RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE Clausole campione

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento già presente. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, pie- na ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. In ogni caso l’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto, con facoltà dell’amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, ...
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. 1. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette prestazioni alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento. 2. E’ obbligo dell'Appaltatore adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Codice e dal presente Capitolato. 3. Le disposizioni impartite dal DEC, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della SA e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei servizi, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del c.c.
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. L’Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti di Zètema e dei terzi. L’Appaltatore, pertanto, è responsabile per qualsiasi danno a cose o persone arrecato dal proprio personale nello svolgimento dei servizi. II danno dovrà essere riparato o risarcito direttamente dall’Appaltatore che esonera pertanto Zètema da qualsiasi responsabilità al riguardo. L’Appaltatore sarà altresì responsabile degli eventuali ammanchi di denaro derivanti dagli incassi del servizio di vendita della carta Bibliocard, ove dallo stesso prestato. L’Appaltatore dovrà quindi predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate e sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto e in conseguenza delle stesse. L’Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti, solleva Zètema da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società stessa, dell’Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell’esecuzione dell’appalto. II danno dovrà essere riparato o risarcito direttamente dalla società aggiudicataria, che esonera Zètema da qualsiasi responsabilità al riguardo. A tal fine, l’Appaltatore dovrà stipulare un’apposita polizza con primaria compagnia di assicurazioni, di durata pari a quella del presente appalto, a copertura degli eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate. La polizza dovrà essere presentata prima della stipula del contratto.
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. E’ obbligo dell'appaltatore l’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità dei lavoratori e dei terzi, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Resta convenuto che, qualora debbano verificarsi danni alle persone o alle cose, imputabili a negligenza nell’esecuzione delle prestazioni, l'appaltatore tiene indenne la Provincia ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvede al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nei lavori da esso eseguiti, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. Sarà pertanto a carico dell‘appaltatore il completo risarcimento di eventuali danni e ciò senza diritto a compensi da parte dell’Amministrazione. La responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà sull’appaltatore nonché sul personale addetto alla direzione e sorveglianza dei lavori. L’appaltatore è unico responsabile del rispetto delle disposizioni di legge, ad es. in materia di edilizia, antincendio, dell’Ispettorato del lavoro e dell’antinfortunistica, nonchè dell’esecuzione a regola d’arte.
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. Sarà obbligo dell’appaltatore adottare nell’esecuzione del presente affidamento tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. In particolare l’appaltatore è obbligato ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. La ditta sarà ritenuta responsabile sotto ogni aspetto previsto dalle leggi vigenti di ogni possibile danno causato dall’inosservanza di ogni norma vigente in materia e/o da una installazione e fornitura di elementi non conformi alle vigenti leggi o comunque non installati in osservanza di qualsiasi principio atto a garantire sotto ogni aspetto la sicurezza degli impianti in oggetto. L’inizio dei lavori deve essere preventivamente concordato con l’Amministrazione Comunale ed avverrà previa autorizzazione da parte della stessa e sotto la direzione ed il controllo dell’UTC. La ditta dovrà nominare, prima dell’inizio dell’installazione un proprio responsabile cui fare riferimento per ogni comunicazione o disposizione impartita dal Comune. Inoltre prima di dare inizio ai lavori, la ditta incaricata dovrà provvedere alla consegna dei seguenti documenti: libro matricola; registro degli infortuni; copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Napoli, in corso di validità e completo anche di certificazione antimafia; denuncia INAIL apertura cantiere; certificati regolarità contributiva INPS; dichiarazione sull’organico medio annuo dei lavoratori; dichiarazione in merito al contratto collettivo del lavoro applicato per i dipendenti e nominativi delle figure previste dal D.lgs. 81/08 (sicurezza sui luoghi di lavoro); Ad ultimazione dell’installazione e prima dell’accensione delle luminarie la ditta dovrà produrre idonea certificazione di conformità degli impianti elettrici realizzati a tutta la vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti elettrici.
