennaio degli anni 2022(con prevendita al 25 dicembre dell’anno precedente), 2024 l’adeguamento delle tariffe al tasso di inflazione programmato di cui al NADEF dell’anno precedente a quello di riferimento; • gli aggiornamenti conseguenti delle tariffe con applicazione sovraregionale da applicarsi secondo quanto disposto dalla Conferenza delle Regioni e 2026, Province Autonome (al momento della sottoscrizione del Contratto al 1° febbraio con prevendita degli abbonamenti al 25 dicembre dell’anno precedente, gennaio e al 1° agosto con prevendita degli abbonamenti al 25 luglio). Gli incrementi/adeguamenti delle tariffe sono paritetici per le tariffe regionali/integrate e sono automaticamente incrementate rispettivamente applicati da Trenitalia, salvo deliberazione contraria da parte della Regione. Con riferimento agli anni 2022 e 2023 la differenza percentuale tra l’incremento/adeguamento attuato e quanto previsto nel PEF sarà effettuata a seguito della sottoscrizione del 3,5% (tre virgola cinque per cento), 5% (cinque per cento) presente Contratto e 3,5% (tre virgola cinque per cento);lo scostamento rispetto al ricavo di cui al PEF sarà computato a carico della Regione nel confronto PEF/CER dell’anno.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’adeguamento e l’incremento delle tariffe l’adeguamento/incremento di cui al precedente comma 3 del presente articolo, come previsto nel PEF, contribuiscono contribuisce all’equilibrio economico del presente Contratto e, pertanto, qualora la Regione intervenga per non effettuarli, o siano effettuarlo nella misura di valore inferiore a quelli previsti nel cui al PEF, l’importo del mancato/minore adeguamento/incremento corrispondente all’aumento dei ricavi atteso, anno per anno considerando l’effetto cumulato sarà attribuito alla Regione secondo quanto previsto all’Allegato 4 Matrice dei Rischi; tale importo non sarà computato è considerato nel calcolo di cui all’art. 9, 8 comma 4, 3 lettera a).
5. I clienti sono tenuti a salire sui mezzi muniti di idoneo titolo di viaggio convalidato secondo le norme in vigore; in caso contrario, i trasgressori sono soggetti alle sanzioni di legge.
6. Gli importi delle sanzioni/regolarizzazioni/sovrapprezzi alla clientela sono quelli di cui all’Allegato 5 al presente Atto. Salvo diverse e successive disposizioni, che verranno comunque indicate nella Carta dei Servizi di FAL, è prevista la possibilità di acquistare il biglietto a bordo treno senza pagamento di alcun sovraprezzo, nei casi dettagliati all’Allegato 5; negli altri casi è ammesso l’acquisto a bordo con pagamento di un sovrapprezzo di 3 (tre) euro e previo avviso al capotreno.
7. XXX Trenitalia provvede ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e ha inoltre ed ha, inoltre, l'obbligo di comunicare alla clientela l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le modalità di regolarizzazione a bordo.
86. XXX Trenitalia si impegna ad attivare iniziative di contrasto all’evasione e all’elusione, nonché a tutelare la tutela della sicurezza personale del viaggiatore secondo il “Piano Operativo di sicurezza e controlleria”, che sarà predisposto entro un anno dalla stipula del Contratto. Detto Piano, che sarà predisposto anche con il coinvolgimento delle FF.OO., Il Piano definirà le necessità, le attività, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l’equilibrio economico- finanziario originario del Contratto.
97. FAL Trenitalia ha facoltà di adottare – decorsi 30 (trenta) trenta giorni dalla data della comunicazione alla Regione e in assenza di opposizione da parte di quest’ultima – ulteriori azioni titoli individuati sulla base di strategie di marketing definite a livello aziendale, o per progetti che favoriscano la mobilità casa - casa-lavoro e casa – casa-scuola e la mobilità turistica anche in collaborazione con gli enti locali, anche combinati con altre prestazioni o servizi, purché compatibili con il servizio gravato da OSP e con altri servizi di trasporto gravati da OSP istituiti a livello regionale, in conformità con la legge regionale 31 ottobre 2012 n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”.
8. 10.FAL Trenitalia assicura una rete di vendita, diretta e/o indiretta, indiretta in grado di rispondere adeguatamente alla domanda dei viaggiatori, anche attraverso l’estensione di progetti di digital customer experience ed integrazione multimodale. Al fine di garantire nell’arco della durata del Contratto un costante adeguato livello di dotazione della rete di vendita e d’informazione, e con riferimento al PEF che prevede un progressivo efficientamento dei costi riferiti al reticolo di vendita diretta ed un potenziamento dei canali di vendita alternativi, nonché alla luce della progressiva digitalizzazione dell’acquisto dei titoli di viaggio, le Parti hanno predisposto un apposito “Piano di intervento vendita ed informazioni” (All. 14), anche tenuto conto delle condizioni territoriali di domanda e di offerta. Il Piano definisce la necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l’equilibrio economico- finanziario originario del Contratto. Secondo quanto definito nell'Allegato 2 "Servizi connessi al trasporto" e nell'Allegato 3nel Piano di Intervento, le condizioni minime di qualità (CMQ) e la Rete di vendita, cui all’Allegato 6 potranno essere ridefinite.
9. Trenitalia si impegna a prendere parte ad un progetto di integrazione tariffaria regionale, laddove migliorativefermo restando che, qualora lo stesso risulti economicamente penalizzante e la Regione non si impegni formalmente a compensare i minori introiti, Trenitalia ha facoltà di non aderirvi ovvero di recedere.
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