Common use of Polizze assicurative obbligatorie a carico dell’appaltatore Clause in Contracts

Polizze assicurative obbligatorie a carico dell’appaltatore. 1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, a seguito di richiesta scritta da parte della stazione appaltante, l’esecutore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima dell'inizio di ogni stagione invernale una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento delle prestazioni attuative, è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo massimo del relativo lotto qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione, e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione, per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del lotto, cosi distinta: partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3), partita 2) per le opere preesistenti: euro 10.000,00, partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 5.000,00. b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00. 5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. 7. Si intendono integralmente richiamate le norme vigenti in materia di garanzie di opere pubbliche. L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del contratto in danno.

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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Spalatura Meccanica Della Neve E Trattamento Antighiaccio, Accordo Quadro Per Il Servizio Di Spalatura Meccanica Della Neve E Trattamento Antighiaccio

Polizze assicurative obbligatorie a carico dell’appaltatore. 1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, a seguito di richiesta scritta da parte della stazione appaltante, l’esecutore L'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima dell'inizio di ogni stagione invernale presentare una polizza RCA su aree pubbliche o private con un massimale unico non inferiore a € 12.000.000,00 per ogni mezzo utilizzato, compreso il rischio trasportati e la responsabilità dei conducenti. Tale polizza dovrà riportare una appendice che preveda la copertura assicurativa per lo svolgimento del Servizio sia di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale neve, sia di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento delle prestazioni attuative, è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo massimo del relativo lotto qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiorespargimento sale. La polizza dovrà essere presentata all'Ente prima dell'inizio del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euroservizio. La copertura assicurativa decorre dalla data stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Appaltatore e la Compagnia di consegna Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun modo l'Appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti dell'ENTE anche, e cessa alla data di emissione soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione risultante dal relativo certificatoservizio. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la La polizza assicurativa è sostituita da una polizza deve specificamente contenere l'indicazione che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti tra i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni terzi si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. 2corso d'opera. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data polizza deve coprire l'intero periodo del contratto fino al termine previsto per l'emissione dell’attestazione di consegna e cessa alle ore 24 del giorno verifica di emissione del certificato di regolare esecuzione, e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione, per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture conformità di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 all'articolo 102 del 2004. 3D.lgs 50/2016. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati prestata dall’appaltatore deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e operecomprendere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del lotto, cosi distinta: partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3), partita 2) per le opere preesistenti: euro 10.000,00, partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 5.000,00. b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00. 5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva riserva, anche i danni causati dalle imprese Imprese subappaltatrici e e/o subfornitrici. 7. Si intendono integralmente richiamate le norme vigenti in materia di garanzie di opere pubbliche. L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del contratto in danno. Il Concessionario ha l'obbligo trasmettere copia dei contratti di assicurazione previsti dal presente articolo prima della firma del contratto.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara