RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE Clausole campione

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento già presente. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, pie- na ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. In ogni caso l’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto, con facoltà dell’amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, ...
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. L’Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti di Zètema e dei terzi. L’Appaltatore, pertanto, è responsabile per qualsiasi danno a cose o persone arrecato dal proprio personale nello svolgimento dei servizi. II danno dovrà essere riparato o risarcito direttamente dall’Appaltatore che esonera pertanto Zètema da qualsiasi responsabilità al riguardo. L’Appaltatore sarà altresì responsabile degli eventuali ammanchi di denaro derivanti dagli incassi del servizio di vendita della carta Bibliocard, ove dallo stesso prestato. L’Appaltatore dovrà quindi predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate e sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto e in conseguenza delle stesse. L’Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti, solleva Zètema da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società stessa, dell’Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell’esecuzione dell’appalto. II danno dovrà essere riparato o risarcito direttamente dalla società aggiudicataria, che esonera Zètema da qualsiasi responsabilità al riguardo. A tal fine, l’Appaltatore dovrà stipulare un’apposita polizza con primaria compagnia di assicurazioni, di durata pari a quella del presente appalto, a copertura degli eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate. La polizza dovrà essere presentata prima della stipula del contratto.
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. 1. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette prestazioni alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. E’ obbligo dell'appaltatore l’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità dei lavoratori e dei terzi, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Resta convenuto che, qualora debbano verificarsi danni alle persone o alle cose, imputabili a negligenza nell’esecuzione delle prestazioni, l'appaltatore tiene indenne la Provincia ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvede al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nei lavori da esso eseguiti, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. Sarà pertanto a carico dell‘appaltatore il completo risarcimento di eventuali danni e ciò senza diritto a compensi da parte dell’Amministrazione. La responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà sull’appaltatore nonché sul personale addetto alla direzione e sorveglianza dei lavori. L’appaltatore è unico responsabile del rispetto delle disposizioni di legge, ad es. in materia di edilizia, antincendio, dell’Ispettorato del lavoro e dell’antinfortunistica, nonchè dell’esecuzione a regola d’arte.
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di Xxxxx e di Regolamento. Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela di Publiacqua s.p.a. e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del c.c.
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. La responsabilità civile e penale conseguente alla mancata, ritardata o inefficiente esecuzione del servizio sgombero neve e antighiaccio nel periodo di vigenza del contratto è a carico dell’Appaltatore, restando salva ogni responsabilità dell’Amministrazione del Comune di Barge e del relativo personale. Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell’esecuzione delle prestazioni tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l’incolumità dei lavoratori e dei terzi, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Resta convenuto che, qualora debbano verificarsi danni alle persone od alle cose per gli eventuali disservizi derivanti dal mancato od insufficiente espletamento del servizio affidato, o per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni, in relazione alle prescrizioni del "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento d’esecuzione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, l'Appaltatore terrà sollevata ed indenne il Comune di Barge ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà, a suo carico o mediante la polizza di cui all’- Art. 5, al completo risarcimento dei danni che potranno verificarsi.
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. L'appaltatore del servizio dichiara di manlevare, con la sottoscrizione del contratto, l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone, animali e cose dovessero essere arrecati durante l'espletamento del servizio.
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. 1. L’appaltatore è responsabile a tutti gli effetti degli adempimenti connessi alle clausole del contratto oggetto del presente appalto restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato d’appalto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. 11 - Art. 18. DOMICILIO LEGALE 11 - Art. 19. CONTROVERSIE 11