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. L’Appaltatore è responsabile della perfetta esecuzione del servizio affidato, nonché dell’esatto adempimento di tutte le prestazioni descritte nel Contratto, nel presente Capitolato Speciale e nei suoi Allegati. L’osservanza delle predette disposizioni, o l’eventuale presenza in luogo del personale del Committente o di quello di sorveglianza, comunque, non limita né riduce la responsabilità dell’Appaltatore stesso. L’Appaltatore, in dipendenza dell’esecuzione del servizio, sarà ritenuto responsabile per danni diretti o indiretti cagionati al Committente e/o a Terzi, a cose e/o persone . Lo stesso, in dipendenza di quanto richiamato, solleverà da ogni corrispondente richiesta di danno il Committente; rimane salvo il risarcimento del danno ulteriore. L’Appaltatore è altresì responsabile per le conseguenze derivanti dal fuori servizio degli impianti o porzioni di impianto imputabili a ritardato o mancato intervento di ripristino dei medesimi.
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. 13.1 E' a carico dell’Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose da terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto. 13.2 In considerazione del completo esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi del Committente e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l’Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Committente. 13.3 In particolare, l’Appaltatore sarà responsabile in caso di distruzione o perdita totale o parziale del materiale a seguito di incendio, furto ed in genere in seguito ad atti e/o omissioni dovuti a titolo di dolo e/o colpa grave. 13.4 L’Appaltatore è in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi e, comunque, a copertura dei rischi e danni, anche materiali, derivanti dall’esecuzione dell’appalto e da eventuali perdite patrimoniali da violazione della privacy con la compagnia di assicurazioni (che si allega al presente contratto), valevole fino al , con massimale minimo pari a Euro 1.000.000,00. La polizza dovrà avere durata almeno di un (1) anno.
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. Ogni responsabilità inerente all’esecuzione del servizio fa interamente carico all'Appaltatore; in questa responsabilità è altresì compresa quella per danni cagionati ai beni del Committente, nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio. L’Appaltatore è responsabile per danni cagionati a terzi, al personale presente nelle varie strutture dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento del servizio. I danni arrecati colposamente dall'Appaltatore e, per esso, dai suoi dipendenti o collaboratori, alla proprietà del Committente saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Appaltatore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, il Committente si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa all'Appaltatore ed irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto alla presenza di delegati dell'Appaltatore; qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni. La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi, del personale presente nelle varie strutture del Committente derivante dalla gestione del servizio, sarà coperta da polizza assicurativa, che l'Appaltatore dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose. La suddetta polizza deve: • prevedere un massimale unico minimo di € 5.000.000,00= per sinistro e per persona; • essere stipulata ed esibita all’Amministrazione prima della stipula del contratto e/o in caso di consegna anticipata entro la data di avvio del servizio; • avere durata non inferiore a quella del contratto Resta tuttavia inteso che: • tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo; • l’Amministrazione, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati all'Amministrazione stessa, restando fermo l’obbligo dell'Appaltatore stipulante la polizza di pagare alle scadenze i rela...
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. 1. L’appaltatore è responsabile a tutti gli effetti degli adempimenti connessi alle clausole del contratto oggetto del presente appalto restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato d’appalto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità. 2. L’appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere gli eventuali danni che, in dipendenza dell’esecuzione dei servizi, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private o a persone ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta l’Amministrazione Comunale e il suo personale. 3. L’appaltatore è responsabile del comportamento di tutto il personale da esso dipendente per l’esecuzione dei servizi. 4. L’appaltatore è responsabile dei danni che dovesse arrecare al patrimonio immobiliare e/o mobiliare del Comune, della mancanza di qualsiasi oggetto di proprietà comunale che dovesse verificarsi durante l’orario di servizio salvo la dimostrazione della propria estraneità al fatto. All’appaltatore spetta inoltre la sorveglianza su tutto il materiale conservato entro gli spazi dallo stesso gestiti. 5. La ditta ha l’obbligo di informare l’ente appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti della stessa nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.